TAR Sicilia (PA) Sez. I n. 6896 del 18 maggio 2010
Caccia e animali. Abbattimento maiali domestici inselvatichiti

Non è legittima l’ordinanza contingibile ed urgente con cui l’Amministrazione comunale autorizza l’abbattimento dei maiali domestici inselvatichiti allo stato brado in tutto il territorio comunale non  supportata da un’adeguata istruttoria e motivazione dei presupposti di fatto eventualmente legittimanti la sua adozione ed integranti il paventato pericolo per l’incolumità pubblica dei cittadini.

N. 06896/2010 REG.SEN.
N. 00975/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 975 del 2009, proposto da L.A.V. - Lega Anti Vivisezione Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Palermo, via M. D'Azeglio n. 27/C;


contro


Regione Sicilia Assessorato Agricoltura e Foreste, Regione Sicilia Assessorato Territorio e Ambiente, U.T.G. - Prefettura di Palermo, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Comune di Collesano; Ente Parco delle Madonie

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

1) dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 52 del 21 aprile 2009, con la quale il Sindaco dei Comune di Collesano ha autorizzato la cattura e l'abbattimento di "suidi" nell'ambito del territorio comunale di pertinenza - e sebbene detto Comune risulti compreso all'interno del perimetro del Parco Regionale Naturale delle Madonie - prevedendo altresì l'immediata macellazione dei capi abbattuti; e ciò in asserita applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i..

2) del verbale di conferenza di servizi del 20 gennaio 2009, del quale l'Associazione ricorrente non conosce a tutt'oggi il contenuto, atto presupposto rispetto all'ordinanza sindacale impugnata, dal quale emergerebbe l'asserita sussistenza di una situazione di "pericolo per l'incolumità pubblica".


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato Agricoltura e Foreste e di Regione Sicilia Assessorato Territorio e Ambiente e di U.T.G. - Prefettura di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2010 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 28.05.2009, la L.A.V., Lega Anti Vivisezione Onlus, premesso che il Sindaco del Comune di Collesano – analogamente ai primi cittadini di altri comuni viciniori – aveva autorizzato indiscriminatamente e senza alcuna fissazione di limiti quantitativi giornalieri la cattura e l’abbattimento di “suidi” (maiali domestici inselvatichiti allo stato brado) nell’ambito del territorio comunale, nell’asserito presupposto che la loro presenza nelle vicinanze del centro urbano provocasse danni alle colture, alle pertinenze delle abitazioni ed alla rete viaria, oltre a costituire un oggettivo pericolo per l’incolumità pubblica; che tale provvedimento costituiva l’esito finale di una vicenda preoccupante venutasi a creare negli ultimi anni nel Parco delle Madonie per effetto dell’eccessiva prolificazione di una specie ibrida di maiale domestico inselvatichito (c.d. suide); che numerose agenzie di stampa avevano riportato la notizia secondo cui nel predetto Parco naturale – istituito da quasi un ventennio – i Sindaci di numerosi comuni avevano firmato ordinanze di abbattimento di cinghiali, ibridi od inselvatichiti di maiale domestico, violando le normative ambientali e sanitarie di riferimento; che il predetto Parco è stato individuato come Zona di Protezione Speciale (ZPS) con codice ITA020050, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, nonché come plurimo Sito di Importanza Comunitaria (SIC); che essa associazione aveva presentato un esposto denunzia presso la competente procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per: 1) violazione della L.R. n. 98/1981 e della L.R. 14/1988 recanti “Norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali” – violazione degli artt. 11, comma 3, 19 e 30, comma 1, della L. 6.12.1991 n. 394 (legge quadro in materia di aree protette), e della L 14 agosto 1991 n. 281 (recepita in Sicilia con L.R. n. 15/2000), nonché di quanto stabilito per le modalità di abbattimento dal D.P.R. 320/1954 (recante “Regolamento di Polizia Veterinaria”) – eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti e dello sviamento; 2) violazione sotto altro profilo delle sopra calendate norme – violazione e falsa applicazione della L.R. 14.11.2008 n. 12 recante “Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette” – incompetenza assoluta del Sindaco in materia di cattura ed abbattimento di animali in area protetta – eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, del travisamento dei fatti e dello sviamento; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 54 D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii. e dell’art. 1 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) – eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, del travisamento dei fatti, dell’insufficienza e perplessità della motivazione, della illogicità manifesta, nonché dello sviamento.

All’adunanza camerale del 16.6.2009, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, si sono costituite le Amministrazioni statali e regionali resistenti, senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso avversario.

Il Comune di Collesano, sebbene ritualmente raggiunto dalla notificazione del ricorso introduttivo, non si è costituito.

Con ordinanza n. 631/2009 il T.A.R. adito ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata.

All’udienza del 9.4.2010, il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profili dei vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, perplessità e deficienza della motivazione e difetto di proporzionalità dell’agere amministrativo, vizi già ravvisati da questo Tribunale in sede di concessione della misura cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

L’ordinanza contingibile ed urgente con cui l’Amministrazione comunale resistente ha autorizzato l’abbattimento dei maiali domestici inselvatichiti allo stato brado in tutto il territorio comunale, infatti, non appare supportata da un’adeguata istruttoria e motivazione dei presupposti di fatto eventualmente legittimanti la sua adozione ed integranti il paventato pericolo per l’incolumità pubblica dei cittadini.

Non è dato di sapere, infatti, quanti siano gli esemplari della specie in questione e quale sia l’eventuale sovrannumero rispetto all’ottimale equilibrio ecologico.

L’ordinanza gravata, poi, fa generico riferimento ad una presunta pericolosità dei suidi, senza dare concretamente conto di casi di aggressione agli esseri umani nel corso degli ultimi anni in cui la ritenuta situazione di pericolo si è protratta, il che non appare sufficiente a motivare il potenziale abbattimento generalizzato di tutta la specie insistente sul territorio (evenienza, questa, astrattamente verificabile, posto che non è stato previsto alcun contingentamento numerico).

Ancora, l’ordinanza in questione si appalesa affetta da illogicità, laddove autorizza i cittadini in possesso del porto d’armi all’abbattimento generalizzato dei suidi, in evidente contrasto con il superiore interesse alla difesa dell’incolumità pubblica pure posto alla base del provvedimento d’urgenza impugnato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza contingibile ed urgente con esso impugnata deve essere annullata.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione comunale resistente e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza contingibile ed urgente n. 52 del 21 aprile 2009 del Sindaco del Comune di Collesano.

Condanna il Comune di Collesano, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere alla associazione ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre iva e cpa come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giallombardo, Presidente
Giovanni Tulumello, Primo Referendario
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2010