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Corte CE Sesta Sezione sent. 23 ottobre 2003

«Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione - CITES - Regolamento (CE) n. 338/97 - Artt. 2, lett. w), e 8, n. 3 - Nozione di esemplare lavorato - Animale impagliato - Nozione di esemplare acquisito da oltre cinquant'anni - Modo di acquisizione - Deroga - Regolamento (CE) n. 1808/2001 - Artt. 29 e 32» Nuova pagina 3

 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hässleholms tingsrätt (Svezia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro

 

 

Jan Nilsson,

 

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 novembre 1997, n. 2307 (GU L 325, pag. 1), nonché dal regolamento (CE) della Commissione 30 agosto 2001, n. 1808, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 338/97 (GU L 250, pag. 1),

 

 

 

LA CORTE (Sesta Sezione),

 

 

composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

 

 

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl


cancelliere: sig. R. Grass

 

viste le osservazioni scritte presentate:

 

 

- per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato;

 

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agente,

 

 

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 maggio 2003,

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

Sentenza

1. Con ordinanza 22 aprile 2002, pervenuta alla Corte il 29 aprile seguente, lo Hässleholms tingsrätt ha proposto, a norma dell'art. 234 CE, quattro questioni pregiudiziali sull'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 novembre 1997, n. 2307 (GU L 325, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 338/97»), nonché dal regolamento (CE) della Commissione 30 agosto 2001, n. 1808, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 338/97 (GU L 250, pag. 1).

 

2.
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale promosso a carico del sig. Nilsson per le violazioni che egli avrebbe commesso alla lagen om åtgärder beträffande djur och växter somm tillhör skyddade arter (legge relativa alle misure concernenti animali e piante che appartengono a specie protette, SFS 1994, n. 1818; in prosieguo: la «legge del 1994»).

 

Contesto giuridico

 

Diritto internazionale

 

 

3.
Il 3 marzo 1973 è stata firmata, al fine di assicurare la tutela di talune specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (in prosieguo: la «CITES»). Essa ha introdotto una serie di limitazioni e di controlli nel commercio internazionale di esemplari appartenenti a tali specie.

 

4.
La CITES contiene più appendici. L'appendice I riguarda le specie minacciate di estinzione che devono essere protette dalle disposizioni più rigorose.

 

5.
La nozione di «esemplare» o di «specimen» è definita all'art. 1 della CITES, il quale dispone quanto segue:

 

«Ai fini della presente convenzione, e salvo che il contesto richieda un'altra interpretazione, le espressioni seguenti significano:

 

(...)

 

b) specimen:

 

i) qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti;

 

ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte nelle appendici I e II, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, quando sono menzionati nella suddetta appendice;

 

(...)».

 

6.
Ai sensi dell'art. VII, n. 2, della CITES:

 

«Quando un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato che uno specimen fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni della presente convenzione rispetto a detto specimen le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno a questo specimen se la detta autorità emette un certificato a tale effetto».

 

7.
La risoluzione 5.11, lett. a), della quinta conferenza delle parti contraenti della Convenzione, svoltasi nel 1985, raccomanda quanto segue:

 

«che, ai fini dell'art. VII, n. 2, della Convenzione, la data in cui è stato acquisito uno specimen sia:

 

i) per gli animali o le piante vivi e morti prelevati allo stato selvaggio: la data del prelievo iniziale nel loro habitat; oppure

 

 

ii) per le parti e i prodotti: la data in cui sono entrati in possesso di una persona, con la data più risalente nel tempo che fa fede».

 

Diritto comunitario

 

8.
La CITES è stata messa in vigore nella Comunità, a partire dal 1° gennaio 1984, dal regolamento (CEE) del Consiglio 3 dicembre 1982, n. 6626, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 384, pag. 1).

 

9.
Il regolamento n. 338/97, il cui art. 21, n. 1, ha abrogato il regolamento n. 3626/82, così recita all'art. 1, secondo comma:

 

«Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della [CITES]».

 

10.
L'art. 8 del regolamento n. 338/97, intitolato «Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali», è formulato nel modo seguente:

 

«1. [E'] vietat[o] l'acquisto (...) di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.

 

(...)

 

3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa (...) con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:

 

a) siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari;

 

ovvero

 

b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni;

 

(...)».

 

11.
Ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 338/97, ai fini di quest'ultimo si intende per:

 

«(...)

 

t) esemplare, qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci (...),

 

(...)

 

w) esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni, esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Staro membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi».

 

12.
L'art. 3, n. 1, lett. a) e b), di tale regolamento stabilisce, segnatamente, che l'allegato A comprende le specie che figurano nell'appendice I della CITES e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve e qualsiasi specie che sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza.

 

13.
La Commissione ha adottato, il 26 maggio 1997, il regolamento (CE) n. 939/97, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 338/97 (GU L 140, pag. 9).

 

14.
L'art. 1 del regolamento n. 939/97 prevede quanto segue:

 

«Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, vale la seguente definizione:

 

data di acquisizione, la data in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente».

 

15.
Il regolamento n. 939/97 contiene, agli artt. 29-33, talune regole relative alle deroghe previste all'art. 8, n. 3, del regolamento n. 338/97.

 

16.
Ai termini dell'art. 29, n. 1, del regolamento n. 939/97:

 

«L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente l'osservanza di tutte le condizioni ivi previste».

 

17.
L'art. 32 del regolamento n. 939/97 così recita:

 

«I divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 338/97 e il disposto del paragrafo 3 dello stesso articolo, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti saranno concesse caso per caso mediante rilascio di un certificato, non si applicano:

 

(...)

 

d) ad esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni ai sensi dell'articolo 2, lettera w) del regolamento (CE) n. 338/97».

 

18.
Il regolamento n. 939/97 è stato abrogato, con effetto a partire dal 22 settembre 2001, dall'art. 42 del regolamento n 1808/2001.

 

19.
L'art. 29, n. 1, del regolamento n. 1808/2001 stabilisce quanto segue:

 

«L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente l'osservanza di tutte le condizioni ivi previste».

 

20.
Ai sensi dell'art. 32 del regolamento n. 1808/2001:

 

«I divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 e il disposto del paragrafo 3 dello stesso articolo, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti saranno concesse caso per caso mediante rilascio di un certificato, non si applicano:

 

(...)

 

c) ad esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni ai sensi dell'articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97.

 

In tali casi non è richiesto alcun certificato».

 

Normativa nazionale

21.
La legge del 1994 contiene, all'art. 8 a, una disposizione in materia di responsabilità che stabilisce che chiunque viola, dolosamente o colposamente, il regolamento n. 338/97, per quanto riguarda in particolare l'importazione in Svezia, l'esportazione o la riesportazione a partire da tale Stato membro, oppure l'acquisto, l'alienazione o altre attività commerciali, è punibile con ammenda o con pena detentiva. Qualora la violazione non sia molto grave, è previsto che non venga comminata alcuna sanzione.

 

22.
La legge del 1994 è stata abrogata con effetto a partire dal 1° gennaio 1999, in conformità del codice dell'ambiente (SFS 1998, n. 808), con le riserve indicate nella legge di promulgazione (SFS 1998, n. 811). Tuttavia le disposizioni penali sono apparentemente rimaste invariate.

 

Causa principale e questioni pregiudiziali

23.
Il pubblico ministero ha iniziato un procedimento penale contro il sig. Nilsson in quanto quest'ultimo:

 

- in primo luogo, nell'agosto 1998 in Tyringe (Svezia), ha illecitamente acquistato, con dolo o colpa, i seguenti esemplari morti imbalsamati: due sparvieri, due lodolai, due albarelle reali, un allocco degli Urali, quattro allocchi, un astore, due gheppi, una civetta delle nevi, un'ulula (surnia ulula), un gufo di palude (asio flammeus), un barbagianni, un falco di palude, quattro poiane comuni, un gufo comune (asio otus), una gru (grus grus), un'aquila reale e un'aquila di mare codabianca, nonostante tali specie siano incluse nell'allegato A del regolamento (CE) del Consiglio 338/97, e,

 

- in secondo luogo, nel luglio 1998 in Tyringe, ha illecitamente acquistato, con dolo o colpa, un orso bruno morto imbalsamato, nonostante tale specie sia inclusa nell'allegato A del regolamento n. 338/97.

 

24.
Il giudice del rinvio considera che esistono argomenti a favore dell'interpretazione secondo cui gli animali in questione non sono «lavorati» ai sensi dell'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97. Esso constata che non è neppure evidente che vi sia acquisizione nell'accezione del detto regolamento quando l'esemplare è stato ricevuto in dono o ereditato. Inoltre, tale giudice si chiede se le deroghe menzionate all'art. 32 del regolamento n. 1808/2001 comprendano anche la valutazione compiuta dall'organo di gestione, prevista all'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97.

 

25.
In tali condizioni lo Hässleholms tingsrätt ha deciso di sospendere la decisione e di proporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

 

«1) Se esemplari impagliati di animali inclusi nell'allegato A [del regolamento n. 338/97] rientrino nella definizione di esemplari lavorati;

 

2) che cosa comprenda il concetto di acquisizione [figurante] all'art. 8, n. 3, del regolamento 338/97;

 

3) se colui che ha acquistato l'esemplare da oltre cinquant'anni debba essere l'attuale possessore;

 

4) se le disposizioni derogatorie dell'art. 32 del regolamento n. 1808/2001 comportino che non sia necessaria alcuna valutazione da parte dell'organo di gestione, come previsto dall'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97».

 

Sulla prima questione

26.
Il giudice del rinvio, con la prima questione pregiudiziale, chiede se gli artt. 2, lett. w), e 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97 debbano essere interpretati nel senso che gli animali inclusi nell'allegato A di tale regolamento, benché impagliati, rientrino nella definizione di «esemplari lavorati», ai sensi di tali disposizioni.

 

27.
Tali animali costituiscono esemplari ai sensi dell'art. 2, lett. t), del regolamento n. 338/97.

 

28.
Secondo la definizione enunciata all'art. 2, lett. w), di tale regolamento, esemplari che hanno subìto una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi.

 

29.
Si deve quindi rilevare che, affinché un animale impagliato possa essere considerato come un esemplare lavorato, devono essere soddisfatte quattro condizioni: in primo luogo, il naturale stato grezzo deve aver subìto una significativa alterazione; in secondo luogo, lo scopo di tale alterazione dev'essere l'uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali; in terzo luogo, dev'essere riconducibile chiaramente a una delle categorie sopramenzionate e, in quarto luogo, non richiede ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi.

 

30.
Per quanto riguarda la prima condizione, il governo italiano afferma che lo stato naturale degli animali «imbalsamati» o «impagliati» non è alterato, anche se sono stati lavorati nell'ambito di operazioni di tassidermia (imbalsamazione); al contrario, il loro stato sarebbe il più vicino possibile a quello dell'esemplare vivente.

 

31.
Tuttavia, la questione se il naturale stato grezzo sia stato «significativamente alterato», nel senso di cui all'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97, non dipende dall'aspetto esteriore dell'esemplare in questione, ma dal fatto che lo stato generale di quest'ultimo abbia subìto alterazioni. Orbene, tanto l'impagliatura classica, nella quale la pelle dell'animale viene tolta, conciata e riempita, che i metodi moderni della tassidermia alterano gli esemplari in modo integrale e profondo.

 

32.
Di conseguenza, la prima delle quattro condizioni elencate al punto 29 della presente sentenza secondo cui un esemplare, per poter essere considerato come «lavorato», deve aver subìto una significativa alternazione, è comunque soddisfatta nel caso di un animale impagliato.

 

33.
Per quanto riguarda le altre tre condizioni, si deve constatare che la questione se l'animale sia stato impagliato per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, se sia riconducibile inequivocabilmente ad una delle categorie sopramenzionate e se non richieda ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura, dipende da circostanze di fatto precise proprie a ciascuna fattispecie. E' compito del giudice nazionale verificare se questo sia il caso.

 

34.
Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione che gli art. 2, lett. w), e 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97 devono essere interpretati nel senso che gli animali inclusi nell'allegato A di tale regolamento, benché impagliati, rientrano nella definizione di «esemplari lavorati», ai sensi di tali disposizioni.

 

Sulla seconda e terza questione

35.
Con la seconda e la terza questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se il fatto di ricevere esemplari in dono o in eredità oppure di uccidere l'animale e di impossessarsene costituisca un'«acquisizione» ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97. Il giudice del rinvio chiede inoltre se colui che ha acquisito esemplari da oltre 50 anni debba essere l'attuale possessore.

 

36.
Tale disposizione stabilisce una deroga ai divieti previsti all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 338/97 quando si tratta di esemplari lavorati, acquisiti da oltre 50 anni.

 

37.
Secondo la definizione enunciata all'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97, rientrano in tale categoria solo esemplari il cui naturale stato grezzo è stato

significativamente alterato oltre 50 anni prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato.

 

38.
L'art. 1 del regolamento n. 939/97 prevede che, ai fini di tale regolamento e a complemento delle definizioni comprese all'art. 2 del regolamento n. 338/97, la «data d'acquisizione» è la data in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente. Orbene, nessuna di tali date può costituire la data di acquisizione degli esemplari lavorati.

 

39.
Occorre ricordare che il regolamento n. 338/97 si applica, in base all'art. 1, secondo comma, nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della CITES.

Benché la Comunità non sia parte di tale convenzione, la Corte non può prescindere da questi ultimi laddove la loro presa in considerazione sia necessaria per l'interpretazione delle disposizioni del suddetto regolamento (v. sentenza 23 ottobre 2001, causa C-510/99, Tridon, Racc. pag. I-7777, punto 25).

 

40.
L'art. VII, n. 2, della CITES prevede una deroga per gli esemplari che sono stati acquistati anteriormente alla data in cui entrano in vigore le disposizioni della presente convenzione rispetto a questi ultimi, i quali possono pertanto essere qualificati come «esemplari preconvenzione». Secondo la risoluzione 5.11, lett. a), punto i), della conferenza delle parti della Convenzione, quest'ultima raccomanda non solo che, ai fini dell'art. VII, n. 2, della CITES, la data in cui è stato acquisito uno specimen sia, per gli animali o le piante vivi e morti prelevati allo stato selvaggio, la data del prelievo iniziale nel loro habitat, ma altresì che la data pertinente per le parti e i prodotti sia quella in cui «sono entrati in possesso di una persona». Benché le date prima delle quali l'acquisizione dev'essere avvenuta secondo la CITES e il regolamento n. 338/97 siano diverse (rispettivamente il 1° luglio 1975 e il 3 marzo 1947), la definizione di esemplare «acquisito» prima di tali date rispettive può essere considerata identica.

 

41.
Ne consegue che la nozione di «acquisizione» nel senso dell'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97 riguarda qualsiasi presa di possesso al fine di detenzione personale.

 

42.
Di conseguenza, l'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97 dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «acquisizione» comprende un'acquisizione che avviene in seguito a eredità, a dono o a presa di possesso personale dopo l'uccisione dell'animale.

 

43.
Per quanto riguarda la questione se colui che ha acquisito gli esemplari oltre 50 anni prima debba essere l'attuale possessore, occorre constatare che lo scopo dell'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97 è di escludere dal regime di divieti previsto all'art. 8, n. 1, di tale regolamento, vecchi oggetti, vale a dire esemplari lavorati creati prima del 3 marzo 1947.

 

44.
Di conseguenza, l'art. 8, n. 3, lett. b), di tale regolamento dev'essere interpretato nel senso che esso comprende altresì esemplari lavorati la cui prima acquisizione è precedente al 3 marzo 1947 e che hanno formato oggetto di una nuova acquisizione a partire da tale data.

 

45.
Occorre quindi rispondere alla seconda e terza questione che l'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97 dev'essere interpretato nel senso che il fatto di ricevere esemplari in dono o in eredità nonché quello di uccidere un animale e di prenderne possesso costituiscono un'«acquisizione» nel senso di tale disposizione. Non è necessario che chi ha acquistato l'esemplare da oltre 50 anni sia l'attuale possessore.

 

Sulla quarta questione

46.
Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede se le disposizioni derogatorie previste dall'art. 32 del regolamento n. 1808/2001 comportino che non sia necessaria alcuna valutazione da parte dell'organo di gestione dello Stato membro interessato, come previsto dall'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97.

 

47.
Dall'art. 32, lett. d), del regolamento n. 939/97 risulta che la disposizione dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 338/97, secondo cui la deroga ai divieti previsti al n. 1 di tale articolo è accordata solo con il rilascio di un certificato, non si applica agli esemplari acquisiti da oltre 50 anni, come previsto dall'art. 2, lett. w), di quest'ultimo regolamento. L'art. 32, lett. c), del regolamento n. 1808/2001 ha mantenuto tale disciplina, precisando al secondo comma di tale articolo, che «in tali casi non è richiesto alcun certificato».

 

48.
Tuttavia, la disposizione dell'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97 in quanto tale non è toccata da tali modifiche e, pertanto, è mantenuta la condizione secondo cui «l'organo di gestione dello Stato membro interessato ha potuto assicurarsi che sono stati acquisiti in tali circostanze».

 

49.
Così, le condizioni previste da tale art. 2, lett. w), rimangono condizioni di applicabilità della deroga contenuta all'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97. Di conseguenza, affinché quest'ultima disposizione possa essere applicata, è necessario che l'organo di controllo abbia potuto assicurarsi che gli esemplari in questione sono stati acquisiti nelle condizioni fissate all'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97.

 

50.
Tale interpretazione è suffragata dal fatto che l'art. 29, n. 1, del regolamento n. 1808/2001 indica espressamente che la deroga per gli esemplari previsti all'art. 8, n. 3, lett. a)-c), del regolamento n. 338/97 è concessa soltanto «quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente l'osservanza di tutte le condizioni ivi previste».

 

51.
Si deve quindi risolvere la quarta questione pregiudiziale nel senso che, nonostante la disposizione contenuta all'art. 32, secondo comma, del regolamento n. 1808/2001, l'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97 dev'essere interpretato nel senso che implica che l'organo di gestione dello Stato membro considerato abbia potuto assicurarsi che l'esemplare in questione è stato acquisito nelle circostanze previste all'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97.

 

 

Sulle spese

52.
Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Per questi motivi,

 

LA CORTE (Sesta Sezione),

 

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hässleholms tingsrätt con ordinanza 22 aprile 2002, dichiara:

1) Gli art. 2, lett. w), e 8, n. 3, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 novembre 1997, n. 2307, devono essere interpretati nel senso che gli animali inclusi nell'allegato A di tale regolamento, benché impagliati, rientrano nella definizione di «esemplari lavorati», ai sensi di tali disposizioni.

2) L'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97, come modificato dal regolamento n. 2307/97, dev'essere interpretato nel senso che il fatto di ricevere esemplari in dono o in eredità nonché quello di uccidere un animale e di prenderne possesso costituiscono un'«acquisizione» nel senso di tale disposizione. Non è necessario che chi ha acquistato l'esemplare da oltre 50 anni sia l'attuale possessore.

3) Nonostante la disposizione contenuta all'art. 32, secondo comma, del regolamento (CE) della Commissione 30 agosto 2001, n. 1808, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 338/97 , l'art. 8, n. 3, lett. b), di quest'ultimo regolamento dev'essere interpretato nel senso che esso implica che l'organo di gestione dello Stato membro considerato abbia potuto assicurarsi che l'esemplare in questione è stato acquisito nelle circostanze previste all'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97, come modificato dal regolamento n. 2307/97.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 ottobre 2003.