Cass. Sez. III Sent. 27744 del 8 luglio 2008 (Ud.6 mag 2008)
Pres. Vitalone C. Est. Onorato Ric. De Giorgi
Urbanistica. Interventi edilizi minori

Gli interventi edilizi minori (recinzioni, muri di cinta e cancellate) realizzati "sine titulo" o in totale difformità dalla D.I.A., prima dell\'entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non integrano l\'illecito penale previsto dall\'art. 44, comma secondo bis, del richiamato decreto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 06/05/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1104
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 43646/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE GIORGI Lucia, nata a Vernole il 29.3.1950;
avverso la sentenza resa il 14.5.2007 dalla Corte d\'appello di Lecce. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D\'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo l\'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 14.5.2007 la Corte d\'appello di Lecce ha confermato quella resa il 16.5.2006 dal locale Tribunale, che aveva dichiarato Lucia De Giorgi colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 134, 142, 146 e 181, per aver realizzato in area soggetta a vincolo paesaggistico opere in totale difformità alla concessione edilizia e all\'autorizzazione ambientale (muro di recinzione tutto in muratura, anziché con la base di un metro in muratura e la parte soprastante per un altro metro in ringhiera metallica) (accertati in Vermole il 9.6.2003), e per l\'effetto l\'aveva condannata alla pena di cinque mesi di arresto ed Euro 14.000,00 di ammenda, col beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo. Prendendo in considerazione i motivi d\'appello, la Corte territoriale ha accertato e ritenuto che:
- in data 14.7.2003, dopo la contestazione della violazione avvenuta il 9.6.2003, l\'imputata aveva presentato domanda di inizio attività per la modifica della recinzione rispetto al progetto assentito; ma a quel punto i reati contestati erano già stati consumati;
- il reato ambientale non era estinto a norma del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies, perché l\'imputata non aveva rimesso in pristino il manufatto abusivo, e cioè non aveva abbattuto la parte superiore della recinzione costruita in muratura, anziché in ringhiera metallica.
2 - La De Giorgi ha proposto personalmente ricorso per cassazione, col ministero del difensore, deducendo tre motivi a sostegno. Col primo chiede dichiararsi l\'estinzione dei reati per prescrizione. Col secondo motivo denuncia violazione delle norme incriminataci, perché: a) la recinzione non necessitava di alcuna concessione o permesso di costruire, ma era realizzabile con la procedura della denuncia di inizio attività; b) l\'abuso era stato eliminato attraverso il silenzio-assenso alla modifica ottenuto in seguito alla D.I.A. presentata in data 14.7.2003 e al nullaosta paesaggistico alla rettifica della recinzione rilasciato dalla Provincia in data 1.8.2003; Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies, perché la rimozione dell\'opera abusiva doveva portare alla declaratoria di estinzione del reato ai sensi della norma predetta.
3 - Va anzitutto osservato che il reato urbanistico non sussiste. Infatti, al momento del fatto (9.6.2003) non era ancora entrato in vigore il nuovo testo unico sulla edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ma entrato in vigore solo il 30.6.2003: sicché, da una parte il fatto era sussumibile nella L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), che puniva la costruzione edilizia in assenza o in difformità dalla concessione edilizia, ma dall\'altra doveva applicarsi la L. 21 dicembre 2001, n. 443, che per le recinzioni prevedeva soltanto la denunzia di inizio attività, la cui mancanza non era soggetta a sanzione penale. Più in particolare, ai sensi della L. n. 443 del 2001, art. 1, comma 6, in alternativa a concessioni o autorizzazioni edilizie, a scelta dell\'interessato, potevano realizzarsi in base a semplice denuncia di inizio attività gli interventi edilizi minori di cui al D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 60, tra i quali rientravano le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate (lett. c) della citato comma 7).
Il comma 8 dello stesso art. 4 restringeva la possibilità alternativa della d.i.a. a precise condizioni, escludendola nel caso in cui gli immobili interessati fossero soggetti a vincoli. Ma la predetta L. n. 443 del 2001, comma 11, art. 1 ha abrogato espressamente questo comma.
Ne deriva che alla data del 9.6.2003 la costruzione del muro di recinzione realizzata dall\'imputata, benché in zona vincolata, era assentibile con semplice d.i.a.; e che la costruzione in assenza o in totale difformità dalla d.i.a. non era penalmente sanzionata (atteso che la sanzione penale per questa ipotesi è stata introdotta solo con il D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, art. 1, che ha aggiunto il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2 bis, la cui entrata in vigore è stata però differita alla predetta data del 30.6.2003). L\'art. 4, e quindi anche il suo comma 7, del D.L. n. 398 del 1993, è stato poi abrogato dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136, comma 2, lett. b), ma solo a decorrere dal 30.6.2003.
4 - Quanto al reato ambientale, invece, è indubbia la sua sussistenza, posto che per costruire un muro di recinzione in zona vincolata era necessaria non solo la d.i.a., ma anche l\'autorizzazione preventiva dell\'autorità preposta alla tutela del vincolo. La mancanza di questa integrava il reato contravvenzionale previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1.
A norma del cit. art. 181, comma 1 quinquies, il reato
contravvenzionale si estingue attraverso la rimessione in pristino dell\'immobile, realizzata spontaneamente dall\'imputato prima della sentenza di condanna: rimessione in pristino che però nel caso di specie non è sicuramente intervenuta nei modi richiesti. Non è possibile l\'autorizzazione paesaggistica in sanatoria (fuori dei casi, che non ricorrono nella fattispecie, di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica).
Il reato è però estinto per prescrizione sin dal 9.12.2007, a questa data essendo maturati i quattro anni e sei mesi del periodo prescrizionale massimo.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla contravvenzione urbanistica perché il fatto non sussiste, e in ordine alla contravvenzione ambientale perché estinta per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008