Corte dei Conti Sez. Sardegna sent. 1830 del 18 settembre 2008

La Corte dei conti ha comunque  giurisdizione nei confronti dei soggetti legati alla P.A. da rapporto di impiego o di servizio cui è imputabile un danno ambientale, ai sensi  dell’art. 313, comma 6, del d. lgs. 3.4.2006 n. 152, secondo cui “nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della  Corte dei conti, il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all\'Ufficio di Procura  regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti  competente per territorio.
Tale norma ha introdotto un chiaro discrimine nella giurisdizione in materia di danno ambientale, appartenente in via generale al giudice ordinario, salvo i casi in cui tale danno sia “provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nel qual caso il Ministero non può agire autonomamente, ma deve limitarsi ad inviare “rapporto all\'Ufficio di Procura regionale”, per l’azione di competenza dinanzi alla Sezione giurisdizionale della stessa Corte.


Sent.n. 1830/08 Giud. N. 19092

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dei seguenti magistrati:

Antonio VETRO Presidente relatore

Salvatore LITTARRU Consigliere

Antonio Marco CANU Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nel giudizio di responsabilità ad istanza del Procuratore regionale nei confronti dei signori:

1) Sandro Cabras, nato a Siliqua l’11 settembre 1943, rappresentato e difeso dall’avv. Carla Cabras e dall’avv. Piergiorgio Loi presso cui è elett. domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 22.

2) Lorenzo Mulas, nato a Cagliari il 29 maggio 1952, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Casula, Carlo Castelli e Antonio Cabriolu, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Cagliari, via Fara n. 7.

3) 4) Andrea Gardu, nato a Imola il 20 aprile 1945 e Salvatore Pistis, nato a Terralba il 5 aprile 1959, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Pogliani, Paola Mugoni e Riccardo Floris, elett. dom. in Cagliari, via G. Rossini n. 44, presso lo studio legale Pogliani Mugoni.

5) Antonello Priamo Luciano Gellon n. a S. Antioco il 30.11.1956 rappr.e dif. dallo avv. Gian Luigi Falchi presso cui è elett. dom.in Cagliari p.zza Giovanni XXIII 62.

6) Luigi Aschieri, nato a Rovigo il 19 dicembre 1938, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Pirastu e Silvio Pinna ed elett. domiciliato presso quest’ultimo in Cagliari, via San Lucifero 65.

7) 8) 9) Andrea Atzeni, nato a Scano Montiferro il 28 luglio 1942; Paolo Orrù, nato a Carbonia il 25 ottobre 1955; Giovanni Serra, nato a Cagliari il 3 agosto 1953, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Segneri e Daniela Piras, presso cui sono elett. domiciliati in Cagliari, via Sonnino n. 84.

10) Renzo Zirone, nato a Cagliari il 28 novembre 1941, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Segneri e Daniela Piras, presso cui è elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 84.

11) Sandro Balletto, nato a Cagliari il 13 dicembre 1944 rappresentato e difeso dall’avv. Rodolfo Meloni presso cui è elett.te domiciliato in Cagliari, via Sonnino 84.

A seguito dell’integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza di questa Sezione n. 6/2008 e della conseguente citazione in giudizio a cura del Procuratore regionale:

12) 13) Gian Paolo Ritossa, nato a Roma il 21.7.1939 e Mario Concas, nato in Arbus il 18.7.1942, rappresentati e difesi dagli avv. Renato Margelli e Sara Merella presso cui sono elett. dom. in Cagliari, via Besta n. 2.

14) Paolo Colantoni, nato a Bologna il 28.5.1934, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Pogliani e Paola Mugoni, presso cui è elett. dom. in Cagliari, via G. Rossigni n. 44.

15) Leopoldo Franco, nato a Roma il 28.6.1955, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Pogliani, presso cui è elett. dom. in Cagliari, via G. Rossigni n. 44.

Visti gli atti, uditi, nella pubblica udienza del 16 gennaio 2008, il presidente relatore, gli avv. Piergiorgio Loi, Salvatore Casula, Carlo Castelli, Antonio Cabriolu, Andrea Pogliani, Riccardo Floris, Gianfranco Carboni su delega dell’avv. Gian Luigi Falchi, Silvio Pinna, Sergio Segneri, Daniela Piras, Rodolfo Meloni ed il v.p.g. Donata Cabras e, nella pubblica udienza del 10 giugno 2008, lo stesso presidente, gli avv. Loi, Casula, Castelli, Pogliani, Floris, Falchi, Segneri anche su delega dell’avv. Pinna, Piras, Meloni, Margelli, Merella e lo stesso v.p.g.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Procuratore regionale ha chiamato in giudizio i convenuti anzidetti per sentirli condannare in solido e per la parte imputabile a ciascuno al risarcimento del danno di € 4.784.292,42 a favore della Provincia di Cagliari, oltre a rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia.

Nell’atto di citazione, in sintesi, viene contestato quanto segue:

Numerose segnalazioni avevano evidenziate gravi irregolarità, configuranti ipotesi di danno erariale, nell’esecuzione dei lavori di ripascimento della spiaggia del Poetto di Cagliari. Gli accertamenti relativi sono stati demandati al Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza che, con nota n. 9725/78 del 15 luglio 2005, ha trasmesso il rapporto e la documentazione acquisiti. Il Procuratore della Repubblica di Cagliari, con nota n. 9090/04/21 del 18 gennaio 2007, ha trasmesso alcuni atti del procedimento penale instaurato in merito. In particolare, con atto n. 9090/04-21 del 2 agosto 2005, il Procuratore della Repubblica di Cagliari, per la vicenda in esame, ha richiesto al GUP del Tribunale di Cagliari l’emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di Zirone Renzo, Balletto Sandro, Pistis Salvatore, Gardu Andrea, Mulas Lorenzo, Baita Piergiorgio, Defendi Daniele, Atzeni Andrea, Orrù Paolo, Serra Giovanni, Aschieri Luigi, Gellon Antonello Priamo Luciano e Vacca Marcello. Il GUP di Cagliari ha disposto il giudizio dinanzi al Tribunale nei confronti di Zirone Renzo, Pistis Salvatore, Gardu Andrea, Mulas Lorenzo, Baita Piergiorgio, Defendi Daniele, Atzeni Andrea, Orrù Paolo, Serra Giovanni e Gellon Antonello. Inoltre, con sentenza n. 3015/06 del 19 maggio 2006, il GUP ha condannato: - Balletto Sandro (Presidente della Provincia) alla pena di mesi dieci di reclusione, all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno, alla rimessione in pristino stato dei luoghi a sue spese, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili e al pagamento di una provvisionale di euro 100.000 in favore dell’Agenzia del demanio, perché riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110. 40 cpv., 61 n. 9, 635 commi 1 e 2, n. 3 c.p., per danneggiamento aggravato della spiaggia e del tratto di mare antistante per inidoneità del materiale impiegato nel ripascimento e del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 9 e 81 c.p., 163 d. lgl. n. 490/99 per totale difformità della esecuzione dei lavori di ripascimento, in un’area vincolata, dall’autorizzazione ambientale dell’U.T.P. regionale contenuta nel verbale di Conferenza dei servizi del 2.8.1999; - Aschieri Luigi (componente della Commissione di monitoraggio) alla pena di mesi sei di reclusione, perché riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 479 c.p. per falso ideologico sulla piena corrispondenza e perfetta conformità tra i materiali impiegati nel ripascimento e le sabbie previste nel progetto contenuto nel capitolato speciale d’appalto.

L’esecuzione dei lavori di ripascimento della spiaggia del Poetto, secondo la Procura, ha causato un disastro di incalcolabile entità, sotto il profilo ecologico e ambientale, in dipendenza della devastazione non reversibile di gran parte del litorale costiero e del deturpamento di una bellezza naturale assoggettata a vincolo ai sensi dell’art. 146, lett. a, del d. lgs. n. 490/1999 (richiamato dall’art. 142, lett. a, del d. lgs. n. 41/2004). La vicenda, che ha suscitato l’indignazione della comunità ed ha avuto clamorosa risonanza in Parlamento, in Consiglio regionale, nel Consigli comunale e provinciale di Cagliari e nei mezzi di comunicazione regionali e nazionali, è caratterizzata da una lunga sequenza di illiceità, in violazione della normativa che regola l’esecuzione delle opere pubbliche, dei più elementari canoni della corretta gestione dei beni pubblici e, perfino, del comune buon senso. Il ripascimento della spiaggia del Poetto è un lavoro privo di un elevato tasso di difficoltà o implicante la soluzione di peculiari problemi tecnico-esecutivi, però richiedeva, come condizione ineludibile, l’utilizzazione di materiale, se non perfettamente uguale, per lo meno adeguato, per dimensioni, consistenza, tipo e qualità, a quello preesistente nel sito di lavorazione - come osservato dal Comitato tecnico amministrativo della Protezione civile, in sede di esame del progetto presentato dall’Amm.ne provinciale di Cagliari - ed inoltre l’osservanza delle modalità e dei tempi necessari alla sua idonea sistemazione nei siti prescelti. Coerentemente con questa premessa, sulla base di uno studio della Mediterranean survey and services S.p.a., la conferenza dei servizi tenutasi in data 30 agosto 1999 ha condiviso la soluzione prevista in progetto secondo cui la sabbia sarebbe stata ricavata da cave ubicate in un raggio di circa 40 km dalla zona interessata per complessivi 183.000 mc. annui, da eseguirsi nell\'arco di due anni. L\'alternativa del prelievo di sabbia da mare, prospettata dal Comitato tecnico amministrativo e basata sul minor costo nell’approvvigionamento di quantitativi di sabbia, prossimi al deficit valutato in 3 milioni di mc., non è stata recepita negli atti contrattuali e di progetto, salvo il mero riferimento contenuto nel capitolato speciale d’appalto, peraltro incompatibile con l’esigenza della gradualità dell’intervento, riconosciuta nello stesso capitolato all’art. 64, e che ha costituito, secondo la Procura, “un utile mezzo di copertura delle responsabilità di quanti hanno operato per finalità non riconducibili all’interesse pubblico”. Nella relazione di cui all’allegato 8 al progetto esecutivo dei lavori approvato dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 683 del 13 settembre 1999) si afferma testualmente che “non sussistono incertezze sull\'opportunità di dare preferenza allo approvvigionamento delle cave a terra rispetto al prelievo a mare. La qualità, idoneità e compatibilità delle sabbie prelevabili a terra sono state verificate e potranno essere verificate prima e durante l’esecuzione delle forniture consentendo l\'accettazione o il rifiuto dei materiali non rispondenti alle prescrizioni del capitolato”. L’esecuzione dei lavori era prevista nella relazione nell’arco di due anni, per 160 giorni lavorativi, con l\'apporto di 190 mc. al giorno di sabbia in ciascuna delle sei stazioni nelle quali era stata suddivisa l\'area di intervento. Tali prescrizioni sono contenute nel capitolato speciale, art. 20, lettera t). Gravi irregolarità che rendono incomprensibili, “a voler escludere la mala fede”, le condotte dei funzionari e dei tecnici coinvolti nel procedimento, sono ravvisabili nell’accoglimento delle giustificazioni dell\'Impresa, che aveva prospettato due ipotesi di ripascimento, via terra e via mare, ma omettendo per quest’ultima una analisi dei prezzi e le modalità di prelievo e di immissione graduale, come previsto in capitolato, limitandosi a riferire su una campagna geognostica nel golfo di Cagliari effettuata dal 22 al 27 novembre 1999 e su un prelievo di campioni in zone che “risultano essere, ad un primo esame, omogenee e potenzialmente idonee a fornire i necessari quantitativi per il ripascimento”. Sul ricorso presentato dalla Società italiana condotte d’acqua S.p.a. di Roma, il TAR Sardegna, con sentenza n. 431 del 15 maggio 2000, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione dell\'appalto, rilevando, nella fase della verifica dell’anomalia dell’offerta, l’insufficienza delle giustificazioni presentate dall’aggiudicataria. Avverso la sentenza del TAR, la Provincia e l’impresa Mantovani hanno proposto appello al Consiglio di Stato che, con decisione n. 102/2000 del 10 novembre 2000, ha rigettato i ricorsi sulla base di analoghe motivazioni. Anziché prendere atto che sussistevano le condizioni per riesaminare “ex novo” tutto l’intervento, la Giunta provinciale, non riscontrando ragioni di pubblico interesse che potessero giustificare la revoca dell’intera procedura, ha demandato al responsabile del procedimento il rinnovo della verifica dell’anomalia dell’offerta, che praticamente si è svolto sulla falsariga della verifica precedente. Nel periodo che va dalla consegna dei lavori, (28.12.1999), all’inizio delle operazioni di ripascimento (8.3.2002), non si è registrata alcuna effettiva esecuzione dei lavori. A prescindere dalle due sospensioni (circa otto mesi), dovute al contenzioso giudiziario, sono stati solo effettuati studi, ricerche e analisi per l’individuazione della cava marina e l’accertamento dei requisiti della sabbia, attività propedeutiche all’appalto dell’opera, attinenti alle fasi di studi di fattibilità e di progettazione, già eseguiti con riguardo alle cave di terra. Dall’andamento dei lavori è emersa un’attività gestionale, di controllo e di vigilanza tecnica e scientifica improvvida, inefficiente e manifestamente contraria a tutte le regole dettate dall’ordinamento dei lavori pubblici, per l’esecuzione delle opere a regola d’arte. La scarsa affidabilità dell’impresa si è subito manifestata e già il 10.3.2000 (ordine di servizio n. 2) la direzione dei lavori ha dovuto chiedere all\'impresa la modifica del programma dei lavori il cui inizio era previsto nell\'ottobre 2000. A seguito della contestazione del notevole ritardo nell\'individuazione di siti idonei al prelievo delle sabbie sia a terra che a mare, come risulta dall’ordine di servizio n. 4 del 13.4.2000, l\'impresa con nota n. 5370 del 21.4.2000 ha inviato documentazione attestante che era stata individuata sabbia adatta per il ripascimento del Poetto in diverse zone dell\'entroterra cagliaritano. L’ultroneità della ricerca non è stata contestata dal responsabile del procedimento e dal direttore dei lavori, i quali avrebbero dovuto eccepire che l’ubicazione delle cave era già stata indicata esattamente negli atti di progetto (allegato 8). Con nota n. 919 del 16 ottobre 2000, l\'impresa ha informato la Provincia di poter avviare a breve l’intervento, con sabbia da depositi a terra, pur evidenziando l\'impatto derivante dal notevole numero di automezzi da impiegare e prospettando, come soluzione più favorevole per l\'Amm.ne, l\'apporto della sabbia via mare attingendola dalle aree di prelievo già individuate. A quasi un anno dall’appalto l’impresa ha dimostrato di non essere ancora in condizioni di iniziare il ripascimento. L’impresa, con nota n. 856 del 16.7.2001, si è impegnata a completare i lavori entro il 31.12.2001, a condizione che fosse disposto il prelievo dal mare. Peraltro, per tale prelievo, mancava ancora il decreto di autorizzazione da parte del Ministero dell’ambiente, il quale avrebbe poi rilevato una serie di carenze per l’insufficienza dei sondaggi, contestate all’impresa dalla d.l. con nota n. 2473 del 2.11.2001 dove è stata segnalata la mancanza della documentazione concernente le analisi chimiche e batteriologiche dei campioni di sabbia. Con nota n. 2775 del 6.12.2001, il responsabile del procedimento, ing. Cabras, ha intimato all’impresa “di iniziare le operazioni di ripascimento entro il 10 c.m.”, termine “assolutamente improrogabile”, con l’avvertenza che nel caso di mancata conclusione dei lavori entro il 29.12.2001 sarebbe stata applicata “la penale di lire cinque milioni per ogni giorno di ritardo” e con riserva di chiedere “gli ulteriori gravissimi danni in relazione alla decadenza del cofinanziamento comunitario”. L’intimazione ad adempiere non ha prodotto alcun effetto anche perché ad essa è seguita, pochi giorni dopo, la determinazione n. 360 del 27.12.2001 con la quale lo stesso dirigente ing. Cabras ha concesso una proroga di giorni 120, con riferimento alla segnalazione dell’impresa relativa all\'avaria della draga da utilizzare per il ripascimento ed all\'eccezionale mareggiata verificatasi nel novembre del 2001. Anche a voler ammettere che una tale calamità naturale si sia verificata, non sono comprensibili, secondo la Procura, “salvo la mala fede”, le ragioni per le quali, in presenza dei presupposti per la proroga, sia stato intimato l’avvio dei lavori, con minaccia della penale e di danni ulteriori. La mareggiata ha sollevato l’Impresa, che non era in grado di completare il lavoro entro la scadenza, non avendo la disponibilità della draga, dall’onere di corrispondere penali. In risposta all’intimazione ad adempiere l’impresa, con nota n. 1631 del 14.12.2001, ha segnalato che l’avvio delle operazioni sarebbe potuto avvenire solo dopo aver ottenuto da parte del Ministero dell’ambiente la correzione delle coordinate della zona autorizzata di prelievo. L’impresa ha riproposto il problema con le note n. 1672 del 19.12.2001 e n. 076/2002 del 23.1.2002 ma, malgrado il rilievo della questione, l’Amm.ne provinciale se ne è disinteressata. Dalle indagini svolte in sede penale, è emerso che il materiale riversato sull’arenile del Poetto è stato prelevato da cava diversa da quella verificata dall’impresa. A questo punto, può ben parlarsi di disastro annunciato. I lavori di ripascimento sono iniziati l’8.3.2002 e terminati il 27.6.2002, giorno nel quale è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori. Fin dalle prime fasi esecutive è stato percepito “ictu oculi” che il materiale riversato sull’arenile presentava caratteristiche affatto diverse da quelle previste in progetto, soprattutto per la presenza di notevoli quantitativi di pietre e di ciottoli e perfino di un ordigno bellico. Le proteste e le richieste di immediata sospensione delle operazioni di sversamento non hanno avuto alcun esito, malgrado la grave alterazione del quadro paesaggistico. E che si trattasse di materiale in massima parte sostanzialmente diverso dalla sabbia, lo si evince dagli ordini di servizio emessi nel periodo e dalle comunicazioni intercorse tra il dirigente del Settore viabilità, il responsabile del procedimento, la d.l. e l’impresa. Con verbale del 27.6.2002, la d.l. ha certificato l\'ultimazione dei lavori, entro il termine utile contrattuale (27.6.2002) ed è stato compilato, sotto la stessa data, lo stato finale delle opere eseguite che, alla voce n. 55, riporta: “fornitura e posa in opera di sabbia, quantità mc. 344.484,63, importo parziale lire 5.511.754.480”. L’alterazione dalla realtà si evince dagli inviti formulati invano dalla Provincia all\'impresa a provvedere alla rimozione del pietrame presente nell’arenile e dal successivo affidamento dei relativi lavori ad altre ditte, per una ulteriore spesa di euro 124.351,37. Per quanto riguarda i lavori di ripascimento della spiaggia, la commissione di collaudo (ingg. Gian Paolo Ritossa e Mario Concas) ha effettuato sei visite in corso d\'opera e una finale. La commissione ha affrontato il problema nella sua globalità nel verbale di visita di collaudo finale in data 14 maggio 2003, rilevando che nel capitolato speciale d’appalto difettava una normativa che regolasse l’esecuzione del lavoro se non quella legata alla sabbia proveniente da cave terrestri, mentre la possibilità di impiego di sabbie provenienti dal mare era contenuta in tre righe, ma che sopperiva parzialmente il decreto del Ministro dell\'ambiente n. 407/3/1 del 28.11.2001, il quale, sulla base degli studi precedenti riguardanti, in particolare, la caratterizzazione dell\'area d\'intervento, aveva autorizzato la Provincia di Cagliari ad utilizzare una cava a mare, ponendosi così il problema se l’accorciamento dei tempi del versamento della sabbia in mare potesse avere riflessi negativi sull’evoluzione del profilo della spiaggia nel tempo e sulla prateria di posidonia, peraltro esclusi dai consulenti dell’ufficio di direzione dei lavori e di una apposita commissione di monitoraggio. Riguardo alle caratteristiche della sabbia la commissione, in relazione alla composizione mineralogica, ha obiettato che la proporzione dei due componenti stabilita in capitolato (85% quarzo e 15% feldspati) individuava caratteristiche tali da non essere rinvenibili in natura. A tale incongruenza poneva rimedio l’allegato 8 che alla tabella 1) individuava una presenza dei suddetti minerali fondamentali variabile dall’80% al 90% e quindi una percentuale di minerali accessori mediamente variabile fra il 20% e il 10%. Peraltro, tali parametri di riferimento potevano essere superati dal decreto ministeriale n. 407/2001 che individuava una stratificazione sabbiosa superficiale caratterizzata da una presenza dei minerali fondamentali (quarzo e feldspati) pari al 78%, con un rapporto di circa 7/3, in linea con le condizioni medie della spiaggia del Poetto. Passando alle verifiche dei lavori eseguiti, la commissione di collaudo ha dato atto che: la sabbia riportata è stata allibrata contabilmente, a fronte dei 370.000 mc. di progetto, per una quantità pari a mc. 388.458,75 dalla quale sono state detratte 40.788 mc. per la presenza di fasi granulometriche esterne al fuso progettuale e 6.647,20 mc. attinenti alla quantità di pietre rimosse dalla spiaggia. Sono stati quindi portati a pagamento 344.484,63 mc; i collaudatori hanno fatto eseguire tutte le prove di caratterizzazione della sabbia presso il laboratorio di petrografia dell’Università di Parma, diretto dal prof. Valloni, una delle massime autorità del settore. Le analisi effettuate sui campioni di sabbie inviati in tre periodi successivi hanno dato i seguenti risultati: a) i campioni prelevati il 6.4.2002 hanno presentato una componente quarzosa variabile dal 40,7% al 49,8% ed una componente feldspatica variabile dal 28,5% al 32,9%. Dal punto di vista granulometrico i campioni potevano ritenersi contenuti all’interno del fuso di progetto ad esclusione di una debole coda sui materiali fini; b) i campioni prelevati il 23.4.2002 presentavano una componente quarzosa variabile dal 24,3% al 40%, mentre quella feldspatica era variabile dal 31,1% al 55,4%. Le certificazioni eseguite all’interno del corpo dello strato di sabbia riportato evidenziavano quindi, dal punto di vista petrografico, notevoli differenze rispetto ai parametri assunti come riferimento progettuale e coincidenti con quelli del sito di prelievo. Per quanto atteneva la composizione granulometrica era evidente l\'accentuarsi delle frazioni al di fuori del fuso granulometrico di riferimento, sia per quanto riguardava le frazioni fini che quelle grossolane; c) i campioni prelevati il 19.6.2002 presentavano, sotto l’aspetto della composizione petrografica, una componente fondamentale quarzosa variabile dal 13,7% al 38,3% e una componente feldspatica variabile dal 7,8% al 23,1% in percentuale, quindi, notevolmente inferiore rispetto al dato assunto per riferimento progettuale. Risultava inoltre evidente la presenza abnorme di bioclasti in percentuale variabile dal 38,8% al 75,8%. Dall’esame dei dati, mentre risultava un accettabile valore del rapporto tra quarzi e feldspati, risultava del tutto improponibile un confronto sulla presenza complessiva delle due suddette componenti fondamentali che risultava variabile tra il 29,6% (sezione 4) e il 54% (sezione 1). A questo punto, alla luce del disposto dell’art. 197 del d.P.R. n.554/1999, i collaudatori si sono posti il problema se i lavori dovessero ritenersi inquadrabili in quanto previsto al punto 1 del suddetto articolo (rifiuto del certificato di collaudo per lavoro assolutamente inaccettabile), ovvero se si inquadrassero nella situazione rappresentata al punto 3 (difetti e mancanze che non pregiudicano la stabilità dell’opera), concludendo per un giudizio di accettabilità della spiaggia esclusivamente dal punto di vista del suo utilizzo in quanto tale, essendo da tutti percepito esclusivamente lo strato superficiale della stessa sabbia riportata, mentre tale argomentazione non era estendibile ad una valutazione complessiva di tutto lo strato, soprattutto ai fini dell\'ammissibilità in contabilità del materiale nella sua completa stratificazione. Sulla base dei valori medi risultanti dai rilevamenti effettuati è stata determinata una quantità di materiale non conforme al fuso di capitolato pari a mc. 139.173,06, comprensiva dei mc. 40.778,17 già contabilmente detratti (per frazioni granulometriche al di fuori del fuso di progetto). Pertanto, la detrazione da portare in contabilità finale è stata di mc. 98.394,89 (mc. 139.173,06 - 40.778,17) pari ad euro 813.067,52, con un debito dell\'impresa, a seguito della revisione tecnico-contabile, pari ad euro 628.171,14. Il certificato di collaudo ha evidenziato che i lavori sono stati eseguiti, in genere, secondo il progetto e le varianti approvate ed a regola d\'arte, con buoni materiali e idonei magisteri. Sono state riscontrate gravi irregolarità nelle caratteristiche delle sabbie utilizzate nella fase di ripascimento e, conseguentemente, sono state apportate le dovute detrazioni. Secondo la Procura, tali considerazioni sono condivisibili soltanto per la parte relativa alla valutazione del problema generale, alle cause che hanno determinato una così abnorme difformità tra il progettato e il realizzato, mentre appaiono del tutto infondate quanto alle conclusioni e al giudizio finale di parziale accettabilità dei lavori. Infatti, la sola previsione di esecuzione dei lavori attraverso l’impiego di sabbie provenienti da cave terrestri non ha costituito carenza normativa, in quanto ha costituito essa stessa l’insieme di prescrizioni tecniche contenute nel capitolato speciale (cfr. art. 45, comma 2, del d.P.R. n. 554/1999). La scelta di procedere al ripascimento con sabbie provenienti dal mare ha costituito la manifesta violazione della normativa dettata per lo specifico appalto; tutta la disciplina (legge, regolamento, capitolato generale d’appalto) vigente in materia di lavori pubblici esclude espressamente che le prescrizioni contrattuali e tecniche di un appalto possano essere mutuate o integrate “ab externo”, quindi i parametri relativi alle caratteristiche della sabbia riportati nella documentazione contrattuale e nell’allegato 8 (composizione quarzo e feldspati variabile dall’80% al 90% e percentuale di minerali accessori variabile fra il 20% e il 10%) non potevano essere superati dal d.m. n. 407/2001. Per quanto attiene al giudizio finale, la commissione, pur avendo riscontrato una composizione petrografica in una percentuale notevolmente inferiore rispetto perfino al decreto ministeriale, nonché una presenza abnorme di bioclasti, ha espresso un giudizio di accettabilità della spiaggia, giuridicamente infondato, per manifesto contrasto logico tra premesse e conclusioni, in quanto: a) i lavori sono stati eseguiti in difformità totale dal progetto e dagli atti contrattuali; b) i materiali non erano buoni, ma assolutamente scadenti e, comunque, privi delle caratteristiche granulometriche e mineralogiche prescritte; c) il giudizio di accettabilità, dal punto di vista del suo utilizzo, si risolveva in un paradosso, in quanto anche una qualunque area sterrata può essere utilizzata al pari di una spiaggia definitivamente deturpata dalle operazioni di ripascimento. Con riguardo ai profili di responsabilità, però, la Procura non ha ritenuto, allo stato, che il comportamento dei suddetti collaudatori abbia potuto incidere in termini di causalità sul danno occorso, salvo una diversa valutazione della Corte. Come si evince anche dai verbali delle riunioni tenute dall’agosto 2001 al giugno 2002, l’attività della commissione di monitoraggio è stata caratterizzata dalla più completa indifferenza verso i gravi problemi emersi. Nel complesso, l’attività della commissione si è esaurita nella definizione degli aspetti organizzativi ed operativi delle modalità di monitoraggio sull\'evoluzione della spiaggia emersa e dei campionamenti periodici di sedimenti nella spiaggia sommersa e relative analisi mineralogiche. La commissione è stata informata dal prof. Colantoni (dell’ufficio direzione lavori) nel corso della seduta del 12.10.2001 che la non rigorosa presentazione da parte dell’impresa dei risultati delle analisi di laboratorio, relativamente alle percentuali di sabbia, limo e argilla, non avrebbe consentito di stabilire se la sabbia fosse idonea per il ripascimento. Sul punto, la commissione si è limitata ad affermare la necessità di controlli in draga accurati e continui sulla qualità dei materiali. Nel corso dell’esecuzione dei lavori la commissione ha avallato l’esito disastroso dell’intervento. Infatti, alla richiesta di chiarimenti da parte della Capitaneria di porto sui lavori di ripascimento (cfr. verbale del 22.3.2002) la commissione concordemente ha affermato che le caratteristiche delle sabbie messe in opera erano conformi a quelle descritte nello studio approvato dal Ministero dell\'ambiente, sia per composizione mineralogica, rilevata in draga su ogni carico, da geologo specializzato assistente della d.l., sia per granulometria, secondo le verifiche di laboratorio effettuate su 25 campioni prelevati sia in draga che nei diversi tratti del ripascimento, per cui non sussistevano motivi di preoccupazione. Tali rassicurazioni, frutto di acritica accettazione di valutazioni altrui (tecnici della d.l.), verranno smentite dalle analisi dei periti della commissione di collaudo e da quelli del P.M. penale. Gli esperti si sono invece preoccupati dell’eccessivo clamore, auspicando che l’Amm.ne individuasse un esperto in materia di comunicazione. Il suggerimento è stato accolto dall’Amm.ne con ulteriori inutili spese per la pubblicazione di un opuscolo. La segnalazione dell’impresa, di cui alla nota n. 1672, riguardo al problema della difformità delle coordinate della zona di prelievo autorizzate dal Ministero dell’ambiente e alla necessità della loro modifica non ha avuto alcun seguito e la sabbia è stata prelevata in sito diverso da quello indagato. La Provincia di Cagliari, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di ripascimento della spiaggia del Poetto, ha subito un pregiudizio patrimoniale di euro 3.986.910,35, pari al totale delle seguenti partite di danno: a) spese per fornitura e posa in opera di mc. 344.484,63 di sabbia per euro 3.415.900,10, IVA compresa; spese per compensi ai componenti e ai collaboratori della commissione scientifica di monitoraggio e ai professionisti per consulenze e pareri alla commissione di monitoraggio, alla direzione dei lavori e alla commissione di collaudo: euro 315.953,32; spese per materiali e forniture per l’esercizio dell’attività, per divulgazione dati, per vigilanza e per rimozione pietrame: euro 130.705,56; spese nel 2004 per rimozione e trasporto in discarica del pietrame e del materiale di risulta della grigliatura dell’arenile: euro 124.351,37. Sommano complessivi euro 3.986.910,35. Oltre al danno erariale, assume rilevanza il danno all’immagine. L’esito disastroso dell’intervento ha destato notevole scalpore ed ha avuto risalto, per lungo tempo, sulla stampa locale e nazionale, con conseguente grave nocumento dell’immagine e del prestigio non solo della Provincia di Cagliari, ma di tutta la Pubblica Amministrazione. In materia, i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione (n. 5790/79, n. 2527/90, n. 7642/91, n. 12951/92, n. 5668/97, n. 744/99, n. 14990/05) sono stati condivisi della Corte dei conti per la quale la tutela dell’immagine della P.A. discende dai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97, primo comma, della Costituzione, la cui violazione si traduce in un’alterazione in senso negativo della sua immagine. Sulla base di questi principi, le Sezioni Riunite (cfr. sentenza n. 10/2003/QM) hanno elaborato una serie di criteri. In punto di determinazione del danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c., cfr. Sez. III d’appello n. 216/2000; Sez. Umbria n. 557/2000; Sez. Emilia Romagna n. 1591/2000; Sez. Marche n. 104/2002; Sez. Sardegna n. 313/2003; Sez. I d\'appello n. 222/2004; Sez. Umbria n. 1/R/2004; Sez. Liguria n. 392/2006. Alla luce di tali principi, la quantificazione del danno all’immagine, in relazione ai costi potenzialmente sostenibili per il ripristino, anche all\'esterno, del valore leso al costo sociale derivato dal danneggiamento irreversibile di un bene di inestimabile bellezza paesistica, deve essere calcolato in un importo non inferiore a euro 797.382,07, pari al 20% di quello sopra quantificato in euro 3.986.910,35, o nel diverso e maggiore importo che sarà ritenuto di giustizia. Il pregiudizio patrimoniale ammonta, dunque, ad euro 4.784.292,42. Sussiste un rapporto di stretta conseguenzialità fra l’evento dannoso ed i comportamenti dei soggetti che, in violazione degli obblighi di servizio o di mandato, hanno concorso a determinarlo e la cui incidenza verrà valutata, in applicazione del principio dell’efficienza causale. Per quanto attiene all’elemento soggettivo, la ricostruzione dei fatti evidenzia un concorso di comportamenti dolosi. A) Responsabili del procedimento e componenti della direzione dei lavori. La normativa che regola le competenze dei tecnici che hanno svolto le funzioni di responsabile del procedimento e di componente l’ufficio di direzione dei lavori va individuata nell’art. 16, comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo aggiornato e negli artt. 45, comma 3, 7, commi 1 e 2, 8, 124 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. La normativa delinea nel dettaglio gli adempimenti del responsabile del procedimento che, in quanto tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni, costituisce un centro di competenze e di responsabilità esclusive funzionali alla gestione unitaria dell’intervento. Così pure elenca dettagliatamente i compiti, finalizzati alla buona e puntuale esecuzione dei lavori, dell\'ufficio di direzione dei lavori, la cui attività investe, da un lato, l’aspetto tecnico dell\'esecuzione e, dall\'altro, il profilo amministrativo della gestione delle opere. Si tratta di principi consolidati in giurisprudenza, che in analoghe fattispecie ha riconosciuto la responsabilità amministrativa del direttore dei lavori (cfr. Corte dei conti: Sez. app. Sicilia n. 4/2004; Sez. Marche n. 728/2004; Sez. Molise n. 134/2004; Sez. Basilicata n. 270/2004; Sez. Marche n. 588/2005 e n. 1140/2005). La normativa che regola la materia ed i precedenti giurisprudenziali consentono di delineare la gravità del comportamento tenuto dai responsabili del procedimento e dai componenti della direzione dei lavori. In particolare: A1) Ing. Sandro Cabras. Nella sua qualità di dirigente del settore viabilità-trasporti della Provincia e di responsabile del procedimento fino al 20.1.2002 (o al 31.12.2001, come precisato nelle deduzioni all’invito), l’ing. Cabras ha svolto un ruolo determinante nella vicenda. Consapevole dell’ambiguità dalla sola menzione, negli atti di progetto e di contratto, dei fondali marini per il prelievo della sabbia, ha avviato le procedure di aggiudicazione dell\'appalto all’ATI Mantovani. Le modalità operative prescritte (due anni per l’esecuzione dei lavori, quantità media giornaliera di circa 1.160 mc. da versare in sei diverse zone), non consentivano il prelievo di sabbia da siti diversi da quelli di terra. Dopo la verifica della soglia di anomalia, ha disposto l’aggiudicazione all’impresa, malgrado questa, sulle due ipotesi di ripascimento, avesse fornito solo le giustificazioni prezzi relative al prelievo da cave terrestri e non avesse indicato le modalità di prelievo e di immissione graduali, accettando, unitamente all’ing. Mulas, e al dott. Pistis, le giustificazioni su una offerta palesemente indeterminata, a fronte di due pronunce negative dei giudici amministrativi, omettendo di riesaminare “ex novo” tutto l’intervento, la cui buona riuscita era ormai compromessa, disponendo una nuova procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta sulla falsariga della precedente, favorendo gli interessi economici dell’impresa, in particolare giudicando equo il prezzo unitario di lire 16.000 a mc. della sabbia da cava di mare, cioè lo stesso prezzo della sabbia da cave di terra, sicuramente meno costosa di quella di terra (in tal senso, comitato tecnico della Protezione civile, verbale dell’11.12.1998). La riaggiudicazione dell\'appalto è stata fatta ad un\'impresa che, come risulta dagli ordini di servizio e da tutta la corrispondenza, si era dimostrata inaffidabile. Ha concesso (cfr. determinazione n. 360 del 27.12.2001), una proroga di giorni 120 per il completamento dei lavori, fissato al 29.12.2001, sebbene appena ventuno giorni prima (cfr. nota n. 2775, del 6.12.2001) abbia intimato all’impresa di iniziare le operazioni di ripascimento entro il 10 c.m., con la minaccia di pesanti sanzioni e ciò al solo fine di coprire l’inefficienza e i ritardi e di evitare che l’Impresa subisse le penali. E’ inverosimile che l’ing. Cabras, nel momento in cui minacciava gravi sanzioni, non fosse al corrente della mareggiata, asseritamente eccezionale, la quale si è risolta a tutto vantaggio dell’impresa che, avendo la draga in avaria, non era in grado di ultimare i lavori, entro il termine del 29 dicembre 2001. A2) Ing. Lorenzo Mulas. Valgono per questo dirigente tecnico della Provincia le stesse considerazioni svolte riguardo all’ing. Cabras. Infatti, pur avendo assunto l’incarico di responsabile del procedimento dal 21 gennaio 2002, egli risulta coinvolto anche in tutte le precedenti fasi dell’intervento, nella qualità di coordinatore del gruppo di progettazione, di ingegnere capo dei lavori e di componente della commissione preposta alla verifica dell’anomalia dell’offerta dell’impresa. Inoltre, l’ing. Mulas non ha dato seguito alla reiterata segnalazione dell’Impresa di correggere le coordinate della zona autorizzata di prelievo, difformi da quelle contenute nella richiesta di autorizzazione, questione determinante per la buona riuscita del ripascimento. Ha omesso di disporre l’immediata sospensione delle operazioni di ripascimento con materiale che non aveva alcuna delle caratteristiche previste in progetto, avallando verifiche ed analisi della direzione dei lavori; ha sottoscritto lo stato di avanzamento n. 4 e il certificato n. 5, con il quale è stato disposto il pagamento del materiale; ha preso in consegna le opere realizzate per il definitivo utilizzo; ha certificato l’ultimazione dei lavori entro il tempo utile contrattuale; ha redatto la relazione conclusiva dell’intervento, nella quale ha attestato che gli interventi realizzati sono completamente funzionali e fruibili. A3) Ing. Andrea Gardu, geologo Salvatore Pistis e geologo Antonello Gellon. I suddetti professionisti, nella loro qualità di direttori dei lavori, hanno seguito tutte le fasi di realizzazione dell’intervento (il Gardu anche come dirigente del settore viabilità-trasporti della Provincia dal 21.1.2002). Nello svolgimento delle loro funzioni, comportanti ingerenza e cooperazione con l\'amm.ne, hanno violato la normativa in materia di opere pubbliche a presidio della buona e puntuale esecuzione dei lavori. Per costoro possono ripetersi le censure già formulate ai responsabili del procedimento. Gardu e Pistis, con una condotta manifestamente dolosa, hanno tollerato la totale difformità dei lavori dal progetto e dal contratto, riguardo alla qualità della sabbia ed alle modalità e tempi di esecuzione del versamento sulla spiaggia. La commissione di collaudo aveva posto il problema della forte concentrazione dei lavori, ricevendo ampie assicurazioni dalla direzione dei lavori e dalla commissione di monitoraggio, sulla assoluta mancanza di effetti negativi. Un tale comportamento, protratto nell’arco di oltre due anni, evidenzia non solo una grave negligenza e imperizia, ma anche la volontà di favorire l’impresa. Riguardo al geologo Antonello Gellon, assistente della direzione dei lavori, questi è stato imbarcato sulla draga con il compito di analizzare di volta in volta i campioni del materiale prelevato dalla cava di mare per verificarne le caratteristiche granulometriche, mineralogiche e di colore, a confronto con le prescrizioni di progetto e di contratto. Sull’arenile è stato riversato ogni sorta di materiale diverso dalla sabbia, comprese pietre anche di grosse dimensioni e un ordigno bellico, sebbene sia Gellon che i due direttori dei lavori abbiano dichiarato, a seguito di verifiche di laboratorio, la perfetta conformità delle caratteristiche della sabbia a quelle di progetto: dichiarazioni smentite dal consulente prof. Valloni e dalla c.t.u. della Procura della Repubblica di Cagliari. A4) Prof. Andrea Atzeni, dott. Luigi Aschieri, dott. Paolo Orrù e dott. Giovanni Serra. La commissione scientifica di monitoraggio si è rivelata inutile e pregiudizievole del buon esito dell’intervento, coprendo le incongruenze della fase esecutiva dei lavori, con l’avallo delle risultanze delle verifiche e delle analisi sui campioni di materiale svolte dalla d.l., con la rassicurazione alla Capitaneria di porto sulla piena corrispondenza fra le sabbie messe in opera e quelle analizzate nello studio approvato dal Ministero dell\'ambiente, con l’auspicio, fonte di ulteriori inutili spese, che l’Amm.ne individuasse un esperto in materia di comunicazione. A5) Sig. Renzo Zirone e dott. Sandro Balletto. Nella loro qualità, rispettivamente, di assessore ai lavori pubblici e di presidente della Provincia, in violazione di precisi doveri di mandato, hanno consapevolmente omesso di impedire l’esito disastroso dell’intervento. L’assessore Renzo Zirone ha operato fattivamente in tutte le fasi della vicenda, come si evince dalla corrispondenza indirizzata dall’impresa anche al medesimo, oltre che ai dirigenti tecnici, ha curato i rapporti con il Ministero dell’ambiente, partecipando a riunioni sul ripascimento, ha seguito personalmente le operazioni di versamento del materiale, impartendo disposizioni sulla sicurezza dell’arenile (cfr. nota n° 13790, del 2 aprile 2002). Tale attività, coerente con le funzioni di assessore ai lavori pubblici, costituisce la prova che era al corrente delle irregolarità sull’andamento dei lavori, senza attivarsi per dirimere questioni risolvibili alla stregua del buon senso e dell’esperienza comune. Si pensi agli oltre due anni dalla consegna dei lavori impiegati in corso d’opera per la verifica della cava di mare ed al contrasto fra tale soluzione con le modalità di versamento previste dal capitolato speciale. L’assessore Zirone ha scientemente agevolato, con i citati dirigenti tecnici della Provincia, l’impresa a discapito degli interessi erariali e della conservazione della spiaggia. In particolare, ha formulato la richiesta di proroga dei lavori, motivandola con l’eccezionale mareggiata, al fine di coprire l’inefficienza e i ritardi gravissimi dell’impresa, oltre che degli stessi tecnici dell’Amm.ne; pur essendo stato informato della difformità delle coordinate della zona di prelievo da quelle autorizzate dal Ministero, ha omesso di attivarsi presso quest’ultimo, ma ha caldeggiato l’esecuzione immediata dei lavori. Al presidente Balletto va ascritta la responsabilità della mancata adozione di iniziative, nell’esercizio del potere-dovere di “sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti” previsto dall’art. 50, comma 2, del t.u. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni. Sono reiterabili le osservazioni formulate con riguardo all’assessore Zirone, salvo le due circostanze di concessione della proroga e difformità delle coordinate, per le quali non risulta dimostrata la sua conoscenza. Al presidente Balletto deve essere ascritta la specifica responsabilità di non aver ordinato ai propri dirigenti tecnici, incaricati della vigilanza e del controllo sull’esecuzione dei lavori, l’immediata sospensione delle operazioni di versamento del materiale sull’arenile. Infatti, fin dal primo versamento, si è levata una ondata di proteste di numerosi cittadini, delle associazioni ambientaliste, della stampa e di tutti i mezzi di comunicazione. Priva di fondamento è l’eccezione di prescrizione sollevata dall’ing. Sandro Cabras. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 14.1.1994 n. 20, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso e, per giurisprudenza pacifica, la pretesa risarcitoria può essere esercitata dal momento in cui il pregiudizio patrimoniale è certo, attuale, concreto e determinato. Del pari infondate devono ritenersi, salva diversa valutazione della Corte, le osservazioni relative all’incompletezza del contraddittorio, formulate da diversi convenuti, per effetto del mancato esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del prof. Paolo Colantoni e degli ingg. Gian Paolo Ritossa e Mario Concas, componenti della commissione di collaudo dei lavori, in carenza di prove sicure sul nesso di causalità fra le relative condotte e l’evento dannoso. Sussiste una sostanziale equivalenza degli illeciti determinativi del danno erariale. Inoltre, poiché i comportamenti dei convenuti sono dolosi, il danno deve essere loro addebitato in solido e, comunque, per la parte che ciascuno vi ha preso.

Si sono costituiti ed hanno presentato memorie difensive:

1)Lorenzo Mulas (avv. Casula, Cabriolu e Castelli). Ha eccepito: a) il difetto di giurisdizione, che apparterrebbe al giudice ordinario per la “causa petendi” individuata nel danno ambientale; b) la nullità della citazione per indeterminatezza delle contestazioni; c) la prescrizione, totale o parziale, dei crediti azionati dalla Procura: l’ultimo pagamento è avvenuto in data 22.3.2002 (in occasione del 4° S.A.L.) mentre l’atto di citazione è stato notificato in data 23.7.2007; d) nel merito ha chiesto il rigetto delle domande con rimborso delle spese di giudizio; in via subordinata la riduzione dell’addebito, salvo gravame.

2)Andrea Gardu e Salvatore Pistis (avv. Pogliani, Mugoni e Floris). Hanno eccepito il difetto di giurisdizione in ordine al lamentato danno ecologico, ambientale e paesaggistico, nel merito hanno rilevato l’infondatezza dell’accusa in fatto ed in diritto, non sussistendo alcuna ipotesi di danno erariale e di responsabilità in capo agli incolpati; in via istruttoria hanno rappresentato la necessità di una consulenza tecnica d\'ufficio, precisando che l\'opera è stata eseguita in perfetta osservanza dei parametri di progetto. L’utilità del ripascimento, che smentisce l’accusa, è dimostrata dalla tenuta all\'erosione della linea spiaggia, nonostante violentissime mareggiate nei cinque anni trascorsi.

3)Luigi Aschieri (avv. Pirastu e Pigna). Ha rilevato: a) la prescrizione, in quanto i comportamenti contestati della commissione scientifica di monitoraggio risalgono ad epoca anteriore al quinquennio; b) l’insussistenza del rapporto di servizio, non essendo la commissione scientifica un organo deliberativo, con compiti di rilevanza esterna che comportassero l’assunzione di atti di ingerenza nella conduzione dei lavori, rimessa agli organi amministrativi, ma meramente consultivo, in seno al quale ciascuno dei componenti - quanto meno gli esperti “esterni”, quale era il dott. Aschieri - svolgeva le funzioni tipiche affidategli in forza del rapporto contrattuale instaurato con la Provincia di Cagliari, come soggetto privato (biologo libero professionista); c) la mancanza del nesso eziologico, poiché dell’ipotizzato danno erariale dovrebbero rispondere solo coloro che dovevano vigilare sull’esecuzione dei lavori di ripascimento e non la commissione scientifica di monitoraggio che svolgeva, in sede consultiva, valutazioni di natura scientifica riguardanti esclusivamente l’arenile del Poetto e non già le aree di prelievo dal fondale marino della sabbia che sarebbe poi stata sversata sull’arenile, provocando il contestato danno ambientale; parimenti, mancanza del nesso eziologico riguardo all’addebito relativo alla individuazione di un esperto in materia di comunicazione, trattandosi di mero “suggerimento”, secondo la qualificazione della stessa Procura, come tale niente affatto vincolante; d) riguardo alle valutazioni conclusive operate dalla commissione nel verbale del 22 marzo 2002 sulla piena corrispondenza tra i materiali messi in opera e le sabbie descritte nello studio approvato dal Ministero dell’ambiente, “la commissione si è limitata ad esprimere una mera “valutazione” su dati da altri forniti e, per la precisione, sulle verifiche svolte dalla direzione lavori, la cui attendibilità non è mai stata messa in discussione né dagli esperti della d.l. (prof. Colantoni e prof. Franco), né dalla commissione di collaudo”; e) il difetto dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave, in quanto il contratto professionale prevedeva esclusivamente l’espletamento delle funzioni di biologo marino, uniche per le quali aveva competenza, mentre “il fatto che nel verbale del 22 marzo 2002 si riferisca che la Commissione rispondeva “concordemente” non può certo significare che chi - come il dott. Aschieri - non aveva competenza in materia mineralogica e granulometrica possa avere assunto la responsabilità di giudizi formulati dagli altri componenti esperti degli specifici settori, ma semplicemente che quanto riferito da ogni singolo esperto nell’ambito delle proprie competenze non andava a contrastare con quanto riferito dagli altri esperti della Commissione”; f) non esclude l’assenza di dolo o colpa grave la condanna inflitta dal GUP del Tribunale di Cagliari con sentenza n. 3015/06 del 19.5.2006, trattandosi di sentenza non definitiva, in quanto appellata, inidonea a fare stato nel presente giudizio e comunque di condanna per il solo reato di falsità ideologica ex art. 479 c.p. e non per il deterioramento del litorale del Poetto, riguardo al quale il GUP ha rigettato le richieste risarcitorie della Provincia (parte civile) “atteso che non pare ravvisabile un nesso di causalità fra il fatto illecito posto in essere dall’imputato (un falso ideologico) ed il deterioramento del bene ambientale, del quale l’Aschieri non è stato chiamato a rispondere”; g) la mancanza del danno, perché l’intervento di ripascimento, indispensabile per evitare l’aggravamento del fenomeno di erosione del litorale, non è posto in discussione in se stesso, ma quanto ai risultati come posti in essere dall’impresa appaltatrice dei lavori; h) in via subordinata, la posizione del convenuto rispetto a quella degli altri convenuti va valutata con minor rigore, con esclusione del vincolo della solidarietà ed, in ogni caso, con l’esercizio del potere riduttivo.

4)Andrea Atzeni, Paolo Orrù e Giovanni Serra (avv. Segneri e Piras). Hanno rilevato: a) difetto di giurisdizione, in quanto, essendo i compiti assegnati alla Commissione di monitoraggio di carattere esclusivamente scientifico, non si è instaurato alcun rapporto di servizio tra la Provincia di Cagliari ed i componenti di tale organismo, comportante il loro inserimento nell’apparato organizzativo dell’ente con funzioni di natura amministrativa; inoltre, la giurisdizione in materia di danno ambientale è demandata al giudice ordinario, ai sensi dell\'art. 18 della legge n. 349/1986, come statuito più volte dalle SS.UU. della Cassazione, mentre la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità di tale disposizione, in relazione agli artt. 5, 25, e 103, 2° comma, della Costituzione, giurisdizione rimasta ferma anche dopo l’abrogazione dell’art. 18 della l. 349/86 ad opera dell’art. 318, comma 2, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell’ambiente), che ha individuato il Ministero dell’ambiente quale unico soggetto legittimato ad agire in giudizio (artt. 311 e ss.) dinanzi al giudice ordinario in materia di risarcimento del danno ambientale; b) mancata dimostrazione del danno ambientale, per l’inidoneità delle opinioni espresse da singoli cittadini e da alcune associazioni ambientaliste che hanno avuto vasta eco sulla stampa locale, risultando irrilevanti le utopistiche aspettative di una parte della cittadinanza che confidava di ritrovare una spiaggia con sabbia fine di colore chiaro, non prevista dal progetto ed inidonea ad evitare l’ulteriore erosione dell’arenile, mentre a tal fine il ripascimento doveva essere eseguito, secondo le regole dell’arte, con sabbia di dimensioni superiori a quella originaria, con il risultato ottenuto di evitare la totale scomparsa del litorale, prevista per il 2010; c) la commissione ha documentato il “momento zero” per l’area di ripascimento nella fase antecedente lo sversamento della sabbia in quanto tale adempimento era imposto dal progetto e non anche per l’area di prelievo della cava a mare, non previsto tra i compiti affidati alla commissione di monitoraggio e comunque, come risulta anche dai verbali n. 6 e 7, questa si è fatta carico di esaminare anche gli effetti derivanti dal prelievo di sabbia dalla cava marina, ma non ha scelto l’area di prelievo, né le modalità ed i tempi per l’estrazione, definiti dal Ministero dell’ambiente e, quanto alle caratteristiche delle sabbie da prelevare, il benestare all’inoltro dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione al prelievo dalla cava di mare individuata dall’impresa venne dato dall’ufficio di direzione dei lavori; d) infondatezza dell’addebito di aver avallato, nel corso della riunione del 22 marzo 2002, le analisi sui campioni di materiali svolte dalla d.l., attestanti la piena corrispondenza fra le caratteristiche delle sabbie messe in opera e quelle descritte nello studio approvato dal Ministero dell’ambiente, in quanto tale giudizio trovava conforto nelle valutazioni compiute dagli esperti dell’ufficio di direzione dei lavori, e cioè dal prof. Colantoni (cfr.: nota 12.03.2002) e dal prof. Franco (cfr.: nota 15.03.2002), dalla commissione di collaudo come da verbale del 20 marzo 2002 e ad analoghe conclusioni era pervenuto il prof. Valloni, consulente dei collaudatori, in una relazione predisposta nel febbraio 2003, mentre, al contrario, i proff. Lombardi e La Monica, consulenti tecnici del P.M. presso il Tribunale di Cagliari, sono incorsi in un clamoroso refuso affermando, a pag. 38 ultimo capoverso della loro relazione, che “in nessun punto dell’allegato 8 si menziona per le granulometrie un fuso di progetto, ma solo un fuso di riferimento”, errore riconosciuto nel corso della deposizione resa all’udienza del 19 aprile 2007 dal prof. Lombardi il quale ha ammesso che il menzionato allegato 8 indica con esattezza il “fuso di progetto” ed inoltre che le valutazioni scaturite dalle sue analisi di laboratorio (che bollavano come false le conclusioni della commissione di monitoraggio e quindi anche dell’ufficio di d.l. e della commissione di collaudo) non tenevano conto del “fuso di progetto” (sabbie da utilizzare nel ripascimento), ma muovevano dal presupposto errato che le sabbie da versare sul litorale dovessero corrispondere al “fuso di riferimento” (sabbie native), con conseguente infondatezza delle conclusioni dei consulenti del P.M., richiamate dalla Procura regionale; e) infondatezza del rilievo riguardante l’esigenza manifestata dalla commissione di monitoraggio di avere il supporto di una struttura operativa, con conseguenti ulteriori oneri, per la necessità di disporre per il monitoraggio di analisi e rilevamenti a cura di esperti, designati dall’Amm.ne e non dalla commissione; f) difetto di un nesso di causalità tra la condotta dei componenti di tale organismo e l’ipotizzato danno erariale, comprensivo del danno ambientale, non disponendo la commissione di monitoraggio del potere di interferire con l’esecuzione dei lavori; g) mancanza dell’elemento soggettivo, in quanto l’ipotizzato comportamento doloso è basata su una fallace consulenza tecnica e non è suffragata da un adeguato supporto tecnico scientifico, volto a contestare la correttezza ed attendibilità del lavoro svolto dalla commissione di monitoraggio; h) la richiesta di condanna in solido non tiene conto dei compiti assegnati alla Commissione, che non poteva impartire direttive all’ufficio di d.l., o bloccare i lavori ed il pagamento del relativo corrispettivo, in carenza di potestà amministrativa.

5) Renzo Zirone (avv. Segneri e Piras). Ha rilevato: a) difetto di giurisdizione per il danno ambientale; b) infondatezza in sede scientifica della tesi del deturpamento della spiaggia; c) addebito ingiustificato per fatti (approvazione del progetto per il ripascimento; gara per l’affidamento dei lavori) avvenuti prima della nomina ad assessore ai lavori pubblici e nell’ambito di competenze riservate, nel vigente ordinamento, ai responsabili dei servizi, senza che sul loro svolgimento possano in alcun modo interferire gli organi politici ed in particolare l’assessore che non poteva impartire disposizioni al responsabile del procedimento, al direttore dei lavori, all’impresa e neppure emanare ordini di servizio, anche perché privo delle competenze tecniche necessarie. d) mancato rilascio, da parte del presidente della Provincia, che pure lo aveva nominato assessore alla viabilità e ai lavori pubblici, di delega relativamente al settore cui era preposto, con conseguente impossibilità di svolgere le funzioni di “direzione politico amministrativa” nel settore dei lavori pubblici, ai sensi dell’art 27, II comma, dello statuto della Provincia di Cagliari il quale prevede che “gli assessori esercitano i compiti di direzione politico-amministrativa loro affidati dal presidente dalla Provincia”; e) non rappresenta una colpa: 1) il fatto che siano state seguite le operazioni di ripascimento, senza alcuna valutazione tecnica sull’esecuzione, né invadendo i compiti riservati ai dirigenti; 2) la firma della nota n. 1444 del 9.1.2002, inviata al Ministero dell’ambiente, al solo fine di perorare, sul piano politico, il rapido disbrigo della pratica; 3) la firma della nota n. 2909 del 27.12.2001, con richiesta di proroga del termine per ultimare il lavoro, finalizzata a non perdere le risorse assegnate dall’Unione europea, da utilizzare il 2001 e non già per coprire un presunto ritardo dell’impresa, a quest’ultima non addebitabile a prescindere dalle conseguenze derivanti dalla mareggiata, in quanto, prima dell’istanza di proroga, il termine era già stato prorogato di 120 giorni con determinazione dirigenziale n. 360 del 27.12.2001 ed il Ministero dell’ambiente non aveva ancora apportato le correzioni alle coordinate dell’area di prelievo; 4) la firma della nota n. 13.790 del 2.4.2002, relativa alla predisposizione di un servizio di guardiania finalizzato a garantire l’incolumità pubblica a seguito del rinvenimento di un ordigno bellico; f) non è dato comprendere quali siano i comportamenti dolosi, attivi od omissivi, addebitabili ed in qual modo sarebbero state scientemente agevolate le ragioni economiche dell’Impresa.

6) Sandro Balletto (avv. Meloni). Ha sostenuto: a) il difetto di giurisdizione, in quanto la questione riguarda il danno ambientale, mentre accessoria è la quantificazione commisurata alle spese per l’esecuzione dei lavori; b) il P.M. agisce a tutela dei diritti della Provincia, che però non ha subito alcun danno erariale perché sia la spiaggia che il mare appartengono al demanio marittimo e sono di proprietà dello Stato che, infatti, tramite la relativa Agenzia, si è costituito parte civile nel processo penale, mentre la gestione del demanio marittimo è affidata alla Regione, la quale ha incaricato la Provincia di far eseguire i lavori in questione, utilizzando somme per 15 miliardi a carico del bilancio dello Stato e per 15 miliardi di contributo U.E.; c) il P.R. ha rappresentato lo scenario delle azioni in corso in modo del tutto riduttivo, non considerando che l’Amm.ne provinciale ha proposto nei confronti dell’ATI tre distinte azioni civili, tutt’ora in corso, chiedendo la condanna della stessa al risarcimento per mancanza nella sabbia fornita delle qualità contrattuali (composizione mineralogica e granulometrica, sassi, intorbidimento dell’acqua) e per il ripristino dello stato dei luoghi ed inoltre chiedendo la liquidazione della polizza a garanzia dei difetti dell’opera ed infine per il danno ambientale; d) la sospensione del processo contabile sino alla definizione di quello penale attualmente in corso in fase di appello, in quanto la condanna al risarcimento del danno all’immagine ed al ripristino è stata già emessa dal Tribunale penale nei confronti del Balletto. e) come ha sottolineato lo stesso giudice penale, a prescindere dall’art. 107 lett. a del d. leg.vo 267/2000 secondo cui il potere di sospensione dei lavori appartiene sempre ai dirigenti, le norme di cui al d.P.R. 554/99 e d.m. 145/2000 in materia di appalti pubblici attribuiscono tale potere in via esclusiva al d.l. o al responsabile del procedimento e l’art. 50 secondo comma del d. leg.vo 267/2000 prevede che il presidente della Provincia sovrintenda al funzionamento degli uffici ma non che sia sovraordinato ad essi, per cui, in applicazione dell’art. 78 del d. leg.vo 267/2000 il quale impone che il politico non possa interferire sul singolo atto, il presidente si è limitato a fare propria la scelta di prosecuzione dei lavori operata dai dirigenti e dai tecnici che la giustificarono sul piano scientifico; f) l’art. 1 comma 1 ter della l. 20/94, come modificato dalla l. 639/96, prevede che la responsabilità contabile non si estende, per gli atti di competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, ai titolari degli organi politici che li abbiano in buona fede approvati o ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione e, nella fattispecie, tutti i pareri dell’apparato tecnico-dirigenziale erano orientati nel senso di ritenere regolari i lavori e non prospettabile alcuna ipotesi di sospensione; g) la mancata sospensione dei lavori non era finalizzata a favorire l’Impresa, come risulta dall’assoluzione dal reato di abuso d’ufficio, che aveva come contenuto proprio tale intenzionale condotta, con sentenza passata in giudicato con la formula perché il fatto non sussiste; h) l’azione è prescritta in quanto l’inizio della prescrizione va fissato nel momento della conoscibilità dell’evento dannoso e, secondo il P.R, ciò avvenne dal primo sversamento che suscitò una vera e propria ondata di proteste: quindi il danno si è evidenziato tra l’11/3 e il 24/3/02 e cioè nel periodo del ripascimento, con la conseguenza che l’invito a dedurre, anche se ritenuto interruttivo della prescrizione, sarebbe stato notificato fuori termine (il 26.3.07); i) è stata contestata l’inutilità e la dannosità dell’intervento, ma dall’indagine disposta con deliberazioni della g.r. 48/11 del 18/11/04 e 50/14 del 30/11/04 risulta che l’intervento aveva l’obiettivo primario di fermare il fenomeno erosivo, come riconosciuto dalla stessa Corte dei conti, pur in un contesto di controllo: le eventuali difformità rispetto al progetto vanno valutate nel contesto di un intervento che ha perseguito utilmente il suo obiettivo; comunque, il progetto prevedeva la creazione di una spiaggia differente da quella originaria, in particolare per il colore, non bianco ma grigio topo e, laddove fu fornito materiale difforme, questo fu eliminato e portato in detrazione dal prezzo d’appalto. La valutazione della conformità delle sabbie al capitolato sotto il profilo granulometrico e mineralogico apparteneva in via esclusiva alla d.l. Nel capitolato, in un contesto in cui il fuso di progetto contiene un intervallo da 0,075 a 10 mm , si dice che “in genere” e “mediamente” il materiale da fornire è compreso nell’intervallo da 0,250 a 1 mm, ma la d.l. aveva la possibilità di accettare materiale granulometrico diverso da quello previsto per la sabbia di cava; l) in via subordinata, ha chiesto di rideterminare la misura delle responsabilità, con esclusione di ogni solidarietà.

7) Sandro Cabras (avv. Loi e Cabras). Ha eccepito: a) la prescrizione, in quanto sono stati contestati atti relativi alla gara ed all’affidamento dell’appalto, antecedenti al suo collocamento in quiescenza (31 dicembre 2001), mentre l’avviso ex art. 5 del d.P.R. 453/1993 è stato notificato nel marzo 2007; b) nel merito ha rilevato : 1) l’inserimento negli atti d’appalto della previsione dell’estrazione via mare fu dovuto alla perentoria richiesta del Consiglio comunale di Cagliari, la cui opposizione avrebbe comportato la perdita del finanziamento comunitario e comunque tale previsione non avrebbe comportato alcun danno se l’impresa avesse effettuato correttamente il ripascimento; 2) l’aggiudicazione all’ATI Mantovani è stata disposta nel convincimento che questa costituisse la soluzione più vantaggiosa per l’amministrazione ed inoltre la legittimità dell’atto di aggiudicazione riconosciuta con sentenza n. 413/2001 dal TAR Sardegna esclude la colpa grave; 3) l’impresa ha dimostrato insussistente l’anomalia ed, al contrario, la congruità del prezzo di 16.000 lire a mc. della sabbia prelevata da cava di mare perché l’appalto fosse remunerativo, prezzo inferiore a quello della sabbia prelevata da cava di terra sui cui parametri è stato ancorato il valore considerato in capitolato dove si parla di 30.000 lire a mc. e ciò escludeva che ricorresse un surrettizio anomalo ribasso; 4) la contestata inefficienza ed inadeguatezza dell’impresa, non valutabile ex ante, riguardava la fase esecutiva dell’appalto alla quale l’ing. Cabras è estraneo; 5) i ritardi sono la conseguenza delle vicende giudiziarie ; 6) l’intimazione del 6.12.2001 all’impresa di iniziare le operazioni di ripascimento entro il 10 c.m. venne emesso a salvaguardia del termine del 31.12.2001 per il completamento dei lavori e solo quando si sono avute assicurazioni che tale termine sarebbe stato posticipato è stata concessa una proroga all’impresa, anche per gli effetti delle mareggiate eccezionali, senza presunti favoritismi che, se sussistenti, avrebbero determinato l’incriminazione, non avvenuta, dell’ing. Cabras in sede penale.

8)Antonello Gellon (avv. Falchi). Ha sostenuto: a) non rivestiva alcun ruolo gestionale o di responsabilità decisionale, riservato alla d.l. dalla quale dipendeva; b) la sua prestazione professionale di geologo consisteva nella "certificazione della bontà di ogni singola fornitura di sabbia" e cioè, secondo la sedimentologia, del materiale compreso tra 2.0 mm e 0.075 mm (intervallo all\'interno del quale si individuano i materiali tecnicamente denominati "sabbia") e non nello svolgere analisi di laboratorio o certificare la conformità delle caratteristiche della sabbia a quelle di progetto; detta operazione, anche secondo le risultanze degli esperti consultati nel parallelo procedimento penale, è risultata corretta; peraltro le prescrizioni di progetto, riferite alla autorizzazione rilasciata dal Ministero dell\'ambiente, risultano essere state rispettate; non doveva essere verificato ciò che la draga pescava, ma solo andava accertata la bontà dei campioni di materiali sabbiosi messi a disposizione.

Nell’udienza del 16.1.2008, la Sezione, sentite le parti, ha ordinato “l’integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa, a cura del Procuratore regionale, dei sig.ri Gian Paolo Ritossa, Mario Concas, Paolo Colantoni e Leopoldo Franco”, i primi due nella qualità di collaudatori e gli ultimi due di componenti dell’ufficio di direzione dei lavori.

Il Procuratore regionale ha provveduto a notificare ai predetti l’atto di citazione integrativo.

Si sono costituiti in giudizio ed hanno presentato memoria difensiva:

9) e 10) Gian Paolo Ritossa e Mario Concas (avv.ti Margelli e Merella): Hanno eccepito: a) nullità o inammissibilità della chiamata in causa per assoluta indeterminatezza dell\'oggetto della domanda, ai sensi dell\'art. 164, comma 4, c.p.c. in relazione all\'art. 163, comma 3, n. 3, dello stesso c.p.c. o, in alternativa, questione di costituzionalità degli art. 14, 15, 16 e 26 del r.d. n. 1038/1933, riguardo all’integrazione del contraddittorio per ordine del giudice, senza che l\'atto di citazione integrativo delimiti “petitum e causa petendi” con riferimento a soggetti non destinatari dell’invito a dedurre e quindi privati della possibilità di presentare deduzioni, per violazione dei principi costituzionali del giusto processo (art. 111) e del diritto alla difesa (art. 24), anche perché, in applicazione del principio di terzietà, deve escludersi il potere del giudice contabile di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti la posizione dei quali sia stata già vagliata dal Procuratore regionale in sede istruttoria (Sez. Marche n. 67/05); b) indeterminatezza della realizzazione di un illecito doloso o colposo, con riflessi sulla solidarietà passiva o meno oltre che sull’interruzione della prescrizione, tanto più che, essendo i componenti della commissione di collaudo estranei al procedimento penale, l’elemento soggettivo non può essere automaticamente riconducibile al dolo; c) sospensione dell’azione fino al momento in cui sarà conoscibile nell’an e nel quantum un danno certo ed attuale, all’esito dei giudizi civili e penali, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. che continua a prevedere la sospensione del processo ogni volta che debba essere risolta una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa; d) mancanza del supporto di atti di carattere tecnico scientifico per comprovare il lamentato danno; e) necessità di rideterminare il danno, in quanto la somma di euro 813.067,52, portata in detrazione in sede di collaudo dai compensi per l’appaltatore, è stata incamerata dall’Amm.ne appaltante sulla cauzione, come risulta dalla determinazione del dirigente settore viabilità della Provincia di Cagliari n. 343 del 16.7.2003; f) mancanza del nesso causale, come ritenuto in citazione dal requirente “salvo una diversa valutazione della Corte”, in quanto: i collaudatori hanno avuto conoscenza dell’emissione dei certificati di pagamento solo a fatto avvenuto e della parziale non conformità del materiale a quanto prescritto solo a seguito delle analisi richieste e pervenute dopo gli avvenuti pagamenti; hanno applicato una detrazione in sede di collaudo pari alla quantità di sabbia risultata non conforme; il risultato economico finale delle censure non sarebbe cambiato se le stesse censure fossero state avanzate in corso d’opera in quanto le detrazioni operate sono state recuperate sulla cauzione; g) prescrizione dell’azione di responsabilità, riguardando spese, oltre il quinquennio dalla data di notifica dell’atto di citazione introduttivo, non occultate dalla d.l. e dal responsabile del procedimento; h) l’affermazione censurata dalla Procura, contenuta nel certificato di collaudo per cui “i lavori sono stati eseguiti in genere secondo il progetto e le varianti approvate ed a regola d’arte, con buoni materiali ed idonei magisteri” deve essere completata con l’affermazione successiva per cui “sono state riscontrate gravi irregolarità nelle caratteristiche delle sabbie”, con la precisazione che tali affermazioni riguardano i complessivi lavori collaudati e cioè anche la nuova strada litoranea del Poetto, con impianto di illuminazione e semafori, oltre al ripascimento di circa due chilometri di spiaggia ed opere di finitura; i) la commissione di collaudo, confortata dal giudizio positivo del prof. Valloni, ha ritenuto l’intervento, finanziato con i fondi della legge 25.12.1996 n. 496 sugli interventi urgenti di protezione civile, funzionale alla salvaguardia del litorale fortemente compromesso e non al miglioramento estetico del litorale; l) il capitolato speciale d’appalto prevedeva l’impiego di sabbie provenienti sia da mare che da terra ed il decreto del Ministero dell’ambiente n. 407/301 del 28.11.2001 disciplinava la procedura d’intervento da cava a mare; m) il pagamento relativo alla parte di lavori riguardanti il ripascimento è esclusivamente quello effettuato sulla base dello stato di avanzamento dei lavori n. 4, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 22.3.2002 e comprendente i lavori relativi allo sversamento della sabbia con emissione del certificato di pagamento n. 5 del 15.04.2002 ed i collaudatori sono venuti a conoscenza dell’emissione di detto certificato soltanto in data 17.4.2002 come risulta dal verbale di visita di collaudo n. 8 in pari data in cui si legge: “la direzione dei lavori consegna infine alla commissione di collaudo copia del 5° certificato di pagamento, del quarto stato d’avanzamento e del registro di contabilità”; o) assenza del dolo o della colpa: ogni determinazione in ordine alle caratteristiche granulometriche e mineralogiche doveva essere rinviata alla conoscenza dei risultati delle analisi e non si può quindi imputare alla commissione di non essersi attivata per evitare l’effettuazione del pagamento rilevando le presunte difformità, rispetto agli atti progettuali, del materiale impiegato; per quanto concerne l’attività in corso d’opera è al direttore dei lavori e non al collaudatore che spettano i poteri di controllo e di vigilanza sul cantiere relativi al riscontro materiale e contabile sulle forniture e sulle prestazioni effettivamente eseguite ed utilizzate; m) in via subordinata, riduzione dell’addebito.

11) Paolo Colantoni (avv. Pogliani e Mugoni). Ha rilevato a) nullità dell’atto di citazione, nel quale la stessa Procura esclude profili di colpevolezza, non preceduto dall\'invito a dedurre, con violazione del diritto alla difesa del convenuto e del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, in palese contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; b) nel merito, funzione primaria di un ripascimento è la creazione di un durevole sistema di spiaggia, non realizzabile con sabbia finissima come quella del Poetto per cui gli atti di progetto hanno scelto sabbia di diametro medio più grosso, come risulta dall\'allegato 9 dove, premesso che nella spiaggia del Poetto e nei fondali marini antistanti sono presenti sabbie medie e sabbie fini (diametro medio tra 0.5 e 0.25 mm e tra 0.25 e 0.125 mm, rispettivamente), si afferma che una sabbia idonea per il ripascimento dovrebbe essere leggermente più grossolana con un diametro medio tra 1 mm e 0.25 mm (sabbia grossolana-media); il tipico meccanismo progettuale di descrizione ed accettazione dei materiali è il c.d. fuso, costituito dall\'insieme di tutte le curve granulometriche ammissibili, le quali esprimono la relazione reciproca che deve intercorrere tra le classi granulometriche perché il sedimento possa essere accettato; il fuso può essere espresso tanto graficamente mediante una tabella quanto mediante rappresentazione su assi cartesiani e difatti l\'allegato 8 al progetto, richiamato dall\'art. 20 lett. t del capitolato speciale d\'appalto, allegato denominato “sabbia da utilizzare per il ripascimento - provenienza e caratteristiche granulometriche e mineralogiche” e pertanto di indubitabile contenuto prescrittivo, contiene al suo interno tanto la tabella, quanto - nelle certificazioni di analisi granulometriche - la rappresentazione cartesiana del fuso; la tabella è espressamente denominata fuso di progetto e tale dizione è ripetuta più volte nel testo dell\'allegato; la scelta del fuso come strumento di accettazione delle sabbie, in linea con le abituali metodologie progettuali, fornisce una chiara guida sulla percentuale teoricamente ammissibile relativa ad ogni classe granulometrica; i consulenti del P.M. affermano che il capitolato speciale d\'appalto prevede un intervallo granulometrico di accettazione tra 0.250 e 1 millimetro, ma si tratta chiaramente di un errore del compilatore del progetto, posto che tale criterio di accettazione: non esprime le percentuali relative tra le classi granulometriche e cioè quale percentuale di sabbia tra 0.250 e 0.350 mm sia ammissibile, quanta tra 0.350 e 0.500 e via dicendo, con risultati pressoché aberranti; non rende possibile attuare la prescrizione dell\'allegato 9 poiché, per avere una sabbia con diametro medio tra 0.250 e 1 mm occorre anche sabbia con diametro inferiore a 0.250 e superiore ad 1 mm; non è idoneo a ricreare una vera e propria struttura di spiaggia, che è composta anche da sabbia molto grossolana (diametro > 1mm) e ciottoli, nonché da sabbia fine e finissima: da ciò la singolare conclusione secondo cui la sabbia riversata sarebbe granulometricamente ammissibile solo per il 60% circa, smentita nel corso del dibattimento, quando i consulenti del P.M. hanno ammesso che tutta la sabbia riversata rientra nel fuso di progetto; c) nel capitolato speciale di appalto, art. 20 lett. t), è scritto testualmente: “le sabbie saranno di natura quarzoso feldspatica, con proporzioni dei due componenti rispettivamente dell’85% e del 15%, e comunque dovranno avere le caratteristiche indicate nell’allegato 8” e in geologia il criterio base, consacrato nella norma UNI EN 932-3, per definire la composizione di un materiale, è quello di stabilire quali siano i componenti dominanti, ossia in quantità superiore al 50%, che poi danno il nome al sedimento, per cui si avrà sabbia quarzoso-feldspatica laddove vi siano almeno il 50% di quarzi e di feldspati; il capitolato speciale di appalto, art. 20 lett. t), letto in maniera geologicamente corretta, è da intendere nel senso che la sabbia prescritta è una sabbia nella quale la somma dei due componenti principali (quarzo e feldspato) deve essere maggiore del 50%; la disposizione di capitolato prosegue ricordando che le proporzioni dei due componenti “comunque dovranno avere le caratteristiche indicate nell’allegato 8”, dove sono presenti analisi petrografiche delle sabbie del Poetto, a firma del prof. Macciotta, utilizzate come strumento di paragone per l’accettazione composizionale di sabbie presenti in cave dell’hinterland di Cagliari, nelle quali il contenuto medio della somma quarzo-feldspati è del 76%-78%, con la conseguenza che una sabbia che presentasse tali proporzioni sarebbe analoga a quella dell\'allegato 8, ma comunque, a termini di capitolato, compatibile, qualora avesse la somma di quarzo e feldspato maggiore del 50%; la percentuale fra quarzo e feldspati, che il capitolato indica in 85/15, non risulta rispettata nell’allegato 8 né in relazione alle sabbie originarie del Poetto, che mediamente presentano un rapporto 60/40, né alle sabbie delle cave, considerate compatibili, che hanno valori da 50/50 a 60/40, con la conseguenza che una sabbia sarebbe compatibile in presenza di un rapporto quarzo-feldspati compreso nelle percentuali da 50/50 a 85/15 per cui è erronea l\'affermazione dei consulenti del P.M., che individuano quale parametro di accettazione la composizione pari all\'85% di quarzo e al 15% di feldspato, come pure sono inattendibili e non in linea con quelli della direzione dei lavori e della stessa ASL di Cagliari i dati riportati dai consulenti tecnici sui risultati delle analisi; d) il colore della sabbia preesistente, come si evince dalla consulenza dei P.M., era 2,50Y nel sistema di classificazione Munsell, mentre il colore prescritto dal capitolato speciale d\'appalto era 5Y, di gran lunga più scuro di quello preesistente, a conferma che il progetto non prevedeva un ripascimento con sabbia identica a quella preesistente; peraltro la sabbia di ripascimento ha riportato in tutti i campioni il valore 4Y, ossia un valore più chiaro di quello di progetto; e) quanto alle cause del preteso intorbidamento, contrariamente a quanto affermato dai consulenti del PM, non c\'è alcun tipo di relazione tra contenuto in carbonati di calcio e torbidità dell\'acqua, posto che gli stessi C.T. del P.M. e la stessa ASL non hanno mai campionato acqua “torbida” e comunque un temporaneo aumento di torbidità dell\'acqua è effetto connaturale a qualsiasi ripascimento; f) la scelta di effettuare il ripascimento con sabbia differente da quella preesistente è frutto di precise valutazioni tecniche e politiche, ma non è stata mossa alcuna censura ai progettisti, a coloro i quali hanno approvato il progetto ed a tutti i soggetti deputati a valutare gli aspetti estetici, paesaggistici ed ambientali, ciò che esclude in radice qualsiasi danno di tale genere: nell\'atto di citazione non è espressamente indicata la tipologia di danno di cui sono ritenuti responsabili gli incolpati, anche se si parla di danno di natura collettiva o diffusa, di disastro ecologico ed ambientale, di devastazione del litorale e del deturpamento di una bellezza naturale assoggettata a vincolo, di pregiudizio patrimoniale arrecato all\'Erario, pari alle somme spese per la realizzazione dell\'intervento, di danno all\'immagine della P.A., ma le apocalittiche affermazioni della Procura non sono supportate da alcuna descrizione concreta del danno; al contrario la spiaggia nel tempo sta evolvendosi verso un profilo di equilibrio e verso le condizioni di naturalità, fermo restando che il ripascimento avrebbe apportato modificazioni all\'ambiente ed al paesaggio; comunque la tipologia di danno sopra menzionata (e tutti i danni indiretti connessi) sfuggono alla giurisdizione del giudice contabile, in favore di quella del giudice ordinario; l\'affermazione secondo cui il lavoro sarebbe stato inutile ed anzi deleterio risulta pressoché immotivata, non solo da un punto di vista scientifico - trattandosi di opera altamente specialistica - ma da qualsivoglia angolo visuale; la nuova spiaggia è stata oggetto di mareggiate con onde alte più di tre metri (come risulta dai dati della boa ondametrica in atti), tenendo perfettamente e proteggendo dalla devastazione cose e persone; il ripascimento del Poetto, citato con termini lusinghieri, nelle opere scientifiche che si occupano della materia, ha tenuto egregiamente agli elementi naturali nei cinque anni successivi, ha portato ad avere una linea di costa molto più avanzata ed ha aumentato la fruibilità dell\'arenile, con un apprezzabile risultato, costituito dall\'aumento dei canoni percepiti dalle Amm.ni di competenza; riguardo al danno all\'immagine, non risulta che la stampa nazionale abbia avuto a che ridire sul ripascimento e, quanto alla stampa locale, non si è responsabili di notizie inesatte o parziali: dagli esposti in atti si evince con chiarezza che i firmatari ritenevano che il progetto prevedesse sabbia bianchissima e fine come quella dello strato superficiale del Poetto preesistente; il clamore mediatico, ove vi sia stato, ha avuto origine da scarsa informazione; g) i compiti consultivi assegnati al Colantoni erano finalizzati a garantire alla d.l. un qualificato supporto tecnico scientifico sulle problematiche legate alla granulometria della sabbia e cioè di verificare se il sedimento sversato rientrasse nei parametri contrattuali e se fosse idoneo per l\'obiettivo di progetto, in relazione alla possibilità per la direzione lavori di accettare sabbia di granulometria più grossolana, per garantire una miglior tenuta, compiti svolti con la massima diligenza, attraverso il controllo dei campioni di sabbia forniti dall’impresa e delle relative analisi granulometriche e composizionali da cui il materiale risultò perfettamente idoneo rispetto alle specifiche progettuali con curva granulometrica entro il fuso di progetto ed inoltre attraverso una continua interazione con la d.l. nel corso dello sversamento della sabbia; il Colantoni, non essendo dipendente della Provincia di Cagliari né componente della direzione dei lavori, poteva agire solo come consulente su specifici problemi, senza disporre di alcun potere d\'impulso verso la d.l. o l\'impresa; h) in subordine, attesa la minimale partecipazione del Colantoni ai fatti, la quota di risarcimento a suo carico andrebbe ridotta al minimo; in via istruttoria, si rende necessaria una consulenza tecnica d\'ufficio.

12) Leopoldo FRANCO (avv. Pogliani): ha prodotto memoria difensiva in massima parte identica a quella del Colantoni, salvo quanto segue: i compiti consultivi assegnati al Franco erano finalizzati a garantire alla d.l. un qualificato supporto tecnico scientifico sulle problematiche legate alla tenuta della struttura di spiaggia, con specifico riguardo agli aspetti idraulico-marittimi, consistenti nel verificare se la spiaggia che si stava creando era in grado di resistere all\'impatto degli elementi meteomarini, verificando contestualmente l’evoluzione morfodinamica della spiaggia con idonee modellazioni numeriche ed analisi dei dati ondametrici e rilievi batimetrici che si stavano raccogliendo nell’ambito del programma di monitoraggio, ad esclusione di qualsiasi compito diretto inerente la tipologia e granulometria della sabbia, pur fornendo a richiesta indicazioni generali sul progetto in base alla propria esperienza; il Franco, non essendo dipendente della Provincia di Cagliari né componente della Direzione dei Lavori, poteva agire solo come consulente su specifici problemi, senza disporre di alcun potere d\'impulso verso la D.L. o l\'impresa.

Con successiva memoria depositata il 21.5.2008, i convenuti Gardu e Pistis (avv. Pogliani e Mugoni) hanno ribadito i vantaggi conseguiti con il ripascimento, per l’elevata capacità dell’arenile di resistere alle onde e per la sua maggiore fruibilità, in relazione alle dimensioni più che raddoppiate, che ha portato ad un incremento delle manifestazioni di vario genere e del numero dei bagnanti, con maggiori profitti per gli esercizi pubblici e conseguente maggior introito a favore dell’erario per tributi e canoni di concessione.

Nella pubblica udienza del 10 giugno 2008:

1)L’avv. Loi per Sandro Cabras, confermata l’eccezione di prescrizione formulata in memoria, ha precisato che questi era estraneo alla fase esecutiva dei lavori, essendo andato in pensione il 31 dicembre 2001 mentre l’operazione di ripascimento ha avuto inizio dall’8 marzo 2002; che il Comune si era opposto all’utilizzazione delle cave da terra per motivi di viabilità; che le anomalie riscontrate non riguardavano la scelta fra cave da terra o da mare ma il materiale sversato; che la seconda sentenza del T.A.R. aveva riconosciuto la regolarità del procedimento; che occorreva tener conto del fatto che il Cabras era pressato dal rispetto dei termini di scadenza del finanziamento comunitario.

2)L’avv. Casula per Mulas ha ricordato che il Ministero dell’ambiente ha imposto tempi ristretti, sessanta giorni, come testimoniato in sede penale dal dr. Avancini, supportato dal prof. Cau dell’Università di Cagliari, per il ripascimento da cava di mare; che l’errore nelle coordinate della zona di prelievo era stato corretto, sicché la sabbia era stata prelevata nel sito autorizzato dal Ministero.

3)L’avv. Castelli, sempre per Mulas, premesso che l’opera, di indubbia complessità, riguardava anche problemi, quali quelli attinenti la viabilità, che esulavano dalle conoscenze del Mulas, ha sostenuto che non sussistevano i presupposti per la sospensione dei lavori, in quanto né la direzione dei lavori né gli esperti interessati avevano segnalato irregolarità tali da giustificare tale misura; questa, d’altronde, non poteva essere fondata sul mero clamore suscitato dalla stampa sulla vicenda.

4)L’avv. Pogliani per Gardu, Pistis, Colantoni e Franco ha contestato, in termini di nesso di causalità con il danno erariale, la rilevanza della osservazione della Procura, di carattere meramente formale, sulla brevità dell’intervento del ripascimento, ribadendo la validità dell’opera, volta alla difesa costiera, che aveva salvaguardato l’arenile dalle violente mareggiate, l’ultima delle quali in data 30.5.2008.

5)L’avv. Floris per Gardu e Pistis ha sostenuto che la gradualità dell’intervento era da porre in relazione all’operazione globale del ripascimento che prevedeva lo sversamento di ben tre milioni di metri cubi di sabbia e non di poco più di un decimo di tale quantità, come avvenuto nella realtà; comunque, i tempi brevi in cui si è conclusa l’operazione, oltre ad essere previsti nel capitolato speciale, non hanno provocato alcun inconveniente né alla prateria poseidonio-oceanica né alla spiaggia sommersa.

6)L’avv. Falchi per Gellon ha sottolineato che questi era un semplice collaboratore della direzione dei lavori, con l’unico compito di verificare le caratteristiche granulometriche di ogni fornitura di sabbia.

7)L’avv. Segneri, su delega dell’avv. Pinna per Aschieri, ed inoltre per Atzeni, Orrù e Serra, ha precisato che i compiti assegnati alla commissione di monitoraggio non consentivano alcuna possibilità di influire sulle decisioni della direzione dei lavori, essendo di carattere esclusivamente consultivo e scientifico, per verificare gli effetti indotti dal ripascimento al fine di calibrare gli interventi futuri rispetto a questo primo intervento sperimentale di protezione civile per la difesa del litorale, previa individuazione del “momento zero”, indispensabile in una situazione di involuzione della spiaggia estremamente rapida, con accelerazione del fenomeno di erosione del litorale.

8)L’avv. Piras per Zirone ha sostenuto che la Procura ha imputato, senza alcuna prova, all’Assessore di avere scientemente agevolato le ragioni economiche dell’impresa, mentre questi ha soltanto sottoscritto, unitamente ai funzionari responsabili, tre note il cui contenuto riguardava un sollecito, per evitare la decadenza del finanziamento, un altro sollecito, per ottenere dal Ministero la pronta correzione del perimetro dell’area di prelievo ed infine l’esigenza di salvaguardare la pubblica incolumità dopo il ritrovamento di un ordigno bellico; in ogni caso il ruolo di assessore privo di deleghe non consentiva alcuna ingerenza sugli organi decisionali.

9)L’avv. Meloni per Balletto, premesso che erroneamente il Procuratore regionale gli ha attribuito la stessa situazione di Zirone, tenuto conto che Balletto era stato assolto con sentenza passata in giudicato dal reato di abuso d’ufficio, ha rilevato che il problema essenziale ed urgente che è stato risolto con il ripascimento è stato quello di impedire che un bene così importante come la spiaggia del Poetto scomparisse completamente.

10)Gli avv. Margelli e Merella per Ritossa e Concas hanno contestato l’esattezza della cifra indicata dalla Procura per determinare l’addebito, precisando che la difformità rispetto agli atti progettuali del materiale impiegato non era verificabile immediatamente in corso d’opera, in quanto ciò non risultava dai documenti provenienti dalla direzione dei lavori, dalla draga dell’impresa e dai laboratori di analisi della direzione dei lavori.

Il P.M., richiamando alcune eccezioni ed argomentazioni difensive, si è espresso in senso negativo sulla questione di legittimità costituzionale dell’integrazione del contraddittorio per ordine del giudice, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 240/2003 e la sentenza di questa Sezione n. 1364/2008. In particolare ha ritenuto non sussistente la violazione dell’art. 24 Cost., in assenza dell’invito a dedurre, in quanto la violazione del diritto alla difesa presuppone che vi sia un giudizio incardinato, mentre l’invito a dedurre si colloca in una fase preprocessuale.

Ha giudicato irrilevante la questione di giurisdizione sul danno ambientale, in quanto il danno in contestazione è solo quello, di natura patrimoniale, derivante dalla esecuzione del contratto in violazione alle norme progettuali e di capitolato, mentre solo per meglio inquadrare la fattispecie sono state rappresentate le implicazioni di carattere ambientale, oltre che penale.

Ha dichiarato sussistere il rapporto di servizio in capo a tutti i chiamati in giudizio, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 340/2001 e le sentenze della Cassazione n. 3899/2004, 20132/2004, 4511/2006.

Ha negato che sia intervenuta la prescrizione, dovendosi individuare il “dies a quo” nella data del collaudo definitivo, come affermato da questa Sezione nelle sentenze n. 335/2003 e 2/2006.

Riguardo alla tempo preventivato per i lavori, ha precisato che questi erano previsti nell’arco di due anni con lo sversamento da cave di terra di mc.160 di sabbia il primo anno e di mc. 160 il secondo anno, su 6 stazioni per 185 mc. giornalieri, arrivandosi con ciò al totale di quanto è stato effettivamente sversato e non ai 3 milioni di mc. ipotizzati dalle difese: scaduti i termini contrattuali per ritardi ingiustificati dell’impresa, ne è conseguita una abnorme concentrazione in un breve periodo di un prelievo frettoloso da mare con lo sversamento di materiale indiscriminato sulla spiaggia, compresi un ordigno bellico e ciottoli di grande dimensione.

Ha ritenuto non sussistere alcuna utilitas per l’opera, così come realizzata, per la difformità di questa rispetto ai parametri progettuali che avevano previsto un’opera di protezione civile, con caratteristiche di compatibilità con la sabbia preesistente.

In sede di replica gli avv. Margelli, Pogliani, Casula, Meloni, Segneri, Floris e Castelli hanno ribadito le tesi difensive contestando le affermazioni della Procura.

DIRITTO

1)Difetto di giurisdizione per il danno ambientale.

L’eccezione è stata formulata dai convenuti Mulas, Gardu, Pistis, Atzeni, Orrù, Serra, Zirone, Balletto, Colantoni e Franco.

Come stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 1087 del 1998, il danno all’ambiente considerato in senso unitario, quale bene immateriale a sé stante, comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale, bensì della compromissione dell’ambiente stesso, espressione di un autonomo valore collettivo, oggetto di specifica tutela da parte dell’ordinamento. Lo stesso fatto può comportare, oltre che un danno ambientale, da risarcire in considerazione del suo valore di insieme, anche un ulteriore e specifico danno patrimoniale, risarcibile in termini di stretta equivalenza pecuniaria.

Orbene, come emerge chiaramente dall’atto di citazione e come giustamente confermato dal P.M. di udienza, “il danno in contestazione è solo quello, di natura patrimoniale, derivante dalla esecuzione del contratto in violazione alle norme progettuali e di capitolato”.

Secondo la prospettazione della Procura, tali norme disciplinavano minuziosamente le caratteristiche della sabbia da sversare, al fine di evitare che l’intervento a difesa della costa comportasse, come invece avvenuto, lo stravolgimento della situazione preesistente della spiaggia. Di qui il danno contestato, pari all’esborso di tutte le somme versate dalla P.A. per un’opera difforme da quella prevista contrattualmente: quindi danno patrimoniale, risarcibile in termini di stretta equivalenza pecuniaria e non già danno ambientale, da risarcire in considerazione del suo valore di insieme, secondo l’insegnamento della Cassazione. In altri termini, il “disastro ambientale”, il cui risarcimento non è stato richiesto in citazione, è stato sottolineato dalla Procura al solo fine di illustrare le conseguenze ulteriori della inadempienza contrattuale.

Accertata, quindi, l’irrilevanza della eccezione, per completezza si aggiunge che la Corte dei conti ha comunque giurisdizione nei confronti dei soggetti legati alla P.A. da rapporto di impiego o di servizio cui è imputabile un danno ambientale, ai sensi dell’art. 313, comma 6, del d. lgs. 3.4.2006 n. 152, secondo cui “nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all\'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio”.

Tale norma ha introdotto un chiaro discrimine nella giurisdizione in materia di danno ambientale, appartenente in via generale al giudice ordinario, salvo i casi in cui tale danno sia “provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti”, nel qual caso il Ministero non può agire autonomamente, ma deve limitarsi ad inviare “rapporto all\'Ufficio di Procura regionale”, per l’azione di competenza dinanzi alla Sezione giurisdizionale della stessa Corte.

2)Carenza del rapporto di servizio per i componenti della Commissione scientifica di monitoraggio, con compiti esclusivamente consultivi.

L’eccezione, formulata da Aschieri, Atzeni, Orrù e Serra, è priva di fondamento.

Si premette che la Sezione II giur.le centrale, con sentenza n. 108/2005, ha puntualizzato che la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti considera anche l’attività meramente consultiva concorrente alla produzione dell’evento dannoso, quando essa è essenziale per l’assunzione dei provvedimenti definitivi.

Orbene, come risulta dagli atti della Provincia di Cagliari di conferimento dell’incarico ai diversi componenti della Commissione, questa doveva svolgere una serie di attività essenziali per la buona riuscita dell’operazione di ripascimento, con l’esecuzione di rilevamenti sin dal “momento zero” iniziale, di misurazioni in corso d’opera, di valutazione ed analisi periodica dei dati forniti dalle apparecchiature scientifiche e dalla Direzione dei lavori, di esame di congruità degli effetti del ripascimento sull’equilibrio morfologico del litorale, sulla posidonia oceanica ed associazioni vegetali.

In tale situazione, indipendentemente dalla natura e dalla forma dell’atto giuridico intercorso per regolamentare il rapporto fra la Provincia ed il singolo professionista componente della Commissione consultiva, quest’ultimo deve ritenersi inserito, sia pure temporaneamente, nella struttura organizzativa della P.A., risultando la sua attività essenziale per la realizzazione positiva dell’opera.

Al riguardo la Cassazione, con sentenza n. 18258/2004, è pervenute ad analoghe conclusioni, statuendo che, in tema di responsabilità per danno erariale, deve ritenersi legato all’ente pubblico da un rapporto di servizio, presupposto sufficiente per l’affermazione della giurisdizione contabile, il componente della commissione di alta vigilanza sulla realizzazione di alcune opere pubbliche, nominato con decreto regionale. Tale commissione, infatti, ancorché composta da professionisti non legati da un rapporto d’impiego con l’ente pubblico, avendo partecipato al procedimento relativo all’esecuzione dei lavori, con funzioni di controllo, impulso e ausilio, operava in definitiva quale ufficio tecnico straordinario dell’ente, nell’interesse di quest’ultimo all’uso efficiente delle risorse finanziarie specificamente destinate all’opera appaltata.

In conclusione, va riconosciuta la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai componenti della Commissione scientifica di monitoraggio.

3)Nullità della citazione per indeterminatezza.

L’eccezione, formulata da Mulas, Ritossa e Concas, è addirittura temeraria. Se può muoversi un rilievo alla citazione è proprio in senso inverso, per avere tale atto voluto insistere su ogni particolare della vicenda, ripetendo più volte le contestazioni, la cui “determinatezza” è inconfutabile.

In particolare, per quanto riguarda Ritossa e Concas, un intero paragrafo (pagg. 106-115) è dedicato al collaudo dei lavori ed alle presunte indempienze dei collaudatori con conseguenti profili di responsabilità patrimoniale che in citazione non sono però perseguiti in quanto “il requirente non ha ritenuto, allo stato, che il comportamento dei collaudatori abbia potuto incidere, in termini di causalità sul danno occorso, salvo una diversa valutazione della Corte”. Sul punto, questa Corte, con ordinanza n. 6/2008, ha ritenuto che “sussistano i presupposti per la chiamata in giudizio dei collaudatori Gian Paolo RITOSSA e Mario CONCAS, in quanto, trattandosi di collaudo in corso d’opera, va tenuto conto che sono stati effettuati pagamenti in base agli stati di avanzamento dei lavori senza che i collaudatori abbiano, prima del collaudo finale, rilevato le presunte difformità, rispetto agli atti progettuali, del materiale impiegato per il ripascimento, contestate dal Procuratore regionale”.

4) Sospensione del procedimento in sede contabile sino alla definizione del procedimento penale (Balletto) ed anche di quelli pendenti in sede civile (Ritossa e Concas).

La richiesta è manifestamente infondata.

E’ sufficiente citare in merito la più recente giurisprudenza delle Sezioni centrali d’appello:

Sez. III. sent. n. 197/2008 :

Osserva la Sezione, in linea con la consolidata giurisprudenza dei giudici contabili, che con il nuovo codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n 447) nel giudizio di responsabilità amministrativa trova applicazione il principio di separatezza e di autonomia del giudizio penale rispetto a quello contabile, essendo venuto meno il principio di pregiudizialità necessaria già previsto dal non riprodotto art. 3 del precedente codice ed, in particolare, dall\'ultimo comma, che espressamente estendeva ai giudizi davanti alle giurisdizioni amministrative l\'obbligo di sospensione quando la cognizione del reato influisse sulla definizione della controversia (fra tutte Sezione I n. 15\\A del 31\\1\\2001). Né, d\'altro canto, posta detta autonomia, può invocarsi l\'applicazione dell\'art. 295 del c.p.c. proprio perché la novella, con ciò radicalmente modificando il precedente assetto, ha previsto solo ipotesi di sospensione obbligatoria per pregiudizialità tra cause e solo la sospensione facoltativa pattizia di cui all\'art. 296 c.p.c. per un periodo massimo di quattro mesi. In fattispecie, pur in presenza di un procedimento penale, va affermato, quindi, che la relativa definizione non costituisce antecedente logico giuridico del giudizio contabile che si fonda sul diverso presupposto della violazione degli obblighi di servizio e non di norme penali ed è connotato da elementi costituitivi di responsabilità del tutto autonomi e peculiari (così Sezione I n. 2 dell\'8 gennaio 2003).

Sez. I sent. n. 278/2008:

Come statuito dalle SS.RR. con sentenza n. 516 del 29/10/1986, il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti presenta una intrinseca diversità di "causa petendi" rispetto al giudizio civile poiché il primo si fonda sulla inosservanza degli obblighi di servizio, mentre nel secondo l\'azione si fonda sul diritto al risarcimento del danno patito per effetto dell\'illecito; e, pertanto, va escluso ogni rapporto pregiudiziale tra i due giudizi con la conseguente esclusione della sospensione ex art. 295 cod. proc. civ..

5) “Questione di costituzionalità degli art. 14, 15, 16 e 26 del r.d. n. 1038/1933, riguardo all’integrazione del contraddittorio per ordine del giudice, senza che l\'atto di citazione integrativo delimiti petitum e causa petendi con riferimento a soggetti non destinatari dell’invito a dedurre e quindi privati della possibilità di presentare deduzioni, per violazione dei principi costituzionali del giusto processo (art. 111) e del diritto alla difesa (art. 24), anche perché, in applicazione del principio di terzietà, deve escludersi il potere del giudice contabile di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti la posizione dei quali sia stata già vagliata dal Procuratore regionale in sede istruttoria” (Ritossa e Concas). “Nullità dell’atto di citazione, nel quale la stessa Procura esclude profili di colpevolezza, non preceduto dall\'invito a dedurre, con violazione del diritto alla difesa del convenuto e del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, in palese contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione”.

Le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate.

Come puntualmente ricordato dal P.M. d’udienza, questa Sezione ha recentemente affrontato analoga problematica e, con sentenza n. 1364/2008, ha statuito quanto segue:

“L\'ipotesi d\'intervento su ordine del giudice è espressamente contemplata dall\'art. 47 del r.d. n. 1038/1933 e trova una parallela disciplina codicistica nell\'art. 107 c.p.c. La chiamata jussu judicis è espressione di un potere discrezionale del giudicante, il quale ben può decidere la causa con esclusiva incidenza sulla posizione dei convenuti citati, oppure ritenere la comunanza della causa con altri soggetti ed estendere ad essi la domanda attrice per evitare il contrasto di giudicati e quindi per ragioni di economia processuale (Sez. I Appello, n. 494/2007 e n. 1/2005; Sez. II Appello, n. 18/2006, n. 78/2005 e n. 80/2001; Sez. Lombardia, n. 579/2005; Sez. III Appello, n. 244/2003). Né, per altro verso, sembrano fondate le censure d\'incostituzionalità del citato art. 47 del r.d. 13 agosto 1933 n. 1038 adombrate dalla difesa per contrasto col novellato art. 111 della Costituzione, dal momento che la costante giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il potere d\'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti non convenuti dal Procuratore regionale, giacché coincidente con quello attribuito al giudice civile dall\'art. 107 c.p.c., non leda il principio d\'imparzialità e terzietà del giudice affermato dalla norma costituzionale (Sez. III Appello, n. 244/2003; Sez. I Appello, n. 286/2003)”.

Né può ritenersi violato il diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, in carenza di un invito a dedurre, tenuto conto che, secondo l’esatta osservazione del P.M. d’udienza, “la violazione del diritto alla difesa presuppone che vi sia un giudizio incardinato” nei confronti del soggetto destinatario della citazione integrativa, “mentre l’invito a dedurre si colloca in una fase preprocessuale”.

6)Prescrizione dell’azione. L’eccezione è stata formulata dai seguenti convenuti con quattro diverse prospettazioni, individuandosi il “dies a quo” per l’inizio della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione o dalla data dei pagamenti (Mulas), o dal momento in cui sono state poste in essere le condotte ritenute causative del danno erariale (Aschieri), o dalla data di conoscibilità dell’evento dannoso, all’atto dello sversamento della sabbia sul litorale (Balletto) o, infine, dalla data degli atti censurati dalla Procura, peraltro posti in essere prima del collocamento a riposo (Cabras).

L’eccezione, posta sotto diverse angolazioni, è comunque infondata.

Con sentenza 12.1.2006 n. 18 la Sezione II giurisdizionale centrale ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale delle SS.RR. di questa Corte che, con sentenza 15.1.2003 n. 2, ha precisato che l’esordio della prescrizione va fissato al momento del collaudo che rende definitivi i rapporti giuridici derivanti dal contratto di appalto e quindi certo e attuale il danno e nel quale sono sottoposte a verifica le attività espletate nel corso dell’opera.

Tale principio è già stato pacificamente accolto da questa Sezione con sentenze nn. 335/2003 e 2/2006, come puntualmente ricordato dal P.M. in udienza.

Così individuato il “dies a quo”, per nessuno dei convenuti che hanno proposto l’eccezione risulta decorso il termine prescrizionale, interrotto prima del quinquennio alla data di notifica degli atti della Procura di contestazione dell’addebito e della richiesta risarcitoria.

Così esaurita la disamina delle eccezioni pregiudiziali e preliminari, può passarsi all’esame di merito della controversia.

La causa, peraltro, non è matura per la decisione di merito, tenuto anche conto di alcune argomentazioni della difesa e di richiami ad atti che è opportuno acquisire, per cui si rende necessaria un’attività istruttoria, da disporre con separata ordinanza.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione, parzialmente pronunziando, respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione per danno ambientale e per carenza del rapporto di servizio relativamente ai componenti della Commissione scientifica di monitoraggio, respinge l’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, respinge la richiesta di sospensione nella definizione della causa in attesa della conclusione dei procedimenti pendenti in sede penale e civile, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale avverso la chiamata in giudizio “jussu judicis” prevista dall’art. 47 del r.d. n. 1038/1933, respinge l’eccezione di prescrizione, dispone con separata ordinanza adempimenti istruttori.

Spese al definitivo.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 10 giugno 2008.

IL PRESIDENTE RELATORE

f.to Antonio Vetro

Depositata in Segreteria il 18/09/2008

Il Dirigente

f.to Paolo Carrus