Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3418, del 8 luglio 2015
Elettrosmog.Illegittimità diniego di sanatoria d’impianti di radiodiffusione sonora.

L’articolo 27 della legge n. 112 del 3 maggio 2004 prevedeva che i titolari di concessione, per l'esercizio della radiodiffusione avrebbero potuto continuare ad operare, sanando le irregolarità degli impianti di trasmissione, purché gli stessi impianti fossero stati attivi da almeno 10 anni e fossero state rispettate le altre condizioni dettate dallo stesso articolo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03418/2015REG.PROV.COLL.

N. 04376/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4376 del 2013, proposto da: 
Radio Delta 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Rossignoli e Daniele Vagnozzi, con domicilio eletto presso Daniele Vagnozzi in Roma, Via Giunio Bazzoni, n. 3; 

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sede di l'Aquila, n. 155 del 14 febbraio 2013, resa tra le parti, concernente il diniego di sanatoria di impianti di radiodiffusione sonora.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il consigliere Dante D'Alessio e uditi per le parti l’avvocato Daniele Vagnozzi e l’avvocato dello Stato Agnese Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- La società Radio Delta 1, titolare di concessione per l’esercizio della radiodiffusione in ambito locale, aveva impugnato davanti al T.A.R. per l’Abruzzo i provvedimenti con i quali il Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale delle Regioni Abruzzo e Molise, aveva respinto, per otto impianti di trasmissione, la domanda di sanatoria presentata, in data 5 novembre 2004, ai sensi dell’articolo 27 della legge 3 maggio 2004 n. 112, dalla rappresentante legale della società signora Di Cicco Elena.

2.- Il T.A.R. per l’Abruzzo, Sede di l'Aquila, con sentenza n. 155 del 14 febbraio 2013, ha respinto il ricorso. Il T.A.R., infatti, ha ritenuto che l'Ispettorato Territoriale delle Regioni Abruzzo e Molise aveva «ampiamente giustificato il rigetto delle istanze, sul rilievo che le emissioni radioelettriche degli impianti in questione non sono state rilevate nel corso dei sopralluoghi effettuati dalla dipendenza provinciale di Avezzano (ex G.T.O.M.) ».

3.- La società Radio Delta 1 ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea. Secondo l’appellante, l’Amministrazione ha ingiustificatamente disatteso sia la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata dalla signora Di Cicco Elena ai fini della regolarizzazione degli impianti in questione, sia le dichiarazioni rese dai soggetti che avevano eseguito l'installazione degli impianti, mentre gli accertamenti tecnici compiuti dall’Ispettorato non potevano ritenersi attendibili.

3.1.- All’appello si oppone l’Avvocatura dello Stato che ne ha chiesto il rigetto.

3.2.- Nelle more della decisione è intervenuta la sentenza del Tribunale di Sulmona che, in data 3 maggio 2012, su conforme richiesta del P.M., ha assolto dal reato ascritto la signora Cicco Elena che era stata rinviata a giudizio, nella qualità di legale rappresentante della società Radio Delta 1, per il reato di cui all’art. 483 c.p., per aver attestato falsamente nell’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 27 della legge 112 del 2004, che gli impianti di trasmissione per i quali aveva chiesto la regolarizzazione, fra i quali gli impianti oggetto dei provvedimenti impugnati, alla data di entrata in vigore della richiamata legge erano attivi da almeno 10 anni.

4.- L’appello deve ritenersi fondato.

L’articolo 27 della legge n. 112 del 3 maggio 2004 prevedeva che i titolari di concessione, per l'esercizio della radiodiffusione avrebbero potuto continuare ad operare, sanando le irregolarità degli impianti di trasmissione, purché gli stessi impianti fossero stati attivi da almeno 10 anni e fossero state rispettate le altre condizioni dettate dallo stesso articolo.

La norma prevedeva che, a tal fine, i soggetti interessati dovessero denunciare gli impianti, corredando l’istanza di sanatoria con apposita descrizione tecnica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

5.- Ai sensi della richiamata disposizione la signora Di Cicco Elena, nella qualità di legale rappresentante della società appellante, aveva presentato, in data 5 novembre 2004, domanda di sanatoria per diversi impianti di trasmissione ed aveva autocertificato che gli stessi impianti erano attivi da almeno 10 anni.

L’Amministrazione, compiuti gli accertamenti di rito e visti i controlli sulle emissioni radio elettriche nelle frequenze di riferimento, ha tuttavia respinto con i provvedimenti impugnati le istanze presentate per otto impianti, avendo ritenuto che non risultava adeguatamente provato che gli stessi fossero stati attivi da almeno 10 anni.

6- Come si è già accennato, tuttavia, il Tribunale di Sulmona, con sentenza in data 3 maggio 2012, ha assolto dal reato ascritto la signora Cicco Elena, legale rappresentante della società Radio Delta 1, che era stata rinviata a giudizio per il reato di cui all’art. 483 c.p., per aver attestato falsamente nell’istanza di sanatoria, presentata ai sensi dell’art. 27 della legge 112 del 2004, che gli impianti di trasmissione per i quali aveva chiesto la regolarizzazione (fra i quali gli impianti oggetto dei provvedimenti impugnati) erano attivi da almeno 10 anni alla data di entrata in vigore della citata legge.

6.1.- Come si legge nella motivazione della decisione, che non risulta appellata, il controllo della Polizia postale sugli impianti in questione era stato, infatti, «solo documentale, come riferito dal teste Zaccone che ha dichiarato di non aver effettuato né personalmente né tramite personale dipendente dal suo ufficio, alcun accesso sui luoghi».

Inoltre, aggiunge il giudice penale, il medesimo teste ha riferito che, a seguito di un esame più approfondito, alcuni degli impianti per i quali era stata inviata la comunicazione di reato erano risultati poi regolari.

Per gli altri impianti un altro teste aveva poi dichiarato di aver provveduto personalmente o alla loro installazione ovvero alla loro verifica in sopralluoghi effettuati negli anni 1993 e 1994.

6.2.- Sulla base di tali elementi, il giudice penale ha concluso che, conformemente a quanto riportato dagli imputati nelle istanze di sanatoria, gli impianti in questione alla data della domanda «erano effettivamente operanti da almeno un decennio».

7.- Alla luce di tale decisione e degli accertamenti compiuti nel giudizio penale, e rilevato che l’Amministrazione non ha fornito in giudizio, dopo l’indicata decisione, elementi tali da giustificare una possibile diversa conclusione, l’appello proposto dalla società Radio Delta 1 deve essere accolto.

In conseguenza l’appellata sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sede di l'Aquila, Sezione I, n. 155 del 14 febbraio 2013, deve essere riformata e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati davanti al T.A.R.

8.- Le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto dei diversi elementi emersi nella vicenda in esame, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della appellata sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sede di l'Aquila, Sezione I, n. 155 del 14 febbraio 2013, accoglie il ricorso di primo grado e dispone l’annullamento degli atti impugnati davanti al T.A.R.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)