LOCALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E POTERI URBANISTICI LOCALI.

di Cristiano Bevilacqua


Nota a
Consiglio di Stato- Sezione VI- Decisione 3 marzo 2007 n.1013
Urbanistica ed Edilizia- Impianti di telefonia mobile- potestà regolamentare comunale – limiti.
La potestà assegnata al Comune dall’art. 8, comma sesto, della legge 22 giugno 2001, n. 36 può tradursi nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche.

la sentenza è leggibile qui

Premessa
Con la sentenza che si annota, il Consiglio di Stato torna ad affrontare la questione relativa ai rapporti intercorrenti tra Stato, Regioni ed enti locali in ordine alla disciplina urbanistica ed alla costruzione degli impianti di telefonia mobile.

Come è noto l'installazione delle cosiddette "antenne per i telefonini" costituisce argomento di particolare rilevanza, poiché gli enti coinvolti devono provvedere al contemperamento di due opposte esigenze: la prima, fondata sulla localizzazione di impianti che soddisfino l'interesse nazionale alla costruzione di una rete infrastrutturale che assicuri la copertura di un servizio su tutto il territorio; la seconda, in ordine alla tutela di interessi di altra natura, urbanistici,ambientali, sanitari ecc.[1].

Su tali interessi incidono le fonti normative statali, regionali e locali che vanno coordinate tra loro in relazione alle competenze attribuite agli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio.

La vicenda prende le mosse da una richiesta di autorizzazione presentata dalla società Autostrade per l'installazione di una stazione radiobase presso un'area di servizio ubicata nel comune di Avellino.

Dopo aver rilasciato l'autorizzazione però, il comune agiva in autotutela provvedendo all'annullamento dell'atto ampliativo motivandolo sulla scorta della violazione dell'art.2 del Regolamento comunale per l'installazione dei dispositivi di telecomunicazione. Tale disposizione vietava la costruzione di tali impianti di telefonia mobile a distanza inferiore a 50 metri da una serie di edifici tra i quali rientrava la scuola con annesso un parco giochi .

Avverso tale provvedimento di ritiro la società presentava ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ritenendolo illegittimo. Secondo la ricorrente il Regolamento comunale non poteva prevedere una disciplina che ampliasse (anche implicitamente) i limiti di rispetto stabiliti dalla normativa di settore.

Ciò infatti, oltre a contrastare con i principi comunitari e nazionali disciplinanti la materia, violerebbe il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, non essendo, in particolare, demandati a questi ultimi compiti inerenti la fissazione dei limiti alle esposizioni elettromagnetiche.

Il giudice amministrativo sia in primo che in secondo grado rigettava il gravame ritenendo legittimo l'operato dell'ente locale in quanto depositario del potere di disciplinare il territorio anche in funzione della tutela di taluni interessi "sensibili" tra i quali quello ambientale[2].

La decisione in commento[3], assume particolare rilevanza sotto due profili: in primo luogo perché ribadisce la funzione "ordinatrice" dell'urbanistica, sottolineandone l'attitudine a organizzare e contemperare tutti gli interessi collegati all'utilizzo del territorio; in secondo luogo , perché sembra introdurre un ulteriore tassello al mosaico giurisprudenziale formatosi in tale materia, sottolineando la potenzialità dell'urbanistica -in quanto disciplina generale del territorio- ad introdurre a livello urbanistico regole per tutelare zone di particolare pregio ambientale e la salute dei cittadini.


2. Ricostruzione del quadro normativo sugli insediamenti di impianti di telefonia mobile


Prima di chiarire la portata della decisione in commento sarà utile ricostruire , seppur sinteticamente, il quadro normativo di riferimento.

Con la legge 36/2001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici ) è stata dettata la disciplina relativa alle installazioni delle stazioni di telefonia mobile.

Tale disciplina, è stata oggetto di ulteriori interventi legislativi che hanno complicato il quadro normativo. Ci si riferisce in particolare al d.p.r.. 380/01, al d.lgs 198/2002, ed al d.lgs 259/2003.

Da tali previsioni legislative si evince che la disciplina relativa agli impianti di telefonia mobile ha attinenza con l'ordinamento delle comunicazioni e con il governo del territorio, settori questi rientranti nella potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni[4].

Dall'anzidetto sistema normativo emerge un particolare: spetta allo Stato la determinazione la determinazione dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, nonché l'individuazione degli obiettivi di qualità in ordine alla ulteriore riduzione (Cd "minimizzazione") dell'esposizione; alle regioni l'indicazione degli obiettivi di qualità relativi ai valori di attenzione attraverso la formulazione di criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni.

Infine, con riguardo agli enti locali l'art.8 , comma 6, prevede che :" I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".

Tale disposizione deve essere collegata sia all'art. 23 d.lgs 112/98 che attribuisce ai comuni le "funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione... ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie"[5] , sia all'art.3 comma 1, lett. e) del d.p.r.. 380/01 che fa soggiacere al rilascio del permesso di costruire "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione".

Alla luce di quanto sopra spetta dunque al comune attuare quanto previsto a livello statale e regionale attraverso l'utilizzo degli strumenti di natura urbanistico-edilizia[6]. L'art. 86, comma 3, del d.lgs 259/2003[7], infine, prevede che le stazioni radio base sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, ed il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto sostituisce il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10 d.p.r. 380/01 poiché in esso è prevista anche una verifica sulla compatibilità urbanistica edilizia dell'intervento[8].



3. I limiti al potere degli enti locali in ordine alla localizzazione degli insediamenti per gli impiantii di telefonia.



La disposizione sopra indicata ha creato numerosi equivoci, essendo stato in un primo momento interpretata come sottrazione al Comune di qualsiasi potere urbanistico in ordine al controllo urbanistico delle stazioni radiobase

Alla luce di ciò i poteri urbanistici del comune in ordine alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile potrebbero apparire, a prima vista, compromessi da quelli esercitati dalle amministrazioni statali e regionali in tale ambito[9]

Questa impostazione è erronea. Come accennato in precedenza l'art. 8, comma 6, l.36/01 attribuisce ai comuni la potestà regolamentare volta ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici[10] .

E' stato anche affermato che l'art. 86 d.lg. n. 259 del 2003, pur assimilando le antenne in questione a opere di urbanizzazione primaria, non comporta la loro compatibilità con tutte le zone di piano regolatore[11], per cui il comune può prevedere la localizzazione delle predette antenne in ambiti territoriali determinati[12].

Alla luce di ciò il Consiglio di Stato ha chiarito che il procedimento previsto dalla legge citata non ha l'effetto di privare i Comuni delle proprie potestà nella predetta materia [13].

La novità – se di novità si può parlare- della sentenza in commento sta nel fatto di aver sottolineato la valenza totalizzante della funzione urbanistica .[14]

Il Comune nell'esercizio della pianificazione urbanistica in ordine all'insediamento di impianti di telefonia mobile non valuta solamente il profilo del "decoro urbano" ma quello dell'ordinato assetto urbanistico . In questo concetto di "ordinato assetto del territorio" rientra la massimizzazione degli interessi che stanno ala base dell'urbanistica in essi compresi quello ambientale e sanitario[15].

Tale definizione è da collegare a quell’impostazione dottrinaria che vede l’urbanistica come sede in cui vengono gestiti, ordinati ed armonizzati tutti gli interessi attinenti al territorio stesso[16].



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[1] A tal proposito si veda Cons. St. , IV, 6993/2006

[2] Il Consiglio di Stato, però, precisando che la censura inerente il regolamento comunale non era stata affatto posta al giudice di prime cure, non ha perso l'occasione per ricordare che, in tale ambito, l'ente locale ha il potere di introdurre regole di minimizzazione ai campi elettromagnetici per quei siti considerati sensibili alle immissioni radioelettriche per destinazione d'uso o per la qualità degli utenti.

[3] Dalla vicenda sottoposta all'esame del giudice amministrativo, quindi, emerge il contrasto tra l'esercizio del tradizionale potere di disciplina del territorio e l'innovativa disciplina di quegli impianti elettronici , utili e di grande diffusione, ma certamente invasivi per l'elevato impatto ambientale e sociale , sia il giudice amministrativo che ha dovuto districarsi con difficoltà nella gestione dell'assetto della disciplina pervasa da disposizioni normative nazionali e regionali, operando una mediazione tra i differenti interessi e le diverse competenze degli enti coinvolti . Ciò ha portato alla nascita di un contenzioso che ha visto protagonisti sia il Giudice delle leggi, che con una serie di pronunzie ha cercato di sciogliere il nodo del riparto di competenze in materia Si veda in proposito Corte costituzionale, sentenza n. 307, 07 ottobre 2003, in Foro it. 2004, I,1367 ; Foro amm. CDS 2003, 2791 con nota di DE LEONARDIS.

[4] A tal proposito gli artt. 4 ed 8 della legge 36/01 disciplinano la ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali in ordine all'installazione degli impianti di telefonia e la Corte Costituzionale è intervenuta più volte per rispondere ai dubbi sorti proprio in ordine al riparto di competenze legislative.Si veda in proposito Corte Cost. sentenza del 29 ottobre 2003, n. 324 in Riv. giur. edilizia 2004, I, 3; Sulla potestà legislativa concorrente in tale ambito si veda S. FOA', Illegittima la legge regionale che conferisce “in bianco” alla Giunta il potere regolamentare in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva, nota a Corte Cost. 324/2003 in Foro amm. CDS 2003, 11, 3230.

[5] A tale disposizione si collega poi l' art. 1, comma 1-bis, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440 che annovera gli impianti di telefonia all'interno degli insediamenti produttivi .

[6] In verità l'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (in Gazz. Uff., 13 settembre, n. 215) contenente le disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, riduceva sensibilmente i poteri locali anche in materia urbanistica in quanto prevedeva la piena compatibilità delle infrastrutture di telecomunicazione "con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento". Come è noto l'intero testo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Si veda Corte Cost. 1° ottobre 2003, n. 303, in Giur. cost., 2003, p. 2675, con note di A. D'Atena, A. Anzon, A. Moscarini, A. Gentilini; In proposito si veda anche Corte Cost.,7 ottobre 2003, n. 308; Corte Cost., 29 ottobre 2003, n. 324; Corte Cost.,7 ottobre 2003, n. 307 e Corte Cost. 7 novembre 2003, n. 331, pubblicate in Foro it., 2004, I, 1364, con nota di M. MIGLIORANZA.

[7] Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n.259 (in Suppl. ordinario n. 150 alla Gazz. Uff., 15 settembre, n. 214). – contenente il Codice delle comunicazioni elettroniche.

[8] In tali termini si veda Cons. St., sez. VI, 05 agosto 2005, n. 4159, in Riv. giur. edilizia 2005, 6 1979; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 17 luglio 2006, n. 1462 in Foro amm. TAR 2006, 7-8

[9] In tal senso si veda Cons. St. sez. VI, 04 settembre 2006, n. 5096, secondo cui :" In assenza di una specifica previsione urbanistica per gli impianti di comunicazione elettronica, quali le stazioni radio, deve ritenersi che gli impianti di telefonia mobile possano essere collocati sull'intero territorio comunale".

[10] Secondo recente giurisprudenza tale potestà non può essere esercitata in modo tale che l'ente locale utilizzi le proprie funzioni amministrative in materia di governo del territorio, per adottare misure che sostanzialmente una deroga ai limiti di esposizione fissati a livello statale Cons. St. , sez. VI, 16 giugno 2005, n. 3200 in Foro amm. CDS 2005, 6 1841; Cons. St. , sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 450, in Foro amm. CDS 2005, 2 325.

[11] Gli enti locali sono depositari di un potestà regolamentare "condizionata" da due limiti: il primo, desumibile dall'art.3 ,comma 1, l 36/01 prevede che spetta alla Regione indicare i criteri localizzativi per individuare i siti in cui allocare gli impianti; il secondo, costituito dalla circostanza per cui la "concreta individuazione dei siti deve avvenire in modo tale che la realizzazione della rete assicuri la copertura del servizio pubblico nell'intero territorio comunale",Si veda in proposito Cons. St., sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6993 in Foro Amm., CDS, 2006,11.

[12] Cons. St. , sez. VI, 05 dicembre 2005, n. 6961 in Foro amm. CDS 2005, 12 3680; Consiglio Stato , sez. IV, 06 aprile 2004, n. 1612, in Ragiusan 2004, 245/6 161 ; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 27 ottobre 2004, n. 2787, in Giur. merito 2005, 3 724; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 25 ottobre 2005, n. 4620, in Foro amm. TAR 2005, 10 3287; contra si veda T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 11 marzo 2005, n. 929 in Foro amm. TAR 2005, 3 644; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 03 febbraio 2005, n. 46 in Riv. giur. edilizia 2005, 3 980.

[13] Gli enti locali sono depositari di un potestà regolamentare "condizionata" da due limiti: il primo, desumibile dall'art.3 ,comma 1, l 36/01 prevede che spetta alla Regione indicare i criteri localizzativi per individuare i siti in cui allocare gli impianti; il secondo, costituito dalla circostanza per cui la "concreta individuazione dei siti deve avvenire in modo tale che la realizzazione della rete assicuri la copertura del servizio pubblico nell'intero territorio comunale",Si veda in proposito Cons. St., sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6993 in Foro Amm., CDS, 2006,11.

[14] Previsto dall'art. 13 del Testo unico degli enti locali approvato con d.lgs 18-8-2000, n.267.

[15] Secondo la Cassazione la funzione dell'urbanistica è anche quella di determinare :”gli aspetti ulteriori dell’uso del territorio , ivi compreso quello gestionale”Cass. Sez. un. 14 luglio 2000, n.494 . In verità da tempo la Corte costituzionale (21 dicembre 1985 n. 359) aveva avvertito che la disciplina del territorio deve rispondere «ad esigenze di integralità e globalità» in quanto il territorio «può essere il punto di riferimento della pianificazione territoriale intesa come ordine complessivo».

[16] “Il proprio dell’urbanistica risiede precisamente nel suo essere sede di realizzazione non di questo o di quell’interesse pubblico, ma di tutti i possibili interessi (e non solamente pubblici) comunque interferenti con l’assetto del territorio”. STELLA-RICHTER, Profili funzionali dell’Urbanistica. Milano, 1984.; Si veda anche SALVIA-TERESI- Diritto Urbanistico, Padova, 2002 :” costituendo il territorio, il terminale necessario della gran parte delle attività umanane consegue che le autorità addette all’urbanistica non possono non fare i conti con tutti quegli altri soggetti titolari di diritti o di poteri…sicchè da un lato la pianificazione urbanistica condiziona l’esercizio di diritti altrui; dall’altro è condizionata dal peso di questi ultimi. nasce allora l’esigenza di incanalare i diversi interessi coinvolti nei processi pianificatori” . Pagg.46-47.