TAR Lazio (RM) Sez. II n. 4926 del 21 marzo 2023    
Rifiuti.Determinazione delle tariffe per la ta.ri.

La tariffa della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) deve essere adeguata al “metodo normalizzato” di determinazione delle tariffe di cui al d.P.R. n. 158/1999 (che comporta che alla maggiore capacità di produzione dei rifiuti corrisponda, quindi, una maggiore tassazione), nonchè, prima ancora, al più generale e immanente principio di matrice comunitaria per cui “chi inquina paga” (codificato agli artt. 191-192 del Trattato sul Funzionamento UE, nonché all’art. 15 della direttiva 2006/12/CE in tema di rifiuti), in base al quale il costo degli interventi di eliminazione degli agenti inquinanti e del ripristino di condizioni ambientali accettabili deve gravare interamente sul responsabile dell’inquinamento. Ne discende che il costo del servizio presuppone una esatta quantificazione dei rifiuti prodotti, imponendo il principio in parola - nonché quello di proporzionalità, che ne rappresenta un corollario - un’esatta corrispondenza tra quantità e qualità di rifiuti prodotti e tariffe applicate


Pubblicato il 21/03/2023

N. 04926/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00640/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 640 del 2021, proposto da
SILB ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Selicato e Sabino Selicato, con domicilio digitale in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Rossi, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

per l'annullamento

- della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 119 del 6 ottobre 2020, portante modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), pubblicata sino al 6 novembre 2020 sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale;

- di ogni altro atto a questa comunque annesso, connesso, presupposto o conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame la SILB ROMA (d’ora innanzi “SILB”) - associazione provinciale costituita nell’ambito del sistema Fipe-Confcommercio tra i titolari di pubblici esercizi che svolgono attività di sala da ballo, discoteca, dancing, night club e attività analoghe - impugna la deliberazione dell’Assemblea Capitolina in epigrafe, nella parte in cui ridefinisce per l’anno 2020 la tariffa della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) per le utenze “non domestiche” relative alla “Cat. 26 – Discoteche e night club”, determinandola nella misura massima dello scaglione di cui al d.P.R. n. 158/1999 - pari ad euro 19,91129 netti ed euro 20,90686 lordi per metro quadro (in tal senso, l’allegato 6) - sostanzialmente replicando gli identici profili di illegittimità già rilevati da questo Tribunale con riferimento alle analoghe deliberazioni del Consiglio Comunale n. 56 e n. 57 del 2010 (sentenza n. 2236/2012, di annullamento dei provvedimenti impugnati in quanto “ictu oculi viziati da eccesso di potere per difetto di motivazione”).

La ricorrente - nell’evidenziare il proprio interesse ad una legittima regolamentazione della tariffa relativa agli esercizi della categoria rappresentata - chiede l’annullamento in parte qua di tale regolamento, evidenziandone la palese irragionevolezza in quanto “palesemente iniqua, sproporzionata ed incoerente con la tariffa cui vengono assoggettate altre categorie di esercizi aventi una potenzialità di produzione di rifiuti molto maggiore di quella delle discoteche e sale da ballo”.

Roma Capitale si costituiva, riferendo di aver “nell’ambito della propria discrezionalità … deliberatamente fissato le tariffe per alcune utenze non domestiche nei limiti massimi delle tabelle stabilite dal DPR 158/99 ritenute “grandi produttori di rifiuti””.

La Sezione con ordinanza n. 807/2021 respingeva l’istanza cautelare.

La ricorrente, con successiva memoria, insisteva per l’accoglimento del gravame, peraltro evidenziando come la fondatezza delle doglianze formulate trovi conferma nella successiva deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 24 del 28 aprile 2022 (in atti) che, nel rideterminare le misure della Ta.Ri. per l’annualità 2022, prevede per la categoria in questione una tariffa netta di soli euro 7,77290 netti ed euro 8,16154 lordi per metro quadro, dunque “grandemente inferiore a quella prevista nella deliberazione impugnata”, così riallineandosi a quella di “€ 7,54/mq” prevista nel protocollo d’intesa n. 247414 del 16 marzo 2013 (in atti), sottoscritto a suo tempo dalla ricorrente con il Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale in conformità a quanto statuito da questa Sezione nella citata pronuncia n. 2236/2012.

All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

La SILB, con unico articolato motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 639, 651, 652, 682 e 683, della l. n. 147/2013, dell’art. 238, commi 2 e 7, del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 49, commi 4, 6 e 10, del d.lgs. n. 22/1997 e degli artt. 3, 4, 6 e 7 del d.P.R. n. 158/1999 nonché l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, deducendo che la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (non domestici) stabilita per la categoria di interesse è sproporzionata in quanto non rapportata - contrariamente a quanto previsto dal vigente Regolamento in materia (il citato d.P.R. n. 158 del 1999) - alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti ed alla frequenza e qualità del servizio utilizzato, “svolg(endo) intrattenimenti per lo più nei fine settimana e, comunque, per non più di un centinaio di giornate l’anno, considerata anche la stagionalità”.

La censura è fondata, ritenendo il Collegio che effettivamente le utenze non domestiche di interesse dell’associazione ricorrente, coincidente nella specie con la “Cat. 26 – Discoteche e night club”, siano state per l’anno 2020 sottoposte ad una tariffa della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) palesemente eccessiva ed oggettivamente contraria al “metodo normalizzato” di determinazione delle tariffe di cui alle richiamate previsioni del d.P.R. n. 158/1999 (che comporta che alla maggiore capacità di produzione dei rifiuti corrisponda, quindi, una maggiore tassazione), nonchè, prima ancora, al più generale e immanente principio di matrice comunitaria per cui “chi inquina paga” (codificato agli artt. 191-192 del Trattato sul Funzionamento UE, nonché all’art. 15 della direttiva 2006/12/CE in tema di rifiuti), in base al quale il costo degli interventi di eliminazione degli agenti inquinanti e del ripristino di condizioni ambientali accettabili deve gravare interamente sul responsabile dell’inquinamento.

Ne discende che il costo del servizio in parola presupponga una esatta quantificazione dei rifiuti prodotti, imponendo il principio in parola - nonché quello di proporzionalità, che ne rappresenta un corollario - un’esatta corrispondenza tra quantità e qualità di rifiuti prodotti e tariffe applicate (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2754/2019).

Anche le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno in passato evidenziato, già con riferimento alla TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come noto sostituita dalla Ta.Ri.), la presenza di un limite alla libertà dei comuni nella determinazione delle relative tariffe da applicare alle varie categorie, evidenziando la necessità che la differente tassazione sia valutata in base alla “capacità produttiva” dei rifiuti da parte delle diverse categorie di contribuenti (in tal senso, Cassazione, Sez. VI-5 civ., ordinanza n. 12859 del 23 luglio 2012).

Ebbene, l’analisi delle misure tariffarie determinate dall’Assemblea Capitolina nella deliberazione in contestazione rende, invece, evidente come, nel caso di specie, il Comune di Roma abbia apertamente disatteso tali principi, apparendo la Ta.Ri. relativa ai locali da ballo determinata in assenza di ogni valutazione della effettiva potenzialità di produzione di rifiuti e della specifica modalità di esercizio dell’attività ivi posta in essere.

In base all’elenco delle categorie relative alle utenze non domestiche contenuto nell’avversata deliberazione, la “Cat. 26 – Discoteche e night club” risulta assoggettata ad una tariffa netta di euro 19,91129/mq. e lorda di euro 20.90686/mq., che si mostra, infatti, sproporzionata ed eccessiva rispetto alle altre aliquote ivi stabilite per altre utenze non domestiche afferenti ad attività che appaiono, già in base ad un dato comune di esperienza, ben più rilevanti ai fini della produzione dei rifiuti rispetto a quella svolta in discoteche, night club e locali analoghi.

Assume, invero, rilievo in tal senso che la tariffa contesta sia sostanzialmente identica a quella ivi determinata per la “Cat. 22 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi”) e per la “Cat. 24 – Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste”), pur avendo essi, all’evidenza, una produzione di rifiuti che non può essere paragonata, né in quantità, né in qualità a quella delle discoteche, in quanto più difficilmente smaltibile anche in relazione alla diversità dei prodotti da eliminare, mentre, altre categorie, che può ragionevolmente ritenersi producano rifiuti qualitativamente e quantitativamente superiori a quelli delle discoteche (la “Cat. 5 – Campeggi … impianti sportivi …” e la “Cat. 8 – Alberghi, bed&breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze se gestite in forma imprenditoriale”), scontano una tariffa che è prossima alla metà di quella contestata.

A ciò si aggiunga come la tariffa di cui si discorre appaia vieppiù significativamente superiore a quella stabilita, per identica fattispecie, dai regolamenti di altri importanti comuni italiani (tra gli altri, Napoli, Milano e Torino, in atti).

Ne discende come la contestata determinazione di Roma Capitale relativa alla Ta.Ri. applicabile alla categoria di interesse della SILB non sia essere frutto di un’accurata indagine conoscitiva e di una razionale classificazione delle utenze, apparendo manifestamente inadeguata rispetto al resto del tariffario sotto il profilo del diverso trattamento di utenze simili o, al contrario, dell’identico trattamento di utenze dissimili.

Né il criterio in base al quale la tariffa in questione sia stata determinata risulta essere esplicitato nel provvedimento, così come nelle difese di Roma Capitale, non essendo ivi riscontrabile alcuna esplicitazione effettiva dell’iter logico che ha portato alla contestata tariffazione.

Roma Capitale, nella memoria depositata il 6 febbraio 2021, si limita, infatti, a evidenziare come essa abbia fissato la tariffa entro il range di cui alla tabella del d.P.R. n. 158/1999, recependo la capacità di produzione di rifiuti ivi già compiuta a monte per ciascuna categoria.

Ebbene, tale argomentazione appare a ben vedere smentita dal contenuto degli allegati “3a” e “4a” di tale d.P.R. n. 158/1999, valendo il raffronto tra i coefficienti potenziali di produzione ivi stabiliti per le varie categorie di utenze non domestiche a confermare le discrasie sopra evidenziate.

Osserva, infine, il Collegio che, come ben evidenziato dalla ricorrente nell’ultima memoria depositata, la fondatezza della rilevata illegittimità trovi conferma nel ripensamento al riguardo operato dall’amministrazione comunale resistente nella recente deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 24 del 28 aprile 2022 di rideterminare delle misure della Ta.Ri. per l’annualità 2022.

In conclusione, per le ragioni fin qui espresse, il ricorso deve essere accolto e la deliberazione impugnata deve essere - per quanto di interesse - annullata, nella parte in cui determina la tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche riconducibili alla “Cat. 26 – Discoteche e night club”, fermo restando ogni ulteriore motivata determinazione che Roma Capitale è tenuta ad adottare nell’esercizio dei propri poteri, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando in parte qua la deliberazione impugnata.

Condanna Roma Capitale alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso per contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere, Estensore

Michele Tecchia, Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Eleonora Monica        Francesco Riccio