TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 5102, del 27 settembre 2009
Elettrosmog. Installazione stazione radio base e sicurezza stradale

E’ illegittima la collocazione di una struttura radio base su di una piattaforma di cemento armato della dimensione di circa dieci metri per dieci posta a cinque metri dalla sede stradale a fronte di disposizioni urbanistiche che stabiliscono una distanza di venti metri. L’intervento edilizio non può quindi ritenersi provvisorio o di impatto minimo ma comporta una trasformazione significativa del territorio che in astratto può costituire un pericolo per la sicurezza stradale, pericolo che la norma urbanistica mira ad evitare. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05102/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03317/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3317 del 2012, proposto da: 
Wind Telecomunicazioni spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso l’avv. Sartorio in Napoli, via dei Mille, 16;

contro

Comune di Castel Campagnano, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Mauro Piccirillo, con domicilio eletto presso l’avv. Avino in Napoli, via Cilea, n. 39;

per l'annullamento

- dell'ordinanza prot. n. 2921/2012 recante l’ordine di sospensione dei lavori;

- del provvedimento prot. 3519 del 3.7.2012 di diniego dell’istanza;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Campagnano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- La Wind telecomunicazioni spa in data 15.11.2011 ha presentato, ai sensi dell’art. 87 D.lgs. nr. 259/2003, istanza di autorizzazione per il posizionamento di un impianto di telecomunicazioni nel Comune di Castel Campagnano frazione Squille alla via Monticelli (fg. 15 p.lla 528/251).

In data 30.11.2011 il Comune ha indicato le carenze anche documentali dell’istanza, cui la società ricorrente ha dato riscontro con comunicazione del 30.1.2012.

Avviati i lavori di installazione, con la nota impugnata prot. 2921 del 29.5.2012 il Comune ha ordinato la sospensione dei lavori, in quanto gli stessi insistevano su zona di rispetto stradale, come individuata dalla vigente strumentazione urbanistica.

Con il provvedimento poi n. 3519 del 3.7.2012 il responsabile comunale ha negato il rilascio dell’autorizzazione per le ragioni già riconosciute nella nota del 29.5.2012.

Avverso i citati provvedimenti comunali è insorta la Wind notificando il presente ricorso.

Si è costituito il Comune di Castel Campagnano chiedendo che il ricorso sia rigettato.

All’udienza del 3 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Il ricorso non può essere accolto.

2.1.- Con il primo motivo la Wind deduce che l’istanza di autorizzazione presentata il 15.11.2011 debba ritenersi accolta in forza di titolo formatosiper silentium sulla base della previsione di cui all’art. 87, comma 9 D.lgs 259/2003.

Il motivo non è fondato.

Non può essere condivisa la ricostruzione della società ricorrente secondo cui la nota n. 5902 del 30.11.2011 contenga solamente una richiesta di integrazione documentale.

Con tale nota infatti, sebbene non in forma particolarmente perspicua ma comunque sicuramente intellegibile da un operatore professionalmente qualificato come la Wind spa, il Comune rileva, oltre la mancanza di alcuni documenti, che l’intervento ricade nella fascia rispetto stradale (cfr nota citata sub d).

Il Collegio dunque ritiene che tale osservazione contenga, non una semplice richiesta documentale o informativa, ma un’esplicita determinazione di rigetto che individua un precisa ragione ostativa all’accoglimento dell’istanza. Tale determinazione è intervenuta tempestivamente rispetto al termine di novanta giorni stabilito dal citato art. 87 e dunque impedisce –allo stato– la formazione di un titolo per silentium con riferimento all’impianto in oggetto.

2.2.- Con il secondo motivo si deduce che l’ordinanza di sospensione dei lavori del 29.5.2012 sia stata adottata in assenza dei presupposti di legge in particolare nonostante che l’installazione dell’impianto fosse stata già tacitamente autorizzata.

Il motivo è infondato in quanto per le ragioni ora evidenziate non può dirsi formato un titolo per silentium in merito all’impianto interessato.

Trattandosi dunque di impianto non autorizzato, l’ordinanza di sospensione dei lavori è giustificata dall’applicazione dell’art. 27 DPR nr. 380/2001 che sanziona l’abusiva attività edilizia e prevede la rimozione delle opere realizzate in assenza di titolo.

2.3.- Con il terzo motivo di ricorso si lamenta che il provvedimento del 3.7.2012, ove si ribadisce il diniego per l’impianto di telecomunicazioni, non abbia specificato le norme violate del Regolamento comunale per l’installazione di impianti di radio teletrasmissione, fornendo così una motivazione generica ed insufficiente. Ci si duole peraltro che il Regolamento sarebbe sopravvenuto alla formazione del titolo abilitativo.

Il motivo non ha pregio.

L’atto impugnato è sorretto da una pluralità di ragioni che comprendono la violazione del citato Regolamento, la violazione del codice della strada e la violazione delle distanze stabilite dalla strumentazione urbanistica.

Come meglio evidenziato nel prosieguo della motivazione, la collocazione dell’impianto risulta in contrasto con le previsione del Piano Regolatore vigente che prevedono, per le strade come quella prospiciente l’intervento edilizio, una distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale di almeno 20 metri.

Tale motivo è già di per sé sufficiente a respingere l’istanza presentata dalla Wind e costituisce motivazione idonea a sostenere il provvedimento impugnato.

Per orientamento pacifico infatti nel caso in cui il provvedimento impugnato sia fondato su una pluralità di autonomi motivi (c.d. provvedimento plurimotivato), il rigetto della doglianza volta a contestare una delle sue ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze proposte avverso le altre ragioni giustificatrici del medesimo provvedimento atteso che, seppure tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe, comunque, idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato che resterebbe supportato dall'autonomo motivo riconosciuto sussistente.

Quanto alla sopravvenienza del regolamento rispetto alla presunta formazione del titolo abilitativo per silentium, si ribadisce, per le ragioni già esposte, che non può ritenersi formato tacitamente alcun titolo abilitativo.

2.4.- Con il quarto motivo si lamenta che con l’adozione del provvedimento negativo del 3.7.2012 l’Amministrazione sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990.

Il motivo è infondato.

Si osserva, come già rilevato, che la questione della distanza dalla sede stradale era stata evidenziata con la richiamata nota del 30.11.2011, la quale aveva già stabilito la non accoglibilità dell’istanza: non risulta pertanto alcuna violazione del contraddittorio essendo stata l’istante previamente informata del contrasto con la normativa sulle distanze.

2.5.- Con il quinto motivo si deduce che l’impianto realizzato non potrebbe essere qualificato “costruzione”, in quanto opera di pubblica utilità e quindi non sarebbe soggetto alle norme del PRG sulle distanze dalla sede stradale.

Il motivo è infondato.

Nel caso di specie l’intervento programmato consiste nella collocazione di una struttura radio base su di una piattaforma di cemento armato della dimensione di circa dieci metri per dieci (cfr. accertamento comunale del 28.5.2012 in atti): tale struttura è posta a cinque metri dalla sede stradale a fronte di disposizioni urbanistiche (art. 36 ss. PRG) che stabiliscono una distanza di venti metri.

L’intervento edilizio non può quindi ritenersi provvisorio o di impatto minimo ma comporta una trasformazione significativa del territorio che in astratto può costituire un pericolo per la sicurezza stradale, pericolo che la norma urbanistica mira ad evitare. Ne deriva che nel rispetto della ratiodelle norme invocate non occorre distinguere tra tipologie di costruzioni o di manufatti edilizi, in quanto la vicinanza di quanto edificato, nel caso di specie, costituisce evidentemente un pericolo per la sicurezza stradale che la fissazione di una distanza minima mira appunto a scongiurare.

Ne consegue che la detta struttura non può ritenersi esonerata dal rispetto delle distanze stabilite a livello comunale.

In conclusione, vista l’infondatezza dei motivi, il ricorso è respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Diana Caminiti, Primo Referendario

Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)