TAR Toscana, Sez. I, n. 539, del 11 aprile 2013
Elettrosmog. Legittimità contributo per il costo di costruzione di una stazione radio base
E' legittima la richiesta del contributo per il costo di costruzione di una stazione radio base, in applicazione del regolamento comunale. L’installazione di stazioni radio base, seppur sottoposta al procedimento autorizzatorio semplificato previsto dal codice delle comunicazioni, costituisce comunque un’attività edilizia che, qualora il codice stesso non prevedesse alcunché, richiederebbe il rilascio del permesso di costruire, con obbligo di pagamento del connesso contributo. In altri termini, la semplificazione introdotta dal d.lgs. n. 259/2003 opera esclusivamente sul piano procedimentale, ma non comporta che l’installazione delle stazioni radio base sia esclusa dal contributo previsto dal legislatore per tutte le attività edilizie assoggettate a permesso di costruire. Non è corretto il riferimento all’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, il quale, laddove introduce il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di imporre oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, si limita a prevedere una riserva di legge per l’imposizione di nuovi oneri o canoni, ferme restando le leggi in materia edilizia (art. 16 del d.p.r. n. 380/2001), quest’ultime, dunque, subordinano le attività soggette a permesso di costruire al pagamento del contributo relativo al costo di costruzione. Non depone in senso contrario l’art. 17, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, il quale esonera dal predetto contributo le opere di interesse generale e le opere di urbanizzazione, sempre che le stesse siano espressamente previste negli strumenti urbanistici. Invero tale norma non dispone un’esenzione generalizzata, ma subordinata alla specifica previsione dell’opera nello strumento urbanistico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00539/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02019/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2019 del 2006, proposto da H3g s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico De Meo, M. Alessandra Bazzani, Guido Bardelli e Jacopo Recla, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via dell'Oriuolo n. 20;
contro
Comune di Carrara, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria e Sonia Fantoni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 44347 in data 11.10.2006, con il quale il Comune di Carrara ha richiesto alla ricorrente il versamento di euro 38.000 quale contributo per il costo di costruzione riguardante l'installazione di una stazione radio base nel Comune di Carrara, via Galilei, n.36;
- del provvedimento prot. n. 44352 in data 11.10.2006 con il quale il Direttore dello Sportello Unico delle Imprese di Carrara ha comunicato alla ricorrente il rilascio dell'autorizzazione n. 24 all'installazione di una stazione radio base nel Comune di Carrara, via Galilei, n.36;
- del regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara n.14 in data 9.3.2006, recante criteri per la determinazione delle volumetrie e delle superfici assoggettate al pagamento del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, in particolare dell'art.14 del regolamento stesso;
- di ogni atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società H3G s.p.a., al fine di garantire la copertura con la rete radiomobile del territorio del Comune di Carrara, in data 23.2.2005 ha presentato denuncia di inizio attività per la realizzazione di una stazione radio base in viale Galilei.
Il Comune, ad esito della predetta istanza, con missiva datata 11.10.2006 ha comunicato alla ricorrente il rilascio dell’autorizzazione n. 24 dell’11.10.2006, e con provvedimento in pari data ha quantificato in euro 38.000 il contributo per costo di costruzione, in applicazione dell’art. 14 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 9.3.2006 (secondo cui l’installazione di antenne per telecomunicazioni è assoggettata al contributo commisurato alla percentuale del costo di costruzione pari al 10%, avendo come riferimento il costo medio di realizzazione di euro 380.000).
Avverso la predetta determinazione e gli atti connessi la ricorrente è insorta deducendo, quanto al regolamento:
1) violazione dell’art. 17 del d.p.r. n. 380/2001, dell’art. 124 della L.R. n. 1/2005, degli artt. 3 e 86 del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 23 della Costituzione; eccesso di potere per difetto del presupposto; incompetenza assoluta;
2) violazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003; violazione dell’art. 23 della Costituzione; incompetenza assoluta;
3) violazione delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE;
4) eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e sviamento; violazione dell’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 121 della L.R. n. 1/2005;
5) violazione dell’art. 124 della L.R. n. 1/2005; eccesso di potere per contraddittorietà.
Quanto al provvedimento di determinazione del contributo:
6) illegittimità derivata dal regolamento;
7) eccesso di potere per contraddittorietà; violazione dell’art. 128 della L.R. n. 1/2005, dell’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 23 della Costituzione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Carrara.
All’udienza del 20 marzo 2013 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Con la prima censura la ricorrente sostiene che il manufatto in questione, essendo assimilabile alle opere di urbanizzazione primaria e rivestendo interesse generale, è esonerato, per effetto dell’art. 17 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 124 della L.R. n. 1/2005, dal pagamento del costo di costruzione, come è confermato dall’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, che vieta l’imposizione di oneri o canoni per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Il rilievo è infondato.
L’installazione di stazioni radio base, seppur sottoposta al procedimento autorizzatorio semplificato previsto dal codice delle comunicazioni, costituisce comunque un’attività edilizia che, qualora il codice stesso non prevedesse alcunché, richiederebbe il rilascio del permesso di costruire, con obbligo di pagamento del connesso contributo. In altri termini, la semplificazione introdotta dal d.lgs. n. 259/2003 opera esclusivamente sul piano procedimentale, ma non comporta che l’installazione delle stazioni radio base sia esclusa dal contributo previsto dal legislatore per tutte le attività edilizie assoggettate a permesso di costruire.
Pertanto emerge l’infondatezza del riferimento, da parte della deducente, all’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, il quale, laddove introduce il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di imporre oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, si limita a prevedere una riserva di legge per l’imposizione di nuovi oneri o canoni, ferme restando le leggi in materia edilizia (art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e art. 119 della L.R. n. 1/2005); quest’ultime subordinano le attività soggette a permesso di costruire al pagamento del contributo relativo al costo di costruzione e legittimano quindi gli atti impugnati (TAR Toscana, I, 11.9.2008, n. 1950).
Non depone in senso contrario l’art. 17, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, il quale esonera dal predetto contributo le opere di interesse generale e le opere di urbanizzazione, sempre che le stesse siano espressamente previste negli strumenti urbanistici. Invero tale norma non dispone un’esenzione generalizzata, ma subordinata alla specifica previsione dell’opera nello strumento urbanistico; previsione che, nel caso in esame, non sussiste.
Ad analoghe conclusioni si presta l’art. 124 della L.R. n. 1/2005, il quale esonera dall’obbligo del pagamento del contributo gli impianti, le opere di interesse pubblico e le opere di urbanizzazione, ancorchè eseguite da privati, alla condizione che vi sia una convenzione tra gli stessi ed il Comune.
Tuttavia, non è stata sottoscritta alcuna convenzione dalla ricorrente e dal Comune di Carrara, con la conseguenza che non sussistono i presupposti di applicazione nemmeno della norma regionale.
Con il secondo motivo l’istante sostiene che la gravata determinazione collide con la riserva di legge, in materia di oneri e canoni, prevista dall’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003.
L’assunto non è condivisibile.
La predetta riserva di legge è rispettata, in quanto, come visto nella trattazione della prima censura, sono le disposizioni legislative in materia di permesso di costruire (art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e art. 119 della L.R. n. 1/2005) che assoggettano le attività edilizie, comprendenti l’installazione di stazioni radio base, al pagamento del contributo in questione.
La terza doglianza è incentrata sulla violazione delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE e 2002/22/CE, le quali, ispirate ai principi di semplificazione, trasparenza e celerità dei procedimenti autorizzatori, non contemplano oneri a carico dei gestori.
Il rilievo non ha pregio.
Il contributo relativo al costo di costruzione trova fondamento in specifiche norme sull’attività edilizia, comprendente le modifiche dell’assetto del territorio prodotte, come nel caso di specie, dall’installazione di stazioni radio base. Su tale aspetto, oggetto della disciplina di cui al d.p.r. n. 380/2001, non interferiscono le suddette direttive, riguardanti questioni procedimentali che non escludono la potestà del Comune di esigere i contributi economici connessi alla trasformazione del territorio.
Con il quarto motivo l’esponente deduce che l’art. 14 del contestato regolamento comunale quantifica arbitrariamente, senza approfondimenti istruttori e in modo indifferenziato, astratto e aprioristico, nella misura di euro 380.000, il costo medio di realizzazione di un impianto di telefonia sul quale viene applicata la percentuale del costo di costruzione pari al 10%.
La censura è inammissibile.
La ricorrente non ha specificato in alcun modo il costo di realizzazione del proprio impianto, omettendo così di fornire prova circa la natura concretamente lesiva, nei suoi confronti, della contestata quantificazione del contributo.
Invero, qualora il costo di realizzazione della stazione radio base della ricorrente fosse superiore a quello indicato dall’art. 14 del regolamento, la stessa non riceverebbe alcun pregiudizio dall’applicazione della norma, in quanto l’auspicato riferimento dell’Amministrazione al costo effettivo esporrebbe la società istante ad un più elevato onere economico.
Né appare sproporzionata la percentuale applicata dal Comune di Carrara (10%), a fronte dell’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 121 della L.R. n. 1/2005, i quali demandano all’Ente la determinazione discrezionale di una quota variabile dal 5% al 20% del costo di costruzione.
La quinta censura è incentrata sulla contraddittorietà intrinseca dell’impugnato regolamento, il quale secondo la deducente da un lato (art. 2) recepisce le esenzioni previste dalla L.R. n. 1/2005 e dall’altro (art. 14) impone il pagamento del costo di costruzione per le opere esentate dalla stessa legge regionale.
Il rilievo non ha pregio.
L’art. 2 del regolamento comunale richiama, tra i casi di esenzione, la previsione di cui all’art. 124 della L.R. n. 1/2005; la norma regionale, tuttavia, come visto nella trattazione della prima doglianza, non si attaglia al caso di specie, riguardando interventi non riconducibili al manufatto proposto dall’esponente.
Il citato art. 2 elenca altresì varie opere esentate dal pagamento, le quali tuttavia non sono in alcun modo assimilabili alle stazioni radio base: trattasi di volumi tecnici o di interventi assimilabili ai volumi tecnici, o dei parcheggi o garage pertinenziali già esonerati dal pagamento del contributo per effetto dell’art. 9 della legge n. 122/1989, o di strutture a carattere temporaneo, o di manufatti interni ai cimiteri.
Con il sesto motivo la società istante deduce che i vizi del regolamento si ripercuotono sul provvedimento con cui il Comune ha preteso il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.
L’assunto non è condivisibile.
Vale al riguardo il giudizio di infondatezza espresso in sede di trattazione delle precedenti censure.
Con la settima doglianza la ricorrente sostiene che la contestata richiesta di pagamento, nella parte in cui indica la possibilità di distribuire l’onere su sei rate semestrali a condizione che sia prestata fideiussione e prevedendo comunque sanzioni in caso di ritardato pagamento, contrasta con l’art. 128 della L.R. n. 1/2005 e genera una duplicazione di misure a tutela della medesima prestazione.
Il rilievo non ha pregio.
L’art. 128, comma 5, della L.R. n. 1/2005 esclude che possa applicarsi la sanzione per ritardato pagamento in caso di prestazione di fideiussione che consenta l’escussione immediata e diretta per ciascuna rata; l’atto impugnato, invece, fa riferimento ad una ordinaria cauzione, costituibile anche mediante fideiussione, senza prevedere espressamente l’escussione immediata e diretta nei confronti del garante.
Inoltre, la contestata previsione della garanzia di importo comprendente le sanzioni per ritardato pagamento riguarda il caso in cui l’interessata decida di avvalersi della facoltà di pagare mediante rateizzazione, e tuttavia non risulta se la stessa abbia maturato la decisione di procedere in tal senso.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Carrara la somma di euro 2.000 (duemila) oltre ad accessori di legge, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)