TAR Campania (SA), Sez. II, n. 1870, del 12 settembre 2013
Elettrosmog.Illegittimità determina inefficacia d.i.a. per implementazione della S.R.B a distanza inferiore a 50 metri da una Casa di cura

E’ illegittima la determinazione dell’inefficacia della d.i.a. per l’implementazione del sistema cellulare UMTS della preesistente S.R.B., adottata sul rilievo della vicinanza inferiore a 50 metri della S.R.B. da implementare rispetto ad una Casa di Cura, in applicazione dell’art. 2 del regolamento comunale per l’installazione dei dispositivi di telecomunicazione nella parte prevedente il detto limite di distanza dagli ospedali, scuole e case di riposo e cura. Nel caso in esame non risulta che l’implementazione richiesta superi “i limiti di 20 Watt per ciascuna antenna della S.R.B.”, di cui all’art. 87 comma 3 del D.Lgs. n. 259/2003. Inoltre, va osservato che il potere regolamentare esercitato dal Comune, consentito in materia dall’art. 8 comma 6 della menzionata legge quadro n. 36/2001 in precipua finalità del corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti in questione e della minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non risulta svolto con il necessario previo supporto istruttorio e tecnico indispensabile ad indicare, in coerenza con le dette finalità su cui si radica il potere, la scelta operativa effettuata, conseguendone che la norma regolamentare in questione va disapplicata e da ciò deriva l’illegittimità del provvedimento dichiarativo dell’inefficacia della d.i.a. d’implementazione della S.R.B. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01870/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02551/2004 REG.RIC.

N. 02826/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2551 del 2004 proposto da Telecom Italia Mobile S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Zucchi con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in piazza XXIV Maggio n. 26;

contro

Comune di Avellino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Maggi con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in via Papio n. 23 nello studio dell’avv. Francesco Dal Forno;




sul ricorso numero di registro generale 2826 del 2004 proposto da Telecom Italia Mobile S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Zucchi con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in piazza XXIV Maggio n. 26;

contro

Comune di Avellino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Maggi con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in via Papio n. 23 nello studio dell’avv. Francesco Dal Forno;

per l'annullamento, previa sospensione,

- quanto al ricorso n. 2551 del 2004: 1) del provvedimento del 1° luglio 2004 col quale il Dirigente del “Settore Ambiente e Qualità del Servizio Energia e Tutela Ambientale” del Comune di Avellino ha dichiarato l’inefficacia della d.i.a. del 11 maggio 2004 inoltrata dalla ricorrente s.p.a. Telecom Italia Mobile per l’implementazione del sistema cellulare UMTS nell’esistente S.R.B. (Stazione Radio Base) in rione S. Tommaso; 2) della relazione n. 20426/2859 del 29/5/2001 del perito dell’Ufficio Edilizia Privata e della nota n. 303/UOI del 11/6/2004 del Settore Pianificazione; 3) dell’art. 2 del regolamento comunale concernente l’installazione degli impianti di telefonia mobile, nella parte in cui è prevista per l’installazione di siffatti impianti la distanza di mt. 50 dagli Ospedali e Case di cura e/o di riposo, e della deliberazione n. 125 del 8/9/2000 del Consiglio comunale;

- quanto al ricorso n. 2826 del 2004: della nota n. 35729/3883 del 17/9/2004 con la quale il Dirigente del Settore “Ambiente” del Comune di Avellino ha invitato la società ricorrente a regolarizzare mediante domanda di autorizzazione in sanatoria l’originaria installazione della S.R.B.



Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Avellino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I) Con ricorso notificato il 10 settembre 2004, depositato il 27 successivo, la s.p.a. Telecom Italia Mobile ha impugnato il provvedimento col quale il Comune di Avellino ha dichiarato l’inefficacia della d.i.a. del 11 maggio 2004 da essa inoltrata per l’implementazione del sistema cellulare UMTS della preesistente Stazione di Radio Base in rione S. Tommaso.

Viene dedotto l’eccesso di potere nei profili del difetto di presupposti e d‘istruttoria e di arbitrarietà ed illogicità dell’art. 2 del regolamento comunale concernente l’installazione delle strutture tecnologiche di telecomunicazione nella parte prevedente per l’ubicazione delle stesse il limite di distanza di metri 50 da case di cura e riposo ed ospedali e scuole, e l’illegittimità derivata del pure impugnato provvedimento che della menzionata norma ha fatto applicazione.

Il Comune di Avellino, con la memoria di costituzione e difesa depositata il 25 novembre 2004, ha resistito prospettando l’inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto per infondatezza.

I.1) Col successivo ricorso, notificato il 4 novembre 2004 e depositato il 12 seguente, la s.p.a. Telecom Italia Mobile ha impugnato la nota del 17 settembre 2004 con la quale il Dirigente del Settore “Ambiente” del Comune di Avellino l’ha invitata a regolarizzare per il profilo edilizio-urbanistico mediante domanda di autorizzazione in sanatoria l’originario impianto di S.R.B. installato in rione S.Tommaso.

Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame: 1 e 2) l’eccesso di potere per difetto di presupposti e d‘istruttoria e per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento, nonché la violazione dell’ordinanza cautelare n. 553/2001, assumendosi che la nota impugnata è volta ad impedire la richiesta implementazione della S.R.B. in rione S. Tommaso ed a sopperire ai precedenti provvedimenti del Comune sospesi dal Tribunale, e rilevandosi l’avvenuta fiscalizzazione dell’abuso a norma dell’art. 10 della legge n. 47/1985; 3) violazione dell’art. 87 comma 4 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259 ed eccesso di potere, affermandosi l’avvenuto deposito della documentazione relativa alla compatibilità ambientale per l’implementazione richiesta.

I.3) Nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2004, previa riunione dei ricorsi, sono state accolte le domande cautelari.

I.4) Il Comune resistente ha depositato documenti il 3 maggio 2013, ed ha insistito per il rigetto di ricorsi con le memorie depositate il 13 e 22 maggio 2013.

La società ricorrente ha depositato documenti il 2 maggio 2013, ed ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi con la memoria depositata il 13 maggio 2013.

I.5) Nell’odierna udienza i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

II) Preliminarmente va confermata la riunione dei ricorsi deliberata in sede di giudizio cautelare.

II.1) Nel merito il primo ricorso, volto avverso la determinazione dichiarativa dell’inefficacia della d.i.a. del 11 maggio 2004 inoltrata dalla società ricorrente per l’implementazione del sistema cellulare UMTS della preesistente S.R.B., è fondato.

La determinazione impugnata è adottata sul rilievo della vicinanza inferiore a 50 metri della S.R.B. da implementare rispetto alla Casa di Cura “Villa Ester”, e ciò in pedissequa applicazione del pure impugnato art. 2 del regolamento comunale per l’installazione dei dispositivi di telecomunicazione nella parte prevedente il detto limite di distanza dagli ospedali, scuole e case di riposo e cura.

Senonchè, al riguardo va richiamato l’art. 87 comma 3 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) che stabilisce: “Nel caso d’installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13”; va considerato che nel caso in esame non risulta che l’implementazione richiesta dalla società ricorrente superi “i limiti di 20 Watt per ciascuna antenna della S.R.B.”, e che non rispetti “i limiti di esposizione o i valori di attenzione e degli obiettivi di qualità” indicati dalla suddetta disposizione legislativa che hanno a riferimento quelli uniformemente stabiliti a livello nazionale con riferimento al disposto della legge quadro n. 36/2001 in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed ai relativi provvedimenti di attuazione; e va osservato che il potere regolamentare esercitato dal Comune, consentito in materia dall’art. 8 comma 6 della menzionata legge quadro n. 36/2001 in precipua finalità del corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti in questione e della minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non risulta svolto con il necessario previo supporto istruttorio e tecnico indispensabile ad indicare, in coerenza con le dette finalità su cui si radica il potere, la scelta operativa effettuata, conseguendone che la norma regolamentare in questione va disapplicata e da ciò deriva l’illegittimità del provvedimento dichiarativo dell’inefficacia della d.i.a. d’implementazione della S.R.B. presentata dalla società ricorrente. (Cfr., in fattispecie analoghe, Cons. di Stato – Sez. VI – 28/3/2007 n. 1431; TAR Emilia Romagna – Parma - Sez. I – 15/4/2008 n. 217)

A giudizio del Tribunale, dunque, per le ragioni esposte, sono fondate le censure al riguardo dedotte da parte ricorrente.

Inoltre, le osservazioni svolte, che attingono il merito della controversia, valgono anche a disattendere l’eccezione del Comune d’inammissibilità del ricorso basata sulla non corretta indicazione nella documentazione relativa alla d.i.a. della distanza prevista dalla norma regolamentare comunale.

Il ricorso, in definitiva, va accolto con conseguente annullamento della determinazione d’inefficacia della d.i.a. d’implementazione in controversia restando assorbite le residue censure, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in relazione al potere regolamentare comunale previsto dall’art. 8 comma 6 della legge quadro n. 36/2001.

III) Il secondo ricorso (n. 2826/2004), volto avverso la nota con la quale il Comune invita la società ricorrente a regolarizzare sotto il profilo edilizio-urbanistico mediante domanda di autorizzazione in sanatoria l’originaria installazione S.R.B. da implementare, contrariamente a quanto si ribadisce dalla società ricorrente nella memoria difensiva depositata il 13/5/2004, è inammissibile per difetto d’interesse a ricorrere.

L’atto impugnato, infatti, concretandosi in un mero invito a regolarizzare per il profilo urbanistico-edilizio l’originario impianto senza alcun connotato contenutistico decisorio o comminatorio, non esprime gli elementi di puntualizzazione definitiva della situazione giuridica presa in esame e manca di autonoma idoneità lesiva della sfera giuridica del destinatario, conseguendone che esso, non avendo contenuto provvedimentale, non è autonomamente impugnabile, e ciò stante anche la ritenuta fondatezza del ricorso principale ed a prescindere dell’avvenuta fiscalizzazione dell’abuso.

Il ricorso, pertanto, è inammissibile per carenza d’interesse a ricorrere.

IV) In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il primo ricorso è fondato nei sensi innanzi indicati e va pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento di dichiarazione d’inefficacia della d.i.a. d’implementazione della S.R.B. inoltrata dalla società ricorrente in data 11 maggio 2004, restando assorbite le residue censure e fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in relazione al potere regolamentare comunale previsto dall’art. 8 comma 6 della legge quadro n. 36/2001; ed il secondo ricorso (n. 2826/2004) è inammissibile per carenza d’interesse a ricorrere.

V) Le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità delle questioni, vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe proposti dalla s.p.a. Telecom Italia Mobile, previa loro riunione, così decide: a) accoglie nei sensi indicati in motivazione il ricorso n. 2551/2004 e, per l’effetto, annulla il provvedimento di dichiarazione d’inefficacia della d.i.a. d’implementazione della S.R.B.; b) dichiara inammissibile il ricorso n. 2826/2004.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabbato, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)