Cass. Sez. III n. 19360 del 11 maggio 2015 (Cc 21 apr 2015)
Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Russo
Rifiuti.Smaltimento in costanza di sequestro

In tema di rifiuti, il vincolo reale non è affatto incompatibile con lo smaltimento nel rispetto della vigente disciplina, né, tanto meno, con l'adempimento degli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino dei luoghi previsti dal D.Lv. 152/06. Tali attività, che rispondono comunque alle esigenze di tutela dell'ambiente e del territorio, possono essere consentite, a domanda dell'interessato, previa autorizzazione all'accesso ai luoghi, con eventuale indicazione di particolari cautele, senza necessità di revoca del sequestro, permanendo evidentemente le esigenze cautelari sottese alla sua applicazione fino al definitivo compimento delle operazioni ed alla successiva verifica, da parte dell'autorità giudiziaria, della loro corretta esecuzione. Solo all'esito di tale verifica potrà essere valutata la cessazione delle condizioni di applicabilità di cui all'art. 321, comma 1 cod. proc. pen.

{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/RUSSOSTE.pdf|1100|1000}