TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 378, del 19 luglio 2013
Elettrosmog.Illegittimità sospensione temporanea costruzione impianto di telecomunicazioni per conclusione conferenza servizi

E’ illegittimo l'atto di sospensione temporanea dei lavori per la costruzione di un impianto di telecomunicazioni in attesa della conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi e della relativa e conseguente stipula della Convenzione con il Comune. Il fatto che il Comune abbia sollecitato la presentazione di “autonomi progetti di razionalizzazione delle strutture” al fine di risanare l’area, non rileva ai fini del rispetto dei termini procedurali previsti per legge ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio, il cui procedimento resta quello delineato dall’art. 87 del d.lgs 259/2003, sia agli effetti dei tempi di conclusione, sia agli effetti della possibilità di convocazione della conferenza dei servizi, prevista unicamente nel caso che una delle amministrazioni interessate abbia espresso il proprio motivato dissenso. La convocazione della conferenza dei servizi al di fuori dei casi normativamente previsti non è in grado di determinare la sospensione del termine per la maturazione del silenzio assenso ai sensi del comma 9 dell’art. 87 del d.lgs 259/2003. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00378/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00028/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Dcp Telecomunicazioni S.a.s. Di Dalle Crode Paolo & C., rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Gaz, Michela Bridda, Simonetta Rottin, con domicilio eletto presso Simonetta Rottin Avv. in Trieste, via Filzi 8;

contro

Comune di Muggia, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Coren, con domicilio eletto presso Walter Coren in Muggia, Uff.Leg.Com. Muggia-p.zza Marconi 1;

nei confronti di

Finmedia S.R.L.;

per l'annullamento

Quanto al ricorso introduttivo:

-dell'atto di sospensione temporanea dei lavori per la costruzione di un impianto di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267. Diffida ad adempiere n. 33097 prot. dd. 26 ottobre 2011, con cui il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Muggia diffida il sig. Paolo Dalle Crode a sospendere temporaneamente i lavori in esecuzione presso il terreno di proprietà sito a Muggia relativamente alla costruzione di un impianto di telecomunicazioni, in attesa della conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi convocata in prima istanza in data del 7.11.2011, di cui in premessa e della relativa e conseguente stipula della Convenzione con il Comune;

-dell'atto di ulteriore diffida ad adempiere n. 34695 prot. del 9 novembre 2011;

-con condanna dell'Amministrazione intimata all'integrale risarcimento dei danni;

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 17.4.2012;

-dell'ordinanza n. 1/2012 dd. 18 gennaio 2012 a firma del Responsabile Servizio Ambiente del Comune di Muggia, avente ad oggetto la "sospensione dei lavori per la costruzione di un impianto di telecomunicazioni in località Chiampore, con cui si ordina alla ricorrente "la sospensione dei lavori in esecuzione presso il terreno di proprietà sito a Muggia sulle pp.cc.nn. 2722/8-9-10-11 del C.C. di Valle San Bartolo relativamente alla costruzione di un impianto di telecomunicazioni";

-per la condanna dell'Amministrazione intimata all'integrale risarcimento;

-con integrale conferma delle domande, anche risarcitorie;

-con vittoria di spese, diritti ed onorari;

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 11.3. 2013:

-della determinazione municipale n. 34884 prot. del 10.12.2012;

-della deliberazione giuntale n. 229 dd. 20 novembre 2012 avente oggetto "indirizzo in merito alle risultanze del piano propedeutico per la delocalizzazione di impianti per la trasmissione radio e tv;

-per la condanna dell'Amministrazione intimata all'integrale risarcimento;



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Muggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ditta ricorrente espone di operare nel settore delle radiocomunicazioni e di aver presentato al Comune un progetto per la concentrazione unitaria di varie installazioni preesistenti, corredato di tutti i favorevoli pareri del caso espressi dalle Amministrazioni preposte ed in riferimento al quale, maturati gli assensi previsti dall'art. 87 del D.Lgs 259/2003, espone di aver dato avvio ai lavori esecutivi, come da comunicazione di avvio dei lavori del 20 luglio 2011.

Il 7 ottobre 2011 il Comune intimato ha inoltrato una prima comunicazione con cui invitava ad attivare modalità di concertazione con la ditta Finmedia s.r.l., per la realizzazione congiunta del traliccio, in modo da ospitare anche gli impianti curati da quest'ultima in un limitrofo insediamento.

Seguiva poi la notificazione delle diffide impugnate con il ricorso introduttivo con cui il Comune, preso atto dell’avvenuta ricezione della comunicazione di inizio lavori, affermava di aver “ conseguentemente … ritenuto necessaria la stipula prioritaria di una Convenzione con i gestori …” e quindi, in considerazione dell’avvenuta convocazione della conferenza dei servizi e dello stato di attesa delle risposte sul progetto unitario da parte di Finmedia e del Ministero, diffidava parte ricorrente a sospendere temporaneamente i lavori in corso.

Questi i motivi di ricorso:

Incompetenza assoluta (anche in relazione all'art.21 septies della L. 7 agosto 1990, u. 241). Violazione di legge in relazione agli artt. l e 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art 27 del D.P.R. 380/2001. Violazione del principio di legalità e di tipicità dell'azione amministrativa e dei canoni generali di imparzialità e di buon andamento (art.97 Cost.). Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e per sviamento. Irrazionalità manifesta.; nell’assunto dell’inesistenza del potere sospensivo esercitato che non sarebbe riconducibile ad alcuna previsione ordinamentale, in spregio al principio di legalità e di tipicità degli atti amministrativi, dato che non viene contestato che i lavori in corso siano assentiti cum titulo e che di essi sia stato regolarmente dichiarato, ad ogni conseguente effetto di legge, il relativo inizio.

La contrarietà alla legge della iniziativa comunale sarebbe aggravata dal "preminente interesse generale" che la normativa di settore assegna alla "fornitura. di reti e servizi di comunicazione elettronica", tanto da rivestire gli stessi di "carattere di pubblica utilità" (art. 90 de1 D.Lgs..n. 259 del 2003), come appare evidente anche dal fatto che il traliccio che si sta completando è posto al servizio di ben 17 emittenti, concessionarie di . pubblico servizio.

Viene pertanto avanzata anche richiesta risarcitoria con riserva di apposita domanda di preciso ristoro nella misura che risulterà di giustizia.

Con successivo atto di ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata anche la successiva ordinanza di sospensione n. 1/2012 del 18.1.2012, reiterando, come primo motivo, le doglianze del ricorso introduttivo e l’invalidità derivata e deducendo il seguente secondo motivo:

2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità assoluta del presupposto. Violazione del legittimo affidamento. Illogicità manifesta; nell’assunto della falsità dell’asserita mancanza di titolo all’avvio dei lavori.

Con un secondo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la determina n. 34884 del 10.12.12., che approva il progetto della ricorrente ma lo subordina alla realizzazione in uno dei siti alternativi individuati con la delibera giuntale n. 229 del 20.11.2012, nonchè la delibera stessa.

Oltre all’invalidità derivata vengono dedotti i seguenti motivi:

1 Violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della l. 241/90 . Eccesso di potere per falsità assoluta del presupposto e travisamento degli atti rilevanti. Illogicità manifesta; si sostiene che sarebbe assurdo e contraddittorio approvare un progetto a patto che venga realizzato in altro sito, dato che dovrà essere rifatta l’istruttoria e che quindi, in realtà, si realizza un diniego.

2) Violazione dell’art. 8 della l. 36/2001, dell’art. 87 del d.lgs 259/2003 e dell’art. 4 della l.r 3/2011. Incompetenza in relazione all’art. 42 del TU Enti Locali; nell’assunto che il Comune non possiede in questa materia competenze di programmazione territoriale che, oltretutto, spetterebbero semmai al Consiglio.

3) Violazione dell’art 2 della . 241/90, art, 87 d.,lgs 259/2003, art. 9 l. 180/2011, art. 41 della Carta Europea dei diritti fondamentali; per l’abnorme protrazione dei termini procedimentali.

Il Comune di Muggia si è costituito in giudizio controdeducendo per il rigetto del ricorso, contestando l’asserita formazione del titolo per silenzio assenso ed eccependo che i lavori sarebbero stati comunque avviati dopo che ne era intervenuta la decadenza per decorso del termine annuale, oltre all’eccezione preliminare di inammissibilità per la asserita natura endoprocedimentale e non lesiva delle diffide impugnate con il ricorso introduttivo.

Il Collegio rileva anzitutto che l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo è ormai divenuta priva di rilevanza, dato che il Comune ha poi fatto seguito alle diffide adottando tipica ordinanza di sospensione, regolarmente impugnata con i primi motivi aggiunti.

L’ulteriore eccezione di decadenza del provvedimento eventualmente formatosi per silenzio assenso deve essere disattesa, per quanto di seguito chiarito.

Nel merito il Collegio osserva che l’operato del Comune si rivela totalmente contra legem.

Il fatto che il Comune abbia sollecitato la presentazione di “autonomi progetti di razionalizzazione delle strutture” ai fini di risanare l’area di Chiampore non rileva ai fini del rispetto dei termini procedurali previsti per legge ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio, il cui procedimento resta quello delineato dall’art. 87 del d.lgs 259/2003, sia agli effetti dei tempi di conclusione, sia agli effetti della possibilità di convocazione della conferenza dei servizi, prevista unicamente nel caso che una delle amministrazioni interessate abbia espresso il proprio motivato dissenso.

L’operato comunale nel caso di specie è in totale violazione delle previsioni normative sopra ricordate ed è evidente che una convocazione della conferenza dei servizi al di fuori dei casi normativamente previsti non è in grado di determinare la sospensione del termine per la maturazione del silenzio assenso ai sensi del comma 9 dell’art. 87 del d.lgs 259/2003.

Nel caso di specie è pacifico che non sussistevano i presupposti di legge per l’indizione della conferenza di servizi

Pertanto, avendo il Comune richiesto alla ricorrente un’integrazione documentale e non essendo contestato in alcun modo il fatto che con il deposito del 1 febbraio 2011 è stato completato il deposito della documentazione, il Collegio ritiene che l’inizio dei lavori (denunziato il 20 luglio 2011) sia successivo alla maturazione del silenzio assenso e che l’intervento non potesse ritenersi privo di titolo.

Da tutto quanto sopra esposto si evince pertanto la palese illegittimità delle diffide a non intraprendere i lavori e dell’ordinanza di sospensione n. 1/2012.

E’ anche evidente che, dal momento che il Comune ha adottato un comportamento palesemente volto a dimostrare a parte ricorrente che non aveva maturato il diritto di eseguire l’intervento progettato fino ad arrivare all’adozione di diffide a non effettuare i lavori e di ordinanza di sospensione, non si può ritenere che siano decorsi i termini decadenziali previsti dall’art. 87 c. 10 d.lgs 259/2003, allo stesso modo in cui non incorre nella decadenza il concessionario nei cui confronti il Comune abbia adottato palesi provvedimenti inibitori. Sussiste infatti, in quel caso come in questo, il factum principis che impedisce il decorrere del termine decadenziale.

Per le considerazioni che precedono il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti nei termini sopra precisati, con l’annullamento degli atti tutti impugnati.

E’ evidente che quanto sopra riveste conseguenze determinanti anche con riguardo ai successivi motivi aggiunti che, a questo punto, risultano rivolti avverso un evoluzione procedimentale nei confronti della quale la ricorrente, che mantiene il titolo per costruire precedentemente costituitosi per silenzio assenso, non ha più nemmeno interesse a gravarsi perché la sua posizione risulta ormai salvaguardata dall’avvenuto silenzio assenso sull’originaria istanza di autorizzazione.

Per tale ragione i secondi motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili.

La domanda risarcitoria deve essere respinta in quanto dedotta in via generica e sprovvista di prova.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Accoglie il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, dichiara improcedibili i secondi motivi aggiunti e rigetta la domanda risarcitoria.

Condanna il Comune di Muggia a rifondere alla ricorrente le spese e competenze del presente giudizio liquidate in complessivi € 3000,00, oltre al contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)