TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 421, del 8 agosto 2013
Elettrosmog.Legittimità diffida a rimuovere antenna radiofonica ed annessi non assentita dal Comune

La concessione (provvisoria) ministeriale all’esercizio della radiodiffusione ottenuta ai sensi della legge 223 del 1990 non contiene e/o assorbe anche la verifica della compatibilità urbanistico edilizia dell’intervento, sì da precludere al Comune ogni accertamento in merito.
Essa si limita, invero, a prevedere che “il concessionario è tenuto nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione all’osservanza delle norme vigenti ed è tenuto ad adottare, su prescrizione del Ministero, delle Poste e delle Telecomunicazioni (…) quelle modificazioni degli impianti di diffusione e di collegamento che si renderanno necessarie in relazione ad esigenze di carattere urbanistico, ambientale, sanitario po in relazione ad obblighi di legge”. L’art. 1, comma 2, del d.l. 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con legge 20 marzo 2001, n. 66 si limita, inoltre, a prevedere che fino all’adozione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica, “i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell’esercizio dell’attività con gli obblighi e i diritti del concessionario”. Dunque, l’installazione di detti impianti (così come il loro ampliamento) è soggetta a specifica autorizzazione da parte dell’ente locale a favore del soggetto previamente abilitato, verificata la compatibilità urbanistico edilizia dell’intervento. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00421/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00268/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 268 del 2006, proposto da: 
RTL 102,500 Hit Radio s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Bagala', Danilo Daniel e Giovanni Borgna, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trieste, via S. Nicolò 21;

nei confronti di

Aba Imprese Turistiche di Josè Buosi & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariafoscara Pettoello, Fabrizio Pettoello e Giuseppe Sbisà, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Trieste, via Donota 3;

e con l'intervento di

Radio Studio 105 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Bagala', Danilo Daniel e Giovanni Borgna, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trieste, via S. Nicolò 21;

per l'annullamento - previa sospensione dell'esecuzione- del provvedimento dd. 21 febbraio 2006, prot. 9053, del responsabile del servizio edilizia privata - urbanistica, recante diffida a rimuovere antenna radiofonica ed annessi;

per il risarcimento danni;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’intervento ad adiuvandum della società Radio Studio 105 s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente, emittente radiofonica di livello nazionale, espone di essere divenuta titolare nel 2001, a seguito di acquisto di azienda, dell’impianto ricetrasmittente (antenna e relativo palo di sostegno, con annesse strutture tecnologiche), risalente al 1998, sito a Lignano Sabbiadoro, in via Millefiori n. 11, al di sopra di un volume del vano scale, che sporge dal lastrico di copertura dell’edificio condominiale “Palazzo Millefiori” (foglio 43 mapp. 228).

Espone, inoltre, che il palo di sostegno sorregge anche le antenne da cui diffonde i propri programmi l’emittente Radio Studio 105, antenne che fanno parte di un unico sistema radiante (diplexer), che minimizza l’impatto ambientale e riduce sensibilmente i valori di campo.

Espone, altresì, che nell’anno 2002, a seguito della caduta e rottura del palo in questione provocata dall’ alterazione dei relativi ancoraggi dei tiranti di sostegno, si era reso necessario il ripristino dell’antenna, con nuovi ancoraggi.

Espone, infine, che il Comune di Lignano, reiteratamente sollecitato in tal senso dalla società ABA Imprese Turistiche di Josè Buosi e C. s.n.c. (che aveva in precedenza promosso, nei confronti del condominio dianzi indicato, un’azione volta a rivendicare la proprietà esclusiva del lastrico di copertura dell’edificio e, nel frattempo, intentato anche un ulteriore giudizio, volto a far annullare l’autorizzazione concessa alla ricorrente dallo stesso condominio relativamente all’antenna in discussione), eseguiva vari sopralluoghi sul sito in questione, in esito ai quali il Responsabile del Servizio Edilizia Privata – Urbanistica, ravvisando l’abusività dell’impianto in questione ritenuto avere rilevanza urbanistica, assumeva il provvedimento in data 21 febbraio 2006, prot. 9053, qui impugnato, con cui ordinava alla ricorrente di provvedere alla demolizione/rimozione dell’antenna radiofonica e del relativo vano tecnico, con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

Da qui il presente ricorso per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento impugnato e per il risarcimento dei danni asseritamente subiti, affidato ai seguenti motivi d’impugnazione:

1. “Incompetenza – Violazione dell’art. 1, comma 2, del d.l. 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con legge 20 marzo 2001, n. 66 – Violazione del decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni 28 febbraio 1994 – Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti e sviamento nel fine”.

La ricorrente ritiene che la concessione (provvisoria) d’esercizio ottenuta dal Ministero competente non possa essere vanificata dall’ordine di demolizione qui impugnato, competendo, anzi, al solo Ministro prescrivere eventuali modificazioni degli impianti di diffusione in relazione ad esigenze di carattere urbanistico, ambientale, sanitario o in relazione ad obblighi di legge o, in caso di assoluta incompatibilità con le dette esigenze, prescriverne la disattivazione.

I comuni non hanno, conseguentemente, la potestà di contestare l’esecuzione di impianti autorizzati in forza di dette concessioni d’esercizio, anche perché si tratta di attrezzature utilizzate per attività cui la legge riconosce il carattere di “preminente interesse generale”.

2. “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3, comma 1, lett. e.4), e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti e della carenza d’istruttoria”.

La ricorrente ritiene che l’intervento non abbia rilevanza urbanistica. Evidenzia, infatti, che consiste di quattro esili antenne, facenti parte di un unico sistema radiante, sorrette da una struttura alta circa 14 metri, ancorata alla sporgenza del vano scale, sulla sommità di un edificio di oltre 10 piani di altezza. L’unica superficie impegnata corrisponde, pertanto, a quella, modestissima, occupata dalla base del palo e dall’aggancio dei tiranti.

Ritiene, inoltre, e cita al riguardo giurisprudenza, a mente della quale l’installazione delle antenne di radiofonia non richiederebbe il previo rilascio del titolo edilizio.

Ritiene, altresì, che l’intervento in questione sia irrilevante sotto il profilo ambientale.

Afferma, infine, che non è stato eseguito alcun ampliamento dell’impianto originario e che l’unico intervento eseguito risale al 2002 ed è consistito nella sostituzione dell’antenna e del relativo sostegno, che si erano irrimediabilmente rovinati. E’ rimasta immutata la struttura tecnologica preesistente e la potenza.

3. “Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti e del travisamento dei fatti – Errata applicazione dell’art. 28 delle NTA del PRGC”.

Ribadisce che l’antenna si trova in loco sin dal 1988 e che dunque non può sussistere il contrasto – affermato dal Comune – con la norma di PRGC che individua la zona in cui è ubicato l’edificio su cui insiste l’antenna come non idonea.

Ritiene, anzi, che trovi applicazione nel caso specifico il secondo comma dell’art. 28 delle NTA, che, per l’appunto, ammette la sostituzione di impianti preesistenti con altri producenti minore impatto sul paesaggio e sulla salute pubblica.

Ritiene che l’impianto in questione, che utilizza un sistema diplexer, soddisfi tali caratteristiche.

4. “Erronea applicazione dell’art. 5 della legge regionale 15 dicembre 2004, n. 28 – Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti”.

Contesta il provvedimento, laddove il Comune richiama, a supporto motivazionale, l’art. 5 della l.r. n. 28/2004 recante “Disciplina in materia di infrastrutture per telefonia mobile”, arrivando a sostenere l’applicazione di tale normativa alla specifica fattispecie.

Rileva, al riguardo, che con tale legge la Regione FVG ha inteso disciplinare esclusivamente la materia dell’installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile e per i ponti radio e non è, dunque, applicabile al caso di specie.

5. “Violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, nonché della carenza d’istruttoria”.

Lamenta che il Comune non ha tenuto conto di quanto evidenziato dalla ricorrente nella memoria prodotta in corso di procedimento ovvero che era in possesso di concessione provvisoria all’esercizio di radiodiffusione e che l’intervento eseguito era di carattere meramente manutentivo.

Il Comune di Lignano Sabbiadoro si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e contestare la fondatezza delle censure ex adverso svolte.

La società Radio Studio 105 s.r.l. si è costituita in giudizio ad adiuvandum, per sostenere la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.

Tale intervento è stato, tuttavia, contestato dal Comune di Lignano sia in punto ammissibilità/ricevibilità che nel merito.

Si è, inoltre, costituita in giudizio la società Aba Imprese Turistiche di Josè Buosi e C. s.n.c..

Alla camera di consiglio del 7 giugno 2006 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente (ord. caut. n. 122/2006).

In vista dell’udienza pubblica del 19 giugno 2013, fissata per la trattazione del merito, le parti si sono scambiate ulteriori memorie a sostegno delle rispettive tesi difensive.

Celebrata l’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Va, innanzitutto, dato atto dell’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum spiegato dalla società Radio Studio 105 s.r.l..

Per giurisprudenza costante, nel processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum, la cui finalità è sostenere le ragioni del ricorrente, è, infatti, ammissibile se ed in quanto l'interveniente risulti titolare di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall'accoglimento del ricorso (Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2010, n. 3589; Sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7589; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 6 settembre 2012, n. 1471; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza 4 febbraio 2011, n. 354).

È, invece, inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato da un soggetto ex se legittimato a proporre il ricorso in via principale, in quanto in tale ipotesi l'interveniente non fa valere, come è tipico per l'istituto dell'intervento, un interesse di mero fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione dell'atto gravato in via principale, immediatamente lesivo della sua posizione giuridica e, come tale, direttamente impugnabile nei prescritti termini di decadenza (T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 9 marzo 2012, n. 92; T.A.R.. Veneto, Sez. III, 8 marzo 2012, n. 333; TAR Lazio, Sez. II, 2 febbraio 2010, n. 1413).

Poiché la società interveniente, in quanto utilizzatrice della stessa struttura di sostegno, era titolare essa stessa – al pari dell’odierna ricorrente – dell’interesse all’impugnazione del provvedimento con cui era stata ordinata la demolizione dell’intero impianto, da azionarsi nei termini decadenziali di legge, l’intervento in esame, proposto a termini d’impugnazione scaduti senza che sia stata in alcun modo invocata la remissione in termini, dev’essere dichiarato inammissibile.

Nel merito il ricorso non è fondato.

Va, innanzitutto, disatteso il primo motivo di gravame.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente, la concessione (provvisoria) ministeriale all’esercizio della radiodiffusione ottenuta dalla medesima nell’anno 1994 ai sensi della legge 223 del 1990 non contiene e/o assorbe anche la verifica della compatibilità urbanistico edilizia dell’intervento, sì da precludere al Comune ogni accertamento in merito.

Essa si limita, invero, a prevedere che “il concessionario è tenuto nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione all’osservanza delle norme vigenti ed è tenuto ad adottare, su prescrizione del Ministero, delle Poste e delle Telecomunicazioni (…) quelle modificazioni degli impianti di diffusione e di collegamento che si renderanno necessarie in relazione ad esigenze di carattere urbanistico, ambientale, sanitario po in relazione ad obblighi di legge”.

L’art. 1, comma 2, del d.l. 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con legge 20 marzo 2001, n. 66 si limita, inoltre, a prevedere che fino all’adozione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica, “i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell’esercizio dell’attività con gli obblighi e i diritti del concessionario”.

Né tale norma, né le disposizioni della detta concessione ministeriale consentono, quindi, di concludere nei sensi auspicati dalla ricorrente.

Devesi, anzi, ritenere che l’installazione di detti impianti (così come il loro ampliamento) sia soggetta a specifica autorizzazione da parte dell’ente locale a favore del soggetto previamente abilitato, a valere anche ai fini della compatibilità urbanistico edilizia dell’intervento.

Il motivo va, quindi, rigettato.

Ad analoga sorte è destinato il secondo motivo di gravame.

Dalla documentazione fotografica versata in atti (all. 1 – fascicolo doc. Aba Imprese Turistiche) è agevole evincere, infatti, che l’intervento eseguito ha comportato un significativo “ampliamento” dell’impianto esistente, in quanto tale necessitante del relativo titolo abilitante.

Il motivo va, quindi, respinto.

Ancora infondato è il terzo motivo di gravame.

La società ricorrente trascura, invero, di considerare che, non avendo attivato il procedimento autorizzativo, nell’ambito del quale avrebbe, eventualmente, potuto invocare a proprio favore l’applicazione della disposizione di cui all’art. 28 delle NTA, a mente della quale i ripetitori esistenti in zone diverse dalla zona D2H2 a Nord del Canale Lovato possono essere sostituiti con nuovi producenti minore impatto sul paesaggio e sulla salute pubblica, non può ovviamente ora dolersi del fatto che il Comune non ne abbia tenuto conto e abbia, anzi, ritenuto di sanzionare con la demolizione l’intervento di ampliamento eseguito in assenza di idoneo e previo titolo abilitante.

Anche tale motivo va, quindi, respinto.

Per quanto concerne l’illegittimità denunciata col quarto motivo di gravame, il Collegio ritiene che la medesima non sia comunque in grado di inficiare il provvedimento impugnato, in quanto l’erroneo richiamo dell’art. 5 della l.r. n. 28 del 2004 non priva comunque la decisione assunta di idoneo supporto giuridico/motivazionale.

Va, infine, respinto, in quanto infondato, il quinto motivo di gravame.

Ad avviso del Collegio, il provvedimento impugnato dà sufficiente contezza delle ragioni per le quali il contributo partecipativo della ricorrente è stato disatteso.

Nello stesso viene chiaramente evidenziato, infatti, che l’intervento è stato eseguito in assenza di previo titolo abilitante, che lo stesso non è di modesta entità ed è tale da comportare anche un significativo impatto ambientale.

Tali valutazioni, unitamente alla (implicita) considerazione in ordine all’inidoneità della concessione ministeriale all’esercizio della radiodiffusione a consentire l’esecuzione di interventi di carattere urbanistico/edilizio, paiono al Collegio idonee ad esimere l’Amministrazione dall’obbligo di confutare analiticamente i rilievi svolti dalla ricorrente.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda di annullamento del provvedimento impugnato va, in definitiva, rigettata, in quanto infondata.

Del pari va rigettata l’istanza risarcitoria avanzata per evidente mancanza dell’elemento costitutivo essenziale della fattispecie della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. ovvero per mancanza dell’antigiuridicità del fatto asseritamente causativo di danno.

Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e il Comune e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata assumendo a riferimento i criteri e i parametri di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140.

Possono, invece, essere compensate tra le restanti parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum della società Radio Studio 105 s.r.l.;

- respinge tutte le domande avanzate dalla ricorrente.

Condanna la ricorrente al pagamento a favore del Comune intimato delle spese e delle competenze di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre IVA, se dovuta, e CPA.

Le compensa tra le restanti parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/08/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO