Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68

di Luca RAMACCI

Con la legge 22 maggio 2015 n. 68 si è disposto l'inserimento nel codice penale, nel Libro Secondo, dopo i delitti contro l'incolumità pubblica, della Parte Sesta–bis relativa ai delitti contro l'ambiente, modificando, con l'occasione, anche il d.lgs. 152\06 prevedendo anche una disciplina specifica per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia, ambientale. La legge ha modificato anche altre disposizioni di cui si dirà in seguito.

La novità legislativa, decisamente di rilievo, arriva dopo decenni di dibattiti (si vedano, ad esempio, FIMIANI, Delitti ambientali: qualcosa si muove in Rifiuti, Luglio 2007, pag. 2 e segg; RAMACCI, Introduzione nel codice penale dei delitti contro l’ambiente. Ricordi e una proposta. ..., in Rapporto Ecomafia 2007, VERGINE, Sui «nuovi» delitti ambientali e sui «vecchi» problemi delle incriminazioni ambientali (parte I e II), in Amb. e Svil., 2007, n. 8, pag. 677 e segg., e n. 9, pag. 777 e segg.) e di iniziative parlamentari mai andate a buon fine ed è stata accompagnata, durante l'iter di approvazione, da campagne di stampa ed accese polemiche tra favorevoli e contrari al varo di una legge che impegnerà non poco gli interpreti per la particolarità di alcuni suoi contenuti, conseguenza, verosimilmente, della sostanziale «fusione» di tre diversi articolati.

La previsione di queste nuove ipotesi di reato colma, dunque, la quasi totale assenza di delitti nel panorama delle violazioni ambientali, caratterizzato dalla presenza, tanto vasta quanto scoordinata, di reati di natura contravvenzionale, cui si erano affiancate, nel tempo, alcune fattispecie delittuose, quali quelle previste dall'art. 260 d.lgs. 1532\06 e dall'art. 181, comma 1-bis d.lgs. 42\2004.

Il primo dei delitti inseriti è quello di inquinamento ambientale (art. 452-bis), che sanziona, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Prima ancora che la legge venisse definitivamente approvata, l'utilizzazione dell'avverbio «abusivamente» (che è presente anche nel diverso e più grave reato di «disastro ambientale») ha suscitato le critiche di una parte della dottrina (si vedano, ad es., Ambiente in genere.Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale "abusivo" e Ambiente in genere.Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo? , nonché PALMISANO Ambiente in genere.Delitti contro l’ambiente, quand'è che un disastro si può dire ‘abusivo’? tutti in lexambiente.it) che ha paventato la possibilità che il suo inserimento possa rappresentare un pericoloso limite all'ambito di operatività delle nuove disposizioni, relegandone la configurabilità ai soli casi in cui manchino i necessari atti abilitativi, quando, appunto, la condotta sia «abusiva».

Si tratta, come è stato fatto notare (AMEDOLA, cit.), di una modifica al testo originariamente approvato dalla camera dei deputati, il quale considerava le condotte poste in essere «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale», anche se, con riferimento alla sola ipotesi del disastro, si rinveniva l'ulteriore precisazione «o anche abusivamente».

Nei citati commenti, peraltro, si è richiamata l'attenzione sul fatto che anche nell'art. 260 del d.lgs. 152\06, concernente il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, il legislatore aveva, in passato, utilizzato l'avverbio «abusivamente», destando fin da allora la perplessità dei commentatori (v. VERGINE Sul delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” in lexambiente.it).

Non potrà dunque farsi a meno, nella pratica applicazione delle nuove norme, di tenere presente il contributo interpretativo già offerto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disposizione da tempo ormai vigente.

Tale evenienza dovrebbe, seppure in parte, tranquillizzare quanti hanno, del tutto legittimamente, criticato le modalità di redazione delle nuove norme, prendendosi atto del fatto che l'art. 260 del d.lgs. 152\06 e, prima ancora, l'articolo 53-bis del d.lgs. 22/97, rispetto al quale il primo si pone in perfetta continuità, sono stati applicati ad una pluralità di condotte poste in essere con le più disparate modalità esecutive e non sembra che, considerata anche la funzione di chiusura e di tutela anticipata assicurata dalle contravvenzioni con riferimento a plurime fattispecie, situazioni di particolare allarme siano sfuggite alla sanzione penale.

E' infatti evidente che la mera disponibilità di un titolo abilitativo, ora, come in precedenza, non potrà rendere lecite determinate condotte, non soltanto perché certi eventi, specie se di rilievo, sono quasi sempre il risultato di una non corretta osservanza di disposizioni prescrittive contenute nelle stesse autorizzazioni, ma anche perché resta sempre al giudice penale la possibilità di valutare la validità e l'efficacia dell'atto autorizzatorio secondo principi, ormai consolidati e frequentemente applicati proprio con riferimento ai reati ambientali.

Ad esempio, in tema di rifiuti, si è precisato (Cass. Sez. III n. 13676 del 3 aprile 2007, Lovato ed altro) che la valutazione della configurabilità di reati in materia ambientale non esclude il giudizio sulla legittimità di atti amministrativi autorizzatori eventualmente rilasciati ma, anzi, comporta necessariamente tale giudizio (ovviamente non esteso ai profili di discrezionalità) allorché quegli atti costituiscano presupposto o elemento costitutivo o integrativo del reato. Il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale di un titolo autorizzatorio amministrativo, procede ad un'identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna "disapplicazione" del provvedimento medesimo, né incide, con indebita ingerenza sulla sfera riservata alla pubblica amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice. L'accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità (anche a prescindere da eventuali collusioni dolose con organi dell'amministrazione) costituisce inoltre un significativo indice di riscontro dell'elemento soggettivo del reato contestato pure riguardo all'apprezzamento della colpa.

Altrettanto è avvenuto con la disciplina urbanistica (v., ad es., da ultimo, Cass. Sez. III n. 37847 del 16 settembre 2013, Sorini,. Si vedano anche Sez. 3, n. 21487 del 21 giugno 2006, Tantillo, contenente dettagliata ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza sul tema).

Vero è, come insegna l'esperienza, che i fenomeni di maggiore e più spregiudicata aggressione del territorio avvengono sotto una parvenza di regolarità assicurata dal disinvolto rilascio di titoli abilitativi e, quando ciò non basta, da disposizioni normative appositamente emanate, ma è altrettanto vero che la previsione di nuove ipotesi di reato si aggiunge comunque a quelle già esistenti, colmando, seppure in parte e con tutti i limiti posti da un testo certamente perfettibile, un vuoto da più parti avvertito.

Venendo, quindi, all'esame della giurisprudenza di legittimità che si è, nel tempo, occupata del significato da attribuire all'avverbio «abusivamente», utilizzato anche nell'art. 260 d.lgs. 152\06, va segnalato che, in una recente decisione (Cass. Sez. III n. 21030 del 21 maggio 2015, Furfaro ed altri), si esclusa la possibilità di violazione di principi costituzionali in relazione ad eventuali incertezze interpretative correlate all'utilizzazione della discussa espressione (oltre che dal riferimento alle attività continuative e organizzate ed in ordine all'elemento soggettivo del reato), ricordando come un indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente ritenga che il carattere «abusivo» di una attività organizzata di gestione dei rifiuti, tale di integrare il delitto, sia configurabile quando si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, precisando anche come ciò si verifichi non soltanto in totale mancanza di dette autorizzazioni (definendo, in tali casi, l'attività come «clandestina»), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e, comunque, non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati.

La stessa decisione richiama altra pronuncia (Cass. Sez. III, n. 44449 del 4 novembre 2013, Ghidoli) nella quale si era affermato che «il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto», con la conseguenza che «la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico» (nello stesso senso, Sez. III n. 18669 del 6 maggio 2015, Gattuso; Sez. III n. 19018 del 2 maggio 2013, Battistello ed altri; Sez. III n. 46189 del 13 dicembre 2011, Passarielllo e altri; Sez. III n. 40845 del 19 novembre 2010, Del Prete ed altri Sez. III n. 358 dell' 8 gennaio 2008, Putrone in Dir. e Giur. Agr. Amb. n.7-8\2008 pag. 441 con nota di LO MONTE La locuzione "ingenti quantitativi" (art. 53 bis, D.Lgs. n. 22/97 ora art. 260, D.Lgs. n. 152/06) al vaglio della giurisprudenza: dall'indeterminatezza normativa alle tautologie interpretative; Sez. IV n. 13190 del 30 marzo 2007, Putrone; Sez. V n. 43330 del 7 dicembre 2006, Pellini; Sez. III n. 40828 del 10 novembre 2005, Fradella in Riv. Pen. n. 4\2006 pag.440 con nota di MEDUGNO Traffico illecito rifiuti: ingiusto profitto e ingenti quantitativi).

In altri termini può dirsi, utilizzando le parole di un'altra decisione del medesimo tenore (Cass. Sez. III n. 4503 del 3 febbraio 2006, Samarati in Urban. e App. n. 5\2006, pag. 615 con nota di BISORI, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e pericolo per l'incolumità pubblica ed in Consul. Impr. Comm. Ind. n. 9\2006 pag. 1335 con nota di IZZO, Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti), che il requisito dell'abusività della condotta sussiste tanto con riferimento ad attività clandestine (perché svolte in totale assenza di titolo abilitativo), quanto in presenza di attività apparentemente legittime.

Si tratta, peraltro, di pronunce che la più attenta dottrina ha, per lo più, già preso in esame (AMENDOLA, Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?, cit.) per confutare la opposta tesi (PALMISANO, cit.) secondo la quale la giurisprudenza avrebbe sostanzialmente ampliato, dal 2008, il significato del termine in esame, ricordando anche come sia riscontrabile, in un numero minore di pronunce, una valutazione più estesa del termine, intendendolo come riferito, in un caso (Cass. Sez. III n. 8299 del 3 marzo 2010, Del Prete), «a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento di rifiuti "pericolosi e non" analiticamente disciplinato dalla normativa» ed osservando, in in altri (Sez. III n. 47870 del 22 dicembre 2011, Giommi ed altri; Sez. III n. 24148 del 16 giugno 2011, Accarino ed altri), che l'abusività delle condotte «non è esclusa dalla regolarità di una parte di esse allorché l'insieme delle condotte conduca ad un risultato di dissimulazione della realtà e comporti una destinazione dei rifiuti che non sarebbe stata consentita».

È dunque sulla base di tale pregressa esperienza che ci si dovrà confrontare per individuare, rispetto al caso specifico, se una determinata condotta possa ritenersi «abusiva», non apparendo fin d'ora ostativa ad una tale qualificazione anche la mera inosservanza di principi generali stabiliti dalla legge o da altre disposizioni normative e richiamati o non nell'atto abilitativo, atteso che lo svolgimento di determinate attività in spregio alle regole generali che la disciplinano non potrebbe ritenersi comunque legittimo, anche se formalmente autorizzato.

Altro aspetto non secondario (e del tutto nuovo) è quello concernente il risultato della condotta «abusiva», che deve determinare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di determinati beni ambientali.

Si tratta, come emerge dalla semplice lettura, di termini che, per la loro genericità, si prestano a molteplici interpretazioni e che, utilizzati evidentemente allo scopo di limitare l'applicabilità della disposizione ai casi di maggior rilievo, potrebbero ottenere il risultato opposto, essendo evidente che viene lasciata all'apprezzamento del giudice ogni valutazione in concreto del singolo caso.

La «compromissione», per il suo significato letterale, evoca una situazione di rischio o pericolo, mentre il «deterioramento», implica, sempre per il suo significato testuale (che è poi quello preso comunemente in considerazione per il danneggiamento) un'alterazione dell'originaria consistenza di una cosa che peggiora lo stato o il valore. Tale ultimo termine viene, peraltro, utilizzato anche nella definizione di «inquinamento» contenuta nell'art. 5, comma 1, lett 1-ter del d.lgs. 152\06 e di «danno ambientale» fornita dall'art. 300 d.lgs. 152\06.

La compromissione o il deterioramento devono, però, essere anche «significativi» e «misurabili».

Anche l'uso di questi aggettivi (pure presenti nel menzionato art. 300 d.lgs. 152\06) lascia ampi margini di discrezionalità all'interprete, potendosi soltanto ricavare, dal loro significato lessicale, che la situazione di pericolo o di danno deve avere una certa rilevanza, escludendo quindi tutte le ipotesi di scarsa incidenza sull'originario assetto dei beni tutelati. Deve essere, appunto, significativa ma anche misurabile, quindi quantitativamente apprezzabile, ovvero oggettivamente rilevabile, potendosi escludere ogni riferimento a limiti quantitativi posti da specifiche disposizioni (come ad esempio, quelle in materia di scarichi), perché altrimenti sarebbero stati espressamente indicati o richiamati con termini meno vaghi.

Parimenti, sembra potersi escludere la necessità, nell'accertamento in concreto, del ricorso a specifiche metodiche di analisi, che la legge, ancora una volta, neppure menziona, o la necessità di particolari verifiche tecniche, quando la condizione di compromissione o deterioramento, sia di macroscopica evidenza (si pensi al caso in cui l'inquinamento abbia determinato danni alla flora o alla fauna visivamente percepibili).

Le condotte sanzionate, come si è detto, devono riguardare le acque o l'aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo (il che esclude, anche in questo caso, le situazioni di minor rilievo) di un ecosistema (di cui si dirà in seguito), della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Una circostanza aggravante è prevista, dall'ultimo comma dell'art. 452-bis, nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Resta da osservare che andranno chiariti anche i rapporti intercorrenti tra il delitto di inquinamento ambientale e la contravvenzione di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, introdotta dal d.lgs. 121\2011 con l'inserimento, nel codice penale, dell'art. 733-bis.

Tale ultima disposizione fornisce indicazioni per l'individuazione della nozione di specie protette e di habitat con espresso richiamo alla normativa comunitaria e pare, dunque, porsi in rapporto di specialità rispetto al delitto di inquinamento, con la conseguenza che una condotta obiettivamente più grave, perché può comportare anche la distruzione e non soltanto il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, resterebbe sanzionata meno rigorosamente.

L'art. 452-ter stabilisce, inoltre, pene più gravi in caso di morte o lesioni (tranne nei casi in cui si determini una malattia di durata inferiore a venti giorni) come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo, ma l'art. 452-quinquies contempla, al primo comma, così come per il disastro ambientale, anche l'ipotesi colposa, prevedendo una diminuzione della pena da un terzo a due terzi, mentre il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che, qualora da tali condotte colpose derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

La conformazione della norma rende evidente che la disposizione sanziona condotte attive od omissive che possono concretarsi in qualsiasi comportamento atto a determinare gli effetti indicati

Il disastro ambientale è, invece, sanzionato dall'art. 452-quater, il quale esclude espressamente i casi di «disastro innominato» di cui tratta l'art. 434 cod. pen., disposizione, questa, nella quale sono stati ripetutamente ricondotti, specie con riferimento alla forma colposa di cui all'art. 439 cod. pen., fenomeni di inquinamento rilevanti, tali da porre pericolo la vita e la incolumità delle persone (v., FORZATI, Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d’eccezione oltre lo stato di diritto in Dir. Pen. Contemporaneo; RAMACCI Disastro ambientale e giurisprudenza di legittimità, in Amb. e Svil. n. 8-9/2012 pag. 722 ed in lexambiente.it VERGINE Il c.d. disastro ambientale: l’involuzione interpretativa dell’art. 434 cod.pen. in Amb. e Svil. n. 6\2013 pag. 534, parte prima e n. 7\2013, pag. 644, parte seconda, nonché RUGA RIVA Diritto penale dell'ambiente Torino, 2011 pagg. 179 e ss..

La menzionata clausola di riserva delimita chiaramente l'ambito di operatività della disposizione di nuova introduzione, i cui contenuti, in ogni caso, evidenziano sostanziali differenze rispetto al disastro innominato.

L'art. 434 cod. pen. ha funzione di norma complementare e di chiusura rispetto alle tre figure tipiche del disastro contemplate dagli artt. 426 (inondazione, frana o valanga), 428 (naufragio sommersione o disastro aviatorio) e 430 (disastro ferroviario) cod. pen., perché sanziona il crollo di costruzioni e gli «altri disastri», andando a coprire, con tale riferimento, ogni diverso evento non riconducibile a quelli tipizzati dalle precedenti disposizioni.

Il disastro ambientale, al contrario, è individuato nel dettaglio dall'art. 452-quater, laddove vengono previste tre diverse situazioni, le quali, alternativamente, lo configurano: alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, oppure offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Differenziano ulteriormente le due disposizioni l'oggetto giuridico della tutela, che, nel caso del disastro innominato, riguarda la pubblica incolumità e, nel caso del disastro ambientale (così come per gli altri reati di nuova introduzione), la tutela dell'ambiente

Inoltre, nei delitti contro l'incolumità pubblica, il legislatore ha fatto esclusivo riferimento ad eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone, considerando il danno alle cose solo nel caso in cui sia tale da produrre tali conseguenze, tanto che la scelta del termine «incolumità», come ricorda la relazione ministeriale al progetto del codice penale, non è affatto casuale, mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza considerata solo nella terza tra le ipotesi menzionate nell'art. 432-quater, mentre nelle altre due, come si è detto, l'evento disastroso è dato dall'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, irreversibile o eliminabile, ma con modalità particolarmente onerose o attraverso l'adozione di provvedimenti eccezionali.

Se si considera l'accezione comune del termine ecosistema, quale equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito, ovvero, secondo la definizione datane dalla giurisprudenza, di «ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente» (Cass. Sez. III n. 3147 del 6 aprile 1993, PM in proc. De Lieto), è evidente che l'evento disastroso potrebbe anche verificarsi, secondo quanto stabilito dalla nuova disposizione, senza alcuna compromissione della pubblica incolumità, sebbene eventi di un certo rilievo inevitabilmente coinvolgono l'integrità fisica delle persone.

Va poi notato che, quando l'art. 452-ter prende in considerazione l'offesa alla pubblica incolumità, lo fa correlandola strettamente con i fenomeni descritti nei due punti precedenti, dei quali costituisce diretta conseguenza, considerando la loro estensione, gli effetti lesivi ovvero il numero delle persone offese o messe in pericolo.

Le sostanziali diversità tra le due fattispecie, unitamente alla previsione della clausola di riserva, portano ad escludere possibili future interferenze tra i due reati, sicché sarà ancora possibile ricondurre all'art. 434 cod. pen. ogni «altro disastro» che, pur coinvolgendo direttamente o indirettamente l'ambiente, non presenti le caratteristiche del «disastro ambientale» come ora descritto dalla disposizione di nuova introduzione.

Per le medesime ragioni (e considerata anche la maggiore gravità delle sanzioni previste dall'art. 452-ter cod. pen.) deve escludersi ogni possibile incidenza nei processi ancora in corso, circostanza questa, che aveva suscitato non poche preoccupazioni da parte di addetti ai lavori e non, ripetutamente riprese dagli organi di informazione.

L'ultimo comma dell'art. 452-ter prevede un aggravamento di pena quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Richiamando, poi, quanto già detto in precedenza sul significato attribuibile all'avverbio «abusivamente», va osservato anche che i fenomeni caratterizzanti il disastro ambientale, descritti nei tre punti dell'art. 452-ter, costituiscono evidentemente, per vastità dell'evento e gravità delle conseguenze, un quid pluris che lo distingue anche in modo sufficientemente netto dal delitto di inquinamento ambientale di cui si è già detto, con il quale condivide, peraltro, la natura di reato di danno, che richiede, quale elemento soggettivo, il dolo e la riduzione della pena da un terzo a due terzi nella ipotesi colposa prevista dall'art. 452-quinquies, comma 1.

Il medesimo articolo, stabilisce inoltre, al comma 2, per entrambi i reati, un ulteriore diminuzione di pena, pari ad un terzo, se dalla commissione dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

Si è dunque considerata la rilevanza penale di tali fatti quali delitti colposi di pericolo, analogamente a quanto disposto, per ciò che concerne i delitti contro la pubblica incolumità, dall'art. 450 cod. pen., il quale, tuttavia, limita la punibilità ai fatti di maggior rilievo, ma sanziona anche l'ipotesi di persistenza del pericolo già sorto per altre cause non riconducibili all'agente, che non è invece prevista dall'art. 452-quinquies.

Altra ipotesi delittuosa è quella dell'art. 452-sexies, il quale sanziona, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, il traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività.

La nozione di «alta radioattività» non è chiara. La si rinviene, in particolare, in alcune disposizioni sul trasporto di materiali pericolosi (es. art. 168 Cod. Strad., Dir. n. 2008/68/CE, legge 332/2003, d.P.R. 753/1980) e, con riferimento ai rifiuti, nell'art. 260, comma d.lgs. 152\06, il quale contiene una specifica aggravante.

Tale ultima previsione, peraltro, aveva suscitato le perplessità della dottrina, non soltanto per il fatto che i rifiuti radioattivi erano e sono tuttora esclusi dalla disciplina generale sui rifiuti e regolati dal d.lgs. 230\1995, ma anche perché il termine «rifiuti ad alta radioattività» non apparterrebbe a classificazioni scientificamente accettate, in quanto «nel linguaggio non tecnico per "rifiuti ad alta radioattività" o ad "alta attività" si intendono , in genere, i rifiuti provenienti da impianti nucleari , tuttavia la normativa attualmente vigente (D.Lgv.230/95 come modificato ed integrato dal D.lgv.241/00) quando si riferisce a detta tipologia di rifiuti li indica testualmente come "rifiuti provenienti da impianti ci cui al capo VII» (VERGINE “Sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti “ cit.).

La normativa di settore, dunque, si riferisce normalmente a materiale ad «alta attività», di cui si rinviene una definizione nel d.lgs. 52\2007, il quale, nell'art. 2, stabilisce che per per «sorgente ad alta attività» si intende la sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attività, al momento della fabbricazione o, se questa non è nota, al momento della prima immissione sul mercato, è uguale o superiore all'attività indicata nell'allegato I al decreto.

Sembra, dunque, che, menzionando il materiale ad alta radioattività, l'art. 452-sexies si riferisca comunque ai quei materiali che la normativa specifica individua come ad «alta attività».

Anche la nozione di materiale radioattivo non è definita dalla norma di nuova introduzione, mentre la disciplina di settore offre diverse definizioni (ad es. «materie nucleari»: «i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) e i prodotti e i rifiuti radioattivi» (art. 1, lett. e) legge 31 dicembre 1962 n. 1860); «materia radioattiva»: «sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti» (art. 4, comma 2, lett. s) d.lgs. 230\95). In tali casi, tuttavia, le definizioni sono fornite ai fini dell'applicazione dello specifico testo normativo e sembrano difficilmente esportabili per fini diversi, cosicché l'unico elemento significativo per individuare i materiali presi in considerazione dalla norma codicistica sembra quello della mera radioattività dello stesso.

Altro aspetto di rilievo riguarda le condotte sanzionate.

Nel corpo della norma non vi è alcun riferimento al «traffico» indicato nel titolo, mentre viene menzionato l'abbandono.

Il primo comma punisce, infatti, con la pena congiunta della reclusione e della multa, «chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività».

In disparte, ancora una volta, il ricorso al termine «abusivamente», cui si aggiunge l'ulteriore, ridondante, avverbio «illegittimamente», riferito al «disfarsi», deve osservarsi come le condotte descritte non riguardino necessariamente i rifiuti (radioattivi), come si evince dall'utilizzazione del termine «materiale», riferito alle sostanze e l'indicazione di attività che esulano da quelle tipiche di gestione dei rifiuti, sebbene altre, quali l'abbandono o il disfarsi, di cui si è appena detto, consentono di qualificare la sostanza abbandonata (o della quale ci si è disfatti) come rifiuto a tutti gli effetti.

In tale ultima ipotesi si pone un problema di coordinamento con l'art. 260, comma 2 d.lgs. 152\06, che potrebbe, forse, risolversi avendo riguardo alla particolarità della condotta punita da tale ultima disposizione, la quale presuppone, per la sua configurabilità, una serie di requisiti (compimento di più operazioni, allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di rifiuti, in quantitativo ingente) che caratterizzano il reato per la rilevante offensività, con la conseguenza che ogni altra condotta non riconducibile all'art. 260 andrebbe valutata con riferimento all'art. 452-sexies.

Tale soluzione interpretativa giustificherebbe anche la previsione di una pena sensibilmente più grave nell'ipotesi prevista dall'art. 260 d.lgs. 152\06 (reclusione da tre a otto anni) rispetto a quella stabilita dall'art. 452-sexies cod. pen. appena introdotto.

Un aumento di pena è disposto dal secondo comma di tale ultimo articolo nel caso in cui le condotte di cui al primo comma abbiano determinato un pericolo di compromissione o deterioramento (che, a differenza di quanto previsto per il delitto di inquinamento ambientale, non devono, però, essere necessariamente significativi e misurabili) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (stessi beni indicati dall'art. 452-bis cod. pen.).

Un aumento fino alla metà della pena è invece previsto, dal terzo comma, se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Altro delitto di nuova introduzione è quello di «impedimento del controllo», punendo l'art. 452-septies, con la reclusione da sei mesi a tre anni e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

La fattispecie non è del tutto nuova nel vasto panorama della normativa ambientale, essendo già sanzionate condotte analoghe, dal momento che l’articolo 137, comma 8 del d.lgs. 152\06 (come prima l'ormai abrogato d.lgs. 152\99) sanziona, con l’arresto fino a due anni, il titolare dello scarico che non consente l’accesso agli impianti al soggetto incaricato del controllo perché, secondo quanto stabilito dall’articolo 101, commi 3 e 4 del medesimo decreto, gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, a detta autorità è, inoltre, consentita l'effettuazione di tutte le ispezioni ritenute necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La clausola di riserva prevista dalla disposizione in materia di inquinamento idrico non esclude, tuttavia, la configurabilità, anche riguardo agli scarichi, del delitto ora introdotto nel codice penale, il quale, a sua volta, è applicabile salvo che il fatto costituisca più grave reato, come, ad esempio, nel caso in cui la condotta finalizzata all'impedimento del controllo sia idonea a concretare i reati di violenza o resistenza a pubblico ufficiale, soggetti a sanzione detentiva sensibilmente maggiore.

La condotta può essere posta in essere con modalità diverse, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, come si è già detto, determinando, quale conseguenza, non soltanto l'impedimento del controllo, ma anche il semplice intralcio o l'elusione dello stesso, ovvero la compromissione degli esiti della verifica.

Le applicazioni pratiche, avuto riguardo al tenore letterale della disposizione, paiono molteplici, perché vanno dal mero diniego di accesso ai luoghi ove deve essere effettuato il controllo, a comportamenti che rendono più difficoltoso il controllo o lo eludono, cosicché potrebbero rientrare nella fattispecie in esame condotte frequenti e ben note a chi opera nel settore della tutela penale dell'ambiente, quali, ad esempio, la predisposizione di bypass degli scarichi, il sottrarre alla vista una massiccia diluizione degli stessi, la mirata riduzione dell'attività di un impianto, l'occultamento di specifiche attività incidenti sul carico inquinante di un determinato processo produttivo e, finanche, il rifiuto della doverosa e necessaria collaborazione che determini le conseguenze descritte dalla norma in esame.

Il riferimento, generico, alla attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro rende particolarmente ampio l'ambito di operatività dell'art. 452-septies, non soltanto perché dette attività riguardano anche una materia solo indirettamente collegata con quella ambientale, quale è appunto, quella della sicurezza ed igiene de lavoro, ma anche perché il riferimento ai controlli ambientali, senza alcuna ulteriore specificazione, consente di applicare la norma a tutte le attività di verifica rientranti, senza esclusione alcuna, nell'ambito di tale disciplina.

In altre parole, il riferimento sembra riguardare non soltanto le attività di accertamento specificamente disciplinate dal d.lgs. 152\06 o da altre disposizioni che riguardano la tutela dell'ambiente in genere, ma anche quelle rientranti nei poteri-doveri di intervento dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell’art. 13 Legge 689\81 e degli artt. 55 e 354 cod. proc. pen.

Gli articoli 452-octies e 452-novies prevedono alcune aggravanti.

La prima, indicata dall'art. 452-octies, comma 1, riguarda il delitto di associazione per delinquere e stabilisce un aumento della pena prevista dall'art. 416 cod. pen. quando il sodalizio criminale è diretto, in via esclusiva o concorrente, a commettere uno dei delitti contro l'ambiente ora contenuti nel Titolo VI-bis del codice penale, mentre il comma 2 dell'art. 452-octies prevede analoga aggravante con riferimento all'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen., non soltanto quando la stessa è finalizzata a commettere uno dei delitti contro l'ambiente, ma anche quando il suo scopo è l'acquisizione della gestione o, comunque, del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Tale ultimo riferimento riguarda il fenomeno ormai noto con il termine di «ecomafia», creato dall'associazione ambientalista Legambiente (che ha fortemente richiamato l'attenzione, per anni, sulla necessità di inserire i delitti ambientali nel codice penale) e divenuto di uso comune ma che, lungi dal caratterizzare associazioni criminali appositamente costituite, altro non è, diversamente da quanto lasciano spesso intendere gli organi di informazione, se non un settore di interesse della criminalità organizzata, come ogni altra attività illegale redditizia (lo si era già accennato in RAMACCI La repressione delle violazioni penali in materia ambientale: limiti attuali e prospettive future in Amb. e Svil. n. 9\2007 pag. 788 e ss. ed in lexambiente.it e le medesime conclusioni sembra abbia tratto il Procuratore Nazionale Antimafia nel corso dell'audizione nella seduta n. 4 del 12 novembre 2013 davanti alla Commissione II della Camera dei deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa proprio alle proposte di legge poi concretatesi nella legge 68\2015).

Un ulteriore aumento è previsto dall'ultimo comma nel caso in cui, delle associazioni di cui si è appena detto, facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

L'art. 452-novies prevede, invece, quella che viene definita «aggravante ambientale», applicabile in tutti i casi in cui un fatto già previsto come reato sia commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti contro l'ambiente ora contemplati dal codice penale, dal d.lgs. 152\06 e da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, nonché, nel caso in cui dalla commissione del fatto derivi la violazione di una o più norme previste dal d.lgs. 152\06 o da altra legge che tutela l'ambiente. La disposizione stabilisce anche che, in ogni caso, il reato è procedibile d'ufficio.

Diminuzioni di pena sono invece previste dall'art. 452-decies nelle ipotesi di «ravvedimento operoso» ed operano con riferimento ai delitti ora inseriti nel codice penale, per l'associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) aggravata ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 d.lgs. 152\06, in favore di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

In tal caso la riduzione di pena è dalla metà a due terzi, mentre una riduzione da un terzo alla metà è prevista per colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Le attività di messa in sicurezza e bonifica non sembrano essere indicate in alternativa tra loro, mentre per il ripristino dei luoghi, pure richiesto ai fini dell'applicabilità dell'attenuante, viene posto il limite della effettiva possibilità di provvedervi.

Al di là delle ipotesi della spontanea messa in sicurezza e bonifica o ripristino dello stato dei luoghi, attività la cui effettiva esecuzione può essere agevolmente verificata, le altre condotte che comportano il riconoscimento dell'attenuante richiederanno maggiore attenzione, al fine di evitare meri interventi di facciata o apporti collaborativi privi di effettiva concretezza, anche se, a tale ultimo scopo, potrebbero tornare utili alcuni principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'art. 73, comma 7 d.P.R. 309\90 in materia di stupefacenti, escludendo, quindi, dichiarazioni prive di riscontri, meramente rafforzative del quadro probatorio già disponibile, riguardanti circostanze di marginale rilevanza e richiedendosi, al contrario, una collaborazione caratterizzata da concretezza ed efficacia per i fini investigativi.

Il secondo comma dell'art. 452-decies prevede la possibilità di richiedere al giudice, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività «di cui al comma precedente».

L'ambito di applicazione di questa disposizione pare però limitato, nonostante il generico richiamo, alle sole attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, considerato non solo il riferimento all'apertura del dibattimento di primo grado quale termine ultimo per attivarsi, ma anche la chiara esigenza di consentire all'imputato di portare a termine attività tecnicamente complesse che potrebbero richiedere tempo e che paiono le uniche, tra quelle descritte nel primo comma, concretamente attuabili in quel particolare momento.

Dette attività, come viene espressamente precisato, devono già essere in corso di esecuzione e di tale evenienza deve esservi certezza, non essendo giustificabile una stasi del processo sulla base di una mera dichiarazione di intenti.

Il riferimento specifico all'esecuzione, inoltre, sembra riguardare attività materialmente in atto, dovendosi quindi escludere che possano assumere rilevanza l'espletamento di operazioni preliminari o la mera attivazione delle procedure amministrative di cui agli artt. 239 e ss. d.lgs. 152\06.

È poi appena il caso di osservare che l'accertamento circa la sussistenza dei presupposti per la sospensione dovrà essere improntato a criteri di estremo rigore, considerato che, sebbene sia prevista, per tutto il periodo, anche la sospensione dei termini di prescrizione, la paralisi del processo per più anni, provocata sulla base di presupposti infondati, potrebbe avere conseguenze rilevanti sugli esiti dell'istruzione dibattimentale o potrebbe essere utilizzata per finalità del tutto diverse.

L'art. 452-undecies prevede, in tutti i casi di condanna o applicazione pena a seguito di «patteggiamento» per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e per le associazioni di cui agli artt. 416 e 416-bis cod. pen. aggravate ai sensi dell'art. 452-octies, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, sempre che non appartengano a persone estranee al reato.

L'indicazione, contenuta nel comma 1, è tassativa, perché menziona espressamente gli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies e non comprende, dunque, i delitti colposi di cui all'art. 452-quinquies. Ciò nonostante, il comma 2, nel prevedere la possibilità della confisca «per equivalente», fa invece riferimento ai «delitti previsti nel presente titolo», inspiegabilmente discostandosi, verosimilmente per mero errore, da quanto stabilito nel comma precedente.

La confisca «per equivalente», di cui tratta, come si è appena detto, il comma 2 dell'articolo in esame - già prevista, come è noto, da altre disposizioni per varie ipotesi di reato - opera colpendo beni corrispondenti per valore al prezzo o al profitto del reato, indipendentemente da un nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare, al fine di sottrarre al responsabile dell'illecito qualsivoglia vantaggio economico dallo stesso derivante.

La misura colpisce i beni dei quali il condannato abbia comunque la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona e giustifica il sequestro preventivo finalizzato alla successiva ablazione.

I beni confiscati o i loro eventuali proventi, secondo quanto stabilito dal comma 3, vengono messi nella disponibilità (ma non viene spiegato con quali modalità) della pubblica amministrazione competente, da individuarsi sulla base di quanto disposto dagli artt. 239 e ss. del d.lgs. 152\06, tenendo conto che lo stesso comma vincola detti beni all'uso per la bonifica dei luoghi.

Il comma 4 dell'art. 452-undecies esclude, inoltre, l'applicabilità della confisca qualora l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. Sembra superfluo aggiungere che l'uso dell'avverbio «efficacemente» implica che la messa in sicurezza e la bonifica abbiano prodotto gli effetti ordinariamente conseguenti alla loro attuazione.

Altra ipotesi di confisca, anche nella forma per equivalente, è prevista dal comma 3 dell'art. 1 legge 68\2015, il quale modifica l'art. 260 d.lgs. 152\06 mediante l'inserimento di un comma 4-bis.

La giurisprudenza di legittimità aveva comunque già riconosciuto la possibilità di confisca per le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti quando tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto, affermando che «…i veicoli impiegati per il traffico illecito di rifiuti costituiscono non già i mezzi contingentemente utilizzati per la commissione del reato, ma lo strumento essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta di reato, atteso che la norma punisce una serie di condotte che devono essere realizzate attraverso la predisposizione di mezzi e attività continuative organizzate» (Cass. Sez. III n. 33916 del 20 settembre 2010, Galipò; Sez. III n.35879 del 19 settembre 2008, P.M. in proc. Fossati; Sez. III n. 4746 del 30 gennaio 2008, Rocco).

Altro aspetto di rilievo, sempre con riferimento alla confisca, si rinviene nell'art. 1, comma 4 della legge 68\2015, il quale modifica l'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, inserendovi il riferimento ai delitti di cui agli artt. 452-quater (disastro ambientale), e 452-octies, comma 1 (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti ambientali), nonché dell'art. 260 d.lgs. 152\06 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), con la conseguenza che, in caso di condanna o applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. andrà sempre disposta la confisca «del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».

Pare opportuno ricordare, a tale proposito, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente delineato le differenze intercorrenti tra la confisca ordinaria e quella disposta a norma del menzionato art. 12- sexies, escludendo, per quest’ultima, l’esigenza del nesso di pertinenzialità tra cosa e reato, preteso, invece, per la prima e richiedendo, esclusivamente, la dimostrazione di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico dei beni da confiscare e la mancanza di giustificazioni credibili circa la provenienza dei beni (così Cass. SS. UU n. 920 del 12 gennaio 2004, Montella. V. anche Sez. I n. 19516 del 24 maggio 2010, Barilari; Sez. I n. 9218 del 2 marzo 2009, Barrazzo).

Ulteriore conseguenza, in caso di condanna o «patteggiamento» per uno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI-bis del codice penale, è prevista dall'art. 452-duodecies, il quale impone al giudice di ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, la cui esecuzione va posta a carico del condannato e, in caso di insolvibilità dello stesso, delle persone giuridiche di cui all'art. 197 cod. pen. e che deve essere eseguito, come disposto dal comma 2, applicando le disposizioni di cui al titolo II della Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

La disposizione in esame fa riferimento, oltre che al «ripristino dello stato dei luoghi», anche al «recupero» degli stessi. Tale ultimo termine non è chiaro e, per quanto se ne possa ricavare il significato dal contesto generale della norma, risulta avulso dalla terminologia solitamente utilizzata nella disciplina della tutela ambientale, andandosi a collocare tra quelle singolari formulazioni a cui il legislatore ha fatto ricorso anche in passato, come nel caso del «ripristino dello stato dell’ambiente», improvvisamente comparso nell'art. 53-bis dell'ormai abrogato d.lgs. 22\97, quando venne introdotto l'allora nuovo delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e tuttora presente nell'art. 260 d.lgs. 152\06.

Dunque, tanto il «recupero» che il «ripristino» dello stato dei luoghi hanno pacificamente finalità riparatorie e mentre il secondo termine è riferito alla riconduzione dei luoghi al loro stato originario, riportandoli nelle stesse condizioni nelle quali si trovavano prima dell'azione delittuosa, il «recupero» implica un risultato diverso e di minore effetto, che pur non raggiungendo il risultato di ristabilire l'integrità e le funzionalità originarie dei luoghi, ne elimina comunque il degrado restituendoli all'uso.

Tale ipotesi trova peraltro conferma nel fatto che la norma prevede il ripristino (soluzione ritenuta, evidentemente, non sempre praticabile), quando sia tecnicamente possibile, utilizzando, anche in questo caso, termini generici che si prestano ad interpretazioni di comodo volte ad eludere l'obbligo, come già avviene per quello di separazione di rifiuti illecitamente miscelati di cui all'art. 187, comma 3 d.lgs. 152\06 (la cui inadempienza è sanzionata dall'art. 255, comma 3 dello stesso decreto), imposto al trasgressore qualora sia «tecnicamente ed economicamente possibile».

Altro delitto di nuova introduzione, che va necessariamente correlato con l'art. 257 del d.lgs. 152\06, al quale la legge 68\2015 opportunamente ha apportato alcune modifiche, è quello sanzionato dall'art. 452-terdecies e concernente l'omessa bonifica.

La condotta punita, sempre che non costituisca più grave reato, è quella di colui che essendovi obbligato - per legge, da un'autorità pubblica (quindi in forza di uno specifico provvedimento amministrativo) o per ordine del giudice (quindi anche nei casi previsti dall'art. 452-duodecies del quale si è appena detto) - non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

La disposizione amplia l'ambito della responsabilità penale per l'omessa bonifica che, con l'entrata in vigore del d.lgs. 152\06, era stata fortemente ridimensionata rispetto alla disciplina previgente, che individuava il pericolo concreto ed attuale di inquinamento quale presupposto della condotta omissiva incriminata, richiedendosi che l'inquinamento si sia verificato per il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), da accertare mediante la complessa procedura disciplinata dall'articolo 242 del d.lgs. 152\06.

L'art. 257 del d.lgs. 152\06 sanziona, invece, chiunque «cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio» se non provvede «alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti», con la conseguenza che, stante le differenze rispetto al passato di cui si è appena detto, in assenza di un progetto definitivamente approvato, non può configurarsi il reato (v. Cass. Sez. III n. 22006 del 9 giugno 2010, WWF Italia ed altri).

La prima modifica apportata dalla legge 68\2015 al menzionato art. 257 riguarda il primo comma, nel quale è stata inserita la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato», così distinguendolo dal delitto di nuova introduzione e limitandone l'ambito di operatività ai soli casi di omessa bonifica secondo progetto, mentre le diverse condotte omissive andranno ricondotte alla fattispecie delittuosa di nuova introduzione.

La seconda modifica riguarda, invece, l'ultimo comma dell'art. 257, laddove la condizione di non punibilità conseguente all'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti è ora riferita alle «contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1» e non più ai «reati», escludendo espressamente, con tale precisazione, tutte le ipotesi di delitto di nuova introduzione per le quali potrà operare, ricorrendone i presupposti, il «ravvedimento operoso» di cui all'art. 452-decies.

Ulteriori novità derivano dalla modifica all'art. 32-quater cod. pen., apportata dall'art. 1, comma 5 della legge 68/2015 inserendo i delitti di inquinamento, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento al controllo e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti tra i reati che comportano, in caso di condanna, la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il comma 6 dell'art. 1 della legge in esame interviene anche sull'art. 157 cod. pen., raddoppiando i termini di prescrizione per tutti i delitti compresi nel Titolo VI-bis di nuova introduzione, il che ben si concilia con la particolarità dei reati di inquinamento e disastro ambientale il cui accertamento può avvenire anche con un certo ritardo rispetto al verificarsi degli eventi dannosi per l'ambiente e la salute delle persone ed all'esito di accertamenti, anche di natura tecnica, spesso particolarmente complessi.

Il successivo comma 7 del medesimo articolo 1 introduce, invece, modifiche all'art. 118-bis delle Norme di Attuazione, di Coordinamento e Transitorie del codice di procedura penale, prevedendo, ai fini del coordinamento delle indagini, l'obbligo di informativa al Procuratore Generale presso la corte di appello, nonché alla Agenzia delle Entrate per gli accertamenti di competenza, da parte del Procuratore della Repubblica che procede per i delitti di cui agli articoli 452-bis (inquinamento), 452-quater (disastro ambientale), 452-sexies (traffico e abbandono di materiale radioattivo) e 452-octies (reati associativi).

Per gli stessi reati, cui si aggiunge quello di cui all'art. 260 d.lgs. 152\06, un ulteriore obbligo di comunicazione è previsto nei confronti del Procuratore nazionale antimafia.

Di ben più rilevante spessore risulta, invece, la modifica del d.lgs. 231\2001 sulla responsabilità delle persone giuridiche.

Vale la pena ricordare, a tale proposito, che alle sollecitazioni pervenute con la Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, l'Italia ha dato tardiva e parziale risposta soltanto con il d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, mediante l'introduzione degli articoli 25-decies e 25-undecies, prevedendo l'applicazione di sanzioni pecuniarie per una serie di reati ambientali (sul tema, v. SCARCELLA Nuovi ecoreati ed estensione ai reati ambientali del D.Lv. n.231\2001 sulla responsabilità degli enti in Ambiente e Sviluppo n. 10\2011, pag,854 e ss. ed in lexambiente.it; RAMACCAmbiente in genere. Responsabilità amministrativa degli enti collettivi e reati ambientali ibid., n. 7\2012, pag. 639 e ss. ed in lexambiente.it; DE SANTIS La tutela penale dell'ambiente dopo il d.lgs. n. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE in Resp. civ. e prev., 2\2012, pag. 668; RUGA RIVA Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale in lexambiente.it. Quest'ultimo Autore evidenzia la sensibile riduzione del numero dei reati contemplati rispetto all'originaria formulazione contenuta nello schema di D.Lv.).

Ora, l'art. 1, comma 8 della legge 68\2015 ha modificato l'articolo 25-undecies del d.lgs. 231\2001, sostituendo le lettere a) e b) del comma 1, che prima contemplavano i soli reati introdotti con il menzionato d.lgs. 121\2001 e, cioè, quelli ora sanzionati dagli artt. 727-bis e 733-bis cod. pen., prevedendo sanzioni pecuniarie anche con riferimento ai nuovi delitti contro l'ambiente e, segnatamente, quelli previsti dagli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies e per quello di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies.

Viene inoltre disposto l'inserimento, nel medesimo articolo 25-undecies, di un comma 1-bis, prevedendo, nei casi di condanna per i delitti di inquinamento e disastro ambientale, l'applicazione, oltre che delle sanzioni pecuniarie, anche delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, con durata, per il solo delitto di inquinamento, non superiore a un anno.

Le modifiche apportate con l'art. 1 della legge 68\2015 terminano con il comma 9, ove si dispone l'inserimento, nel d.lgs. 152\2006, di una Parte Sesta-bis concernente la «disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale».

Questa nuova parte del d.lgs. 152\06 si compone di sette articoli e, diversamente da quanto osservato da estemporanei e poco accorti commentatori, non si tratta di una fantasiosa novità, in quanto ricalca, sostanzialmente, l'analoga procedura prevista dal d.lgs. 758\94 (artt. 19 e ss.) per l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; procedura, dunque, ben collaudata, peraltro in un ambito di rilievo pari a quello della tutela ambientale.

Il riferimento alle disposizioni del d.lgs. 758/94 non avrebbe dovuto neppure destare tanta meraviglia, perché non è la prima volta che il legislatore ne prevede l'applicazione con riferimento a norme di tutela ambientale.

Una soluzione simile a quella ora adottata era stata infatti prospettata con la legge legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell’economia», ove, nell'art. 2, comma 2 si delegava il governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre, tra l'altro, «una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della normativa ambientale».

La medesima disposizione, che prevedeva anche una ipotesi di «ravvedimento operoso», stabiliva, al successivo comma 3, che la delega dovesse essere esercitata escludendo tutte le violazioni «connotate da danno ambientale così come accertato da autorità pubblica competente ed all'insegna della semplicità e rapidità delle procedure di verifica dell'adempimento».

Il d.lgs. 12 aprile 2001 n. 206, recante «Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati» con l'art. 21 estende invece espressamente alle contravvenzioni contemplate dall'art. 20 l’applicabilità del capo II del d.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Della praticabilità di una tale soluzione, peraltro, si parlava da tempo (v., ad es. RAMACCI Sanzione penale o depenalizzazione nessuna alternativa  in Rivistambiente, 2003, 12, FIMIANI Delitti ambientali: qualcosa si muove in Rifiuti, luglio 2007, pag. 13).

Del resto, si tratta di una soluzione che, al di là degli effetti concreti, ovviamente tutti da verificare, si pone come valida alternativa a qualsiasi ipotesi di depenalizzazione che qualcuno – probabilmente in malafede e certamente dimenticando gli effetti di tutela anticipata offerta dalle contravvenzioni – potrebbe reclamare quale contropartita all'inserimento dei delitti contro l'ambiente. L'ambito di applicazione sarà poi limitato ai casi di minor rilievo, come le violazioni meramente formali e consentirà di ottenere il risultato dell'adeguamento alla normativa di settore senza dover necessariamente ricorrere a rimedi estremi ed invasivi come il sequestro (che comunque la procedura non impedisce), magari ricorrendo a forme fantasiose, come la «facoltà d'uso», che palesemente contrastano con le stesse finalità della misura cautelare.

Sembra si possa anche affermare che questo nuovo strumento, prevedendo una procedura controllata di regolarizzazione, produrrà senz'altro conseguenze meno sorprendenti di quelle ipotizzabili quale conseguenza di disinvolte letture dell'art. 131-bis di cui si è già detto in altra recente occasione (in questo sito, RAMACCI Note in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto e reati ambientali).

Inoltre, vale la pena ricordare che l'attivazione della procedura di estinzione non sottrae l'organo accertatore dall'obbligo di riferire la notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 cod. proc. pen., al pubblico ministero (art. 318-ter, comma 4), che può comunque svolgere atti urgenti di indagine e assumere prove mediante incidente probatorio (art. 318-sexies, comma 3). Inoltre, i tempi per l'espletamento della procedura di estinzione non hanno alcuna incidenza negativa, dal momento che il procedimento penale resta sospeso (art. 318-sexies, commi 1 e 2).

L'art. 318-bis delimita l'ambito di operatività della procedura di estinzione alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (il riferimento alle contravvenzioni si pone peraltro in contrasto con il titolo della Parte Sesta-bis che menziona anche gli illeciti amministrativi, che gli articoli, invece, non considerano).

Come si è accennato in precedenza, l'applicazione delle nuove disposizioni sarà limitata alle sole violazioni formali o che, in ogni caso, non hanno prodotto alcuna conseguenza concreta in termini di danno o di pericolo. Essa si pone, sostanzialmente, come un'alternativa all'oblazione, più vantaggiosa, almeno per quanto riguarda gli importi da versare.

Il sistema delle prescrizioni, rispetto alla norme gemelle del d.lgs. 758\94, presenta, nell'art. 318-ter, qualche adattamento, evidentemente giustificato dalla particolarità della materia, attribuendo il potere di impartire prescrizioni non soltanto all'organo di vigilanza, ma anche alla polizia giudiziaria e stabilendo che la prescrizione sia «asseverata tecnicamente» dall’ente specializzato competente nella materia trattata.

Per il resto, la procedura rimane sostanzialmente immutata rispetto a quella prevista dal d.lgs. 758\1994. L'art. 318-octies ne esclude comunque l'applicazione ai processi in corso.

Non rimane che segnalare le modifiche apportate dall'art. 2 della legge 68\2015 alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica».

Si tratta di interventi sulle singole disposizioni che inaspriscono le sanzioni amministrative e penali già previste dalla legge.

Resta da aggiungere, per concludere questa rapida disamina, che soltanto con la loro pratica applicazione si potrà esprimere un giudizio sull'efficacia o meno di queste nuove disposizioni, che nascono indubbiamente con più di un difetto e risentiranno inevitabilmente dell'ambiguità di certi contenuti e di alcune imprecisioni.

Fatto sta che, in ogni caso, queste nuove norme completano (quanto meno in parte), come da tempo doveva essere fatto, il complesso e, talvolta, eccentrico sistema delle sanzioni penali in materia ambientale.

Certo, un ventennio e più di dibattiti in tutte le sedi poteva produrre un risultato migliore, ma da un legislatore che, da sempre, volge prevalentemente la sua attenzione al mondo dell'industria e ci ha regalato indimenticabili «capolavori» - che vanno dai calcinacci quotati nelle borse merci (con i famosi 18 decreti-legge in soli tre anni quando vigeva il d.P.R. 915\82), passando per altre note vicende (come quelle del pet-coke e dei rottami ferrosi) fino al «Codice Ambientale», che codice non è e che, nella stesura risultante dalle pochissime sedute dei famosi «saggi» nominati dal Ministero, in modo surreale, vietava, nell'art. 199 fino al 2010, il «il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali» (senza averci mai svelato cos'erano i rifiuti civili), per arrivare fino all'apoteosi delle norme «salva-Ilva» - non ci si poteva aspettare di più...

 

Luca RAMACCI

6/6/2015