Cass. Sez. III n. 36063 del 17 settembre 2009 (Cc. 7 lug. 2009)
Pres. De Maio Est. Petti Ric. PM in proc. Renna
Rifiuti. Confisca

La confisca prevista in tema di rifiuti dal D.Lv. 152/06 può essere applicata solo con la sentenza di condanna o con quella di patteggiamento e non pure con il decreto penale di condanna

In fatto
Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi revocava il provvedimento di sequestro dell’autocarro targato Le 17775667 in base al rilievo che, in materia di rifiuti, la confisca dell’automezzo è prevista solo per il reato di cui all’articolo 259 comma secondo decreto legislativo 152 del 2006 mentre al Renna era stato contestato il reato di cui al n 4 dell’articolo 256 del decreto legislativo dianzi citato e comunque la confisca non è prevista in caso di decreto penale di condanna
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi deducendo l’illegittimità del provvedimento perché il decreto penale di condanna è parificato alla sentenza di condanna e la confisca obbligatoria del mezzo è prevista anche per l’ipotesi di cui all’articolo 256 quarto comma.

Diritto
Il ricorso va respinto perché infondato.
Quella in esame è una confisca obbligatoria, in quanto l’articolo 259 comma secondo del decreto legislativo n 152 del 2006 prevede che alla sentenza di condanna o a quella pronunciata a norma dell’articolo 444 c.p.p. consegua obbligatoriamente la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti non solo per i reati relativi al traffico illecito di rifiuti di cui al primo comma ma anche per quelli comunque connessi al trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258 comma quarto, come si desume agevolmente dal rinvio a tutto l’articolo 256. Quindi la condanna per un qualsiasi reato previsto dall’articolo 256 citato comporta obbligatoriamente la confisca del mezzo.
La confisca però, nelle ipotesi anzidette, può essere applicata solo con la sentenza di condanna o con quella di patteggiamento e non pure con il decreto penale dei condanna.
Invero l’articolo 460 del codice di procedura penale stabilisce che con il decreto penale di condanna la confisca può essere disposta solo nell’ipotesi di cui all’articolo 240 comma secondo codice penale , ossia quando si tratta del prezzo del reato o di cose la cui detenzione, fabbricazione,ecc costituisca reato, escludendo quindi implicitamente le ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da altre disposizioni di legge, allorché non abbia ad oggetto le cose indicate nell’articolo 240 comma secondo codice penale.
Secondo l’orientamento prevalente di questa sezione il disposto di cui all’articolo 460 c.p.p., dianzi citato che, in caso di decreto penale di condanna limita la confisca alla sola ipotesi di cui al comma secondo dell’articolo 240, non può essere esteso a tutte i casi di confisca obbligatoria previsti dalla legislazione speciale contrariamente a quanto sostenuto in precedenza da questa stessa sezione con la decisione n 4545 del 2007 (cfr Cass. Sez III n 26548 del 2008, n 7475 del 2008 e da ultimo n 24659 del 2009)
Questo collegio ritiene di aderire all’orientamento enunciato con la sentenza da ultimo citata per le considerazioni ivi espresse e per il fatto che non esiste alcuna equivalenza tra le confische previste da varie leggi speciali e quella contemplata dal cod. penale al comma secondo dell’articolo 240.
Quest’ultima confisca è una misura di sicurezza patrimoniale che diventa obbligatoria o per la pericolosità intrinseca della cosa o per l’inopportunità di restituire ai reo il prezzo del reato Pertanto la cosa sequestrata non potendo essere restituita deve necessariamente essere confiscata. Le confische previste dalla legislazione speciale hanno per lo più natura diversa da quella prevista dal comma secondo dell’art. 240 del cod. pen. perché prescindono dalla pericolosità intrinseca della cosa e spesso consistono in vere e proprie sanzioni penali aggiuntive . Per tale ragione non è possibile né un’interpretazione estensiva del rinvio al comma secondo dell’articolo 240 c.p. contenuto nell’articolo 640 del cod. proc. pen. a tutte le ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali, per la diversa natura della confisca di cui al comma secondo dell’articolo 240 c.p. rispetto a quelle previste dalla legislazione speciale, né tanto meno un’interpretazione analogica,trattandosi di analogia in malam partem.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso del Procuratore della Repubblica va quindi respinto