Cass. Sez. III n. 32338 del 9 agosto 2007 (Cc 12 giu. 2007)
Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Pozzi
Rifiuti. Delega di funzioni e trasporto

Il rappresentante di un ente che delega le proprie funzioni ad altri soggetti per singoli settori deve provare l\'esistenza della procura institoria o comunque la limitazione dei propri poteri rappresentativi per mezzo di atti scritti essendo in questi casi inaffidabile la prova testimoniale. La necessità della forma scritta, quale requisito della validità ella delega di funzioni, si desume da un generale rincipio di tutela dell\'affidamento del terzo , il quale deve onoscere in anticipo gli eventuali limiti dei poteri rappresentativi del soggetto che agisce per conto di un\'impresa commerciale. D\'altra parte, secondo una regola civilistica, che potrebbe essere applicata anche al settore penale per l\'identità di ratio, il legale rappresentante di un\'impresa commerciale risponde nei confronti dei terzi di tutti degli atti compiuti in nome e per conto della società se l\'eventuale limitazione dei poteri rappresentativi non è stata portata a conoscenza dei terzi mediante iscrizione nel registro delle imprese (cfr art 2006 c.c.). L\'iscrizione nel registro delle imprese presuppone necessariamente la forma scritta.
L\'impresa autorizzata al trasporto di rifiuti non può affidare l\'incarico ad altri soggetti non autorizzati. Del trasporto effettuato da parte di soggetti non autorizzati risponde sia il trasportare sia il produttore che ha consegnato i rifiuti
Svolgimento del processo
Con sentenza del 2 maggio del 2006, il tribunale di Ancona condannava Pozzi Federico alla pena di euro 6.000,00 di ammenda, quale responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997 art. 10, comma 2, lettera b), articolo 30, commi 4 e 16, articolo 51, comma 1, lettera a), per avere, in concorso con altri, quale legale rappresentante della società Edile Ferroviaria s.p.a., effettuato il trasporto illecito di rifiuti, costituiti da traverse ferroviarie fuori uso consegnandole a ditta non autorizzata. Fatto commesso in Ancona il 1° agosto del 2002.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata la società Edile Ferroviaria, di cui il prevenuto era il legale rappresentante, per il trasporto dei rifiuti destinati alla ditta ICEF per lo smaltimento, si era servito della ditta Felicioli, la quale non era autorizzata al trasporto. Secondo il tribunale la circostanza desumibile dal contratto stipulato con la ICEF, in forza del quale quest’ultima ditta avrebbe dovuto occuparsi del trasporto con mezzi propri, non escludeva la responsabilità del produttore dei rifiuti per la consegna ad un soggetto non autorizzato anche se costui agiva per conto della ICEF.
Ricorre per Cassazione il difensore deducendo:
la violazione dell’articolo 495 c.p.p., comma 4, per avere il tribunale illegittimamente revocato l’ordinanza ammissiva dei testi indicati dalla difesa per una presunta tardività della citazione che era invece tempestiva;
la violazione dell’articolo 495 c.p.p., comma 2, per l’omessa ammissione di prove decisive, in quanto i testimoni non ammessi avrebbero dovuto testimoniare su circostanze decisive;
la violazione della norma incriminatrice poiché i rifiuti erano destinati alla ditta ICEF la quale era regolarmente autorizzata e non poteva essere imputata al Pozzi la circostanza che la predetta società si era servita per il trasporto di una ditta non autorizzata.

Motivi della decisione
Il ricorso va respinto perché infondato.
Con riferimento al primo motivo si osserva che la prova già ammessa é stata revocata perché ritenuta superflua a seguito della produzione documentale. La valutazione del tribunale sulla non decisività della prova non merita censura. Invero, come risulta dallo stesso ricorso, il teste Marzan Gianfranco avrebbe dovuto testimoniare sull’esistenza di un contratto tra l’Edile Ferroviaria s.p.a. e la ICEF, in forza del quale quest’ultima si era assunta l’onere di occuparsi della gestione dei rifiuti. Orbene il tribunale, a seguito della produzione del contratto, ha ritenuto superflua la prova testimoniale su una circostanza che già emergeva da un atto scritto. Il teste Marzan avrebbe dovuto testimoniare sul ruolo non operativo del prevenuto all’interno della società in quanto tutti i compiti tecnici erano stati affidati ad altri soggetti. La prova in tale caso era inammissibile perché non poteva essere data con testimoni. Invero il rappresentante di un ente che delega le proprie funzioni ad altri soggetti per singoli settori deve provare l’esistenza della procura institoria o comunque la limitazione dei propri poteri rappresentativi per mezzo di atti scritti essendo in questi casi inaffidabile la prova testimoniale. Per la necessità della forma scritta, quale requisito della validità della delega di funzioni, é schierata la prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr. sez. 4, 27 gennaio 1994, Cassarà; sez. 3 n. 422 del 2000). Siffatta necessità si desume da un generale principio di tutela dell’affidamento del terzo, il quale deve conoscere in anticipo gli eventuali limiti dei poteri rappresentativi del soggetto che agisce per conto di un’impresa commerciale. D’altra parte, secondo una regola civilistica, che potrebbe essere applicata anche al settore penale per l’identità di ratio, il legale rappresentante di un’impresa commerciale risponde nei confronti dei terzi di tutti degli atti compiuti in nome e per conto della società se l’eventuale limitazione dei poteri rappresentativi non é stata portata a conoscenza dei terzi mediante iscrizione nel registro delle imprese (cfr. articolo 2006 c.c.). L’iscrizione nel registro delle imprese presuppone necessariamente la forma scritta.
Con riferimento al secondo motivo si rileva che in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi. Siffatte responsabilità si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti commessi dai soggetti impegnati direttamente nella gestione dei rifiuti.
Tra le attività di gestione dei rifiuti quella del trasporto é la più delicata poiché, per la mobilità dei rifiuti, proprio in questa fase vengono commesse una serie di attività illecite dirette ad impedire i controlli. Per tale ragione essa é stata disciplinata in maniera minuziosa dal legislatore prevedendo, non solo l’iscrizione all’albo di coloro che effettuano il trasporto con l’indicazione dei relativi automezzi, ma anche un formulario di identificazione che deve accompagnare il trasporto in tutto il suo tragitto. Il formulario d’identificazione deve indicare tutti i dati indicati nel decreto Ronchi, articolo 15 (vigente all’epoca del fatto e sul punto non sostanzialmente modificato dal Decreto Legislativo n 152 del 2006) e deve essere redatto in quattro copie firmate dal detentore e controfirmate dal trasportare regolarmente iscritto all’albo. Di queste quattro copie una viene immediatamente consegnata al detentore, le altre tre vengono trattenute dal trasportatore e devono essere controfirmate all’arrivo dal destinatario di queste tre copie, una resta al destinatario e delle altre due una rimane al trasportatore e l’altra restituita al detentore entro tre mesi dal trasporto (sei mesi se trattasi di spedizioni transfrontaliere). Solo con la esibizione della copia da lui trattenuta al momento della consegna al trasportare e di quella che gli é stata trasmessa dal trasportatore entro tre mesi, il detentore si libera dalla responsabilità per l’eventuale illiceità del trasporto, a condizione però che abbia consegnato i rifiuti a trasportatore regolarmente iscritto all’albo. Nell’eventualità che entro l’anzidetto termine non abbia ricevuto il formulario, per liberarsi da responsabilità deve comunicare alla provincia la mancata ricezione.
L’impresa autorizzata al trasporto non può affidare l’incarico ad altri soggetti non autorizzati. Del trasporto effettuato da parte di soggetti non autorizzati risponde sia il trasportare sia il produttore che ha consegnato i rifiuti.
La decisione del tribunale non é quindi censurabile perché si é accertato che i rifiuti erano stati consegnati a trasportatore non abilitato al trasporto a nulla rilevando la circostanza che esso agisse per conto dell’impresa la quale si era assunta l’onere del trasporto e dello smaltimento.