Corte di Gioustizia Seconda Sezione sent. 11 gennaio 2007
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Artt. 12, nn. 1 e 2, 13, n. 1, lett. b), e 16 – Conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche – Protezione delle specie»




Nella causa C-183/05,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 22 aprile 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. van Beek, in qualità di agente, assistito dall’avv. M. Wemaëre, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. P. Kuris, J. Klucka (relatore), J. Makarczyk e G. Arestis, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 settembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:

– limitando la trasposizione delle disposizioni di cui agli artt. 12, n. 2, e 13, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), alle specie indicate nell’allegato IV della direttiva medesima presenti in Irlanda,

– non avendo adottato tutte le specifiche misure necessarie per dare efficace attuazione al sistema di tutela rigorosa previsto dall’art. 12, n. 1, della detta direttiva (in prosieguo: il «sistema di tutela rigorosa»), e

– avendo mantenuto in vigore disposizioni della normativa irlandese non compatibili con quelle di cui all’art. 12, n. 1, e 16, della direttiva stessa,

l’Irlanda non si è conformata ai detti articoli ed è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato CE.

Contesto normativo

2 Il quarto e l’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 92/43 così recitano:

«considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

(…)

considerando che l’adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario è responsabilità comune di tutti gli Stati membri; (…)».

3 L’art. 12, nn. 1 e 2, della direttiva 92/43 così dispone:

«1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

(…)

b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

(…)

d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l’offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall’ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva».

4 L’art. 13 della direttiva 92/43 prevede l’istituzione di un sistema di tutela rigorosa delle specie vegetali di cui all’allegato IV, lett. b), della direttiva medesima.

5 A termini del successivo art. 16, n. 1:

«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».

La fase precontenziosa del procedimento

6 A seguito di denunce pervenutele, la Commissione trasmetteva all’Irlanda, in data 18 ottobre 2002, una lettera di diffida con la quale esprimeva le proprie perplessità in ordine a vari aspetti dell’attuazione, da parte detto Stato membro, degli artt. 12, 13 e 16 della direttiva 92/43.

7 La Commissione, non ritenendo convincente la risposta delle autorità irlandesi comunicata in data 20 dicembre 2002, emanava, l’11 luglio 2003, un parere motivato, invitando l’Irlanda ad adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica del medesimo.

8 Con lettere 12 settembre 2003 e 8 gennaio 2004 l’Irlanda rispondeva al parere motivato. Tuttavia, la Commissione, non ritenendo soddisfacente la risposta, decideva di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

9 Nel ricorso la Commissione formula tre addebiti:

– il primo addebito attiene alla incompleta trasposizione degli artt. 12, n. 2, e 13, n. 1, lett. b),della direttiva 92/43, per quanto riguarda le specie indicate nell’allegato IV della direttiva medesima normalmente non presenti in Irlanda;

– il secondo addebito attiene alla mancata adozione, da parte dell’Irlanda, di specifiche misure destinate a dare efficace attuazione al sistema di tutela rigorosa;

– il terzo addebito attiene all’esistenza, nella normativa irlandese, di disposizioni che sarebbero incompatibili tanto con l’art. 12, n. 1, quanto con l’art. 16 della direttiva 92/43.

10 Per quanto riguarda il primo addebito, la Commissione ha desistito dal medesimo, in considerazione della risposta fornita in merito dall’Irlanda nel controricorso. Non occorre quindi procedere al suo esame.

Sul secondo addebito

11 Il secondo addebito dedotto dalla Commissione si articola su sette capi, di cui il secondo sarà esaminato congiuntamente al terzo addebito, atteso che il tenore di quest’ultimo è identico a quello del detto secondo capo.

Sul primo capo del secondo addebito

12 Per quanto riguarda il primo capo, attinente al fatto che l’Irlanda sarebbe venuta meno al proprio obbligo di istituire un sistema di tutela rigorosa per quanto riguarda le specie indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43, considerato che né la tartaruga liuto né la lumaca del Kerry figuravano tra le specie indicate nella prima tabella del regolamento (habitats) delle Comunità europee [European Communities (Habitats) Regulations] del 1997, come modificato dal regolamento (habitats naturali) delle Comunità europee [European Communities (Natural Habitats) (Amendment) Regulations] del 1998 [ in prosieguo: i «regolamenti (habitats)»], la Commissione fa presente che la risposta fornita dall’Irlanda in merito è soddisfacente. Infatti, quest’ultima ha precisato che la sfera di applicazione della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 92/43 era stata estesa alle dette specie. Non occorre quindi procedere all’esame del primo capo del secondo addebito.

Sul terzo, quarto e sesto capo del secondo addebito

13 Con il terzo, quarto e il sesto capo del secondo addebito, la Commissione deduce che le misure adottate dall’Irlanda in materia di sorveglianza delle specie indicate nell’allegato IV, lett. a) della direttiva 92/43 formerebbero un complesso disparato e lacunoso che non potrebbe essere considerato quale efficace attuazione del sistema di tutela rigorosa.

14 Per quanto attiene, in limine, al terzo capo di tale addebito, la Commissione rileva che i piani di azione per specie che l’Irlanda intende predisporre per le specie indicate nell’allegato IV, lett. a), della direttiva 92/43 possono costituire – a condizione di essere correttamente sviluppati ed applicati – uno strumento efficace di concreta attuazione delle esigenze in materia di protezione fissate all’art. 12, n. 1, della detta direttiva. Tuttavia, in assenza di tali piani, il sistema di tutela rigorosa presenterebbe lacune, salvo per il rospo calamita che costituirebbe oggetto di adeguata sorveglianza specifica.

15 L’Irlanda sostiene che i detti piani sarebbero in corso di pubblicazione. Essa si richiama parimenti a varie iniziative governative non ancora messe a punto e che, a suo parere, sarebbero idonee a realizzare una migliore concertazione ed una più sistematica sorveglianza delle specie indicate nell’allegato IV, lett. a), della direttiva 92/43.

16 Tali argomenti non possono tuttavia trovare accoglimento.

17 Si deve infatti rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la sussistenza di un inadempimento dev’essere valutata alla luce della situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivamente intervenuti (v., in particolare, sentenza 2 giugno 2005, causa C-282/02, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-4653, punto 40).

18 Il terzo capo del secondo addebito dev’essere quindi considerato fondato.

19 Per quanto concerne il sesto capo, che appare opportuno esaminare prima del quarto, la Commissione sostiene che, eccezion fatta per il rinofolo ed il rospo calamita, le autorità irlandesi non disporrebbero delle necessarie informazioni relativamente a talune specie indicate nell’allegato IV, lett. a), della direttiva 92/43, alle loro aree di riposo e di riproduzione nonché alle potenziali minacce cui esse sono esposte, il che impedirebbe un’efficace attuazione del sistema di tutela rigorosa.

20 In primo luogo, l’Irlanda riconosce, che per quanto attiene ai pipistrelli diversi dal rinofolo, il proprio progetto di sorveglianza pilota non sostituisce un’attività di sorveglianza più elaborata. Il detto Stato membro dichiara che fornirà, in tempo utile, le informazioni essenziali concernenti l’evoluzione della popolazione di tali specie e fa presente di aver dato corso a varie iniziative per la raccolta di informazioni relative ai pipistrelli. A parere della Commissione, tale indicazione non dimostrerebbe né che l’Irlanda abbia fornito sufficienti informazioni in ordine alle specie di pipistrelli né che lo Stato membro medesimo darà attuazione ad un programma a lungo termine coerente al fine di ottenere i dati necessari.

21 In secondo luogo, l’Irlanda sostiene che lo studio nazionale, avviato nel 2004 e che avrebbe dovuto concludersi nell’autunno del 2005, si colloca nell’ambito di un programma preesistente diretto a costituire la base di un futuro programma di sorveglianza della lontra. Secondo la Commissione, tale indicazione non è sufficiente stabilire con certezza che, per la specie di cui trattasi, saranno attuati un sistema ed un programma di sorveglianza adeguati.

22 In terzo luogo, l’Irlanda precisa che un esperto nazionale per la lumaca del Kerry sta attualmente lavorando all’elaborazione di un piano di azione con pubblicazione prevista per la primavera del 2006 che conterrebbe raccomandazioni relative ad un programma continuativo di sorveglianza di tale specie. A parere della Commissione, le misure e le azioni adottate dall’Irlanda non fornirebbero alcuna certezza quanto alla regolare raccolta di dati di sorveglianza organizzati in modo coerente ed integrato relativi alla presenza della detta specie, alle sue aree di riproduzione e di riposo nonché alle minacce cui essa potrebbe trovarsi esposta.

23 In quarto luogo, l’Irlanda si richiama alle iniziative in corso, quali la decisione di istituire una base di rilevamenti biologici nazionale, l’istituzione del National Biological Records Center o la raccolta di osservazioni sulla cattura accidentale di cetacei in talune attività della pesca, iniziative adottate successivamente all’entrata in vigore del regolamento (CE) del Consiglio 26 aprile 2004, n. 812, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150, pag. 12).

24 A tal riguardo, occorre sottolineare che, al fine di contestare il sesto capo del secondo addebito, l’Irlanda si richiama a varie iniziative che non si sarebbero ancora concluse alla scadenza del termine fissato nel parere motivato. Secondo la giurisprudenza rammentata sopra al punto 17, tali iniziative non possono essere prese in considerazione dalla Corte nella valutazione dell’inadempimento fatto valere dalla Commissione.

25 Conseguentemente, il sesto capo del secondo addebito dev’essere considerato fondato.

26 Per quanto attiene, infine, al quarto capo di tale addebito, la Commissione sostiene che, se è pur vero che una rete di responsabili incaricati a tempo pieno della conservazione riveste importanza generale ai fini dell’attuazione di leggi in materia di fauna e flora selvatiche, l’esistenza di una siffatta rete, invocata dall’Irlanda, non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’adozione di specifiche misure necessarie ai fini della trasposizione dell’art. 12, n. 1, della direttiva 92/43.

27 L’Irlanda replica sottolineando l’elevata efficienza della propria rete di responsabili che proteggerebbero anche il rospo calamita, svolgendo un ruolo essenziale nell’attuazione della protezione di tale specie. Parimenti, in considerazione della conoscenza diretta posseduta dalle guardie e dai responsabili incaricati della conservazione della natura nelle zone ad essi affidate, la detta rete nazionale sarebbe ben informata in ordine allo stato di conservazione delle specie animali e vegetali delle zone medesime.

28 A tal riguardo si deve ricordare che l’art. 12, n. 1, della direttiva 92/43 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per istituire un sistema di protezione rigorosa delle specie animali di cui all’allegato IV, lett. a), della direttiva stessa, nelle rispettive aree di ripartizione naturale.

29 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 24 delle conclusioni, la trasposizione del detto art. 12, n. 1, impone agli Stati membri non solo l’adozione di un contesto normativo completo, bensì anche l’attuazione di misure di tutela concrete e specifiche (v., in tal senso, sentenza 30 gennaio 2002, causa C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1147, punti 34-39).

30 Parimenti, il sistema di tutela rigorosa presuppone l’adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo (v. sentenza 16 marzo 2006, causa C-518/04, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-0000, punto 16).

31 Orbene, nella specie, l’esistenza di una rete di guardie e di responsabili incaricati a tempo pieno della sorveglianza e della protezione delle specie non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’efficace attuazione del sistema di rigorosa protezione di tutte le specie indicate nell’allegato IV, lett. a), della direttiva 92/43, presenti in Irlanda.

32 Infatti, tali specie non costituiscono oggetto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 45-48 delle conclusioni, di sorveglianza adeguata, ad eccezione del rinofolo, del rospo calamita e della tartaruga liuto, tenuto conto del numero limitato di esemplari di tali specie nelle acque irlandesi. Ciò vale per la lontra, per la lumaca del Kerry, per varie specie di pipistrelli, diversi dal rinofolo, nonché per taluni cetacei, come emerge dai punti 20-24 della presente sentenza.

33 Il quarto capo del secondo addebito dev’essere quindi considerato fondato.

Sul quinto capo del secondo addebito

34 Con il quinto capo del secondo addebito la Commissione sostiene che, se la valutazione dell’impatto sull’ambiente, effettuata ai sensi della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), può risultare utile allertando le autorità competenti in ordine alle specifiche minacce concernenti le aree di riproduzione e di riposo delle specie di cui all’allegato IV della direttiva 92/43, in Irlanda ha costituito oggetto di tale valutazione solamente un numero limitato di progetti. Peraltro, anche laddove tale valutazione sia stata effettuata, le autorità irlandesi si sarebbero limitate a richiedere all’imprenditore immobiliare di fornire informazioni relative alle specie protette solamente successivamente alla concessione dell’autorizzazione del progetto stesso, procedura che non impedirebbe la realizzazione di talune iniziative pregiudizievoli per l’ambiente.

35 La Commissione si richiama, in particolare, a tre progetti con effetti negativi, rispettivamente, per le popolazioni di pipistrelli (progetto relativo alla tenuta di Lough Rynn), per i posatori di rinofoli (progetto di circonvallazione di Ennis) nonché per le aree di riposo e di riproduzione di cetacei (progetto di costruzione di un gasdotto nella baia di Broadhaven).

36 A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 53-61 delle conclusioni, l’autorizzazione di un progetto prima del compimento della valutazione dell’impatto ambientale da cui emerga la sussistenza di conseguenze negative del progetto stesso per l’ambiente (progetto per la tenuta di Lough Rynn) ovvero l’autorizzazione senza deroghe di altri progetti, quando la preventiva valutazione abbia parimenti indicato effetti negativi del progetto medesimo sull’ambiente (progetti relativi alla circonvallazione di Ennis e alla costruzione di un gasdotto nella baia di Broadhaven) costituiscono elementi idonei a dimostrare che le specie indicate nell’allegato IV, lett. a), della direttiva 92/43, nonché le loro aree di riproduzione e di riposo, sono soggette a perturbazioni e a minacce che la normativa irlandese non consente di evitare.

37 Conseguentemente, per quanto attiene ai detti progetti indicati dalla Commissione nel ricorso, non può ritenersi che siano state adottate tutte le misure necessarie a fini di un’efficace istituzione del sistema di tutela rigorosa. Conseguentemente, si deve ritenere fondato il quinto capo del secondo addebito.

Sul settimo capo del secondo addebito

38 Con il settimo capo del secondo addebito la Commissione sostiene che l’Irlanda non abbia dimostrato di aver istituito una strategia idonea al fine di rispondere alla tipologia di minacce per le aree di riproduzione e di riposo delle specie di pipistrello. L’Istituzione deduce, in particolare, il fatto che il trattamento del legno nonché i lavori di rinnovazione e demolizione costituiscono minacce per i posatori dei pipistrelli.

39 A tal riguardo si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, spetta alla Commissione provare l’asserito inadempimento, senza potersi basare su una qualsiasi presunzione (sentenza 18 maggio 2006, causa C-221/04, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4515, punto 59 nonché i riferimenti di giurisprudenza ivi riportati).

40 Orbene, nella specie, si deve necessariamente rilevare che la Commissione non ha fornito alcun elemento concreto idoneo a sostenere il settimo capo del secondo addebito.

41 Il settimo capo del secondo addebito dev’essere quindi ritenuto infondato.

Sul terzo addebito

42 Con il terzo addebito, di tenore identico a quello del secondo capo del secondo addebito, la Commissione deduce la sussistenza di un regime parallelo di deroghe incompatibili con la sfera ed i requisiti di applicazione dell’art. 16 della direttiva 92/43, regime risultante, da un lato, dalla section 23, n. 7, della legge sulla fauna e la flora selvatiche (Wildlife Act) del 1976, nel testo risultante dalla legge di modifica [Wildlife (Amendment) Act] del 2000 (in prosieguo: il «Wildlife Act»), e, dall’altro, dalla section 42 della stessa legge.

43 Alla luce della difesa dell’Irlanda con riguardo all’inadempimento relativo alla section 42 del Wildlife Act, la Commissione ha desistito da tale capo del terzo addebito, ragion per cui non occorre procedere al suo esame.

44 Per quanto attiene al capo del terzo addebito relativo alla section 23, n. 7, lett. a)-c), del Wildlife Act, la Commissione sostiene, che per effetto di tale disposizione, non costituirebbe un’infrazione il fatto che una persona ferisca o uccida, non intenzionalmente, un animale selvatico protetto nell’esercizio di un’attività nell’ambito dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacultura, della silvicoltura o dell’estrazione della torba [section 23, n. 7, lett. a)], ovvero perturbi o distrugga i luoghi di riproduzione di tali animali nell’ambito delle attività medesime [section 23, n. 7, lett. b)], ovvero uccida o ferisca, non intenzionalmente i detti animali o ne distrugga o danneggi le aree di riproduzione o riposo nell’ambito della costruzione di strade ovvero di lavori archeologici, di costruzione o di ingegneria civile, o ancora nell’esecuzione di qualsiasi altro lavoro od operazione che ricada nella sfera di applicazione della disposizione medesima [section 23, n. 7, lett. c)].

45 A parere dell’Irlanda, la Commissione sarebbe incorsa in un’erronea interpretazione della finalità della detta section 23, n. 7. Tuttavia, al fine di eliminare qualsivoglia ambiguità al riguardo, l’Irlanda fa presente di aver apportato modifiche al regolamento (habitats) al fine di delimitare chiaramente il regime della section 23 del Wildlife Act e le disposizioni della regola 23 di tale normativa. Il regolamento (habitats naturali) delle Comunità europee [European Communities (Natural Habitats) Regulation] del 2005 avrebbe inserito nella detta legge una nuova disposizione, vale a dire il n. 8 della section 23.

46 A tal riguardo occorre anzitutto ricordare che la modifica della section 23 del Wildlife Act, effettuata con il regolamento del 2005, non può essere presa in considerazione dalla Corte, alla luce della giurisprudenza rammentata supra al punto 17, nella valutazione dell’inadempimento contestato, atteso che tale modificazione è intervenuta successivamente alla scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato.

47 In secondo luogo, è sufficiente rilevare che la section 23, n. 7, lett. b) del Wildlife Act, non prevedendo che costituiscano infrazione gli atti non intenzionali che perturbino o distruggano i siti di riproduzione o le aree di riposo delle specie selvatiche, non risponde ai requisiti dettati dall’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva 92/43 che vieta atti di tal genere, indipendentemente dalla loro intenzionalità o meno (v., in tal senso sentenza Commissione/Regno Unito, cit. supra, punto 79).

48 Inoltre, emerge che le deroghe indicate nella section 23 del Wildlife Act vanno al di là di quanto previsto dall’art. 16 della direttiva 92/43, atteso che quest’ultima disposizione indica esaustivamente le condizioni in presenza delle quali può derogarsi all’art. 12 della direttiva medesima.

49 Ne consegue che giustamente la Commissione deduce la sussistenza di un regime parallelo di deroghe, previsto dalla normativa irlandese, incompatibili con gli artt. 12 e 16 della direttiva 92/43.

50 Il terzo addebito dedotto dalla Commissione a sostegno del ricorso è quindi fondato.

51 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rilevare che:

– non avendo adottato tutte le specifiche misure necessarie per dare efficace attuazione al sistema di rigorosa protezione,

– avendo mantenuto in vigore le disposizioni di cui alla section 23, n. 7, lett. a)-c), delWildlife Act, incompatibili con quelle di cui agli artt. 12, n. 1, e 16 della direttiva 92/43,

l’Irlanda non si è conformata alle dette disposizioni della direttiva 92/43 ed è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della direttiva medesima.

Sulle spese

52 A termini dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’Irlanda, essendo rimasta sostanzialmente soccombente, dev’essere condannata alle spese conformemente alla domanda formulata dalla Commissione in tal senso.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) – Non avendo adottato tutte le specifiche misure necessarie per dare efficace attuazione al sistema di tutela rigorosa previsto dall’art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitats naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,

– avendo mantenuto in vigore le disposizioni della section 23, n. 7, lett. a)-c), della legge sulla fauna e sulla flora selvatiche (Wildlife Act) del 1976, nel testo risultante dalla legge di modifica [Wildlife (Amendment) Act] del 2000, incompatibili con quelli di cui agli artt. 12, n. 1, e 16, della direttiva 92/43,

l’Irlanda non si è conformata alle dette disposizioni della direttiva 92/43 ed è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima.

2) L’Irlanda è condannata alle spese.

Firme

* Lingua processuale: l'inglese.