Cass. Sez. III n. 44294 del 28 novembre 2007 (Ud 7 nov. 2007)
Pres. Postiglione Est. Gazzara Ric. Perciasepe
Rifiuti. Terre di dragaggio

Le terre di dragaggio provenienti da centrale idroelettrica, per natura, composizione e provenienza sono da qualificare rifiuti non pericolosi. Conseguentemente una autorizzazione rilasciata dal Comune in persona del responsabile del servizio con la quale si autorizza il conferimento dei sedimenti della vasca di carico dell'impianto idroelettrico sul terreno, è da considerarsi illegittima, in quanto emessa da organo incompetente, spettando alla regione il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, quali sono da considerare quei sedimenti.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sala Consilina, in composizione monocratica, con sentenza del 5 luglio 2006, condannava Perciasepe Francesco, concesse le attenuanti generiche, alla pena dell’ammenda di euro 1.722,00, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 51, co. 1, lett. a), D.L.vo n. 22/97, perché, quale responsabile dell’U.T.C. di Polla, firmava la illegittima autorizzazione edilizia n. 14/01, rilasciata in data 9 luglio 2001, a mezzo della quale terzi procedevano, in località Foresta di Polla, in assenza di autorizzazione regionale, allo smaltimento di circa 1.600 mc. di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti dai fanghi di drenaggio, originariamente depositati nella vasca di carico dell’impianto idroelettrico di Tanagro.

Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, con i seguenti motivi:

- art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 e 159 c.p., eccependo la estinzione del reato per intervenuta prescrizione;

- art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 7, L. 25 marzo 1982 n. 9: mancanza ed illogicità della motivazione. Il ricorrente contesta l’assunto del giudice di merito in ordine alla illegittimità attribuita alla autorizzazione edilizia del 9 luglio 2001, sostenendo che l’attività di riempimento dì un terreno con del materiale ed il successivo livellamento richiederebbero il rilascio del provvedimento de quo, essendo la trasformazione del territorio assoggettata al controllo della sua rispondenza urbanistica;

- art. 606, co. I, lett. e), c.p.p., mancanza, contraddittorietà della motivazione, risultante da atti del processo, rilevando la dicotomia tra le dichiarazioni testimoniali (teste Morgia) e l’argomentazione motivazionale resa dal Tribunale;

- art. 606, lett. b), c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 8, co. 1, lett. f) bis, D.L.vo 22/97, così come modificato dall’art. 10, L. 93/01, violazione degli artt. 27 e 31 del D.L.vo 22/97, nonché art. 5 e relativi allegati del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, contestando la erronea qualificazione dei sedimenti esistenti nella vasca di carico della soc. Eurogen, quali rifiuti non pericolosi.

 

Motivi della decisione

Il ricorso è privo di fondamento e va rigettato.

Di contro la sentenza impugnata appare logica, corretta ed esaustiva.

In ordine al primo motivo di impugnazione si rileva che il reato non è prescritto in quanto alla naturale maturazione del termine relativo (6 agosto 2006) va aggiunto un anno, otto mesi e ventiquattro giorni di sospensione, determinata da rinvii richiesti dalla difesa.

Errato risulta il richiamo all’art. 159 c.p., in quanto nella fattispecie non vertesi in ipotesi di sospensione del processo, ma di sospensione del termine prescrizionale causato da rinvii invocati dalla difesa del prevenuto, ex art. 420 ter c.p.p..

Del pari infondato si appalesa il secondo motivo in quanto nulla ha a che vedere il riempimento di un terreno, eseguito in correlazione all’esercizio di attività edilizia, con quanto autorizzato dal prevenuto, che ha permesso lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti dai fanghi di drenaggio, originariamente depositati nella vasca di carico dell’impianto idroelettrico di Tanagro. Quanto al terzo motivo di gravame si evidenzia che le risultanze della espletata istruttoria dibattimentale hanno permesso al giudice di merito di affermare la responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli: il giudice di merito ha richiamato la deposizione del teste Morgia, in ordine anche alla natura dei sedimenti (rifiuti non pericolosi), nonché le analisi effettuate dal laboratorio specializzato di Piacenza, a mezzo delle quali si è accertato che si trattava di rifiuti speciali non pericolosi e non di terre di scavo.

In particolare dalla deposizione Morgia, ispettore tecnico della prevenzione ASL SA/3, è emerso che dagli accertamenti eseguiti in merito alle terre di dragaggio, provenienti dalla centrale idroelettrica in gestione alla EUROGEN s.p.a., e depositate su terreno in proprietà a Casciano Giuseppe, tali terre per natura, composizione e provenienza erano da qualificare rifiuti non pericolosi.

Conseguentemente la autorizzazione rilasciata dal Comune di Polla, in data 9 luglio 2001, in persona del responsabile del servizio, geom. Perciasepe, con la quale si autorizzava il conferimento dei sedimenti della vasca di carico dell’impianto idroelettrico sul terreno predetto, era da considerarsi illegittima, in quanto emessa da organo incompetente, spettando alla regione il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, quali erano da considerare quei sedimenti.

Peraltro, la rivalutazione e reinterpretazione del significato del materiale probatorio non è consentito alla Corte di legittimità, la quale è tenuta ad accertare se il giudice di merito abbia omesso di valutare una prova decisiva o se nella motivazione del provvedimento impugnato abbia attribuito alla prova decisiva un significato incontrovertibilmente e pacificamente distorto, rispetto a quello che risulta con evidenza dall’atto del processo corrispondente.