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SEZ. 3 SENT. 04052 DEL 29/01/2003 (CC.13/11/2002) RV. 223532
PRES. Savignano G REL. Onorato P COD.PAR.392
IMP. Passerotti A PM. (Parz. Diff.) Izzo G 
  Rifiuto - Nozione - Nuove disposizioni di cui alla legge n. 178 del 2002 - Contrasto con le Direttive euro pee - Potere del giudice di adire la Corte di Giustizia - Esclusione - Fondamento.

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D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 1 
L. DEL 8/8/2002 NUM. 178 ART. 14 
L. DEL 8/8/2002 NUM. 178 
D. L. DEL 8/7/2002 NUM. 138 ART. 14 
DIRETTIVA CONSIGLIO DEL 18/3/1991 NUM. 156 
In tema di rifiuti, la nuova definizione di rifiuto contenuta nell'art. 14 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178, quale interpretazione autentica della nozione dettata dall'art. 6 lett. a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, pur modificando la nozione di rifiuto dettata dall'art. 1 della Direttiva 91/156/CEE, e' vincolante per il giudice nazionale, atteso che la citata direttiva non e' autoapplicativa (cd self executing) e non potendosi in tal caso fare ricorso all'art. 234 del Trattato dell'Unione Europea, onde richiedere alla Corte di Giustizia una interpretazione pregiudiziale, che puo' solo riferirsi al Trattato o agli atti delle istituzioni della Comunita' e non agli atti del legislatore nazionale.

Fonte CED Cassazione