Cass Sez. III n. 35462 del 24 agosto 2016 (Cc 21 lug 2016)
Presidente: Ramacci Estensore: Riccardi Imputato: P.G. in proc. Minervini
Rifiuti.Conferimento a terzi in assenza di autorizzazione
In materia di rifiuti, il "conferimento" a soggetti terzi in assenza di autorizzazione integra il reato di gestione abusiva di rifiuti di cui all'art. 256, comma primo, lett. a) D.Lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di locuzione che allude alla condotta di commercio di rifiuti, che ne presuppone, peraltro, logicamente il trasporto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, decidendo sulla richiesta di emissione di decreto penale di condanna, con sentenza del 31/10/2014, assolveva perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., M.A., imputato del reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a), perchè, in assenza di autorizzazione e senza il F.I.R. (formulario identificativo dei rifiuti), conferiva alla ditta "Ecologia Figli P." di P.G., con sede in (OMISSIS), rifiuti metallici, per due volte, per complessivi kg. 237.
In particolare, il Giudice riteneva che la mera attività di "conferimento" di rifiuti, così come contestata nell'imputazione, non rientrasse tra le condotte espressamente previste dalla fattispecie incriminatrice ("attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento ed intermediazione"), e che non fosse consentita, in tal senso, una analogia in malam partem; inoltre, non avendo il P.M. specificato l'autorizzazione in assenza della quale la condotta assumerebbe rilevanza penale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, il fatto contestato va qualificato come trasporto di rifiuti in assenza del formulario, che - ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4, nel caso in cui il soggetto attivo siano "le imprese che raccolgono e trasportano propri rifiuti non pericolosi", e, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 bis, comma 7, nel caso in cui il soggetto attivo sia il trasportatore -viene sanzionato come mero illecito amministrativo.
L'indicazione, nell'imputazione, del formulario neppure potrebbe implicare la contestazione del trasporto - condotta per la quale ne è prevista la necessità -, in quanto non provata.
Infine, mancando la prova di un'attività sistematica e professionale di raccolta e trasporto dei rifiuti, va altresì esclusa l'integrazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, trattandosi di attività occasionale, come desumibile dal numero esiguo di conferimenti (nel caso di specie, due).
2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, chiedendo l'annullamento della sentenza, e deducendo i vizi di violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione.
Lamenta la qualificazione attribuita alla condotta di "conferimento", contraddittoriamente ritenuta non rientrante nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, ma nondimeno attratta nel paradigma normativo del trasporto in assenza di formulario.
Deduce che la condotta accertata consiste nell'attività di trasporto di materiale ferroso, rientrante nelle fasi di gestione dei rifiuti indicate dall'art. 256 T.U. amb., e, sebbene occasionale, e non professionale, deve essere sottoposta al regime autorizzativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 212 e ss..
3. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ribadendo le censure proposte, ed evidenziando, altresì, che in caso di prova insufficiente il Gip, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, non può emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dovendo al contrario disporre la restituzione degli atti al P.M..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova, al riguardo, premettere che le questioni di diritto proposte coincidono, pressochè totalmente, con quelle già affrontate da questa Corte nella decisione di numerosi ricorsi presentati in altri procedimenti seriali originati presso il Tribunale di Cuneo, e decisi all'udienza del 07/01/2016.
Va pertanto operato un espresso richiamo alle decisioni emesse, e, tra esse, in particolare a Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836, in quanto già oggetto di massimazione.
2. Quanto alla ritenuta lacunosità del compendio probatorio posto a fondamento della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, con particolare riferimento alla integrazione della condotta di "trasporto", è pacifico che il giudice per le indagini preliminari può prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., e non anche perchè la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., comma 2, posto che queste categorie, in quanto non richiamate dall'art. 129 citato, possono acquisire rilievo soltanto quando le parti, compreso il P.M., abbiano potuto esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla prova (Sez. 3, n. 45934 del 09/10/2014, Fusco,Rv. 260941; ex multis, Sez. U, n. 18 del 9.6.1995, Cardoni, rv. 202375, che a loro volta richiamavano le sentenze nn. 19, 20, 21, 22, emesse in pari data, rispettivamente, nei proc. Omenetti, Valeri, Solustri e Tupputi; conf. sez. 5, n. 18059 del 25.3.2003, Bortolotti, rv. 224849).
2.1. Nel caso in esame non soltanto non ricorre la mancanza assoluta della prova non integrabile nelle fasi successive, cui pure fa riferimento la citata pronuncia delle S.U. n. 18 del 1995, unico requisito legittimante un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. dal G.i.p. investito della richiesta ex art. 459 cod. proc. pen., ma in realtà la decisione fonda sulla ritenuta carenza probatoria concernente l'attività di trasporto del materiale conferito un ragionamento congetturale, per desumerne una carenza di professionalità ed una occasionalità della condotta dalla quale trarre, a sua volta, elemento per affermare la carenza di tipicità.
Tuttavia, la pretesa incompletezza probatoria avrebbe dovuto imporre, nell'ambito del procedimento monitorio attivato, la restituzione degli atti al pubblico ministero procedente.
3. La ratio decidendi della sentenza impugnata è incentrata sulla pretesa mancanza di tipicità della condotta accertata e contestata.
Al riguardo, va innanzitutto rilevata l'erroneità dell'affermazione di diritto contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il "conferimento" di rifiuti non rientra nella fattispecie di gestione abusiva di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a; sia sufficiente osservare che il "conferimento" allude, con linguaggio gergale (sebbene recepito anche dalla legislazione settoriale, ad es. nell'art. 188, comma 3, T.U. amb.), alla condotta di commercio di rifiuti, che ne presuppone, peraltro, logicamente il trasporto; è altresì evidente che la formulazione dell'imputazione è funzionale alla descrizione del fatto storico, la cui qualificazione giuridica è rimessa, nel solco dell'indicazione delle norme di legge violate, al giudice; escludere la condotta di "conferimento" dall'area di tipicità della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a, sol perchè non riproduce lessicalmente una delle condotte - pur materialmente integrate - descritte dalla classica norma a più fattispecie, la cui latitudine ermeneutica ed applicativa si estende pacificamente a tutte le fasi di gestione dei rifiuti, sarebbe analogo all'esito ermeneutico di un proscioglimento dal reato di omicidio, sol perchè l'imputazione descrive il fatto storico di "ammazzare" un uomo, anzichè "cagionare la morte" di un uomo.
Altrettanto erronea appare la qualificazione della condotta accertata in termini di mero trasporto senza il formulario identificativo dei rifiuti, in ragione del richiamo contenuto nell'imputazione; trattandosi di fatto diverso, ed ulteriore rispetto al trasporto e commercio abusivo, il relativo illecito può essere suscettibile di autonoma sanzione amministrativa, ma non può ritenersi assorbente del disvalore penale della gestione abusiva.
Anche il rilievo attribuito dalla sentenza alla omessa specificazione delle "prescritte autorizzazioni" è erroneo, in quanto, all'evidenza, l'autorizzazione necessaria per la gestione di rifiuti è quella, richiamata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 256, comma 1, lett. a, disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212.
4. In ordine alla pretesa irrilevanza penale della condotta in ragione della occasionalità, va ribadito che, trattandosi di illecito istantaneo, ai fini della configurabilità del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale (Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014, dep. 2015, Cristinzio, Rv. 262514; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631;Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D'Andrea, Rv. 250674; Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, Hrustic, Rv. 247605), purchè costituisca una "attività" e non sia assolutamente occasionale.
La nozione di assoluta occasionalità è stata al riguardo approfondita da Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014, Lazzaro, Rv. 260266, che ha chiarito che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, la quale sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs., è configurabile anche con riferimento alle condotte di raccolta e di trasporto esercitate in forma ambulante e con una minima organizzazione, salva l'applicabilità della deroga di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.
Al riguardo, l'orientamento è stato ribadito dalla già richiamata Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836, alla quale è possibile rinviare quanto all'apparato argomentativo, che ha, altresì, affermato: "Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purchè non sia caratterizzata da assoluta occasionalista (Nella specie il carattere non occasionale della condotta è stato desunto dall'esistenza di una minima organizzazione dell'attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall'imputato).
Pertanto, l'assoluta occasionalità non può essere desunta esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), dovendo invece ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solipsistica della condotta (ad es., dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, fine di profitto perseguito). In altri termini, se un soggetto - anche, come nel caso di specie, mero "detentore" di rifiuti - appresta una serie di condotte finalizzate alla gestione di rifiuti, medianteò preliminare raccolta, raggruppamento, trasporto e vendita di rifiuti, pur non esercitando in forma imprenditoriale, pone in essere una "attività" di gestione di rifiuti per la quale occorre preliminarmente ottenere i necessari titoli abilitativi.
Evidentemente il profilo della assoluta occasionalità sarà oggetto precipuo della valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria, e, ove congruamente motivata, non sarà suscettibile di censura in sede di legittimità.
Va, infine, evidenziato che la L. 28 dicembre 2015, n. 221, art. 30 (c.d. legge sulla Green Economy) ha introdotto il comma 1-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188, secondo cui: "Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'art. 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'art. 266, comma 5".
4.2. Nel caso di specie, e limitandosi alle condotte che risultano contestate nell'imputazione, risulta che il trasporto ed il conseguente commercio di rifiuti ferrosi siano stati effettuati in due distinte occasioni; tali condotte, lungi dall'essere connotate da assoluta occasionalità, denotano un minimum di organizzazione, atteso che la raccolta di ben 237 kg. di rifiuti metallici implica una preliminare fase di raggruppamento e cernita dei soli metalli, il trasporto di un tale consistente quantitativo di rifiuti necessita di un apposito veicolo, adeguato e funzionale al contenimento degli stessi, ed il commercio è evidentemente finalizzato all'ottenimento di un profitto.
4. La sentenza impugnata va dunque annullata con trasmissione al Tribunale di Trani, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2016