Cass. Sez. III n. 26435 del 24 giugno 2016 (Ud 23 mar 2016)
Presidente: Grillo Estensore: Mocci Imputato: Pagliuchi.
Rifiuti.Trasporto di rifiuti propri non pericolosi

Nelle ipotesi di trasporti occasionali o episodici di rifiuti propri non pericolosi, risponde del reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, chiunque vi provveda con mezzi propri e non autorizzati, anziché attraverso imprese esercenti servizi di smaltimento iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il reato in relazione alla condotta di un gommista, che, servendosi del proprio veicolo, aveva trasportato periodicamente i pneumatici, ormai in disuso, presso un centro trasferimento rifiuti).

RITENUTO IN FATTO

1. P.A. - tratto a giudizio avanti il Tribunale di Grosseto, per rispondere del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, lett. a), per aver effettuato attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, senza le prescritte autorizzazioni ed iscrizioni - era condannato alla pena di Euro 2.000 di ammenda, con sentenza del 18 dicembre 2014.

Il Tribunale affermava che i Carabinieri, su segnalazione di un confinante, avevano riscontrato sul terreno contiguo a quello dell'imputato un ammasso di pneumatici e rifiuti di vario genere, effettivamente attribuibili all'attività commerciale dell'imputato, che esercitava il lavoro di gommista e che perciò abbandonava nel campo le gomme che prelevava dalle autovetture, per poi sostituirle.

All'uopo, la procedura seguita dall'imputato, pur essendo svolta nelle forme di legge, mancava dell'obbligatoria iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali: da ciò la gestione non autorizzata dei rifiuti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, sulla scorta di tre motivi:

1) inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs n. 152 del 2006, art. 256, lett. a);

2) violazione dell'art. 606, lett. e), con riferimento alla qualificazione dell'attività;

3) art. 606, lett. b), in rapporto alla mancata dichiarazione di prescrizione.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, il P. contesta la sussistenza dell'obbligo di iscrizione all'albo gestori ambientali, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di iscrizione nell'albo, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212, commi 5 e 8. Si sarebbe infatti trattato di trasporti episodici, modesti per numero e quantitativo dei rifiuti e sicuramente non integranti l'attività aziendale. Fra l'altro, per tale tipo di attività, il Comune di Gavorrano avrebbe stipulato un accordo di smaltimento gratuito, idoneo a consentire a tali soggetti il trasporto senza necessità di autorizzazione. Tutto ciò avrebbe dovuto far sorgere fondati dubbi in ordine alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, anche considerato il convincimento circa la liceità del comportamento tenuto.

2. Attraverso il secondo rilievo, il ricorrente assume vizio della motivazione, giacchè il Tribunale avrebbe ritenuto dimostrata l'attività sistematica di trasporto rifiuti, mentre dall'istruttoria sarebbe emerso che il trasporto dei rifiuti avveniva solo in occasione della necessità di sistemazione e tenuta a norma del deposito degli stessi. Il medesimo comportamento dell'autorità amministrativa avrebbe indicato, una volta di più, che si trattava di trasporti sporadici ed occasionali e non di un'attività organizzata.

3. Col terzo rilievo, il P. si duole della mancata declaratoria di prescrizione, in rapporto al reato commesso.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

4.1. Va premesso che l'imputato - come risulta pacificamente dalla sentenza impugnata - provvedeva a conferire periodicamente la propria giacenza presso un centro trasferimento rifiuti gestito dal COSECA, mediante un proprio veicolo.

Osserva la Corte che il thema decidendum rilevante ai fini della definizione della presente controversia attiene alla rilevanza penale, ovvero alla sua configurabilità quale mero illecito amministrativo, dello svolgimento di attività di trasporto di rifiuti non pericolosi frutto della propria attività di impresa in assenza delle prescritte autorizzazioni.

La materia del trasporto di rifiuti propri non pericolosi è stata oggetto di differenti discipline da parte delle disposizioni normative succedutesi nel tempo. Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 30, comma 4, aveva escluso dalle fattispecie criminose previste dal D.Lgs. cit., art. 51, comma 1, il trasporto, anche professionale, di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito della propria attività di impresa, effettuato senza la previa iscrizione all'albo dei gestori ambientali. Tutte le imprese che raccoglievano e trasportavano rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti, anche in caso di trasporto abituale o a titolo professionale, erano pertanto esenti dall'obbligo dell'iscrizione nell'albo nazionale dei gestori ambientali.

Tale esclusione aveva tuttavia comportato un problema di compatibilità circa le direttive comunitarie in materia, con particolare riferimento all'art. 12 direttiva 91/156/CEE; tale contrasto è stato superato con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006. Esso, all'art. 212, ha difatti reintrodotto l'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori ambientali anche per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, sanzionando penalmente il mancato adempimento con la previsione del reato di cui al D.Lgs. cit., art. 256, comma 1. In particolare l'art. 212 ha introdotto una nuova disciplina dell'albo nazionale dei gestori ambientali, prevedendo un regime ordinario di iscrizione all'albo per le imprese esercenti professionalmente l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, caratterizzato da una serie di adempimenti volti a valutare l'idoneità di tali imprese e ad assicurare la loro solvibilità mediante la prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, ed un regime semplificato, al comma 8, per le imprese che, invece, effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi esclusivamente prodotti da esse stesse nonchè per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Quindi, in virtù di tale regime semplificato, pur sussistendo anche per dette imprese l'obbligo di iscrizione all'albo, esse non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e l'iscrizione viene fatta sulla base della sola presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente, che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni, senza che sia prescritta la valutazione tecnica e la nomina di un responsabile tecnico previsti per il regime ordinario. Quanto alla condizione in presenza della quale è prescritta l'iscrizione nell'albo dei gestori ambientali, deve ritenersi, secondo l'interpretazione letterale dell'inciso rifiuti costituenti parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, che l'attività di trasporto di rifiuti non pericolosi da parte della stessa impresa che li produce, per essere sottoposta a tale regime semplificato, debba avere i caratteri della ordinarietà e continuità; ossia deve trattarsi di attività inserita, sia pure in via accessoria, nell'organizzazione dell'impresa.

Quindi, alla stregua della normativa vigente, deve ritenersi sussistente l'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori ambientali, sia pure con modalità semplificate ed oneri minori, per le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e continuativa, costituente parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Quanto invece ai trasporti occasionali di rifiuti, non aventi i caratteri suindicati, l'assenza dell'obbligo di iscrizione non comporta peraltro che le imprese possano effettuare eventuali trasporti episodici di rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo. Difatti, come ha avuto modo di chiarire questa Corte, anche un solo trasporto di rifiuti da parte dell'impresa che li produce integra il reato in esame. Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui al D.Lgs. cit., art. 256, comma 1, lett. a), è sufficiente anche una condotta occasionale. Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica (Sez. 3, 8 giugno 2010, n. 21665; idem Sez. 3, 16 giugno 2011, n. 24428).

Discende da ciò che per trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi, privi dei caratteri sopra illustrati, le imprese che li producono, pur non essendo tenute all'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale gestori ambientali, anzichè provvedere al trasporto con mezzi propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all'albo gestori ambientali; per contro, l'esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta comunque riconducibile alla previsione sanzionatoria cui al D.Lgs. cit., art. 256, comma 1 (Sez. 3, 19 giugno 2013 n. 26614, Trevisan, Rv.257075;

Sez. 3, n. 8979 del 2 ottobre 2014 (dep. 2 marzo 2015), Cristinzio, Rv.262514).

4.2. Quanto al profilo dell'elemento psicologico, occorre ricordare che, in linea generale, nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto: la prova della predetta sussistenza deve essere fornita dall'imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (Sez. 4, n. 9165 del 5 febbraio 2015, Felli, Rv. 262443).

Nessuna prova positiva in proposito è stata fornita dal P., che si è limitato a menzionare l'inerzia dell'amministrazione comunale, che mai lo avrebbe messo al corrente della necessità dell'iscrizione e della consequenziale registrazione. In ogni caso ed a maggior ragione, in tema di reati inerenti allo smaltimento di rifiuti non può avere rilevanza alcuna, al fine dell'esclusione dell'elemento psicologico, l'atteggiamento anche attivo dei competenti organi amministrativi, in quanto la legge espressamente prevede l'obbligo, penalmente sanzionato, di munirsi di autorizzazioni espresse e specifiche.

4.3. Ai fini della prescrizione, occorre considerare che vi è stata una sospensione di anni uno, mesi sette e giorni sette, sicchè il reato si è prescritto dopo la pronunzia della sentenza impugnata ancorchè prima della odierna udienza, ossia il 7 gennaio 2016.

Tuttavia, la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità Sez. U, Sentenza n. 32 del 22 novembre 2000 Cc. (dep. 21//2/2000) Rv. 217266 e, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 28848 dell'8 maggio 2013 Ud. (dep. 8 luglio 2013) Rv. 256463.

5. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè - in mancanza di elementi che possano far ritenere incolpevole la causa di inammissibilità del ricorso (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) - al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500, in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016