Cass. Sez. III n. 42719 del 23 ottobre 2015 (Cc 10 set 2015)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Chiaravallotti
Rifiuti.Differenza tra abbandono di rifiuti e discarica abusiva

È la mera occasionalità che differenzia l'abbandono dalla discarica e tale caratteristica può essere desunta da elementi indicativi quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono. Diversamente, la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 17/3/2015 ha rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento con il quale, in data 24/2/2015, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva convalidato il sequestro preventivo di urgenza e, contestualmente, emesso il decreto di sequestro preventivo di un'area presentato nell'interesse di C.U. e C.P., indagati del reato di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 06, art. 256, commi 2 e 3, perchè il primo quale proprietario del terreno ed il secondo quale titolare dell'omonima ditta, disponevano l'abbandono di un'ingente quantità di rifiuti di costruzione e demolizione, comprensivi, tra l'altro, di grossi pezzi di cemento (spessi fino ad un metro) dai quali fuoriuscivano bacchette di ferro, pezzi di tavelle e pezzi di asfalto, realizzando, nel contempo, una discarica non autorizzata in una fossa, di superficie pari a m. 5 x 5, profonda tra 1,5 metri e 2 metri, realizzata con escavatore e situata in un'area pianeggiante di terreno coltivato ad agrumi (in (OMISSIS)).

Avverso tale pronuncia C.U. propone ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia.

2. Con un unico motivo di ricorso rileva che i fatti contestati sarebbero da inquadrare nell'ipotesi contravvenzionale di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, relativa alla illecita gestione e non anche nelle diverse ipotesi di abbandono o discarica, tra loro neppure cumulabili e che la decisione dei giudici del riesame sarebbe conseguenza di una non corretta valutazione della documentazione in atti.

Osserva che, ottenuta la restituzione del terreno già in sequestro, con obbligo di ripristinare i luoghi sotto il controllo della Stazione Carabinieri di Satriano, avrebbe comunicato via fax che il materiale presente sarebbe stato utilizzato per "un'azione di recupero dei lavori aggiudicati in (OMISSIS) e relativi al lungomare", comunicazione poi rettificata con altro fax indicante l'esecuzione di lavori di "sistemazione terreno e realizzazione di una recinzione" sul terreno oggetto del presente procedimento, lavori assentiti con SCIA e previa sottoposizione dei materiali a test di cessione ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998.

Tale attività, aggiunge, se effettuata in assenza di titolo abilitativo, configurerebbe esclusivamente il reato di illecita gestione, diversamente da quanto ipotizzato nella provvisoria incolpazione.

Rileva, infine, che la misura cautelare applicata risulta eccessivamente gravosa e non sarebbe sostenuta da idonea motivazione in punto di strumentante della cosa sequestrata all'attività illecita contestata. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Va premesso come correttamente il Tribunale abbia delineato il proprio limitato ambito di operatività conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha opportunamente richiamato, secondo la quale esso resta confinato alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/2/2000, Mariano, Rv. 215840 ed altre succ. conf.), pur permanendo l'obbligo di esaminare anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (Sez. 3^, n. 27715 del 20/5/2010, Barbano, Rv. 248134; Sez. 3^, n. 18532 del 11/3/2010, D'Orazio, Rv. 247103).

Si è anche affermato che compito del Tribunale del riesame è pure quello di espletare il proprio ruolo di garanzia non limitando la propria cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo invece considerare e valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale, esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero, ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che possano influire sulla configurabilità e sussistenza del fumus del reato ipotizzato (ex pl., Sez. 5^, n. 49596 del 16/9/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 5^, n. 28515 del 21/5/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921; Sez. 4^, Sentenza n. 15448 del 14/3/2012, Vecchione, Rv. 253508; Sez. 3^ n. 27715/2010 cit.; Sez. 3^, n. 26197 del 5/5/2010, Bressan, Rv. 247694; Sez. 3^ n. 18532/ 2010 cit., con ampi richiami ai precedenti).

Va altresì ulteriormente premesso che non può tenersi conto dei reiterati richiami a dati fattuali ed alla documentazione allegata in sede di riesame, contenuti nel ricorso, poichè, come è noto, questa Corte non ha accesso agli atti del procedimento.

2. Ciò posto, osserva il Collegio che la qualificazione dei fatti contestati operata dai giudici del riesame, seppure nei limiti della cognizione loro attribuita dalla legge, appare corretta.

Il ricorrente assume, sostanzialmente, che la condotta posta in essere sarebbe inquadrabile tra le attività di recupero, le quali, rientrando tra quelle di gestione, se effettuate in assenza di titolo abilitativo, andrebbero inquadrate nell'ipotesi contravvenzionale di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1.

A sostegno di tale tesi richiama la scansione procedimentale, pure riportata nel provvedimento impugnato, rilevando che la comunicazione mediante fax ai Carabinieri, la presentazione di una SCIA e l'effettuazione dei test di cessione dimostrerebbero la reale intenzione di recuperare i rifiuti, impiegandoli nei lavori descritti nel titolo edilizio.

Il Tribunale ha tuttavia escluso tale ipotesi, osservando che la condotta materiale accertata configurerebbe, alternativamente, l'abbandono o la discarica abusiva e che ciò dovrà essere oggetto di più approfondito apprezzamento nel successivo giudizio di merito.

3. Le considerazioni svolte dai giudici del riesame sono corrette.

Giustamente ricorda il Tribunale che, secondo la definizione fornita dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. t), costituisce "recupero" di rifiuti "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale" e di tale attività l'allegato C della Parte 4^ del D.Lgs. n. 152 del 2006, riporta un elenco non esaustivo.

Altrettanto correttamente il Tribunale ha ricordato che l'interramento dei rifiuti, verificatosi nella fattispecie, perchè documentato dal verbale di accertamento urgente sui luoghi, configura attività di smaltimento, che del già menzionato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. z), descrive come "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia" e nella quale è ricondotto, secondo quanto indicato nella lett. D1 dell'Allegato B alla Parte Quarta del medesimo D.Lgs. (contenente un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento), il "deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)".

4. Per ciò che concerne, poi, la nozione di discarica, va osservato come l'art. 256, comma 3, che punisce la realizzazione e gestione di discarica abusiva al di fuori dei casi sanzionati dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29 quattuordecies, comma 1, deve essere letto in correlazione con il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante la "attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".

Nel D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 2, comma 1, lett. g), si rinviene una definizione della nozione di discarica, specificandosi che per tale deve intendersi un'area "adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonchè qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno".

Aggiunge la richiamata disposizione che "sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno", consentendo così, grazie all'indicazione del dato temporale, di distinguere la discarica da altre attività di gestione.

5. Prescindendo dal richiamare le diverse pronunce di questa Corte sulla nozione di discarica, è sufficiente ricordare che si ha discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato (cfr. Sez. 3^, n. 47501 del 13/11/2013, Caminotto, Rv. 257996; Sez. 3^, n. 27296 del 12/5/2004, Micheletti, Rv. 229062).

La discarica abusiva dovrebbe presentare, orientativamente, una o più tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata; eterogeneità dell'ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.

Si è ulteriormente precisato che il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata all'interno dello stabilimento produttivo (Sez. 3^, n. 41351 del 18/9/2008, Fulgori, Rv. 241533; Sez. 3^, n. 2485 del 9/10/2007(dep. 2008), Marchi, non massimata sul punto).

Le condotte sanzionate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, riguardano, inoltre, tanto la "realizzazione" che la "gestione" della discarica abusiva, la cui definizione è stata indicata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12753 del 5/10/1994, Zaccarelli, Rv. 199385), le quali hanno precisato che la realizzazione "consiste nella destinazione e allestimento a discarica di una data area, con la effettuazione, di norma, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, ecc", mentre la gestione "presuppone l'apprestamento di un'area per raccogliervi i rifiuti e consiste, nell'attivazione di una organizzazione, articolata o rudimentale non importa, di persone, cose e/o macchine (come, ad esempio, quelle per il compattamelo dei rifiuti) diretta al funzionamento della discarica".

Si è ulteriormente precisato, in un'occasione, che il reato di discarica abusiva può configurarsi anche mediante un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio (Sez. 3^, n. 163 del 4/11/1994 (dep. 1995), Zagni, Rv. 200961 non massimata sul punto).

Questa Corte ha anche chiarito le differenze tra le condotte appena descritte e quelle che configurano mero abbandono di rifiuti, evidenziando la natura occasionale e discontinua di tale attività rispetto a quella, abituale o organizzata, di discarica (Sez. 3^, n. 25463 del 15/4/2004, P.M. in proc. Bono, Rv. 228689).

6. A tale principio, pienamente condiviso dal Collegio, deve pertanto darsi continuità, ribadendo che è la mera occasionante che differenzia l'abbandono dalla discarica e tale caratteristica può essere desunta da elementi indicativi quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono.

Diversamente, la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco.

7. Nella fattispecie, la condotta descritta dai giudici del riesame appare dunque collocabile, quanto meno, nell'ipotesi contravvenzionale di abbandono di rifiuti, mentre deve allo stato escludersi, per le ragioni dianzi indicate, la possibilità di qualificarla come mera attività di recupero, sebbene non autorizzata.

8. Parimenti privi di rilievo risultano le ulteriori censure concernenti la motivazione del periculum in mora.

Il Tribunale ha specificamente indicato che la misura cautelare è finalizzata ad impedire ulteriori conferimenti di rifiuti nell'area in sequestro, dando atto della presenza di rifiuti "in procinto di essere movimentati", così ulteriormente evidenziando la concretezza e attualità del pericolo.

Tale motivazione risulta giuridicamente corretta e del tutto sufficiente, cosicchè, anche sul punto, l'ordinanza impugnata risulta del tutto immune da censure.

9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2015.