Cass. Sez. III n. 42455 del 22 ottobre 2015 (Cc 9 giu 2015)
Pres. Fiale Est. Andronio Ric. Franzese
Rifiuti.Attività di custodia di veicoli in sequestro e responsabilità del custode

Anche l'attività di custodia di veicoli in sequestro può configurare la realizzazione e gestione di una discarica o, comunque l'abusiva gestione di rifiuti, laddove i veicoli subiscano un processo di deterioramento tale da renderli del tutto inservibili e, dunque, trasformarli in veri e propri rifiuti e ciò è quanto avviene nel caso in cui vi sia uno spargimento disordinato sul terreno di carcasse di autoveicoli in cattive condizioni, nonché di pneumatici o altri materiali e quando vi sia lo sversamento di oli e altri liquidi da parti dei veicoli verso il terreno. Ne consegue che gli obblighi del custode  giudiziario di veicoli non si esauriscono con la semplice custodia dei veicoli stessi, perché egli è comunque tenuto ad evitare che questi subiscano un processo di deterioramento tale da trasformarli, in tutto o anche solo in alcune parti, in veri e propri rifiuti.

 RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza del 18 luglio 2014, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la richiesta di riesame presentata dall'indagato avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Napoli Nord del 12 giugno 2014, emesso in relazione alla realizzazione di un'attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, nell'ambito di un deposito giudiziario dei veicoli, per essere tali veicoli conservati in stato di abbandono, senza l'adozione di alcun accorgimento per il loro mantenimento.

2. - Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo della mancata considerazione del fatto che egli gestiva, oltre al deposito giudiziario dei veicoli oggetto dell'accertamento, anche un'attività di autodemolizione di veicoli e commercializzazione di accessori, pneumatici errori, in luogo diverso da quello oggetto del sequestro. La difesa sostiene che i veicoli non potrebbero essere considerati rifiuti, perchè essi sono destinati o alla restituzione agli aventi diritto o all'acquisizione da parte dello Stato e perchè non vi sarebbe prova di specifici danni al suolo. Nè il custode sarebbe, in linea di principio, tenuto all'attività di manutenzione dei veicoli oggetto della sua custodia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso non è fondato.

La situazione di fatto che risulta dagli atti - sostanzialmente non contestata dal ricorrente - è quella della presenza nel terreno gestito dalla società dell'imputato, di veicoli ammassati alla rinfusa, che erano spesso delle mere carcasse arrugginite, e che comunque perdevano gli oli e le sostanze contenute nelle parti meccaniche direttamente sul suolo.

Non vi è dubbio che il ricorrente svolgesse presso l'area oggetto di sequestro una legittima e autorizzata attività di deposito di beni sequestrati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa. Nondimeno - come correttamente evidenziato dal Tribunale - anche l'attività di custodia di veicoli in sequestro può configurare la realizzazione e gestione di una discarica o, comunque l'abusiva gestione di rifiuti, laddove i veicoli subiscano un processo di deterioramento tale da renderli del tutto inservibili e, dunque, trasformarli in veri e propri rifiuti (sez. 6, 8 aprile 2008, n. 36809, rv. 241525); e ciò è quanto avviene nel caso in cui vi sia uno spargimento disordinato sul terreno di carcasse di autoveicoli in cattive condizioni, nonchè di pneumatici o altri materiali (sez. 3, 5 ottobre 2004, n. 41775, rv. 230335) e quando vi sia lo sversamento di oli e altri liquidi da parti dei veicoli verso il terreno (sez. 3, 20 marzo 2002, n. 16249, rv. 221568). Ne consegue che gli obblighi del custode giudiziario di veicoli non si esauriscono con la semplice custodia dei veicoli stessi, perchè egli è comunque tenuto ad evitare che questi subiscano un processo di deterioramento tale da trasformarli, in tutto o anche solo in alcune parti, in veri e propri rifiuti. E nel caso in esame l'indagato non ha neanche prospettato di avere adottato accorgimenti idonei ad evitare il deterioramento dei veicoli affidati alla sua custodia, avendo sostenuto, anzi, di non essere tenuto a fare alcunchè.

4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2015.