Cass. Sez. III n. 1716 del 15 gennaio 2015 (Ud 1 lug 2014)
Pres. Fiale Est. Grillo Ric. Moccia
Rifiuti.Gestione illecita e soggetti responsabili
Il reato di illecita gestione dei rifiuti contemplato dal comma 1 dell'art. 256 D. Lgs. 152/06 va attribuito a chiunque (come del resto già enunciato dall'art. 2 comma 3 del D. Lgs. 22/97 rispetto al quale l'art. 178 comma 3 del D. Lgs. 152/06 si pone in termini di continuità normativa) sia coinvolto, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti ma anche degli stessi "beni da cui originano i rifiuti", così ribadendosi il principio di "responsabílizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti" E' altresì confermato il concetto che il reato previsto dall'art. 256, comma primo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) è ascrivibile al titolare dell'impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata.
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