Cass. Sez.III n. 18038 dell'11 maggio 2007 (Up 27-03-2007)
Pres. Onorato P. Est. Ianniello A. Imputato: A. e altri.
(Annulla in parte senza rinvio, Trib. Massa, 13 gennaio 2006)
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione di rifiuti - Gestore non autorizzato o con autorizzazione non idonea - Produttore del rifiuto - Responsabilità ex art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 - Sussistenza - Fondamento.

In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso del reato di cui all'art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata autorizzazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 27/03/2007
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 00963
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 035430/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) A.I., N. IL 05/09/1950;
2) L. G., N. IL 15/09/1946;
3) S. R., N. IL 03/02/1946;
avverso SENTENZA del 13/01/2006 TRIBUNALE di MASSA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO G. che ha concluso per annullamento senza rinvio nei confronti del S. e rigetto del ricorso di Angelillo e Lorieri;
udito il difensore Avv. SUSINI Marcello (Massa).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 gennaio 2006, il Tribunale di Massa ha condannato alla pena di Euro 3.000,00 ciascuno I. A., G. L. e R. S., avendoli ritenuti colpevoli del reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 113 e art. 51, comma 1, lett. a), per avere effettuato, cooperando tra di loro, A. e L. quali amministratori in successione della xx s.r.l., produttrice di una miscela di rifiuti biodegradabili da maturare e S. in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale incaricata del trasporto, attività non autorizzata di smaltimento di rifiuti, mediante affidamento degli stessi per il trasporto dalla xx s.r.l. al S., benché questi fosse autorizzato unicamente a ricevere rifiuti vegetali provenienti da verde ornamentale. Come accertato in Massa il 17 ottobre e il 30 dicembre 2003.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti e tre gli imputati.
I. A. e G. L., con un unico ricorso a mezzo del proprio difensore, deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione della norma incriminatrice e difetto di motivazione al riguardo.
Il "rifiuto compostabile in fase di maturazione" (destinato a trasformarsi in "un emmendante e concime organico derivante dalla miscelazione - e successive lavorazioni - di rifiuti ligneo cellulosici provenienti da giardini con fanghi provenienti da depuratori delle acque reflue urbane"), inviato per il completamento del processo di maturazione alla impresa del S., sarebbe stato infatti correttamente classificato dalla società XX col codice CER 200201, che è anche il codice relativo ai rifiuti che S. è autorizzato a ricevere.
Secondo i ricorrenti, il giudice avrebbe erroneamente omesso di valutare la correttezza o meno di tale attribuzione (che il tecnico Magera dell'Arpat di Massa aveva contestato), valutazione che viceversa avrebbe condotto all'accertamento della corrispondenza di questa alla classificazione ufficiale e quindi all'assoluzione dei ricorrenti.
I ricorrenti chiedono pertanto l'annullamento della sentenza con i conseguenti provvedimenti.
Con altro ricorso, R.S., assistito dal proprio difensore, deduce l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 516, 518, 521, 522 c.p.p., in quanto sia nel decreto penale di condanna che nel decreto di citazione a giudizio gli era stato contestato di aver ricevuto una miscela di rifiuti per il relativo trasporto, mentre nella sentenza era stato accertato che il materiale compostabile gli era stato inviato per il completamento della fase di maturazione della miscela.
Tale variazione, non tempestivamente contestata, avrebbe violato il diritto di difesa del ricorrente.
Al riguardo, inoltre, la sentenza sarebbe altresì affetta dal vizio di motivazione avendo apoditticamente affermato come regolarmente contestato il fatto poi accertato in giudizio.
Anche il S. ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso degli imputati A. e L. è infondato. A parte infatti il chiaro richiamo operato dalla sentenza alla diversità sostanziale del rifiuto che il S. era autorizzato a ricevere (rifiuto vegetale proveniente da vede ornamentale) rispetto a quello a lui trasmesso, così come risultante dalla descrizione fattane rispettivamente nell'atto autorizzativo del S. e nel formulario di accompagnamento del rifiuto, va rilevato che, alla stregua della classificazione CEE dei rifiuti riportata, da ultimo, come allegato D) al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il codice attribuito dai ricorrenti alla miscela di rifiuti inviata al S. era, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, errato. In tale classificazione, il codice 20.02.01, relativo ai rifiuti che il S. era autorizzato a trattare, corrisponde infatti ai "rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi", mentre il compost non ancora perfezionato da questi ricevuta e proveniente da XX è più correttamente classificabile col cod. 19.05.01 quali "paste di rifiuti urbani e simili non compostati e comunque nell'ambito del cod. 19.05 ("rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi").
In ogni caso quindi il rifiuto inviato al S. era diverso da quello che quest'ultimo era autorizzato a ricevere, sia quanto a consistenza dello stesso che quanto alla sua classificazione. Il giudice ha al riguardo correttamente ritenuto in via generale che il produttore/detentore di rifiuti risponda della contravvenzione di cui al citato D.Lgs. n. 22, art. 51, comma 1, a titolo di concorso col soggetto ricevente, nel caso in cui quest'ultimo risulti privo della prescritta autorizzazione al recupero.
Trattasi infatti di responsabilità personale per omesso controllo relativamente al possesso di tale autorizzazione, conseguente alla violazione dell'obbligo (e non solo onere in senso tecnico: cfr. il citato D.Lgs. n. 22, art. 10, comma 2, ripreso anche al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188, comma 2) imposto al produttore/detentore di rifiuti, qualora decida di conferirli ad un terzo per lo smaltimento o il recupero, di rivolgersi a soggetto debitamente autorizzato (cfr. al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte citata nella sentenza di merito e riguardante la norma di legge in esame: Cass. 17 marzo 2003 n. 16016 - ud. del 19 febbraio 2003 - e 6 maggio 2004 n. 21588 - ud. 1 aprile 2004).
Tale responsabilità non è evidentemente esclusa dal fatto che il terzo sia munito di autorizzazione, ma relativamente a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, perché ciò si risolve nella mancanza di autorizzazione relativamente ai rifiuti conferiti;
nè si configura come una inammissibile forma di responsabilità oggettiva, conseguendo viceversa alla negligenza nella verifica della esistenza di specifica autorizzazione.
Il giudice ha pertanto correttamente ritenuto i ricorrenti A. e L. , quali detentori/produttori dei rifiuti indicati, colpevoli del reato loro contestato.
Concludendo, il ricorso di I. A. e di L. G. è infondato e va respinto, con la condanna conseguente dei ricorrenti al pagamento in via solidale delle spese processuali. Appare viceversa fondato il ricorso del S., al quale il decreto di citazione a giudizio aveva sostanzialmente contestato di non essere in possesso della necessaria autorizzazione per il trasporto di quegli specifici rifiuti mentre la sentenza impugnata gli ha attribuito la responsabilità di avere ricevuto per il completamento del processo di compostaggio un rifiuto diverso da quello che era autorizzato a ricevere per il relativo recupero. Poiché l'autorizzazione al trasporto è cosa diversa dall'autorizzazione al recupero finale del rifiuto e il S. si era difeso in giudizio unicamente con riguardo alla contestazione di cui al capo di imputazione, la censura appare fondata. La sentenza andrà pertanto annullata senza rinvio nel relativo capo, con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Massa per le sue determinazioni.
Gli effetti di tale annullamento non si estendono agli altri ricorrenti, che sono stati in gradi di difendersi adeguatamente in ordine al fatto di reato accertato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di R. S., disponendo la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Massa per le sue determinazioni. Rigetta il ricorso degli altri ricorrenti, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2007