Cass. Sez. III n. 3580 del 30 gennaio 2012 (PU 19 ott. 2011)
Pres. Ferrua Est. Rosi Ric. Azzola
Rifiuti. Responsabilità proprietario terreno

Risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti il proprietario che conceda in locazione un terreno a terzi per svolgervi un'attività di smaltimento di rifiuti, in quanto incombe sul primo, anche al fine di assicurare la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.), l'obbligo di verificare che il concessionario sia in possesso dell'autorizzazione per l'attività di gestione dei rifiuti e che questi rispetti le  prescrizioni contenute nel titolo abilitativo e quindi almeno sotto il profilo della culpa in vigilando.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Roma con sentenza dell'1 ottobre 2010 ha condannato A.A. per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. b) per avere abbandonato nel suo terreno rifiuti speciali provenienti da attività industriale (corrugato plastico, cabine plastiche per contatori elettrici, ed altro), fatto accertato in (OMISSIS).

L'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto impugnazione innanzi alla Corte di appello, che ha qualificato tale atto quale ricorso per cassazione, evidenziando il seguente motivo: inesistenza del fatto ascritto; inesistenza di un obbligo giuridico di garanzia;

violazione del principio di tassatività. L'imputato sarebbe stato ritenuto colpevole solo in virtù della sua qualità di proprietario per una condotta meramente omissiva: il solo fatto che lo stesso fosse a conoscenza dell'uso illecito da parte di terzi realizza una connivenza che non è punibile. Infatti non esiste una norma che stabilisca l'obbligo per il proprietario che voglia locale o cedere in uso ad un terzo un immobile di accertarsi che questi sia munito dei titoli autorizzatori necessari a svolgere l'attività che il terzo abbia intrapreso. Una diversa interpretazione violerebbe il principio di tassatività e di personalità della responsabilità penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La giurisprudenza è costante nell'affermare il principio che risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti "il proprietario che conceda in locazione un terreno a terzi per svolgervi un'attività di smaltimento di rifiuti, in quanto incombe sul primo, anche al fine di assicurare la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.), l'obbligo di verificare che il concessionario sia in possesso dell'autorizzazione per l'attività di gestione dei rifiuti e che questi rispetti le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo" (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 36836 del 9/7/2009, Riezzo, Rv. 244966) e quindi "almeno sotto il profilo della culpa in vigilando" (in tal senso, Sez.3, n. 21677 del 26/1/2007, Cantelmi e altro, Rv.237814).

La sentenza impugnata ha fornito congrua ed esaustiva motivazione sul punto, non solo circa la sussistenza del reato di abbandono di rifiuti, sanzionato penalmente dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, ma quanto alla responsabilità dell' A., richiamando il fatto che lo stesso era stato trovato presente sul luogo al momento dell'accertamento e che in una delle quattro aree nelle quali era diviso il terreno, lo stesso svolgeva la propria attività di produzione di funghi, mentre due delle altre erano state cedute a titolo gratuito ad un'autocarrozzeria e ad una società che si occupava di impianti elettrici industriali e proprio tali aree si presentavano come discariche a cielo aperto, per cui risultava evidente che il deposito incontrollato di rifiuti era frutto di una omessa vigilanza dell' A. stesso, condotta pienamente esigibile dal predetto in virtù delle predette circostanze di fatto accertate nel corso del giudizio.

Pertanto il ricorso va rigettato e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012