Cass. Sez. III n. 170 del 5 gennaio 2026 (UP 2 dic 2025)
Pres. Aceto Rel. Giorgianni Ric. Perillo
Rifiuti.Spedizioni transfrontaliere e delitto di falso

In tema di spedizioni transfrontaliere, le parti di ricambio derivanti da veicoli fuori uso sono classificate come rifiuti speciali a meno che non siano state sottoposte a operazioni di trattamento e messa in sicurezza presso impianti autorizzati, con onere della prova a carico di chi ne invoca la natura di bene. La falsa dichiarazione resa al doganalista circa la natura di tali beni, indicati come semplici "parti di auto" anziché rifiuti, integra il reato di induzione in falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico (artt. 48 e 479 cod. pen.), in quanto il privato induce in errore il funzionario doganale nella redazione della bolletta. Ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), il giudice deve valutare congiuntamente l'esiguità del danno e la non abitualità, potendo legittimamente escluderla in presenza di un ingente quantitativo di rifiuti e della potenziale pericolosità della merce destinata al reimpiego senza le necessarie verifiche di sicurezza

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 febbraio 2024, il Tribunale di Salerno condannava Antonio Perillo alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione, concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006, per aver effettuato una spedizione transfrontaliera verso gli Emirati Arabi di rifiuti dichiarati con bolletta doganale, con indicazione di parti di auto (80 scatole di sterzo, attinenti alla sicurezza del veicolo, 70 pompe diesel, 375 motorini di avviamento, 90 compressori di aria condizionata, 4385 alternatori),integrando la fattispecie di traffico illecito di rifiuti ex art. 26 lett. a, b, c, d, e, Reg. CEE n. 259/93. Con sentenza del 20 gennaio 2025 la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, Antonio Perillo, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato un vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento all’art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006, in ordine alla qualificazione giuridica dei beni oggetto di spedizione come rifiuti. In sintesi, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale omette di considerare le censure mosse con l’atto di appello con riferimento alla documentazione attestante l’acquisto regolare della merce da autodemolitori e rivenditori autorizzati alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei veicoli, tali da ingenerare un dubbio sulla natura di rifiuto della merce o, comunque, incidere sulla valutazione dell’elemento soggettivo del reato. In secondo luogo, la Corte territoriale non ha tenuto conto come la normativa europea e nazionale incentiva il reimpiego dei componenti dei veicoli fuori uso e che la merce era destinata al mercato estero per il reimpiego, come risultante dalla fattura e dalla dichiarazione doganale. Inoltre, non erano state affrontate le contestazioni riguardanti la erronea attribuzione del codice CER 160106, relativo all’intero veicolo fuori uso bonificato, anziché dei codici più appropriati per singoli ricambi, né l’argomentazione relativa al Regolamento CE 674/2012 che disciplinava le spedizioni verso gli Emirati Arabi Uniti, rendendo problematica l’esportazione come rifiuto della tipologia dei beni in esame, dovendo essere eseguito un accertamento rigoroso tale da tenere conto della volontà del detentore di disfarsene e delle concrete modalità di gestione del bene stesso, vale a dire la destinazione alla vendita e al reimpiego unitamente all’acquisto da operatori qualificati. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato un vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento alla erronea applicazione dell’art. 483 cod. pen. e degli artt. 48 e 479 cod. pen. Premette la difesa che l’imputato è stato condannato per aver reso al doganalista una dichiarazione ideologicamente falsa, in tal modo la Corte di appello ha ritenuto una fattispecie di reato diversa e più grave rispetto a quella contestata in primo grado, violando il principio di legalità e il diritto di difesa e senza valutare le implicazioni di tale diversa qualificazione giuridica, nei limiti del potere del giudice di appello e nel rispetto del divieto di reformatio in peius, essendo l’appello proposto dal solo imputato. Lamenta la difesa che vi sarebbe una insanabile contraddizione tra la premessa di ritenere la fattispecie di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. e la conclusione della condanna per il meno grave reato di cui all’art. 483 cod. pen. Osserva ancora la difesa che il delitto di induzione in falso ex artt. 48 e 479 cod. pen. esclude o mette in discussione la configurabilità del reato di cui all’art. 483 cod. pen. per il quale è intervenuta condanna e che, qualora si dovesse ritenere che la merce non costituisce rifiuto, verrebbe meno la falsità della dichiarazione e, conseguentemente, il presupposto del reato di cui all’art. 483 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge con riferimento alla erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e un vizio della motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa ha lamentato che la valutazione della Corte territoriale si è fondata sull’assunto che tutti i circa 5000 pezzi fossero rifiuti, per cui qualora tale presupposto venisse meno per la maggior parte della merce anche il presupposto della mancata applicazione dell’art. 131-bis verrebbe ridimensionato. In secondo luogo, anche a voler considerare rifiuti le 92 scatole di sterzo, la motivazione sulla pericolosità appare assertiva e non adeguatamente ancorata ad elementi di fatto, non avendo al Corte di merito indicato quale certificazione escludesse che l’acquirente emiratino non fosse un riparatore di pezzi di ricambio usati, né come da tale certificazione potesse desumersi con certezza la destinazione finale e le modalità di impiego dei pezzi da parte dell’acquirente estero, non tenendosi conto della possibilità che l’acquirente fosse un operatore commerciale del settore, tenuto al rispetto delle normative locali per la reimmissione in commercio o utilizzo dei pezzi.
3. E’ pervenuta memoria dell’avv. Salvatore Vecchia, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale, in relazione al primo motivo di ricorso, si ribadisce che la Corte territoriale avrebbe operato una indebita inversione dell’onere della prova, ponendo a carico dell’imputato l’onere di dimostrare che la merce non avesse le caratteristiche di rifiuto, non valutando la documentazione prodotta che attestava la provenienza della merce da una filiera legale di recupero e reimpiego, infine omettendo di motivare in ordine alla erronea attribuzione del codice CER e alle ulteriori contestazioni tecniche.
Quanto al terzo motivo di ricorso, si ribadisce che l’aver valutato il quantitativo di rifiuti come ingente è viziato dalla erronea qualificazione giuridica della merce, mentre la qualificazione di potenziale pericolosità delle 92 scatole di sterzo sarebbe una mera supposizione in ordine alle intenzioni e alle qualifiche dell’acquirente emiratino. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Procura generale condivide la riqualificazione giuridica del reato di cui all’art. 483 cod. pen. nel reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., senza considerare che la Corte di appello avrebbe confermato la condanna per il reato di cui all’art. 483 cod. pen., mentre la richiesta di rettificare il dispositivo ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. sarebbe giuridicamente inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, con il quale si contesta la qualificazione dei beni come rifiuti, è manifestamente infondato.
Deve essere, infatti, ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell'utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l'applicazione (cfr. Sez. 3, n. 18020 del 18/01/2024, Halili, Rv. 286345). Nel caso di specie, il ricorrente si è sottratto a questo onere, non avendo dimostrato chi fosse stato il fornitore dei numerosi pezzi di ricambio che intendeva spedire negli Emirati arabi uniti, né, soprattutto, che il fornitore li avesse sottoposti al trattamento previsto dall’art. 15 del d.gs. n. 209 del 2003, necessario per far sì che rifiuti non vendibili potessero diventare beni di libera vendita. Ed invero il d.lgs. n. 152 del 2006, all’art. 184, comma 3, lett. i), definisce come rifiuti speciali i veicoli fuori uso, mentre, all’art. 184-ter, comma 1, dispone che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti. L'art. 184-ter, comma 4, richiama poi espressamente anche il d.lgs. n. 209 del 2003, che pone, tra i vari obiettivi indicati nell’art. 2, quello di individuare e disciplinare le prescrizioni da osservare per favorire il recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, compreso lo sviluppo del mercato e dei materiali di demolizione recuperati, privilegiando il reimpiego e il riciclaggio, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire, nonché le altre azioni necessarie per favorire il reimpiego, il riciclaggio e il recupero di tutte le componenti metalliche e non metalliche derivanti dal veicolo fuori uso e, in particolare, di tutte le materie plastiche, precisando poi, all’art. 3, che le operazioni di “trattamento” dei veicoli fuori uso, per esse intendendosi le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti, debbano essere effettuate presso un impianto di trattamento autorizzato. L’art. 15 del d.lgs. n. 209 del 2003 consente, infine, il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, precisando che le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate, disponendo infine che l’utilizzazione delle parti di ricambio recuperate da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente. Ne consegue che solo le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui all'art. 184-ter d.lgs. 152/2006, cessano di essere rifiuti (in tal senso, Sez. 3, n. 21153 del 13/02/2020, Souhil, non mass.). Ora, il giudice di primo grado ha dato atto non solo che la merce si presentava in cattivo stato d’uso ed era stata caricata alla rinfusa in cassoni di plastica, ma anche che l’imputato non aveva prodotto alcuna documentazione attestante la revisione e il collaudo dei pezzi di ricambio, dichiarando anzi che non ne fosse in possesso, per cui le parti di ricambio di veicoli fuori uso, che costituiscono rifiuti, non essendo stati sottoposti ad alcuna operazione di recupero, tali sono rimasti anche al momento in cui è stato esercitato il controllo sulla merce che l’imputato intendeva spedire all’estero. Del resto, la natura di rifiuto di un veicolo fuori uso o di parti di esso non necessita di particolari accertamenti, quando risulti che detti beni non siano stati sottoposti ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose (Sez. 3, n. 11030 del 05/02/2015, Rv. 263248). In proposito, deve anche essere ricordato che la classificazione di una sostanza o di un oggetto quale rifiuto non deve necessariamente basarsi su una analisi tecnica, potendo legittimamente fondarsi anche su elementi probatori di diversa natura, quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici o gli esiti di ispezioni e sequestri (Sez. 3, n. 33102 del 07/06/2022, Bartucci, Rv. 283417; Sez. 3, n. 7705 del 28/06/1991, De Vita, Rv. 187805), per cui la descrizione della merce, in cattivo stato d’uso e caricata alla rinfusa in cassoni di plastica, e la mancata produzione di documentazione attestante la revisione e il collaudo dei pezzi di ricambio, concerne una motivazione, contenente accertamenti di fatto adeguatamente e logicamente motivati, che perciò si sottraggono al controllo di legittimità. Devono, quindi, escludersi i vizi motivazionali del tutto genericamente prospettati dall’appellante, avendo il giudice di merito compiutamente e logicamente argomentato sulla natura della merce come rifiuto, per cui, in presenza di un apparato argomentativo sufficiente e non irrazionale, non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle generiche obiezioni difensive. Di qui la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate sul punto.
2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità e per carenza di interesse, tendendo soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto, in un caso nel quale ci si duole che la Corte di appello abbia, solo in motivazione e senza alcuna precisazione in dispositivo, qualificato più gravemente i fatti (artt. 48, 479 cod. pen.) rispetto al delitto contestato e ritenuto dal giudice di primo grado (art. 483 cod. pen.), senza peraltro contestare la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., non avendo il ricorrente censurato l’assunto della Corte territoriale, secondo il quale l’imputato avrebbe reso al doganalista una dichiarazione ideologicamente falsa che, a sua volta, aveva indotto quest’ultimo in errore, facendogli redigere una bolletta doganale ideologicamente falsa; ma, soprattutto, senza aver chiarito quale interesse il ricorrente potesse nutrire alla proposizione ed all'accoglimento della impugnazione, cui conseguirebbe l’iscrizione al casellario giudiziale di un reato più grave, in assenza di impugnazione sul punto del Pubblico ministero.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella mera pretesa di una formale applicazione della legge (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. 270246, fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., anziché in quello di cui all'art. 496 cod. pen.,per il quale era stato condannato, peraltro punito meno gravemente del primo; nello stesso senso, Sez. 6, n. 24608 del 02/04/2015, K., Rv. 264166; Sez. 6, n. 38311 dell’11/07/2023, Moretti, non mass.. Del resto, come anticipato, il ricorrente neanche contesta l’assunto della Corte territoriale, che ha ritenuto, in linea con un convincente orientamento giurisprudenziale, che la formazione delle bollette doganali integra la fattispecie di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., in quanto l'imputato ha indotto in errore il pubblico ufficiale, che ha formato la bolletta doganale ideologicamente falsa, perché attestante l’esportazione di “parti di auto”, che invece erano da considerare rifiuti (v., Sez. 5, n. 40402 del 17/04/2012, Luglio, Rv. 254829; Sez. 3, n. 8096 del 09/02/2011, Piermartiri, Rv. 249579; Sez. 5, n. 4950 del 30/11/2006, dep. 2007, Prudenziati, Rv. 235783; tra le non massimate, Sez. 5, n. 3013 del 19/09/2019, dep. 2020, Marsigliante; Sez. 5, n. 26039 del 25/02/2019, Dai),. Di qui la inammissibilità del motivo di ricorso.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la norma prevede, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento,. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449),. La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione: a) del quantitativo importante di rifiuti, trattandosi di circa 5.000 pezzi usati di ricambi per auto per un complessivo prezzo di vendita di 38.000,00 euro; b) della pericolosità della condotta posta in essere, che avrebbe messo in pericolo la sicurezza dei destinatari finali della merce, comprendendosi tra i beni venduti anche parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, vale a dire 92 scatole dello sterzo, cedibili soltanto agli esercenti attività di autoriparazione, non anche ai commercianti di auto usate e di pezzi di ricambio usati per auto, attività quest’ultima svolta dal destinatario della merce descritta in imputazione, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale,. Tale giudizio è coerente con i fatti accertati e con la ratio dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, volto a sottrarre alla pretesa punitiva fatti di minima offensività e del tutto occasionali, non individuabili nel caso in esame, avendo la Corte di appello valorizzato, in senso ostativo, la gravità delle condotte commesse, in ragione del rilevante quantitativo di merce, da considerarsi rifiuti, che si intendeva spedire all’estero, la non marginale consistenza dei quali – sottolinea il giudice di primo grado – ben rappresentata dai rilievi fotografici agli atti, e della pericolosità di tale condotta, per la presenza di parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli fuori uso,. Le doglianze sollevate al riguardo devono pertanto essere ritenute non specifiche, a fronte di una sentenza che, nel suo percorso argomentativo, aveva rimarcato l'offensività del fatto, argomento in linea di piena conformità agli indirizzi di legittimità e solo genericamente contestato con il motivo di ricorso che è, dunque, generico.
4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così è deciso, 02/12/2025