Cass. Sez. III n. 46243 del 19 novembre 2013 (Cc 23 ott. 2013)
Pres. Mannino Est. Marini Ric. Borrata
Rifiuti. Materiale bituminoso
Il materiale bituminoso, come ogni prodotto proveniente da scavo o demolizione, può essere considerato sottoprodotto ai sensi dell’art.183, lett. qq), del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 soltanto in ipotesi di totale riutilizzazione nel rispetto delle condizioni fissate dal successivo art.184-bis al comma 1, anche in relazione all’art.185, in particolare lett.b) e c), della medesima legge.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7/2/2013 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'appello proposto contro l'ordinanza del 31/10/2012 del Giudice delle indagini preliminari in sede che ha respinto l'istanza di restituzione dell'automezzo intestato alla società "Edilsystem Unyted S.a.s", di cui il sig. B. è legale rappresentante, sequestrato in relazione al reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256.
2. Avverso tale ordinanza il sig. B. propone ricorso, in sintesi lamentando:
errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 240 c.p., comma 3 e art. 321 c.p.p., comma 2, per essere la società proprietaria estranea alle condotte poste a carico delle persone indagate e per risultare non ipotizzabile l'applicazione di misura sanzionatoria come la confisca in danno di chi non ha alcuna responsabilità;
illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259 per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 27 e 111 Cost.;
errata applicazione di legge ex art. 6060 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. e al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 184 e 256, versandosi in presenza di sottoprodotto e non di rifiuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutti i suoi motivi.
2. Occorre in primo luogo rilevare che il materiale bituminoso, come ogni prodotto proveniente da scavo o demolizione, può essere considerato sottoprodotto ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, lett. qq), soltanto in ipotesi di totale riutilizzazione nel rispetto delle condizioni fissate dal successivo art.l84-bis al comma 1, anche in relazione all'art. 185, in particolare lett. b) e c), della medesima legge. Tale conclusione risulta certamente corretta anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 2 dicembre 2010, n. 205 e del relativo decreto ministeriale (vedi sentenze di questa Sezione, n. 33577 del 4/7/2012, Digennaro; n. 32797 del 18/3/2013, Rubegni e altri). Nè, sul punto, risultano rilevanti le successive modifiche normative che hanno ad oggetto materiali diversi, e cioè le rocce e terre da scavo; queste ultime, infatti, sono costituite da materiali naturali oggetto di attività di estrazione o scavo, mentre i materiali bituminosi provengono da lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione, cui segue l'attribuzione di codice CER 17.04.01 o 02, con conseguente classificazione come rifiuto (Sez. 3, n. 39586 del 28/10/2005; n. 12851 del 13/2/2003; da ultimo, n. 7374 del 19/1/2012, rv 252101).
3. Deve concludersi che la condotta tenuta dai sigg. S. e F. non appare allo stato riconducibile nell'alveo delle disposizioni ora richiamate, così che il materiale trattato assume la qualità di rifiuto, come disciplinato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 184.
4. Quanto alla invocata estraneità del ricorrente e della società da lui rappresentata rispetto al reato ipotizzato, va rilevato che l'ordinanza impugnata evidenzia in modo non illogico che i materiali trasportati e scaricati dai sigg. S. e F. appartengono a categoria rientrante nell'ambito delle attività della "Edilsystem Unyted S.a.s", così del tutto ragionevolmente si è ritenuto che le condotte oggetto di indagine non siano state poste in essere in contrasto con la volontà o al di fuori della logica aziendale. Il che esclude che in questa fase sussistano le condizioni per ritenere che l'impiego del mezzo di trasporto sia casuale o, addirittura, avvenuto in violazione delle norme aziendali e che il proprietario del mezzo sia soggetto del tutto estraneo alla vicenda.
5. Infine, la previsione contenuta nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259 che prevede l'obbligatoria confisca del mezzo in ipotesi di condanna è da sola sufficiente per giustificare il sequestro dello stesso qualora si ravvisi il "fumus" di reato e si debba escludere l'estraneità del terzo titolare.
6. Alla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso fin qui esaminati consegue la irrilevanza del dubbio di costituzionalità proposto col secondo motivo; e ciò a prescindere dal fatto che l'eventuale contrasto coi principi costituzionali derivante dall'applicazione della disposizione in tema di confisca a casi come quello in esame presupporrebbe un accertamento in fatto che è riservato alla sede del merito.
7. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2013