Cass. Sez. III n. 46711 del 22 novembre 2013 (Ud 17 ott. 2013)
Pres. Teresi Est. Andreazza Ric. Di Nota
Rifiuti. Differenze tra la nozione di deposito e quella di abbandono

La nozione di deposito di rifiuti anche solo temporaneo implica, a differenza di quella dell’abbandono, ed in virtù della sua finalizzazione ad una gestione degli stessi, una attività connotata necessariamente da un controllo a che la collocazione avvenga inizialmente e poi permanga, nell'arco temporale richiesto, secondo le modalità di legge, non è sostenibile che, una volta collocato il materiale (su area che già non sia interessata da oggetti di provenienza diversa) sia possibile disinteressarsi della sorte del medesimo; se, del resto, il deposito prelude per legge all'avviamento del materiale alle operazioni di recupero e di smaltimento, è necessario che il requisito del raggruppamento per categorie omogenee sussista inizialmente e permanga sino a che detto smaltimento non intervenga, restando a carico di chi il deposito effettui curare che detto requisito venga costantemente rispettato, senza per questo addossare al “depositante” inadempienze altrui. Una diversa conclusione finirebbe d’altra parte per dar luogo ad una indebita assimilazione della figura del “deposito” a quella dell’"abbandono".


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/06/2012 il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. dist. di Sorrento, ha dichiarato, tra gli altri, D.N.M. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, così riqualificata l'originaria imputazione, per l'effettuato deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi.

2. Ha proposto ricorso l'imputata tramite il proprio Difensore lamentando con un primo motivo l'erronea applicazione di legge;

lamenta in particolare che con l'assoluzione del proprietario del terreno su cui erano stati depositati i rifiuti, D. G., è venuto meno l'unico elemento di collegamento esistente tra gli imputati sicchè il Tribunale avrebbe dovuto escludere il concorso di persone contestato considerato anche che le attività addebitate alla D.N. e all'altro coimputato P.G. sono del tutto autonome tra loro; inoltre insussistente è il reato continuato giacchè l'unico materiale riconducibile all'imputata è il legname di sua proprietà essendo gli altri rifiuti riconducibili alla condotta di P..

Con un secondo motivo censura l'interpretazione data alle norme sul deposito temporaneo, non ritenuto dal Tribunale, che ha invece ravvisato il deposito preliminare, per mancanza dei requisiti del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. m). Al contrario, rileva che nella specie sarebbe stata data la prova del deposito temporaneo a fronte dei requisiti di legge tutti presenti posto che l'imputata ha raggruppato il legname proveniente dallo smantellamento del proprio stabilimento nello spiazzo di proprietà di D., attiguo allo stabilimento, e con il suo consenso; il legname, che era privo di inquinanti organici persistenti, non ha mai superato la quantità di legge di trenta metri cubi ed era stato raccolto qualche giorno prima del sequestro. Quanto alla pretesa mancanza del requisito di raccolta effettuata per categorie omogenee rileva che l'assoluzione del proprietario del fondo ha comportato che l'imputata debba rispondere soltanto del deposito del legname, categoria quindi del tutto omogenea. Nessun obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, quale ulteriore requisito ravvisato come mancante dal Tribunale, era dovuto versandosi in tema di rifiuti non pericolosi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Quanto al primo motivo di ricorso, ne va anzitutto rilevata l'inammissibilità per mancanza di interesse non comprendendosi invero, una volta che lo stesso Tribunale ha dato atto del fatto che alla ricorrente è unicamente imputabile la condotta di deposito preliminare di circa 100 quintali di legname e non anche dei restanti menzionati in imputazione, ricollegati alla separata azione di P.G., quale sia l'interesse (diverso da quello di cui si dirà oltre sub par. 4) ad invocare la violazione dell'art.110 c.p. originariamente contestato in rubrica; nè coglie nel segno la doglianza, avente sempre come presupposto la riconducibilità alla persona dell'imputata unicamente del legname depositato nell'area di proprietà di D., circa la violazione dell'art. 81 c.p. posto che, dalla stessa sentenza, non risulta che la condotta altrui abbia determinato influenze di sorta sulla determinazione della pena (calcolata anzi in misura tale da tenere conto, testualmente, del "minimo danno arrecato").

4. Quanto al secondo motivo, essenzialmente volto a contestare la ritenuta esclusione dell'ipotesi di "deposito temporaneo", va anzitutto rammentato che tra i requisiti che per legge (segnatamente, già del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. m) ed ora, a seguito delle modifiche dell'art. 10 del D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 183, comma 1, lett. bb), n. 3) concorrono a configurare la stessa ricorre anche quello, puntualmente richiamato dal Tribunale, del necessario raggruppamento per categorie omogenee, diversamente ricadendosi in ipotesi di messa in riserva o, come nella specie ritenuto dal primo giudice, in deposito preliminare (cfr. Sez. 3, n. 19883 del 11/03/2009, Fabris, Rv. 243719; Sez. 3, n. 11258 del 11/02/2010, Chirizzi, Rv. 246459).

Ciò posto, la ricorrente ha contestato la ritenuta esclusione di detto requisito posto che, nella specie, alla stessa, e proprio per l'impossibilità di rilevare la sussistenza di un concorso con terzi, era addebitabile la sola collocazione del legname. E tuttavia, ove si consideri che la nozione di deposito di rifiuti anche solo temporaneo implica, a differenza di quella dell'abbandono, ed in virtù della sua finalizzazione ad una gestione degli stessi, una attività connotata necessariamente da un controllo a che la collocazione avvenga inizialmente e poi permanga, nell'arco temporale richiesto, secondo le modalità di legge, non è sostenibile, come in definitiva si verrebbe in tal modo a pretendere dalla ricorrente, che, una volta collocato il materiale (su area che già non sia interessata da oggetti di provenienza diversa) sia possibile disinteressarsi della sorte del medesimo; se, del resto, il deposito prelude per legge all'avviamento del materiale alle operazioni di recupero e di smaltimento, è necessario che il requisito del raggruppamento per categorie omogenee sussista inizialmente e permanga sino a che detto smaltimento non intervenga, restando a carico di chi il deposito effettui curare che detto requisito venga costantemente rispettato, senza per questo addossare al "depositante" inadempienze altrui. Una diversa conclusione finirebbe d'altra parte per dar luogo ad una indebita assimilazione della figura del "deposito" a quella dell'"abbandono".

Consegue dunque a quanto appena detto come correttamente il Tribunale abbia considerato, nel ritenere non rispettato da parte della ricorrente il requisito della non omogeneità, l'insieme complessivo del materiale rinvenuto nell'area, ciò essendo sufficiente per ritenere legittimamente esclusa la figura del deposito temporaneo invocata, invece, dalla ricorrente.

5. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2013