Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5864, del 27 novembre 2014
Rifiuti.Autorizzazione per impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi, interesse giuridicamente rilevante autori esposto

Una volta che l’amministrazione resa edotta dagli interessati di possibili vizi di legittimità di un suo provvedimento, abbia conseguentemente avviato un procedimento volto al ritiro in autotutela di quest’ultimo, deve ritenersi sorto in capo agli autori dell’esposto un interesse giuridicamente rilevante alla conclusione positiva di tale procedimento. Inoltre, allo stesso interesse è nel caso di specie sotteso un bene della vita, consistente nella tutela della proprietà e nella conservazione dell’habitat naturale dei luoghi circostanti all’abitazione, che vale a rendere differenziata e qualificata la posizione degli odierni appellanti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05864/2014REG.PROV.COLL.

N. 08484/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8484 del 2014, proposto dai coniugi Angiolo Massini e Norma Malatesta, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Piccioni, Cristina Bucciarelli, Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso Francesco Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 118;

contro

Provincia di Arezzo, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Caccialupi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13; 
Comune di Bucine, A.r.p.a.t. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, A.r.p.a.t. - Dipartimento di Arezzo, Azienda U.s.l. n. 8 - Zona Valdarno;

nei confronti di

Lerose s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Loriano Maccari, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; 
Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno, Nuove Acque s.p.a., Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Arezzo, Regione Toscana - Ufficio tecnico del Genio Civile, Autorità Serv. Integrato dei Rifiuti Urbani A.t.o. Toscana Sud, Confederazione Nazionale dell’artigianato e della piccola e media Impresa, Associazione Industriali di Arezzo, Confartigianato Imprese Arezzo;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA, SEZIONE II, n. 320/2014, resa tra le parti, concernente un’autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Arezzo e della Lerose s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Francesco Paoletti su delega di Fabio Piccioni, Loriano Maccari;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata in parte dichiarata inammissibile ed in parte irricevibile l’impugnativa dei coniugi Angiolo Massini e Norma Malatesta contro gli atti con cui la Provincia di Arezzo:

a) dapprima rilasciava alla Lerose s.r.l., affittuaria di alcuni terreni dei ricorrenti, l’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione su tali appezzamenti e la gestione di un impianto di stoccaggio e di trattamento rifiuti non pericolosi in località Le Valli del Comune di Bucine (delibera di giunta provinciale n. 201 del 15 aprile 2013);

b) quindi revocava il procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione ambientale, avviato con diffida e divieto di inizio e/o prosecuzione dei lavori (provvedimento dirigenziale n. 173/EC del 30 ottobre 2013).

2. Il giudice di primo grado ha infatti attribuito a quest’ultimo provvedimento natura di atto endoprocedimentale,<<come tale incapace di essere lesivo per i ricorrenti>>, specificando che tale lesione deriva dal titolo autorizzativo contestualmente impugnato <<che consente alla società controinteressata di svolgere la sua attività anche sui terreni di loro proprietà e concessi in locazione>>; mentre riteneva tardivo il ricorso, notificato il 26 dicembre 2013, nella parte concernente appunto l’autorizzazione integrata ambientale <<rilasciata in data 15.4.2013>>.

3. Con il presente appello i coniugi Massini e Malatesta censurano le statuizioni in rito emesse dal TAR e ripropongono i motivi di impugnativa conseguentemente non esaminati.

4. Si sono costituite in resistenza la Provincia di Arezzo e la società Lerose.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla società controinteressata Lerose.

Benché la presente impugnazione riproduca nell’intestazione i motivi del ricorso originario, nel primo di questi sono anche contenute puntuali censure nei confronti di entrambe le dichiarazioni in rito pronunciate dal TAR, idonee a devolvere la cognizione al giudice d’appello su queste statuizioni, nel rispetto della regola della specificità dei motivi sancito dall’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., oltre che, in ipotesi di loro fondatezza, sui motivi del ricorso originario non esaminati in primo grado.

2. Nel merito, l’appello è infondato, sebbene con le precisazioni che seguono.

Infatti, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, la lesione alla sfera giuridica dei ricorrenti, ed il conseguente interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. da questi vantato, deriva non solo dal rilascio a favore della Lerose s.r.l. dall’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di una discarica su terreni vicini alla loro residenza e parte dei quali di loro proprietà, ma anche dall’arresto del procedimento di annullamento in autotutela di questo titolo.

Va sottolineato al riguardo che tale procedimento è stato avviato dalla Provincia sulla base dell’esposto del precedente legale degli appellanti (lettera dell’avv. Falagiani in data 1 agosto 2013), attraverso la diffida e divieto di inizio e/o prosecuzione dei lavori intimato alla Lerose, nonché avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione ambientale, di cui al provvedimento dirigenziale n. 146/EC del 4 settembre 2013. Pertanto, una volta che l’amministrazione, resa edotta dagli interessati di possibili vizi di legittimità di un suo provvedimento, abbia conseguentemente avviato un procedimento volto al ritiro in autotutela di quest’ultimo, deve ritenersi sorto in capo agli autori dell’esposto un interesse giuridicamente rilevante alla conclusione positiva di tale procedimento.

3. Detto interesse ha innanzitutto carattere procedimentale e, quindi, gli interessati sono titolati a partecipare al procedimento avviato dall’amministrazione, secondo le forme e le modalità previste dalla legge n. 241/1990 (prova di ciò si ricava dal fatto che la Provincia ha trasmesso al precedente legale dei coniugi appellanti, mediante messaggio di posta elettronica certificata, le deduzioni difensive della società controinteressata). Inoltre, allo stesso interesse è nel caso di specie sotteso un bene della vita, consistente nella tutela della proprietà e nella conservazione dell’habitat naturale dei luoghi circostanti all’abitazione, che vale a rendere differenziata e qualificata la posizione degli odierni appellanti.

Questa connotazione sostanziale dell’interesse è dunque idonea a fondare la legittimazione di questi ultimi ad impugnare l’esito sfavorevole del procedimento di annullamento d’ufficio del titolo autorizzativo in forza del quale è stata consentita l’attività asseritamente pregiudizievole. In questo caso, l’esito del procedimento di annullamento in autotutela, sfavorevole per i coniugi Massini e Malatesta, è dato dal provvedimento dirigenziale di revoca n. 173 del 30 ottobre 2013, il quale ha determinato l’arresto procedimentale idoneo a rendere concreto ed attuale l’interesse ad agire in giudizio, perché definitivamente preclusivo di un diverso sviluppo del procedimento più favorevole agli odierni appellanti (sul punto si rinvia a quanto statuito dalla IV Sezione di questo Consiglio di Stato nella sentenza 9 maggio 2013, n. 2511).

4. Non sono invece fondate le censure rivolte dai coniugi Massini e Malatesta alla statuizione di irricevibilità del ricorso, nella parte concernente la delibera provinciale con cui è stata rilasciata alla Lerose l’autorizzazione integrata ambientale a realizzare una discarica su terreni in parte di proprietà dei primi, sebbene la motivazione debba essere corretta nei termini che seguono.

Infatti, poiché il provvedimento è incidente in via diretta sui terreni di proprietà dei coniugi, è indiscutibile il carattere altrettanto direttamente lesivo della sfera giuridica degli odierni appellanti. Pertanto, a differenza di quanto ritenuto dal TAR, la mera pubblicazione nell’albo pretorio della delibera autorizzativa, così come ogni altra forma di comunicazione non individuale non è idonea a ritenere integrato il presupposto della conoscenza dell’atto in grado di fare decorrere il termine decadenziale per proporre l’impugnativa giurisdizionale ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. (in termini si registra non solo la pronuncia della VI Sezione 27 dicembre 2012, n. 6843, richiamata dagli appellanti, ma anche l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Sezione, da ultimo ribadita nelle sentenze 30 aprile 2014, n. 2256, 26 novembre 2013, n. 5627, 26 settembre 2013, n. 4786, 13 luglio 2010, n. 4501).

5. Sennonché, gli stessi coniugi Massini e Malatesta riconoscono di avere acquisito tale conoscenza <<nell’estate 2013>> (pag. 4 dell’atto d’appello). Questa circostanza è ulteriormente comprovata, come dedotto dalla Provincia di Arezzo e dalla Lerose nelle rispettive memorie costitutive, dall’invio alla Provincia di Arezzo dell’esposto a firma dell’avvocato Raffaello Falagiani sulla cui base l’amministrazione ha avviato il procedimento di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione integrata ambientale. Pertanto, la conoscenza di quest’ultima va fatta coincidere con la data della missiva del legale, e dunque al 1° agosto 2013, cosicché, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, il termine per impugnare il provvedimento in questione deve ritenersi spirato il 15 novembre 2013. Rispetto a quest’ultimo il ricorso è dunque effettivamente tardivo, essendo stato notificato il 27 dicembre successivo.

6. In conseguenza della conferma della dichiarazione di irricevibilità del ricorso non possono essere esaminati i motivi del ricorso originario riproposti nel presente appello. Questi sono infatti rivolti a censurare in via esclusiva all’autorizzazione integrata ambientale e non già l’arresto del procedimento di autotutela, rispetto al quale solo l’impugnativa è tempestiva ed ammissibile.

Conseguentemente, la sentenza di primo grado deve essere confermata.

7. Le spese del presente grado di giudizio, avuto riguardo alla particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello dei coniugi Angiolo Massini e Norma Malatesta (r.g. n. 8484/2014), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese tra tutte le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)