TAR Liguria, Sez. II, n. 1785, del 3 dicembre 2014
Urbanistica.L’apposizione di una doppia finestra modifica l’estetica del fabbricato

L’apposizione di una doppia finestra, cosa non comune agli altri appartamenti del condominio, è in grado di modificare l’estetica del fabbricato e il decoro dell’insieme abitato, ne consegue che quanto posto in essere non può essere qualificato alla stregua di una semplice manutenzione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)


N. 01785/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01204/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2005, proposto dalla signora Anna Rosa Ferrari rappresentata e difesa dall’avvocato Raniero Raggi presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via Palestro 2/11;

contro

Comune di Genova in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca De Paoli con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Garibaldi 9;

per l'annullamento

del provvedimento 25.7.2005, n. 642997 del comune di Genova.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Genova

vista la propria ordinanza 15.12.2005, n. 563

visti gli atti e le memorie depositate;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La signora Anna Rosa Ferrari si ritiene lesa dall’atto indicato in epigrafe, per il cui annullamento ha notificato l’atto 11.11.2005, depositato il 16.11.2005, con cui denuncia:

violazione degli artt. 6 e 3 comma 1 lett. a) del dpr 6.6.2001, n. 380, eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto dell’istruttoria.

Violazione degli artt. 62 e 63 del regolamento edilizio, dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di istruttoria

Violazione dell’art. 10 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sui presupposti e travisamento.

Il comune di Genova si è costituito in giudizio con memoria.

Con ordinanza 15.12.2005, n. 563 il tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta.

Le parti hanno depositato documenti e difese.



E’ impugnato un atto con cui l’amministrazione civica ha disposto che l’interessata rimetta nel pristino stato un numero non individuato di porte finestre esterne ai serramenti, che consistono in doppie finestre a protezione delle aperture dell’appartamento di proprietà ubicato in via san Barnaba 19/10; il collegio osserva che dalla letterale formulazione del provvedimento gravato si ritrae che quanto è stato ritenuto contrastante con le norme regolamentari applicate è solo l’installazione delle doppie finestre a protezione dei serramenti preesistenti. Non hanno pertanto rilievo ai fini del presente decidere le produzioni con cui l’interessata rappresenta suoi ritratti giovanili a cui fanno da sfondo delle finestre in legno. Le istantanee riprodurrebbero l’interessata decenni addietro in posa sul balcone su cui si aprono le finestre ora schermate dai doppi vetri, e sono intese ad offrire la prova che la situazione attuale preesiste da molto tempo. Il collegio non condivide tale assunto, proprio in considerazione della contestazione mossa dal comune che non riguarda la natura lignea od avvolgibile dei serramenti, bensì l’installazione della doppia finestra che avrebbe alterato il decoro dell’insieme abitato.

In tal senso devono ritenersi irrilevanti le allegazioni indicate.

Ciò premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione delle norme sul procedimento che è necessario rispettare per conseguire l’autorizzazione all’installazione dei manufatti contestati: a tenore dell’atto introduttivo della lite la condotta sanzionata sarebbe rubricabile come manutenzione ordinaria, come tale non abbisognevole di determinazione alcuna o della previa presentazione di domande all’autorità.

Il tribunale osserva che non si tratta dell’installazione o della sostituzione dei serramenti quanto dell’apposizione di una doppia finestra, cosa non comune agli altri appartamenti del condominio, e come tale in grado di modificare l’estetica del fabbricato: ne consegue che quanto posto in essere non può essere qualificato alla stregua di una semplice manutenzione, sì che la censura è infondata.

Con il secondo motivo si lamenta la carente istruttoria che avrebbe indotto l’amministrazione a fare applicazione dell’art. 62 del regolamento edilizio vigente (più esattamente dell’art. 63), che inibisce l’installazione di serramenti non composti di vetro o cristallo; l’art. 62 è stato invece posto a fondamento della determinazione gravata in quanto vieta i “…coloramenti delle fronti delle case … che possono …deturpare l’estetica… “. Si tratta di un apprezzamento squisitamente di merito che l’amministrazione ha rimesso all’ufficio estetica urbana, che rilasciò il parere 19.11.2004 considerando dissonante la tinta della doppia imposta rispetto all’armonia del restante fabbricato.

A tale proposito non può condividersi la critica mossa dalla censura, che denuncia la carente istruttoria: la p.a. ha raccolto alcune immagini fotografiche che documentano la diversità cromatica tra l’intelaiatura del doppio vetro installato e i serramenti che coprono le bucature degli altri appartamenti. Si tratta di un apprezzamento giustificato che sfugge al sindacato di questa istanza di giustizia, sì che il motivo è infondato e va respinto.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 10 della legge 7.8.1990, n. 241 in quanto l’ufficio estetica urbana espresse il suo avviso in epoca anteriore al deposito della memoria procedimentale 13.8.2004.

Il collegio rileva che l’intervento procedimentale dell’interessata non tocca in alcun modo l’apprezzamento estetico formulato dalla commissione comunale, sì che la rilevata discrasia è irrilevante nell’economia della decisione assunta dalla p.a.

In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese possono essere compensate, dato il tempo trascorso dai fatti per cui è lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

Respinge il ricorso a spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Roberto Pupilella, Consigliere

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)