Anche l’ Italia, dopo quindici anni,  applica correttamente i codici a specchio  

di Mauro SANNA

 

In data 21agosto 2014 fu emanata la Legge 11 agosto 2014, n. 116 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica il contenimento delle tariffe elettriche, il rilancio e lo sviluppo delle imprese che convertiva in legge il Dl 91/2014 ("Competitività").

L’art. 13 "b-bis) della legge integrando l’allegato D al D.Lgs. 152/06 dettagliava le modalità da adottare per la caratterizzazione dei rifiuti ai fini della loro classificazione ai sensi di quanto stabilito dalla Decisione 2000/532/CE.

Le modalità in essa enunciate, di fatto, non prevedevano altro che per classificare correttamente un rifiuto fosse noto il suo contenuto e cioè che fosse accertato se in esso fossero presenti o meno sostanze pericolose o comunque se presentasse una delle proprietà di pericolo da HP1 ad HP15, previste dall’allegato I al D.Lgs. 152/06.

Tale legge, che perciò quindi non faceva altro che esplicare e definire, anche se tardivamente, la procedura per ottemperare a quanto previsto dalla Decisione2000/532/CE, sollevò però una serie di critiche tendenti a dimostrare non solo la sua inutilità ed il contrasto della medesima con quanto stabilito dalla Decisione 2000/532/CE ma anche la impossibilità di una sua applicazione

Queste obiezioni, fin dalla data della emanazione della legge, prima della sua entrata in vigore, che in forza dell’art.13 comma 5 -bis doveva avvenire a decorrere dal 18 febbraio 2 015, furono sollevate dai soggetti più disparati .

Senza entrare nel merito di tali obiezioni è opportuno ricordare che la norma italiana, a 15 anni dalla emanazionedellaDecisione2000/532/CE non faceva altro che prevedere per la classificazione dei rifiuti una procedura di fatto già dettagliata dagli altri Paesi Membri con dei semplici manuali tecnici.

Basti ricordare per tutti quello dei Paesi del Regno Unito:Hazardous waste ,Interpretation of the definition and classification of hazardous waste (Technica Guidance WM2), pubblicato per la prima volta nel 2003, dove erano dettagliate le modalità da adottare per la caratterizzazione dei rifiuti da classificare .

In tale manuale in particolare erano riportate le procedure da utilizzare per i rifiuti non classificati con codici assoluti come speciali pericolosi o non pericolosi , ma per i quali invece la Decisione2000/532/CE prevedeva i cosiddetti codici a specchio, cioè

Per i casi in cui da una medesima operazione o processo si potessero generare in alternativa un rifiuto pericoloso o uno non pericoloso .

In data 15 giugno 2015, anche la Commissione CE pur se, per ora, solo con un documento preparatorio ha esplicitato, quali sono le modalità da adottare per la caratterizzazione dei rifiuti ai fini della loro classificazione.

Tale documento titolato European Commission "Guidance document on the definition and classification of hazardous waste - Draft version from 15 June 2015", che consta di ben 143 pagine, dettaglia le procedure da adottare per la classificazione dei rifiuti previsti dal Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Data l’ampiezza del documento ed i molti aspetti da esso presi in considerazione , in questo scritto, facendo appunto riferimento a quanto contenuto nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 , ci si riferirà solo a quanto previsto dal documento della Commissione per la caratterizzazione e conseguente classificazione dei rifiuti identificati con codici a specchio.

Riportando, cioè , solo le modalità in esso previste per individuare quale sia il codice da assegnare ad un rifiuto che si origina da uno specifico processo, dal quale possono scaturire in alternativa due rifiuti con codici speculari: uno pericoloso ed uno non pericoloso .

A questo fine, si riportano nella I colonna della tavola seguente alcuni stralci di quanto previsto in proposito dal documento della Commissione, ripresi di fatto dal capitolo 3 del medesimo (pagine 24-30)

 

TAVOLA A

 

Commissione Europea – Documento di riferimento per la definizione e classificazione dei rifiuti pericolosi – Versione provvisoria del 15 giugno 2015*

 

Art. 13 "b-bis) della Legge 11 agosto 2014, n. 116 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica il contenimento delle tariffe elettriche, il rilancio e lo sviluppo delle imprese - Conversione del Dl 91/2014

 

 

 

  1. Tutti I rifiuti non esclusi esplicitamente dall’applicazione delle Direttiva 2008/98/CE devono essere classificati in accordo con la medesima Direttiva ed in accordo con la Decisione 2000/532/CE e questo deve essere fatto in conformità a quanto riportato nel presente documento (Righe 665-670)

 

  1. Nel caso in cui il rifiuto è identificato con un codice pericoloso assoluto esso è classificato come tale e nessun accertamento in proposito è necessario (Righe 691-693)

 

 

  1. Nel caso in cui il rifiuto è identificato con un codice non pericoloso assoluto esso è classificato come tale e nessun accertamento in proposito è necessario (Righe 698-701)

 

 

  1. Nel caso in cui vi sia la possibilità di assegnare al rifiuto un codice pericoloso assoluto o in alternativa un codice non pericoloso assoluto è necessario procedere alla sua classificazione secondo i passaggi (3-5) indicati nel capitolo 3.2 al fine di determinare se ad esso debba essere assegnato il codice di rifiuto non pericoloso o un codice di rifiuto pericoloso (Righe 709-712)

 

Vi sono varie possibilità per determinare quali sostanze sono presenti in un rifiuto e se queste sono pericolose (Righe 729-730):

  • le informazioni possedute dal produttore originario della sostanza o oggetto prima che esso divenisse un rifiuto, ad esempio le schede di sicurezza o l’etichettatura (vedere più in dettaglio l’Annesso B) (Righe 731-733);

  • conoscenza approfondita del processo e delle reazioni chimiche da cui si genera il rifiuto e la conoscenza delle sostanze in ingresso al processo e quelle intermedie di reazione (Righe 734-735).

 

Solo quando sono stati completati i passaggi del punto 3 è possibile conoscere la composizione del rifiuto in esame. Questo significa avere la conoscenza di quali sostanze sono contenute e come esse sono classificate chimicamente (ad esempio se ad esse è assegnata un codice di indicazione di pericolo in accordo al regolamento CLP) (Riga 760-763).

Sulla base di tali conoscenze indirette mediante le due procedure seguenti è possibile stabilire se un rifiuto possiede le caratteristiche di pericolo e perciò esso è da classificare come pericoloso (Righe 763-765):

  • verifica se le soglie limite per l’assegnazione dei codici di indicazione di pericolo (determinati dalle caratteristiche di pericolo da HP4 a HP1, vedere Annesso C4) sono superate dalle sostanze presenti nel rifiuto in esame (Righe 766-768);

  • sottoporre il rifiuto a test per verificare se esso presenta o no caratteristiche di pericolo (Riga 769).

 

  1. E’ da evidenziare in particolare in relazione alle sostanze chimiche inorganiche che le analisi chimiche possono non rilevare lo specifico composto presente nel rifiuto ma soltanto identificare i singoli cationi ed anioni.

Al fine di identificare gli effettivi composti il detentore del rifiuto deve procedere ad una analisi approfondita del rifiuto o procedere ad una verifica dettagliata del processo o della operazione che hanno generato il rifiuto in esame (Righe 739-744).

 

  1. Infine se la composizione del rifiuto non è chiara e non vi è alcuna possibilità di procedere ad un approfondimento con gli ulteriori passaggi conoscitivi riportati nel capitolo seguente, il rifiuto è da classificare come pericoloso (Righe 749-751).

 

"All'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 è premessa la seguente disposizione: Classificazione dei rifiuti:

 

  1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente Codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/Ce.

 

 

 

  1. Se un rifiuto è classificato con Codice CER pericoloso "assoluto", esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

 

  1. Se un rifiuto è classificato con Codice CER non pericoloso "assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

 

 

 

  1. Se un rifiuto è classificato con Codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.

 

 

 

 

Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

 

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

  • la scheda informativa del produttore;

  • la conoscenza del processo chimico;

  • il campionamento e l'analisi del rifiuto;

 

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

  • la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

  • le fonti informative europee ed internazionali;

  • la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

 

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

 

 

 

 

 

 

  1. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

 

 

 

 

  1. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

 

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione"

 

 

 

*Testo originario in inglese

 

European Commission "Guidance document on the definition and classification of hazardous waste - Draft version from 15 June 2015"

 

 

  1. All waste streams not explicitly excluded by the WFD are to be classified according to WFD and LoW, and thus according to the approach outlined in this guidance document. This includes cases where additional legal documents exist for a particular waste stream (such as for waste electrical and electronic equipment (WEEE) in the case of the WEEE Directive 2012/19/EU or for waste batteries in the case of the Batteries Directive 2006/66/EC), as mentioned in Article 2(4) WFD. (Riga 665-670)

 

  1. In case an AH entry is assigned, the waste will be classified as hazardous and no further assessment is needed. Please see Box 11 in chapter A.1 for information on AH entries displaying no hazardous properties. (Riga 691-693)

 

  1. In case an ANH entry is assigned, the waste will be classified as non- hazardous and no further assessment is needed. Please see Box 11 in chapter A.1 for information on ANH entries displaying hazardous properties (Riga 698-701)

 

  1. In case there is the choice to assign a MH entry or a MNH entry, it is necessary to proceed with steps 3-5 (cf. chapter 3.2) of the classification process in order to determine whether to assign the MH entry or the MNH entry.(Riga 709-712)

 

There are several possibilities to examine which substances can be found in the waste and whether they are hazardous (Riga 729-730):

 

  • information from the original producer of the substance or object before it became waste, e.g. Safety Data Sheets (SDS), GHS pictograms (see in more detail Annex B) (Riga 731-733);

 

  • extensive knowledge of 'waste-generating' manufacturing process/chemistry and its input substances and intermediates (Riga 734-735);

 

As soon as you have completed step 3, you should know the composition of the waste in question. This means you should have knowledge of which substances are contained in the waste and how they are chemically classified (e.g. if they are assigned with a 'hazard statement code' according the CLP Regulation) (Riga 760 763);

 

 

Based on this knowledge, the following two methods can determine if the waste displays hazardous properties and therefore has to be classified as hazardous (Riga 763-765):

  • Calculation if threshold limits based on hazard statement codes (individually depending on the properties HP4 to HP14, see Annex C) are exceeded by the substances that are present in the waste in question (Riga 766-768);

  • Testing if the waste dispalys hazardous properties or not (Riga 769).

 

  1. Please note that in particular regarding inorganic substances, chemical analysis may not determine the specific compounds within a waste but only identify individual cations and anions. In order to identify the whole compounds, the waste holder hence needs to further analyse the waste or apply detailed knowledge of the process/ activity that generated the waste in question (Riga 739-744).

  2. Finally, if the composition of the waste is unclear and if there is no possibility for further clarification in line with the steps outlined in the next chapters, the waste is to be classified as hazardous. (Riga 749-751).

 

 

 

 

 

Il contenuto in questa parte del documento viene poi comparato con quanto già stabilito in proposito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 , riportandola nella II colonna della medesima tavola.

Come si evidenzia , a meno di alcune sfumature lessicali il contenuto del documento della Commissione relativamente alla prassi da adottare per individuare quale sia il codice da assegnare ad un rifiuto che scaturisca da un processo per il quale il Catalogo Europeo dei Rifiuti prevede la produzione di due rifiuti con codici speculari : un rifiuto pericoloso ed un rifiuto non pericoloso, cioè, è del tutto comparabile con quanto già previsto dalla legge italiana.

Tale comparazione dimostra che la metodologia adottata dall’Italia con la Legge 11 agosto 2014, n. 116 è del tutto conforme a quanto stabilito dalla Decisione2000/532/CE, tant’è che la Commissione CE ha previsto non solo la stessa prassi ma anche i medesimi passaggi operativi.

Né d’altra parte poteva essere altrimenti, infatti è evidente che per classificare un rifiuto è necessario conoscere la sua composizione e questo si può realizzare o procedendo ad una sua caratterizzazione o acquisendo, se esistenti, le informazioni ad essa relative.

Definire la classificazione di un rifiuto con codice speculare a priori senza conoscere la sua composizione non è solo presunzione ma è del tutto arbitrario come è arbitrario stabilirla sulla base di documentazioni parziali e generiche o caratterizzazioni incomplete.

Dal contenuto del documento della Commissione ed in particolare dalla sua comparazione con quanto previsto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 risulta evidente che le critiche mosse ad essa, fin dalla sua emanazione, erano non solo prive di fondamento, ma solo pretestuose e non motivate da ragioni giuridiche e tanto meno scientifiche.

Quanto previsto dalla norma italiana era infatti del tutto conforme a quanto stabilito dalla Decisione2000/532/CE.

Da tale condizione ne scaturisce, che per il futuro anche in Italia per la classificazione di un rifiuto a cui competono due codici speculari si dovrà procedere preventivamente e effettivamente alla sua caratterizzazione. Perciò per assegnare ad un rifiuto un codice non pericoloso dovrà essere dimostrato che in esso non sono presenti sostanze pericolose e comunque non presenta nessuna delle caratteristiche di pericolo da HP1 ad HP15, previste dall’allegato I al D.Lgs. 152/06.

In conclusione non sarà più sostenibile nelle aule di tribunale, che in assenza di analisi che chiariscano la presenza o meno di tali sostanze, , considerare un rifiuto di cui non si conosce la composizione come pericoloso, sia definito presunzione, ma sarà invece valido l’esatto opposto.

Sarà perciò presunzione definire un rifiuto con codice speculare come non pericoloso senza conoscerne la composizione e senza dimostrare l’assenza in esso di sostanze pericolose.

Conseguentemente le analisi chimiche, se finalizzate alla caratterizzazione di un rifiuto individuato con codici speculari ai fini della sua classificazione, dovranno dimostrare la sua effettiva composizione e non semplicemente a rilevare la presenza o meno dei soliti composti presenti nelle miscele di standard preconfezionate commercializzate ed in generale utilizzate indiscriminatamente per caratterizzare qualsiasi tipo di rifiuto , indipendentemente dalla sua origine e quindi della sua possibile composizione .