Anche l’ Italia, dopo quindici anni, applica correttamente i codici a specchio
di Mauro SANNA
In data 21agosto 2014 fu emanata la Legge 11 agosto 2014, n. 116 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica il contenimento delle tariffe elettriche, il rilancio e lo sviluppo delle imprese che convertiva in legge il Dl 91/2014 ("Competitività").
L’art. 13 "b-bis) della legge integrando l’allegato D al D.Lgs. 152/06 dettagliava le modalità da adottare per la caratterizzazione dei rifiuti ai fini della loro classificazione ai sensi di quanto stabilito dalla Decisione 2000/532/CE.
Le modalità in essa enunciate, di fatto, non prevedevano altro che per classificare correttamente un rifiuto fosse noto il suo contenuto e cioè che fosse accertato se in esso fossero presenti o meno sostanze pericolose o comunque se presentasse una delle proprietà di pericolo da HP1 ad HP15, previste dall’allegato I al D.Lgs. 152/06.
Tale legge, che perciò quindi non faceva altro che esplicare e definire, anche se tardivamente, la procedura per ottemperare a quanto previsto dalla Decisione2000/532/CE, sollevò però una serie di critiche tendenti a dimostrare non solo la sua inutilità ed il contrasto della medesima con quanto stabilito dalla Decisione 2000/532/CE ma anche la impossibilità di una sua applicazione
Queste obiezioni, fin dalla data della emanazione della legge, prima della sua entrata in vigore, che in forza dell’art.13 comma 5 -bis doveva avvenire a decorrere dal 18 febbraio 2 015, furono sollevate dai soggetti più disparati .
Senza entrare nel merito di tali obiezioni è opportuno ricordare che la norma italiana, a 15 anni dalla emanazionedellaDecisione2000/532/CE non faceva altro che prevedere per la classificazione dei rifiuti una procedura di fatto già dettagliata dagli altri Paesi Membri con dei semplici manuali tecnici.
Basti ricordare per tutti quello dei Paesi del Regno Unito:Hazardous waste ,Interpretation of the definition and classification of hazardous waste (Technica Guidance WM2), pubblicato per la prima volta nel 2003, dove erano dettagliate le modalità da adottare per la caratterizzazione dei rifiuti da classificare .
In tale manuale in particolare erano riportate le procedure da utilizzare per i rifiuti non classificati con codici assoluti come speciali pericolosi o non pericolosi , ma per i quali invece la Decisione2000/532/CE prevedeva i cosiddetti codici a specchio, cioè
Per i casi in cui da una medesima operazione o processo si potessero generare in alternativa un rifiuto pericoloso o uno non pericoloso .
In data 15 giugno 2015, anche la Commissione CE pur se, per ora, solo con un documento preparatorio ha esplicitato, quali sono le modalità da adottare per la caratterizzazione dei rifiuti ai fini della loro classificazione.
Tale documento titolato European Commission "Guidance document on the definition and classification of hazardous waste - Draft version from 15 June 2015", che consta di ben 143 pagine, dettaglia le procedure da adottare per la classificazione dei rifiuti previsti dal Catalogo Europeo dei Rifiuti.
Data l’ampiezza del documento ed i molti aspetti da esso presi in considerazione , in questo scritto, facendo appunto riferimento a quanto contenuto nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 , ci si riferirà solo a quanto previsto dal documento della Commissione per la caratterizzazione e conseguente classificazione dei rifiuti identificati con codici a specchio.
Riportando, cioè , solo le modalità in esso previste per individuare quale sia il codice da assegnare ad un rifiuto che si origina da uno specifico processo, dal quale possono scaturire in alternativa due rifiuti con codici speculari: uno pericoloso ed uno non pericoloso .
A questo fine, si riportano nella I colonna della tavola seguente alcuni stralci di quanto previsto in proposito dal documento della Commissione, ripresi di fatto dal capitolo 3 del medesimo (pagine 24-30)
TAVOLA A
Commissione Europea – Documento di riferimento per la definizione e classificazione dei rifiuti pericolosi – Versione provvisoria del 15 giugno 2015*
|
Art. 13 "b-bis) della Legge 11 agosto 2014, n. 116 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica il contenimento delle tariffe elettriche, il rilancio e lo sviluppo delle imprese - Conversione del Dl 91/2014 |
Vi sono varie possibilità per determinare quali sostanze sono presenti in un rifiuto e se queste sono pericolose (Righe 729-730):
Solo quando sono stati completati i passaggi del punto 3 è possibile conoscere la composizione del rifiuto in esame. Questo significa avere la conoscenza di quali sostanze sono contenute e come esse sono classificate chimicamente (ad esempio se ad esse è assegnata un codice di indicazione di pericolo in accordo al regolamento CLP) (Riga 760-763). Sulla base di tali conoscenze indirette mediante le due procedure seguenti è possibile stabilire se un rifiuto possiede le caratteristiche di pericolo e perciò esso è da classificare come pericoloso (Righe 763-765):
Al fine di identificare gli effettivi composti il detentore del rifiuto deve procedere ad una analisi approfondita del rifiuto o procedere ad una verifica dettagliata del processo o della operazione che hanno generato il rifiuto in esame (Righe 739-744).
|
"All'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 è premessa la seguente disposizione: Classificazione dei rifiuti:
Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione" |
*Testo originario in inglese
European Commission "Guidance document on the definition and classification of hazardous waste - Draft version from 15 June 2015"
|
There are several possibilities to examine which substances can be found in the waste and whether they are hazardous (Riga 729-730):
As soon as you have completed step 3, you should know the composition of the waste in question. This means you should have knowledge of which substances are contained in the waste and how they are chemically classified (e.g. if they are assigned with a 'hazard statement code' according the CLP Regulation) (Riga 760 763);
Based on this knowledge, the following two methods can determine if the waste displays hazardous properties and therefore has to be classified as hazardous (Riga 763-765):
|
Il contenuto in questa parte del documento viene poi comparato con quanto già stabilito in proposito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 , riportandola nella II colonna della medesima tavola.
Come si evidenzia , a meno di alcune sfumature lessicali il contenuto del documento della Commissione relativamente alla prassi da adottare per individuare quale sia il codice da assegnare ad un rifiuto che scaturisca da un processo per il quale il Catalogo Europeo dei Rifiuti prevede la produzione di due rifiuti con codici speculari : un rifiuto pericoloso ed un rifiuto non pericoloso, cioè, è del tutto comparabile con quanto già previsto dalla legge italiana.
Tale comparazione dimostra che la metodologia adottata dall’Italia con la Legge 11 agosto 2014, n. 116 è del tutto conforme a quanto stabilito dalla Decisione2000/532/CE, tant’è che la Commissione CE ha previsto non solo la stessa prassi ma anche i medesimi passaggi operativi.
Né d’altra parte poteva essere altrimenti, infatti è evidente che per classificare un rifiuto è necessario conoscere la sua composizione e questo si può realizzare o procedendo ad una sua caratterizzazione o acquisendo, se esistenti, le informazioni ad essa relative.
Definire la classificazione di un rifiuto con codice speculare a priori senza conoscere la sua composizione non è solo presunzione ma è del tutto arbitrario come è arbitrario stabilirla sulla base di documentazioni parziali e generiche o caratterizzazioni incomplete.
Dal contenuto del documento della Commissione ed in particolare dalla sua comparazione con quanto previsto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 risulta evidente che le critiche mosse ad essa, fin dalla sua emanazione, erano non solo prive di fondamento, ma solo pretestuose e non motivate da ragioni giuridiche e tanto meno scientifiche.
Quanto previsto dalla norma italiana era infatti del tutto conforme a quanto stabilito dalla Decisione2000/532/CE.
Da tale condizione ne scaturisce, che per il futuro anche in Italia per la classificazione di un rifiuto a cui competono due codici speculari si dovrà procedere preventivamente e effettivamente alla sua caratterizzazione. Perciò per assegnare ad un rifiuto un codice non pericoloso dovrà essere dimostrato che in esso non sono presenti sostanze pericolose e comunque non presenta nessuna delle caratteristiche di pericolo da HP1 ad HP15, previste dall’allegato I al D.Lgs. 152/06.
In conclusione non sarà più sostenibile nelle aule di tribunale, che in assenza di analisi che chiariscano la presenza o meno di tali sostanze, , considerare un rifiuto di cui non si conosce la composizione come pericoloso, sia definito presunzione, ma sarà invece valido l’esatto opposto.
Sarà perciò presunzione definire un rifiuto con codice speculare come non pericoloso senza conoscerne la composizione e senza dimostrare l’assenza in esso di sostanze pericolose.
Conseguentemente le analisi chimiche, se finalizzate alla caratterizzazione di un rifiuto individuato con codici speculari ai fini della sua classificazione, dovranno dimostrare la sua effettiva composizione e non semplicemente a rilevare la presenza o meno dei soliti composti presenti nelle miscele di standard preconfezionate commercializzate ed in generale utilizzate indiscriminatamente per caratterizzare qualsiasi tipo di rifiuto , indipendentemente dalla sua origine e quindi della sua possibile composizione .