TAR Calabria (CZ) Sez. I n.1559 del 31 agosto 2018
Urbanistica.Rapporto tra spazi di vendita e parcheggi disponibili
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si deve intendere quella su cui sostano e si spostano, oltre al personale addetto al servizio, i consumatori per esaminare gli oggetti posti in vendita collocati negli appositi spazi e per concludere le operazioni di vendita, sicché la zona di esposizione dei prodotti commercializzati dall'esercizio va inclusa nella superficie di vendita. L’area che si trova oltre le casse di una struttura di vendita, quindi, non va considerata quale “superficie di vendita”, in quanto non destinata alle operazioni di acquisto da parte della clientela, sicché non va computata ai fini della verifica del rispetto del rapporto tra gli spazi di vendita e i parcheggi disponibili.
Pubblicato il 31/08/2018
N. 01559/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fms'S Mercati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Mazzotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piane Crati, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano D'Ippolito e Giuseppe Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
F.lli Leone S.r.l., già F.lli Leone di Leone Roberto e Mauro S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Gatto e Nicola Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con il ricorso principale:
- dell’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita rilasciata dal Comune di Piane Crati con provvedimento reso in data 3 ottobre 2016, n. 1, alla F.lli Leone di Leone Roberto e Leone Mauro S.n.c.;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
con i motivi aggiunti:
- dell’autorizzazione all’ampliamento di una media struttura di vendita rilasciata dal Comune di Piane Crati con provvedimento reso in data 25 gennaio 2017, n. 1, alla F.lli Leone di Leone Roberto e Leone Mauro S.n.c.;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piane Crati e di F.lli Leone S.r.l., già F.lli Leone di Leone Roberto e Mauro S.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
1. – Il Comune di Piane Crati, con provvedimento del 3 ottobre 2016, n. 1, ha autorizzato la F.lli Leone di Leone Roberto e Leone Mauro S.n.c., trasformatasi nel corso del giudizio in F.lli Leone S.r.l., ad aprire una media struttura di vendita.
Fms’S Mercati S.r.l., che esercisce un’analoga struttura nel limitrofo Comune di Aprigliano, ha impugnato tale provvedimento, ritenendolo illegittimo.
Si sono costituiti, per resistere al ricorso, l’amministrazione intimata e la società controinteressata.
2. – Nelle more del giudizio, il Comune di Piane Crati, con provvedimento del 25 gennaio 2017, n. 1, ha autorizzato la F.lli Leone, su istanza di questa, all’ampliamento della struttura di vendita già autorizzata.
Avverso tale provvedimento sono stati proposti motivi aggiunti.
3. – Negata, con ordinanza dell’11 maggio 2017, n. 160, la tutela cautelare invocata dalla parte ricorrente, il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 4 luglio 2018.
DIRITTO
4. – Va preliminarmente rilevato come sia innegabile la legittimazione e l’interesse di parte ricorrente a far valere le illegittimità che essa ha riscontrato nei provvedimenti in forza dei quali, sia pure nel territorio di un Comune limitrofo, viene svolta attività commerciale concorrente.
La posizione di Fms’S Mercati S.r.l., quale soggetto concorrente nel medesimo settore economico, si distingue infatti da quella degli altri consociati, mentre è personale, attuale e concreto l’interesse a che nel mercato di riferimento sia assicurato il rispetto della legalità.
5. – Ciò posto, va rilevato che il ricorso principale è stato proposto avverso un’autorizzazione superata dal successivo provvedimento che autorizza l’ampliamento della media struttura di vendita gestita dalla società controinteressata.
Esso è pertanto improcedibile, in quanto l’attività commerciale di cui si discute viene oggi svolta in forza di tale ultimo atto, impugnato con motivi aggiunti.
Peraltro, è ben vero che, secondo la prospettazione della Fms’S Mercati S.r.l., i vizi della prima autorizzazione si propagherebbero alla seconda, rendendola illegittima in via derivativa; tale deduzione imporrebbe, in astratto, di esaminare se il primo provvedimento sia affetto da illegittimità che abbiano avuto effetto viziante sulla successiva autorizzazione.
Va nondimeno osservato che i vizi che affliggerebbero la seconda autorizzazione sono gli stessi di quelli dedotti avverso il primo provvedimento ampliativo.
Quindi, piuttosto che illegittimità derivata del secondo provvedimento, dovrebbe parlarsi di illegittimità reiterata, sicché l’esame dei motivi di ricorso dedotti autonomamente nei confronti del secondo provvedimento esaurisce le ragioni di critica avverso l’operato dell’amministrazione.
6. – Con il primo dei motivi aggiunti si assume la violazione dell’art. 9 l.r. 11 giugno 1999, n. 17, in quanto non sarebbe rispettato il rapporto tra superficie destinata alla vendita e parcheggi disponibili stabilito con tale norma.
In proposito, va rilevato che per le strutture di media vendita non collocate nel centro storico, la dotazione di aree destinate a parcheggio è stabilita dalla normativa regionale nella misura 2 mq. per ogni mq. di spazio destinato alla vendita di prodotti relativi al settore alimentare e di 1,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita di prodotti non alimentari.
In base all’art. 4 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per "superficie di vendita" si intende "l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili", mentre non costituisce superficie di vendita, per espressa disposizione contenuta in tale norma, esclusivamente l'area "destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi".
La giurisprudenza ha già chiarito che per superficie di vendita di un esercizio commerciale si deve intendere quella su cui sostano e si spostano, oltre al personale addetto al servizio, i consumatori per esaminare gli oggetti posti in vendita collocati negli appositi spazi e per concludere le operazioni di vendita, sicché "la zona di esposizione dei prodotti commercializzati dall'esercizio va inclusa nella superficie di vendita" (cfr. TAR Veneto, sez. III, 2 novembre 2004, n. 3825; TAR Abruzzo – Pescara, 9 aprile 2008, n. 387).
L’area che si trova oltre le casse di una struttura di vendita, quindi, non va considerata quale “superficie di vendita”, in quanto non destinata alle operazioni di acquisto da parte della clientela, sicché non va computata ai fini della verifica del rispetto del rapporto tra gli spazi di vendita e i parcheggi disponibili.
Ebbene, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha svolto attività istruttoria, chiedendo gli opportuni chiarimenti al Comune intimato.
All’esito delle misurazioni svolte, non contestate da alcuna delle parti in giudizio, è emerso che la superficie di vendita, esclusa l’area posta oltre le casse, à di 295,35 mq., mentre l’area effettivamente adibita a parcheggi, indipendentemente dalle risultanze catastali, è di 618,49 mq., con esclusione dello spazio necessario per consentire l’accesso ai fabbricati residenziali collocati nei pressi della struttura di vendita.
Il rapporto tra aree di parcheggio e superficie di vendita è dunque superiore a quello previsto dalla normativa regionale.
Il motivo risulta pertanto infondato.
7. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce che la media struttura di vendita sia stata autorizzata in difetto di un valido piano commerciale approvato dal Comune di Piane Crati.
Ciò avrebbe comportato la violazione degli artt. 6 e 8 d.lgs. n. 114 del 1998, degli artt. 22, comma 1, lett. a), e 11, comma 1, lett. a) l.r. n . 17 del 1999, nonché di numerose circolari.
Ora, a prescindere dalle complesse problematiche connesse alla c.d. liberalizzazione delle attività commerciali e agli effetti che le novità normativa hanno avuto sulla programmazione demandata ai Comuni, oriblematiche su cui pure si sono diffuse le parti, ciò che emerge documentalmente è che il Comune di Piane Crati è dotato di un piano commerciale, adottato con deliberazione del Commissario ad acta del 16 settembre 2003, n.16.
Benché nell’art. 1 di tale piano sia prevista una sua validità quadriennale, ciò non significa che il piano commerciale scaduto per decorso del quadriennio dalla sua approvazione abbia perso efficacia; piuttosto, le sue norme continuano a produrre i propri effetti fino a quando non siano sostituite da quelle di un nuovo piano, atteso che l'ultrattività delle norme del piano commerciale è un effetto coessenziale alla natura stessa del detto strumento programmatorio e di pianificazione, giacché nessuna norma di legge stabilisce la sua decadenza alla scadenza del termine di validità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3282).
Tale piano commerciale prevede espressamente la presenza di una media struttura di vendita collocata esattamente dove la F.lli Leone S.r.l. svolge la propria attività, in quanto – si tratta di un dato di fatto che non è stato oggetto di contestazione in giudizio – anche in passato vi era collocato un supermercato.
In ragione di tali dati, il motivo di ricorso risulta, pertanto, infondato.
8. – Con l’ultimo dei motivi aggiunti viene dedotto l’eccesso di potere per difetto e incompletezza di istruttoria e motivazione incongrua, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 2 e 3 l.r. n. 17 del 1999.
In particolare, il Comune di Piane Crati non avrebbe verificato la compatibilità urbanistica della struttura di media vendita autorizzata.
Il motivo è palesemente infondato, posto che le particelle su cui sono ubicate la media struttura di vendita e le aree di parcheggio si trovano (salvo per alcuni mini spazi collocati nella ZTO F10 e nella ZTO AS) nella ZTO B1, nell’ambito della quale è consentito conservare la destinazione dei fabbricati già esistenti a funzioni diverse da quella residenziale.
Anche l’ultimo motivo di ricorso si rivela infondato.
9. – La correttezza dell’operato dell’amministrazione, risultante dal superamento di tuttel le censure mosse dalla parte ricorrente, escluda che ad essa sia stato inferto un danno ingiusto, onde la domanda di risarcimento del danno deve trovare rigetto.
10. – La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna Fms’S Mercati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore del Comune di Piane Crati, in persona del Sindaco in carica, e della F.lli Lone S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.500,00 ciascuno, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore
Francesca Goggiamani, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Tallaro Vincenzo Salamone