Cass. Civ. Sez. n. 21260 del 5 ottobre 2009
Pres. Triola Rel. Bucciante
Rifiuti. Trasporto e formulario di accompagnamento

La Cassazione ha stabilito che il d.m. 1° aprile 1998 n. 145 ha legittimamene integrato l’elenco dei dati che devono risultare dal formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto e di cui all’art. 15 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, prescrivendo, tra l’altro, anche l\'indicazione degli orari del trasporto, utile ai fini di una completa "tracciabilità" del trasporto dei rifiuti.

Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta l’opposizione proposta dalla s.p.a. Bonatti e dal suo amministratore Paolo Ghirelli avverso l’ordinanza ingiunzione in data 23 aprile 2002, con la quale era stata irrogata loro una sanzione pecuniaria dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e tutela del lavoro di Bolzano, per aver fatto compiere un trasporto di rifiuti con utilizzazione di un formulano contenente dati incompleti o inesatti.
Paolo Ghirelli e la s.p.a. Bonatti hanno proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi, poi illustrati anche con memoria. L’Agenzia provinciale per l’ambiente di Bolzano si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso Paolo Ghirelli e la s.p.a. Paolo Bonatti lamentano che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la sanzione comminata dal 3° comma dell’art. 52 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 sia irrogabile non soltanto a chi effettua un trasporto di rifiuti con utilizzazione di un formulario contenente dati incompleti o inesatti, ma anche a chi dà l’incarico al vettore.
La censura è infondata.
Questa Corte ha già risolto la questione in senso contrario a quello prospettato dai ricorrenti: v. Cass. 6 novembre 2006 n. 23621, con cui si è deciso che “il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all’atto della partenza, nell’apposito formulario, la quantità degli stessi e la mancata indicazione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa relativa alla violazione degli artt. 15 e 52 del D.Lgs. n. 22 del 1997”. Né da questo principio vi è ragione di discostarsi, stante la sua piena coerenza con la lettera delle norme da cui è stato tratto: l’art. 15 del citato decreto legislativo, dopo aver stabilito che i rifiuti, durante il trasporto, “sono accompagnati da un formulario di identificazione”, dispone che questo “deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e controfirmato dal trasportatore”, a sua volta l’art. 52 assoggetta a sanzione amministrativa sia “chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all’art. 15”, sia colui che “indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti”. La responsabilità è dunque attribuita non soltanto al trasportatore, ma anche al produttore dei rifiuti, al quale compete la redazione e sottoscrizione del documento di accompagnamento. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non osta a concludere in tal senso la previsione dell’art. l0 dello stesso decreto legislativo, secondo cui “la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa ... in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’art. 15 contro- firmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario”: la norma attiene a un’ipotesi di responsabilità concernente il recupero o smaltimento dei rifiuti, diverse da quella relativa alla regolarità del trasporto, cui si riferiscono gli artt. 15 e 52.
Con il secondo motivo di ricorso Paolo Ghirelli e la s.p.a. Bonatti si dolgono del rigetto, da parte del giudice a quo, della ragione di opposizione con cui avevano dedotto che l’indicazione degli orari del trasporto è richiesta soltanto dal d.m. 1 aprile 1998, n. 145, che nell’approvare il “modello di formulario di identificazione dei rifiuti” ha illegittimamente integrato l’elenco dei dati richiesti dall’art. 15 del D.Lgs. n. 22/1997, la cui inesattezza o incompletezza è unicamente sanzionata dall’art. 52.
Neppure questa censura può essere accolta.
Correttamente il Tribunale, uniformandosi alla costante giurisprudenza di legittimità (v., oltre a Cass. 15 febbraio 1999 n. 1242, richiamata nella sentenza impugnata, da ultimo, Cass. 4 novembre 2003 n. 16498, 23 marzo 2004 n. 5743) ha osservato che “l’art. 1 della legge n. 689 del 1981, ponendo per le sanzioni amministrative una riserva di legge analoga a quella dell’art. 25 Cost., impedisce che dette sanzioni possano essere comminate direttamente da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, ma non esclude che i precetti, comunque dalla legge sufficientemente individuati, siano eterointegrati dalle fonti regolamentari delegate, in ragione della tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono legittimate ad operare e sempre nel rispetto delle finalità poste dalla legge”. Appunto una tale delega è contenuta nell’art. 15 del D.Lgs. n. 22/1997, il quale al 1° comma indica soltanto alcuni dati che “in particolare» devono risultare dal formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto e al 5° demanda all’autorità amministrativa l’adozione del modello uniforme del documento. L’espressione “in particolare” non può essere interpretata se non nel senso dell’integrabilità dell’elenco di cui si tratta, mediante l’inserimento di ulteriori elementi coerenti con il risultato perseguito dalla norma. Legittimamente, pertanto, il d.m. 145/1988 ha prescritto tra l’altro anche l’indicazione degli orari, la quale è utile ai fini di una completa “tracciabilità” del trasporto dei rifiuti.
Con il terzo motivo di ricorso Paolo Ghirelli e la s.p.a. Bonatti, deducendo che il trasporto in questione aveva riguardato “terreno per copertura”, lamentano la mancata applicazione dello ius superveniens rappresentato dall’art. 10 della legge 23 marzo 2001, n. 93, come interpretato autenticamente dall’art. i della legge 21 dicembre 2001, n. 443, che ha escluso i materiali di tal genere dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.
La censura va disattesa, poiché sul punto la sentenza impugnata si basa su due distinte e autonome rationes decidendi e i ricorrenti hanno formulato rilievi soltanto con riferimento ad una, sicché l’eventuale fondatezza della loro tesi non potrebbe costituire comunque una valida ragione di cassazione (v., per tutte, Cass. 5 giugno 2007 n. 13070): il Tribunale in primo luogo — e in via assorbente - ha ritenuto il motivo di opposizione di cui si tratta “inammissibile, perché non dedotto tempestivamente», essendo stato fatto valere soltanto con una memoria istruttoria; lo ha altresì reputato — ad abundantiam – “in ogni caso infondato”, in base al principio della non retroattività, nel campo delle sanzioni amministrative, delle norme sopravvenute più favorevoli. Le contestazioni formulate dai ricorrenti attengono soltanto a questo secondo argomento e non investono affatto l’altro.
Con il quarto motivo di ricorso si afferma che il giudice a quo ha provveduto con riferimento a un’ordinanza ingiunzione (emessa in base al verbale di accertamento n. 96/01, relativo a un’ipotesi di trasporto di rifiuti con documento di accompagnamento privo dell’indicazione dell’orario di partenza) diversa da quella impugnata in questo giudizio (emessa in base al verbale di accertamento n. 37/01, relativo a un’ipotesi di trasporto di rifiuti con documento di accompagna- mento recante il medesimo orario per la partenza e per l’arrivo)
L’assunto è infondato, poiché dagli atti di causa - che questa Corte può prendere direttamente in esame, stante la natura del vizio denunciato - risulta che l’opposizione respinta con la sentenza impugnata concerneva proprio l’ordinanza ingiunzione del 23 aprile 2002, emessa in base al verbale n. 96/01.
Disatteso quindi il quarto motivo di ricorso, risulta inconferente il quinto, con il quale Paolo Ghirelli e la s.p.a. Bonatti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto accertare se l’inesattezza riguardasse l’orario di partenza oppure quello di arrivo, poiché soltanto nel primo caso si sarebbe potuta ipotizzare una loro responsabilità.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti - in solido, stante il comune loro interesse nella causa - al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, che si liquidano in 200,00 euro, oltre a 300,00 euro per onorari, con gli accessori di legge.