DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172
Misure straordinarie per fronteggiare l\'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche\' misure urgenti di tutela ambientale.
GU n. 260 del 6-11-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l\'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Ritenuta la straordinaria necessita\' ed urgenza di definire un
quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi
ottenuti nell\'aumento della capacita\' di smaltimento dei rifiuti nel
territorio campano e per il definitivo superamento dell\'emergenza con
una graduale e tempestiva restituzione dei poteri agli enti
ordinariamente competenti;
Tenuto conto che l\'indiscriminato abbandono dei rifiuti in zone non
autorizzate e le violazioni delle norme in materia ambientale sono
suscettibili di comportare gravi danni alla salute delle popolazioni
dei territori nei quali - come attualmente accade per la regione
Campania - e\' stato dichiarato lo stato di emergenza previsto dalla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e che pertanto in tali territori e\'
necessario garantire una maggiore incisivita\' della disciplina
sanzionatoria in materia di diritto ambientale;
Ravvisata inoltre l\'esigenza di assicurare il pieno coinvolgimento
degli enti locali nelle attivita\' di competenza, anche mediante
interventi sostitutivi nei confronti delle amministrazioni
inadempienti;
Considerata altresi\' la necessita\' e l\'urgenza di attivare
procedure accelerate per la rimozione dei cumuli di rifiuti e misure
di incentivazione per il conferimento di rifiuti ingombranti, di
imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, per assicurare
l\'immediato smaltimento dei rifiuti giacenti o abbandonati sulle
strade e nei territori urbani ed extraurbani della regione Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia,
dell\'interno, della difesa e dell\'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di
imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio

1. Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, al fine di
incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e
il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di
imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di
100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree
di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati
all\'uopo autorizzati. Per tale attivita\' al soggetto conferente il
materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio
nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo
stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con
l\'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) .
2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1
ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti
ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il
servizio di raccolta a domicilio e\' esentato dal pagamento degli
oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla
concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e
liquidati dall\'amministrazione comunale a valere sulla disponibilita\'
del Fondo di cui all\'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123.
3. Con una o piu\' ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell\'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono
disciplinate le modalita\' attuative delle disposizioni di cui al
presente articolo.


                               Art. 2.
Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed
impianti di gestione dei rifiuti

1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell\'illecito abbandono
dei rifiuti sul territorio della regione Campania, i soggetti
pubblici competenti, con le risorse disponibili allo scopo e previste
dalla legislazione vigente, dispongono la rimozione ed il trasporto
di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o
private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli
abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese
quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con
l\'assistenza dell\'Agenzia regionale per la protezione ambientale
della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela
della salute pubblica e dell\'ambiente, nonche\' anche in deroga alle
procedure di cui all\'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, e\' consentito
l\'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della
necessaria idoneita\' tecnica ai sensi della normativa vigente. I
soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla
vigente normativa, nel rispetto dei principi generali in materia di
tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare
quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia
dell\'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo
necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonche\'
all\'attribuzione dei codici CER ai fini dell\'avvio delle successive
fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di
tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.
2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono
destinati ad attivita\' di recupero, ovvero di smaltimento secondo
quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. Le autorita\' competenti autorizzano l\'attivazione e la gestione
dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici
giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il
Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell\'autorita\'
inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 123.
4. All\'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
dopo il comma 1, e\' inserito il seguente: «1-bis. Il Sottosegretario
di Stato dispone la progettazione, la realizzazione e la gestione,
con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero
dei rifiuti gia\' prodotti e stoccati per la produzione di energia
mediante l\'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a
salvaguardia della salute della popolazione e dell\'ambiente; a tale
fine il Sottosegretario di Stato individua un sito idoneo nel
territorio della regione Campania.».


                               Art. 3.
Commissariamento di enti locali

1. All\'articolo 142 del testo unico delle leggi sull\'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 1 e\' inserito il seguente:
«1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge
24 febbraio 1992, n. 225, in caso di mancata osservanza degli
obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione
ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti,
ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico
dei comuni inerenti alla disciplina delle modalita\' del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta
differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni
di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di
protezione civile, anche su segnalazione del soggetto delegato alla
gestione dell\'emergenza, con decreto del Ministro dell\'interno
possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i
componenti dei consigli e delle giunte.».


                               Art. 4.
Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di
Caserta

1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione
delle societa\' provinciali di cui all\'articolo 20 della legge della
regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i
comuni della provincia di Caserta che si avvalgono del Consorzio
unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano
le procedure per l\'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti
urbani, ai sensi dell\'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, purche\' si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila
abitanti. I bandi di gara contengono misure di assegnazione del
personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote
di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base
alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque
utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai
sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria
Federambiente, nonche\' criteri di preferenza per l\'assorbimento del
personale del Consorzio medesimo.
2. I comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle
province di Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta
differenziata, con le procedure di cui al comma 1, affidano entro
sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
predetto servizio alle societa\' che svolgono il servizio di raccolta
dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del
Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai gestori del
servizio. Nel caso in cui il predetto personale sia utilizzato in
piu\' comuni, la ripartizione del personale avviene in proporzione
alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino
costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio
1993, n. 10.
3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la
vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il
presidente della Commissione di gara per l\'affidamento del servizio.
Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e
2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario ad
acta per i necessari adempimenti senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato.


                               Art. 5.
Lavoro straordinario del personale militare

1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale
militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal
16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, e\' previsto, in aggiunta al
compenso di cui all\'ordinanza del Commissario delegato per
l\'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92,
un ulteriore importo che corrisponde ad una autorizzazione di spesa
complessiva massima di 660.000 euro. Il compenso e\' da considerarsi
remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso
forfettario di guardia e dell\'indennita\' di marcia riferiti al
medesimo periodo.
2. Gli oneri di cui al presente articolo , valutati in 660.000
euro, sono posti a carico dei fondi di cui all\'articolo 17 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. All\'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «, nonche\'
per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,».


                               Art. 6.
Disciplina sanzionatoria

1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge
24 febbraio 1992, n. 225:
a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati
abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette
nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali
ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno
0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza,
lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, e\' punito con
la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l\'abbandono, lo
sversamento, il deposito o l\'immissione nelle acque superficiali o
sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;
b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che
abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in
modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la
reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non
pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta
di rifiuti pericolosi;
c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con
colpa, il responsabile e\' punito con l\'arresto da un mese ad otto
mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l\'arresto da sei
mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
d) chiunque effettua una attivita\' di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in
mancanza dell\'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte
dalla normativa vigente e\' punito:
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni,
nonche\' con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta
di rifiuti non pericolosi;
2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la
multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi;
e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e\'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la
multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della
reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a
centomila euro se la discarica e\' destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla
sentenza pronunciata ai sensi dell\'articolo 444 del codice di
procedura penale consegue la confisca dell\'area sulla quale e\'
realizzata la discarica abusiva se di proprieta\' dell\'autore del
reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello
stato dei luoghi;
f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte
della meta\' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche\' nelle ipotesi di
carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni
o comunicazioni;
g) chiunque effettua attivita\' di miscelazione di categorie
diverse di rifiuti pericolosi di cui all\'allegato G della parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi, e\' punito con la pena di cui
alla lettera d), numero 2), o, se il fatto e\' commesso per colpa, con
l\'arresto da sei mesi a un anno;
h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 2003, n. 254, e\' punito con la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro,
ovvero con la pena dell\'arresto da tre mesi a un anno se il fatto e\'
commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i
quantitativi non superiori a duecento litri o quantita\' equivalenti.


                               Art. 7.
Campagna informativa

1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si puo\' far ricorso ad
una campagna informativa e di comunicazione, anche sul sistema
sanzionatorio introdotto dal presente decreto, mediante appositi
comunicati o adeguati spazi all\'interno della programmazione
televisiva e radiofonica.
2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla
enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico puo\' garantire
un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle
tipologie e le corrette modalita\' di conferimento, smaltimento e
recupero dei rifiuti.
3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in
collaborazione con il Dipartimento per l\'informazione e l\'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attivita\'
si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e gia\' previsti a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri a carico della
finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e\' autorizzato ad adeguare alle
finalita\' di cui ai commi 1, 2 e 3 il contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, prevedendo, tra
l\'altro, la realizzazione nelle reti radiofoniche, televisive
analogiche, digitali, satellitari, nonche\' mediante la utilizzazione
della piattaforma WEB, di adeguati spazi informativi all\'interno dei
programmi di intrattenimento, divulgativi, culturali e di fiction,
con particolare riguardo a quelli realizzati presso la struttura di
produzione RAI di Napoli.


                               Art. 8.
Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi

1. In relazione alle esigenze connesse all\'emergenza rifiuti in
Campania ed al fine di potenziare le capacita\' operative, anche per
gli aspetti antincendi, sono assegnate in posizione di comando, al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, un numero non inferiore a 35 unita\' di personale
operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo non
superiore al termine di cui all\'articolo 19 del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 123.
2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente
articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e\' rinnovato ogni novanta giorni con oneri a carico del fondo
di cui all\'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile e\' autorizzato ad acquistare, anche in deroga
alle procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i mezzi e le dotazioni
logistiche necessari per assicurare la piena capacita\' operativa del
personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai
relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede mediante utilizzo
delle risorse iscritte sulla contabilita\' speciale del competente
capo missione, che a tale fine sono versate all\'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate alla pertinente Missione e
Programma del Ministero dell\'interno.
4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati
per compiti comunque rientranti nelle attivita\' istituzionali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle localita\' individuate dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dandone comunicazione, per i necessari raccordi
operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco della
Campania.
5. All\'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nella rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le
seguenti: «, di protezione civile» ed al comma 1 dopo la parola:
«antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come
individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su
proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri».
6. Al fine dell\'immediata identificazione durante le operazioni di
emergenza degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le marche di
immatricolazione da I-DPCA a I-DPCZ, qualora gia\' assegnate ad
aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico
nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall\'ENAC
esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.


                               Art. 9.
Incentivi per la realizzazione degli inceneritori

1. All\'articolo 2, comma 137, della legge 27 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dal comma 7 dell\'articolo 4-bis del decreto-legge
3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le
seguenti: «o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre
2008»;
b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 dicembre
2009»;
c) dopo il primo periodo, e\' aggiunto, in fine, il seguente:
«Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al
secondo periodo del comma 1117 dell\'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra
parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per
motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata,
prima della data di entrata in vigore della medesima legge,
dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri.».


                              Art. 10.
Norma di interpretazione autentica

1. Il comma 1 dell\'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, si interpreta nel senso che per creditori si intendono anche le
societa\' appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi
dell\'articolo 2359 del codice civile, delle societa\' originarie
affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della
realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.


                              Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara\' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi\' 6 novembre 2008
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Alfano, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell\'interno
La Russa, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell\'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano