TAR Veneto Sez. III n.772 del 13 luglio 2016
Rifiuti.Nozione di produttore
 
L’articolo 183 del decreto legislativo citato stabilisce che produttore di rifiuti è il soggetto la cui attività produce rifiuti ovvero chiunque effettui operazioni di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura e la composizione di detti rifiuti, distinguendosi in tal modo fra produttore iniziale e nuovo produttore. Dunque la norma richiede una significativa alterazione del rifiuto attraverso le operazioni indicate, potendosi evitare la qualificazione di nuovo produttore solo laddove non vi sia stata una modifica della natura e della composizione del rifiuto; e nel caso in esame appare evidente come il trattamento effettuato incida sostanzialmente sulla consistenza del rifiuto.


N. 00772/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01626/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2015, proposto da:
Detlef Hegemann Umwelttechnik Gmbh, rappresentato e difeso dagli avv. Silvio Marzari, Maria Gabriella Maggiora, Giorgio Pinello, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Provincia di Treviso, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Tonon, Carlo Rapicavoli, Mario Feltrin, con domicilio eletto presso Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 5278;
Commissione Tecnica Provinciale Per L'Ambiente di Treviso, Provincia di Verona;
Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Zanon, Tito Munari, Francesco Zanlucchi, con domicilio eletto presso Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;

per l'annullamento

delle prescrizioni/divieti/limiti inseriti nell'autorizzazione prot. n. 2015/0083202, rilasciata dalla provincia di Treviso alla società ricorrente il 28.08.2015 per l'esercizio di impianto mobile di trattamento di rifiuti; pareri resi dalla C.T.P.A. di Treviso (in particolare quelli del 15.9.2014 e del 29.9.22015); deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 499 in data 4.3.2008; della nota della regione Veneto prot. n. 409604 in data 4.3.2008; della nota della regione Veneto prot. n. 409604 in data 1.10.2014; della nota provinciale prot. n. 2015/0029579 del 19.3.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Treviso e di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’oggetto del ricorso è costituito dalle restrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata alla società ricorrente relativamente all’esercizio di un impianto mobile per il trattamento di terreni, sedimenti e altri rifiuti.

Viene contestata la prescrizione con cui si afferma che nel processo di consolidamento del CER 17.05.06 - fanghi di dragaggio – la verifica del rispetto dei limiti di cui alla colonna A o B della tabella uno, parte quarta, titolo quinto del decreto legislativo numero 152 del 2006, deve essere eseguita prima dell’utilizzo del legante, poiché in contrasto con quanto disposto dall’articolo 184 quater del decreto legislativo numero 152 del 2006.

Il motivo deve essere respinto.

Risulta infatti che il metodo utilizzato dalla ricorrente consiste nella miscelazione dei materiali sottoposti al trattamento con uno specifico legante idraulico e con polvere di argilla per il loro consolidamento o stabilizzazione, al fine di ottenere un sostanziale aumento delle proprietà tecniche dei materiali stessi e al tempo stesso una drastica diminuzione del rilascio di sostanze inquinanti nei confronti dell’ambiente circostante.

Pertanto il processo consiste nella stabilizzazione del rifiuto al fine di ridurre o inibire del tutto il passaggio dei contaminanti inorganici, in gran parte metalli, in soluzione liquida, diminuendone la solubilità e bloccando in tal modo i contaminanti all’interno del rifiuto.

Se così è, è legittima la previsione che mira a individuare il rispetto dei limiti di colonna A o B come condizione di conferibilità del rifiuto all’impianto e non come condizione per la cessazione della qualifica di rifiuto, dunque prima della miscelazione con il legante.

Contesta poi la prescrizione secondo la quale i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero svolte presso l’impianto mobile sono prodotti dal soggetto autorizzato e non dal committente della campagna mobile.

In altri termini la ricorrente contesta la qualifica di produttore del rifiuto.

E tuttavia l’articolo 183 del decreto legislativo citato stabilisce che produttore di rifiuti è il soggetto la cui attività produce rifiuti ovvero chiunque effettui operazioni di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura e la composizione di detti rifiuti, distinguendosi in tal modo fra produttore iniziale e nuovo produttore.

Dunque la norma richiede una significativa alterazione del rifiuto attraverso le operazioni indicate, potendosi evitare la qualificazione di nuovo produttore solo laddove non vi sia stata una modifica della natura e della composizione del rifiuto; e nel caso in esame appare evidente come il trattamento effettuato incida sostanzialmente sulla consistenza del rifiuto.

Altra doglianza si rivolge invece alla previsione con la quale si dispone che in ogni caso il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto deve avere comunque eluato conforme a quanto previsto dal DM 5 febbraio 1998.

La previsione è coerente con quanto contenuto nella nota regionale numero 409604 del 1 ottobre 2014, conosciuta dalla ricorrente già in data 19 marzo 2015 e non tempestivamente impugnata, laddove si indicava il rispetto del DM citato, posto che il momento in cui eseguire il test di cessione è determinato in funzione della tipologia di prodotto che si vuole ottenere, operandosi, in buona sostanza, una contestualizzazione in sede di singola campagna.

A tale proposito va ricordato che l’obbligo di comunicare all’amministrazione territorialmente competente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività è espressamente previsto dall’articolo 208 del decreto legislativo, ove viene anche legittimata la adozione da parte della regione di prescrizioni integrative; dunque sarà da valutare caso per caso la legittimità sotto il profilo della proporzionalità ovvero della ammissibilità di tali specifiche prescrizioni.

Per tale ragione anche la previsione secondo cui si afferma la possibile valutazione della necessità di prevedere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera riguardante i silos di stoccaggio deve essere ritenuta non immediatamente lesiva.

Con ulteriore prescrizione viene vietata la possibilità di effettuare campagne di trattamento presso impianti di recupero, impedendo in buona sostanza l’affiancamento dell’impianto mobile a impianti fissi.

Tale previsione riposa nella delibera di giunta regionale del Veneto numero 499 del 2008, che lo prevede espressamente, e se è vero che la competenza in materia ambientale appartiene pacificamente dello Stato, la regione può adottare prescrizioni integrative ai sensi del citato articolo 208, e ciò ha fatto per impianti mobili con la delibera ricordata.

Peraltroè la regione stessa a riconoscere, a pagina nove della propria memoria conclusionale, la fondatezza dell’assunto contenuto in memoria di controparte circa l’illogicità di un divieto di affiancamento nel caso in cui l’impianto fisso abbia subito un guasto, precisandosi che l’autorizzazione “deve essere giustamente integrata in questo senso”, escludendosi pertanto soltanto in caso di regime ordinario.

Infine anche la restrizione secondo cui sarebbe imposto un illegittimo termine di 120 giorni lavorativi di durata della singola campagna di attività, oltre a dover essere letta come indicazione derogabile motivatamente – infatti è scritto “di norma”- rientra in quelle previsioni contenute nella citata delibera della giunta regionale, valendo peraltro esclusivamente per le campagne da eseguirsi all’interno del territorio regionale.

Il ricorso deve dunque essere respinto, pur potendosi compensare per l’assoluta novità della questione in relazione alla tipologia di impianto mobile le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
         
         
         
         
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)