TAR Campania (NA) Sez.V n.730, 10 febbraio 2012
Rifiuti. ordinanza di rimozione e competenza

Deve ritenersi che la competenza ad adottare ordinanze di rimozione di rifiuti abbandonati in base all'art. 192, comma 3, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 spetti al dirigente e non al sindaco, in virtù del principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali, di cui all'art. 107 t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267.

 

 

N. 00730/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00715/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 715 del 2011, proposto da:
Cooperativa Sociale San Marco Service A R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Tozzi, con domicilio eletto presso Luca Tozzi in Napoli, via Toledo N. 323;

contro

Comune di San Giuseppe Vesuviano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Marciano, con domicilio eletto presso Raffaele Marciano in Napoli, via S.Lucia,62;

nei confronti di

Società Ptfmr Immobiliare S.r.l.;

per l'annullamento

AMBIENTE: ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 169/2010 CON LA QUALE SI DISPONE LA RIMOZIONE "AD HORAS" DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giuseppe Vesuviano in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 20 gennaio 2011 e depositato il 7 febbraio successivo la Cooperativa Sociale San Marco Service a r. l. adiva questo Tribunale, per il tramite del proprio rappresentante legale, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe.

A tal proposito esponeva le seguenti circostanze:

- lo scopo della Cooperativa è il recupero sociale di soggetti disagiati ma essa svolge anche servizi ambientali quali la raccolta e lo smaltimento di RSU;

- per conto del comune di San Giuseppe Vesuviano ha svolto il servizio di igiene urbana fino al 5 marzo 2009 data in cui è stata disposta la revoca del contratto di affidamento del servizio;

- dal marzo 2009 ha cessato ogni rapporto con il comune;

- ciò nonostante in data 13 dicembre 2010 l’ente locale ha notificato l’ordinanza meglio in epigrafe indicata con la quale ha ordinato la rimozione ad horas dei rifiuti solidi urbani presenti alla via Vasca al Pianillo area dell’ex-deposito- cantiere dei rifiuti solidi urbani;

- tale area, di proprietà della società PTFMR Immobiliare s.r.l. era stata sottoposta a sequestro giudiziario dei N.O.E. a causa di un incendio ivi verificatosi.

Tanto premesso, deduceva le seguenti illegittimità avverso il provvedimento impugnato: violazione dell’art.192 comma 3 d. lgs.152/2006; eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti; incompetenza.

Si costituiva l’amministrazione intimata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.

DIRITTO

I Il ricorso è infondato essendo il provvedimento impugnato immune dai vizi dedotti dall’attore.

Il provvedimento innanzitutto è stato emesso all’esito di una verifica istruttoria, come si desume dal suo contenuto, ma anche dalla memoria della resistente.

Da tali evidenze si comprende pervero che la presenza di rifiuti e più in generale di materiale abbandonato all’interno del sito in oggetto è imputabile alla attività della cooperativa ricorrente, risalendo quelle giacenze al tempo di vigenza del rapporto contrattuale, poi rescisso, con l’ente locale. Il deposito, dopo la revoca dell’affidamento del servizio e fino all’incendio del 27 agosto 2010 non è stato, evidentemente, più utilizzato da alcuno, tanto meno quale sito temporaneo di stoccaggio dei rifiuti o di altri materiali in disuso.

Del resto già con precedenti comunicazioni il comune di San Giuseppe Vesuviano aveva ingiunto alla cooperativa di provvedere alla rimozione del materiale, senza che quest’ultima avesse ritenuto di ottemperare.

II A confutazione dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva si deve di poi osservare che il responsabile della cooperativa era stato nominato, in quanto tale, custode giudiziario del sito sottoposto a sequestro penale. Egli era quindi a tutti gli effetti possessore dell’area, con tutto ciò che ne consegue in termini di imputazione giuridica e di responsabilità della sua gestione.

III Quanto al dedotto vizio di incompetenza la Sezione non ritiene di doversi discostare dal proprio orientamento, peraltro maturato nel vigore della precedente legislazione (l. 22/97) a norma del quale in tale fattispecie deve trovare applicazione comunque il principio generale espresso dall’art.107 del T.U.E.L. – che integra, in questo senso, l’art.192 del codice ambiente- in base al quale spettano al Dirigente dell’Ente locale le competenze in materia di attività gestionali riferibili a quest’ultimo.

In questo senso, T.A.R. Cagliari Sardegna sez. II 4 novembre 2009 n. 1598 “Deve ritenersi che la competenza ad adottare ordinanze di rimozione di rifiuti abbandonati in base all'art. 192, comma 3, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 spetti al dirigente e non al sindaco, in virtù del principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali, di cui all'art. 107 t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267.”

Del resto non può dubitarsi che la materia amministrativa nella quale si è realizzato il presupposto della impugnata ordinanza, fosse di competenza del Dirigente del settore ambientale e che dunque sotto questo aspetto, l’art.107 del T.U.E.L: e l’art.192 del d. lgs.152/2006 debbano reciprocamente integrarsi.

Neppure risulta fondato il dedotto vizio procedimentale atteso che l’urgenza giustificava l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento.

Questi motivi inducono al rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della costituita amministrazione che si liquidano in complessivi euro mille,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2012