Sez.III Sentenza n. 11960 del 24 marzo 2011 (CC 22 dic. 2010)
Pres. Teresi Est.Fiale Ric.Comotti
Urbanistica. Sanatoria e vincolo idrogeologico

La positiva conclusione della procedura di accertamento di conformità, finalizzata al rilascio del permesso di costruire in sanatoria con effetto estintivo dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti (artt. 36 e 45, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), è subordinata, in presenza di un vincolo idrogeologico, al conseguimento dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del medesimo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 22/12/2010
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 2136
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 26362/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) COMOTTI PIETRO N. IL 16/10/1966;
avverso la sentenza n. 1985/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza dell'11.2.2010, confermava la sentenza 12.5.2008 del Tribunale di Bergamo, che aveva affermato la responsabilità penale di Comotti Pietro in ordine al reato di cui:
- al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (per avere realizzato - in zona identificata nel P.R.G. come "agricola E2 - contesti di elevato valore naturalistico e paesistico" - in assenza del prescritto permesso di costruire, un manufatto in muratura e legno di mt. 16x6, con altezza compresa tra mt. 3,40 e 4, destinato al ricovero di animali - acc. in Nembro, in epoca antecedente e prossima al febbraio 2006) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena - condizionalmente sospesa - di giorni 10 di arresto ed Euro 8.000,00 di ammenda.
La Corte territoriale affermava, in proposito, che il reato non poteva ritenersi estinto in seguito all'avvenuto rilascio, da parte del Comune di Nembro, in data 20.3.2007, di "permesso di costruire in sanatoria", in quanto - assimilato tale titolo edilizio a quello previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 (già L. n. 47 del 1985, art. 13) - lo considerava illegittimo per la sussistente violazione del vincolo idrogeologico.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comotti, il quale ha eccepito l'erroneo disconoscimento di efficacia al permesso di costruire rilasciatogli in sanatoria, in quanto l'esistenza di un vincolo idrogeologico non escluderebbe la possibilità di esperimento della procedura di accertamento di conformità prevista e disciplinata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, il D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45 (e, precedentemente, la L. n. 47 del 1985, artt. 13 e 22) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso di costruire rilasciato "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, il permesso di costruire non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso L. 20 marzo 1865, n. 2248, ex art. 5, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale (vedi Cass., Sez. 3; 15.2.2005, Scollato; 30.5.2000, Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996, Buratti e altro).
Ai fini del corretto esercizio di detto controllo, deve ricordarsi che si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio del provvedimento sanante D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36, la necessità che l'intervento sia "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Ciò si connette ad un'attività vincolata della P.A., consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale.
Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato inoltre (sicché nel provvedimento deve farsi espressa menzione dell'avvenuto versamento) al pagamento di una somma di danaro (esteso anche alle ipotesi di permesso a titolo gratuito) la cui entità è così determinata:
- per le opere soggette a permesso oneroso: corresponsione del contributo di costruzione in misura doppia a quella dovuta per il rilascio del titolo in via ordinaria;
- nelle ipotesi di permesso gratuito, pagamento di una somma pari al contributo normalmente previsto per il rilascio dei permessi a titolo oneroso.
Nei casi di permesso oneroso, il pagamento delle somme prescritte per l'ottenimento del provvedimento sanante ha una duplice finalità, di partecipazione agli oneri urbanistici e di riparazione pecuniaria (sia pure parziale) del pregiudizio arrecato all'interesse pubblico. Quest'ultima, invece, costituisce la finalizzazione unica del pagamento delle somme previste nelle ipotesi di permesso gratuito. Nella fattispecie in esame il citato provvedimento comunale del 20.3.2007: -- non contiene alcun riferimento alla anzidetta indispensabile verifica di "doppia conformità" alle previsioni di piano, limitandosi ad attestare la compatibilità dell'intervento con le prescrizioni poste dalla L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, art. 59 (evidentemente nel testo precedente le modifiche apportate dalla L.R. 14 marzo 2008, n. 4), che si limita a specificare gli "interventi ammissibili" nelle aree destinate all'agricoltura dal piano comunale delle regole;
- non reca la menzione espressa dell'avvenuto versamento della somma di danaro dovuta a titolo di oblazione.
- non da conto della compatibilità dell'intervento con il vincolo idrogeologico (la cui sussistenza effettiva è pacificamente ammessa in ricorso).
Al riguardo è opportuno precisare che anche in presenza di un vincolo idrogeologico può trovare applicazione la procedura di accertamento di conformità prevista e disciplinata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, ma la conclusione positiva della procedura medesima resta subordinata al conseguimento dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela di quel vincolo. Nel caso che ci occupa, in conclusione, il titolo edilizio rilasciato "in sanatoria" il 20.3.2007 non comporta l'estinzione del reato urbanistico, perché non è applicabile il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45 (difettandone i presupposti).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607,615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011