TAR Campania (SA) Sez. II n. 2590 del 29 novembre 2021
Rifiuti.Veicoli in sequestro giudiziale

La definizione di rifiuto fornita dall’art. 183, comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, si basa sul dato funzionale, con la conseguenza che, per stabilire se una determinata sostanza o un determinato oggetto siano da considerare rifiuto, non occorre individuarne gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre piuttosto fare riferimento appunto al dato funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo. Se tale è la definizione di rifiuto, fornita dalla legislazione di settore, non può effettuarsi un’automatica, ed acritica, equiparazione tra i “rifiuti”, come sopra individuati, e le autovetture, in giudiziale sequestro, o parti di esse, giacenti in un'area


Pubblicato il 29/11/2021

N. 02590/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00979/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 979 del 2021, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Marcello Fortunato e Sergio Gambardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, 31, presso l’Avv. Fortunato;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Saverio Ariano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Largo San Tommaso d’Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;
Sindaco del Comune di -OMISSIS- – in proprio e nella qualità di Commissario di Governo, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- A) dell’ordinanza n. -OMISSIS-(-OMISSIS-), con la quale il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha disposto la rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti e dei relativi componenti e materiali, derivanti da veicolo fuori uso ed il ripristino dello stato dei luoghi sull’area, censita al foglio -OMISSIS-;

- B) di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

La società ricorrente impugnava il provvedimento specificato in epigrafe, avverso cui articolava plurime censure di violazione di legge e d’eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 3.08.2021, la Sezione accoglieva la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, e compensava le spese di fase, con la seguente motivazione:

“Premesso che, dalla prospettazione di parte ricorrente, non contestata dal Comune, non costituito in giudizio, s’evince la sottoposizione a sequestro dell’area, nella disponibilità della ricorrente nonché dei veicoli, ivi giacenti;

Rilevato che l’art. 260, commi 3-bis e 3-ter, c.p.p. recita:

“3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari”;

Ritenuto, pertanto, che la sottoposizione dei beni a sequestro penale determina la competenza a provvedere, in capo all’autorità giudiziaria ovvero alla polizia giudiziaria, ai fini della loro distruzione ove pericolosi per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica;

Vista, altresì, la sentenza della Sezione, n. -OMISSIS-;

Rilevato che sussiste il periculum in mora, prospettato in ricorso;

Ritenuto di potere, per la peculiarità della specie, eccezionalmente compensare le spese di fase”.

Seguiva la costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, con memoria in cui lo stesso controdeduceva, rispetto alle doglianze attoree.

Seguiva il deposito di documenti e di una memoria conclusiva, per la ricorrente, la quale ribadiva le argomentazioni, a fondamento del gravame, osservando altresì quanto segue: “Gli atti successivamente adottati dal Prefetto di Napoli danno definitivamente conto della fondatezza del gravame. Ciò sotto un duplice profilo. Il riferimento va al decreto del Prefetto di Napoli del 13.10.2021. Da detto decreto emerge che: - i veicoli in oggetto risultano affidati alla società ricorrente nella qualità di custode giudiziario; - la relativa distruzione è di competenza esclusiva del Prefetto il quale – solo da ultimo – ha attivato il procedimento di competenza. Trova documentale conferma la ricostruzione di cui al ricorso introduttivo e, quindi, la relativa fondatezza. Chiarito quanto sopra, sia pur per mero scrupolo difensivo, in replica alla memoria depositata dal Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, si osserva quanto segue: Nelle specie, è evidente: - da un lato, l’impossibilità di effettuare qualsivoglia operazione sui veicoli attesa la figura di mero custode; ogni attività su detti beni è di esclusiva competenza del Prefetto; - dall’altra, il tentativo di integrare la motivazione mediante il richiamo a presunte attività di impermeabilizzazione e regimentazione delle acque”.

Il Comune di -OMISSIS- replicava ulteriormente, con il deposito di altro scritto difensivo, alle affermazioni di parte ricorrente, la quale, a sua volta, insisteva nelle proprie conclusioni.

Alla pubblica udienza del 24.11.2021, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.

Riprendendo le argomentazioni, poste a fondamento dell’ordinanza, con cui è stata accolta la domanda di tutela interinale, avanzata dalla società ricorrente, s’osserva, in particolare, che nella sentenza della Sezione, n. -OMISSIS-, con riferimento a fattispecie analoga, il Tribunale così motivava l’accoglimento del ricorso:

“(…) L’assimilazione, sic et simpliciter operata, in detta ordinanza, dei veicoli sequestrati dalle forze di polizia, siti nel deposito gestito dalla ricorrente, a “rifiuti”, ai sensi del d. l.vo 152/2006, non può essere accettata.

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del d. l.vo 152/2006, s’intende per “rifiuto” “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, al riguardo, che: “La definizione di rifiuto fornita dall’art. 183, comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, si basa sul dato funzionale, con la conseguenza che, per stabilire se una determinata sostanza o un determinato oggetto siano da considerare rifiuto, non occorre individuarne gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre piuttosto fare riferimento appunto al dato funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo” (T. A. R. Lombardia – Milano, Sez. III, 4/11/2019, n. 2302).

Se tale è la definizione di rifiuto, fornita dalla legislazione di settore, non può effettuarsi un’automatica, ed acritica, equiparazione tra i “rifiuti”, come sopra individuati, e le autovetture, in giudiziale sequestro, o parti di esse, giacenti nell’area, di pertinenza della ricorrente.

La quale, all’evidenza, non s’è disfatta, né ha avuto l’intenzione, né ha – stricto iure – l’obbligo, di disfarsi di tali veicoli, i quali, in quanto sottoposti a sequestro, e quindi, evidentemente, ivi depositati, in relazione al vincolo di natura reale, disposto in relazione ad indagini di natura penale, non possono essere, fino al momento delle definitive determinazioni dell’A. G. penale, in ordine alla loro sorte (esemplificando: fino alla loro confisca, ovvero fino alla loro restituzione all’avente diritto, a seconda dell’esito delle indagini preliminari, svolte relativamente ad essi, ovvero sino all’esito del giudizio, eventualmente da dette indagini sorto), sottratti a tale vincolo, ben potendo gli stessi veicoli, sino alle predette definitive determinazioni dell’A. G. penale, essere tuttora necessari a fini di prova dei reati, per i quali si procede.

Anzi, se proprio si vuole spingere il ragionamento, fino alle estreme conseguenze, ove il custode giudiziario si disfi, senza l’autorizzazione dell’A. G. competente, di cose in giudiziale sequestro, ed a lui affidate, ben potrebbe commettere il reato, p. e. p. dagli artt. 334 o 335 c. p.

Ciò vale tanto più, se si considera il rigoroso orientamento della giurisprudenza, circa la condotta del reato di cui all’art. 335 c. p. (cfr. Tribunale Torre Annunziata, 17/07/2020, n. 909: “Elemento soggettivo del reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro è costituito dalla colpa appunto, pertanto affinché sia sufficiente la penale responsabilità del nominato custode è sufficiente il mancato rinvenimento dei beni sequestrati, che pertanto risultano dispersi, in quanto allo stesso addebitabile in assenza di prova di caso fortuito o forza maggiore”) (…)”.

Le superiori considerazioni trovano, del resto, conferma ulteriore nella circostanza, sopravvenuta alla proposizione del ricorso e segnalata dalla ricorrente, dell’emanazione del decreto del Prefetto di Napoli del 13.10.2021, intitolato “decreto di censimento ex art. 215 bis del C. d. S. (…) Ricognizione veicoli sequestrati, fermati, dissequestrati e confiscati”, da cui s’evince l’affidamento dei veicoli sequestrati alla stessa ricorrente, nella qualità di custode giudiziario e la competenza prefettizia alla relativa distruzione, secondo il modulo procedimentale, all’uopo predisposto dal C. d. S. e di recente attivato.

Sicché le contrarie argomentazioni, esposte dalla difesa dell’Amministrazione, nelle memorie in atti e tendenti ad affermare, viceversa, la legittimità dell’emanazione, da parte del Comune di -OMISSIS-, del provvedimento impugnato, non possono – in disparte i profili d’integrazione postuma della motivazione dello stesso provvedimento, pure posti in risalto dalla difesa della ricorrente – far obliterare le dirimenti considerazioni che precedono, le quali militano, viceversa, per la fondatezza del gravame.

Sussistono, peraltro, per la peculiarità della specie, eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti, fermo restando ovviamente il rimborso del contributo unificato, a carico del Comune resistente ed in favore della società ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, nei sensi di cui in parte motiva, e per l’effetto annulla il provvedimento gravato.

Spese compensate, fermo restando il rimborso del contributo unificato, a carico del Comune di -OMISSIS- ed in favore della società ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021, con l’intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

Igor Nobile, Referendario