TAR Puglia (LE) sent. 357 del 7 febbraio 2014
Rifiuti.Illegittimità ordinanza rimozione rifiuti

E' illegittima, per carenza di istruttoria, l'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, ex art.192 d.lgs.152/2006,  adottata nei confronti del proprietario dell'area su cui  i rifiuti sono stati abbandonati, in assenza da parte dell'Amministrazione Comunale della indicazione di quali accorgimenti la ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente adottare allo scopo di impedire l’accaduto. Tanto più che la ricorrente ha dimostrato di avere apposto, nel fondo di sua proprietà, una recinzione successivamente divelta e di aver provveduto a denunciare lo sversamento dei rifiuti ad un organo di polizia. I suddetti accorgimenti, tenuti dalla ricorrente, sono stati ritenuti dal Collegio sufficienti, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di escludere che alla stessa sia ascrivibile alcuna responsabilità a titolo di dolo o colpa per l’abbandono dei rifiuti oggetto dell’impugnata ordinanza (segnalazione e massima di A. Guerrueri)

N. 00357/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01636/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2013, proposto da:

Giovanna Giaco, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lanzilao e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via San Domenico Savio 59;

contro

Comune di Vernole, rappresentato e difeso dall'avv. Mariacristina Antonucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

per l'annullamento

dell'ordinanza Sindacale n. 240/2012 R.O. del 17/12/2012, notificata in data 11/06/2013, emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio di Vigilanza dell'Ufficio Ambiente del Comune di Vernole; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vernole;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Andrea Lanzilao in sostituzione dell’Avv. Massimo Lanzilao, Mariacristina Antonucci;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;



E’ impugnata l’epigrafata ordinanza sindacale emessa ex art.192 d.lgs.152/2006 per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art.192 del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 – carenza di motivazione, inesistenza e/o falsità del presupposto – travisamento dei fatti – non imputabilità a titolo di dolo o colpa – assenza di responsabilità solidale con l’autore dell’abbandono o del deposito per mancanza dell’elemento soggettivo – sussistenza dell’obbligo del Comune di rimuovere i rifiuti qualora non sia possibile risalire all’autore dell’abbandono in applicazione dell’art. 250 del citato decreto – violazione dell’art.198 del d.lg. 3 aprile 2006 in forza del quale sono esplicitamente attribuite al Comune le competenze relative alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti – eccesso di potere – carenza di istruttoria.

2) Assenza e/o erroneità dei presupposti per l’ emanazione ordinanza contingibile e urgente – difetto di motivazione – eccesso di potere – carenza di istruttoria sotto altro profilo.

3) mancata comunicazione dell’avvio del procedimento – carenza di motivazione – violazione L.241/1990.

L’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che “fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

Pertanto, qualora l’autore materiale della violazione non sia identificato, al fine di individuare il soggetto obbligato alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, è necessario procedere al duplice accertamento della titolarità dell’area e dell’imputabilità della violazione per dolo o colpa al proprietario o a colui che risulta titolare di diritti reali o personali di godimento sulla stessa.

Nella fattispecie, come risulta dall’ordinanza impugnata, l’A.C. premesso “il verbale di ricezione di querela contro ignoti proposto dalla sig.ra Giaco Giovanna, trasmesso dalla Legione Carabinieri Puglia, con la quale quest’ultima denunciava che nel fondo agricolo di sua proprietà ignoti avevano abbandonato e depositato un quantitativo di materiale di risulta (scarti di edilizia, onduline cemento/amianto, secchi di plastica, una quantità imprecisata di fogli di carta bitumata, parte di veicoli, materiale ferroso e altro)” ordinava alla ricorrente di procedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra nonché al ripristino e alla bonifica del sito.

Ciò posto, il Collegio ritiene la illegittimità dell’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti impartito alla ricorrente, non potendosi ravvisare, a carico della stessa, l’imputabilità, a titolo di dolo o colpa, dello sversamento dei rifiuti.

In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità per colpa, di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, si ravvisa tutte le volte in cui vi sia un comportamento negligente (da verificare caso per caso) da parte del soggetto ritenuto responsabile, che può anche consistere in un fatto omissivo (per esempio, l’omessa predisposizione delle dovute cautele atte ad evitare il danno), con esclusione della responsabilità nei casi di generica “culpa in vigilando” (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 23 dicembre 2010, n. 6862; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 08 giugno 2010, n. 13059).

L’obbligo di diligenza, inoltre, deve essere valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va ascritta la responsabilità per colpa al proprietario non autore dello sversamento quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente proporzionato.

Inoltre, l’idoneità delle cautele adottate dal soggetto proprietario o utilizzatore del bene va valutata in concreto, tenendosi conto di una serie di circostanze obiettive.

Nella specie, quanto agli accorgimenti che la ricorrente avrebbe potuto apprestare, come risulta dalla perizia del 5 dicembre 2013 (a firma del geom. Ingrosso) di parte prodotta dalla stessa, la recinzione che la sig.ra Giaco aveva apposto nel fondo di sua proprietà è stata recisa, così come sono stati divelti alcuni paletti metallici posti sul confine, proprio nelle vicinanze dei siti in cui è stato lasciato il materiale di risulta; peraltro gli altri lati del fondo sono recintati da un muretto a secco.

A ciò aggiungasi che, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, la ricorrente ha provveduto a denunciare lo sversamento dei rifiuti.

Il Collegio ritiene che gli accorgimenti tenuti dalla ricorrente possano, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, ritenersi sufficienti al fine di escludere che alla stessa sia ascrivibile alcuna responsabilità a titolo di dolo o colpa per l’abbandono dei rifiuti oggetto dell’impugnata ordinanza; né peraltro l’A.C. ha evidenziato quali altri accorgimenti la ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente adottare allo scopo di impedire l’accaduto.

Il ricorso pertanto deve essere accolto sotto l’assorbente citato profilo, stante l’evidente difetto di istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione intimata.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Primo Referendario

 



 



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

 



 



 



 



 



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)