TAR Umbria Sez. I n.344 del 28 ottobre 2011
Rifiuti.Potere di ordinanza

L’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 è norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, e, nell’attribuire espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevale, in applicazione del criterio di specialità e di quello cronologico, sulla disposizione generale del t.u.e.l.

N. 00344/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00403/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 403 del 2011, proposto da:
Renzini Orlando, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale Renzini Orlando e della Orlando Renzini & C. S.a.s., rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Alberto Franchi e Daniela Franchi, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Perugia, via XX Settembre, 76;

contro

Comune di Todi, Resp. 6^ Servizio-Gestione Territorio e Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza del Responsabile del Servizio 6° Gestione del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Todi del 7 luglio 2011 n. 84, notificata il 13 successivo, con la quale è stata ordinata al Sig. Renzini Orlando, quale titolare della ditta individuale Renzini Orlando, la rimozione, entro sessanta giorni dalla notifica dell’ordinanza, dei rifiuti speciali non pericolosi meglio indicati nei punti 1) e 2) dell’ordinanza impugnata e giacenti presso l’impianto di lavorazione inerti sito in Todi, frazione Pontecuti, nonché per l’annullamento di ogni atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., potendosi dunque fare ricorso alla sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, titolare dell’omonima ditta individuale esercente attività di gestione di beni immobili, separata dalla Orlando Renzini & C. S.a.s., conferitaria dell’azienda familiare (avente per oggetto sociale le attività di dragaggio e ripulitura dei corsi d’acqua, lavaggio, frantumazione di sabbia e ghiaia, e svolgente la propria attività di lavorazione degli inerti in Todi, fraz. Pontecuti, loc. Case Basse), ha impugnato l’ordinanza del Comune di Todi del 7 luglio 2011, n. 84, notificatagli il successivo 13 luglio, disponente la rimozione, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, dei (presunti) rifiuti speciali non pericolosi.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto : 1) la violazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e l’incompetenza del responsabile del Servizio ad ordinare la rimozione dei rifiuti, trattandosi di un potere che la norma rubricata attribuisce al Sindaco; 2) la violazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, anche in relazione all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, e l’eccesso di potere sotto forma di sviamento, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, lamentando il mancato svolgimento di un’apposita istruttoria, ed, anzitutto, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che ha precluso l’instaurazione di un reale contraddittorio con l’interessato. Pur essendo il sig. Orlando Renzini titolare dell’omonima ditta individuale e legale rappresentante della Orlando Renzini & C. S.a.s., l’ordinanza di rimozione e ripristino avrebbe dovuto essere indirizzata a quest’ultimo soggetto giuridico, che svolge l’attività di dragaggio, e non già alla ditta individuale; 3) la violazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 e l’eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione dei presupposti, nella considerazione dell’erroneità degli accertamenti emergenti dal verbale del Nucleo Operativo Ecologico di Perugia dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente in data 20 luglio 2010; in particolare, i cumuli di materiale non possono essere definiti fanghi e non hanno la stessa natura del materiale rinvenuto vicino alle vasche di decantazione. Non è dunque ravvisabile una discarica abusiva, ma uno stoccaggio di materiali destinati alla vendita; le terre descritte nell’ordinanza gravata altro non sono che i materiali prodotti tramite la chiarificazione delle acque di lavaggio ed il successivo essiccaggio al sole. Si tratta dunque di prodotti (od, al limite, di sottoprodotti), e non di rifiuti, secondo la chiara definizione contenuta nell’art. 183, comma 1, lett. a).

Nel corso della camera di consiglio del 12 ottobre 2011 il difensore di parte ricorrente ha insistito per il “giudizio immediato”, rappresentando il proprio interesse all’accoglimento delle prime due censure concernenti l’incompetenza e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

In questi termini, ed assorbendo dunque il terzo mezzo, in ordine al quale la causa non sarebbe matura per la decisione, il ricorso appare fondato.

Ed invero l’art. 192 del “codice dell’ambiente”, in tema di divieto di abbandono di rifiuti, al terzo comma, enuclea la competenza del Sindaco ad adottare provvedimenti finalizzati alle operazioni di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

La giurisprudenza, con argomentazione condivisibile, ha evidenziato che l’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 è norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, e, nell’attribuire espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevale, in applicazione del criterio di specialità e di quello cronologico, sulla disposizione generale del t.u.e.l. (in termini, tra le tante, T.A.R. Veneto, Sez. III, 20 ottobre 2009, n. 2623; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 26 gennaio 2011, n. 61).

Ne consegue l’incompetenza del Responsabile del Servizio di “Gestione del Territorio e Sviluppo Economico” del Comune di Todi ad adottare l’ordinanza impugnata.

Giova aggiungere che la disciplina dell’art. 192, la quale condiziona l’ordine di rimozione agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, sembra imporre la comunicazione di avvio del procedimento come adempimento indispensabile al fine dell’effettiva instaurazione del contraddittorio procedimentale (in termini Cons. Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061); anche il secondo motivo appare dunque meritevole di positiva valutazione.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei termini suindicati, con conseguente annullamento della gravata ordinanza n. 84 del 7 luglio 2011.

Le spese di giudizio, sussistendone giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2011