TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 2433 del 14 ottobre 2011
Rifiuti.Fanghi biologici

Deve considerarsi sottratta ai comuni ogni potestà regolamentare in materia di fanghi biologici, restando riservata agli stessi solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene.

N. 02433/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01998/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1998 del 2011, proposto da:
- Alan S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Mascagni n. 24;

contro

- il Comune di Rognano, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15 aprile 2011 di approvazione del “Regolamento per l’utilizzo di rifiuti speciali in agricoltura (fanghi di depurazione)”;

- nonché, per quanto possa occorrere, del Regolamento medesimo.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

Udito, alla camera di consiglio del 19 luglio 2011, il procuratore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione;

Accertata la completezza del contraddittorio e sentita la parte presente in proposito;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 17 giugno 2011 e depositato il 30 giugno successivo, la ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15 aprile 2011 di approvazione del “Regolamento per l’utilizzo di rifiuti speciali in agricoltura (fanghi di depurazione)” e il medesimo Regolamento.

A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di violazione degli artt. 196 e 198 del D. Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’art. 127 del medesimo Decreto, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 99 del 1992, degli artt. 15 e 17 della legge regionale n. 26 del 2003, dell’art. 8, comma 8, della legge regionale n. 12 del 2007, della D.G.R. 30 dicembre 2003 n. 7/15944, degli artt. 92 e 112 del D. Lgs. n. 152 del 2006, della D.G.R. 21 novembre 2007 n. 8/5868, dell’art. 218 del R.D. n. 1265 del 1934, della D.G.R. 28 marzo 1985 n. 3/49784 e della D.G.R. 7 maggio 1985 n. 3/52097, di carenza assoluta di potere per difetto di attribuzione di potestà ed incompetenza.

Il Comune illegittimamente avrebbe approvato un Regolamento disciplinante l’attività di spandimento dei fanghi biologici in agricoltura non essendo dotato, come statuito dalla più recente giurisprudenza, di alcuna competenza in proposito. Difatti, trattandosi di un’attività di smaltimento, la disciplina speciale prevista per siffatta tipologia di rifiuti dovrebbe applicarsi in modo puntuale e senza alcun possibilità di deroga; di conseguenza, soltanto a livello regionale potrebbero essere previste delle ulteriori prescrizioni al proposito. Le uniche potestà di regolamentazione comunale in ordine alla gestione dei rifiuti riguarderebbero quelli urbani, costituendo invece i fanghi biologici rifiuti speciali. La Regione Lombardia avrebbe emanato disposizioni nel rispetto delle disposizioni statali, a loro volta attuative di normativa di rango comunitario.

Vengono dedotti poi la violazione dell’art. 6 del T.U.E.L. in relazione all’art. 7 dello Statuto del Comune di Rognano e all’art. 117, secondo comma, lett. s, della Costituzione, il difetto di attribuzione di potere ed incompetenza.

Il potere regolamentare del Comune non potrebbe riguardare la materia ambientale attribuita dalla Costituzione alla potestà esclusiva statale.

Vengono dedotti altresì la violazione degli artt. 6 e 12 del D. Lgs. n. 99 del 1992, della D.G.R. 30 dicembre 2003 n. 7/15944, degli artt. 18 e 19 della D.G.R. 21 novembre 2007 n. 8/5868, del D. M. 19 aprile 1999, l’eccesso di potere per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per difetto di istruttoria, per difetto dei presupposti e per difetto di motivazione, per sviamento, per disparità di trattamento e la violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della P.A.

Le disposizioni del Regolamento impugnato sarebbero viziate da difetto di istruttoria e assenza dei presupposti in quanto imporrebbero l’adozione, in contrasto con le previsioni statali e regionali, di tecniche di spandimento, altresì inidonee al raggiungimento dello scopo perseguito dagli interessati.

Ulteriori censure attengono alla violazione dell’art. 16 del D. Lgs. n. 99 del 1992, con riferimento alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006, alla carenza assoluta di potere per difetto di attribuzione di potestà ed incompetenza e la violazione dell’art. 344, comma 2, del Testo unico delle Leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 1934).

Il Comune avrebbe previsto delle sanzioni per le violazioni in materia di spandimento di fanghi biologici in contrasto con la normativa statale e regionale, che avrebbe già individuato tutte le ipotesi da sottoporre a sanzione, non lasciando alcun margine di intervento all’iniziativa dell’ente locale interessato.

Infine, vengono dedotte la violazione dell’art. 7 del D. Lgs. n. 99 del 1992, dell’Allegato II di cui alla D.G.R. 30 dicembre 2003 n. 7/15944, dell’art. 16 della legge regionale n. 26 del 2003, dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e l’incompetenza.

Il Regolamento avrebbe illegittimamente attribuito al Comune, attraverso l’utilizzo della Polizia locale, la potestà di controllo in materia di utilizzo dei fanghi, mentre la normativa di settore assegnerebbe tali prerogative alla Provincia.

Il Comune di Rognano, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Alla Camera di consiglio del 19 luglio 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio, dopo aver dato avviso alla parte presente alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con la prima e la seconda censura, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse, si assume l’illegittimità del Regolamento comunale in relazione allo spandimento dei fanghi biologici, in quanto tale potestà sarebbe sottratta alla competenza comunale, essendo stata attribuita dal legislatore statale alla competenza regolamentare e amministrativa regionale.

2.1. La censura è fondata.

Come stabilito da un recente pronunciamento del giudice d’appello in una controversia di analogo tenore rispetto alla presente, «l’art. 6 del D.Lgs. n. 99/92 demanda alla Regione la potestà di stabilire “limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento”, nonché di stabilire “le distanze di rispetto per l’applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dei corsi d'acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), delle condizioni meteo climatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi”; l’art. 196 del D.Lgs. n. 152/06 stabilisce, inoltre, che spetta alla Regione la regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti. Deve, quindi, considerarsi sottratta ai comuni ogni potestà regolamentare in materia di fanghi biologici, restando riservata agli stessi solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene» (Consiglio di Stato, V, 15 ottobre 2010, n. 7528).

Nel caso di specie il Comune ha adottato in assoluta carenza di potere un Regolamento che va ad invadere, in primo luogo, la competenza statale e, poi, anche regionale, in violazione diretta dell’art. 117, secondo comma, lett. s, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva, sia di natura legislativa che regolamentare, in materia di tutela dell’ambiente, facendo salva la potestà di delega alle Regioni (sesto comma), come avvenuto per la materia qui in oggetto.

Ciò determina la fondatezza delle prime due censure.

3. Di conseguenza, previo assorbimento delle restanti doglianze, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il Regolamento comunale impugnato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnato.

Condanna il Comune di Rognano al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge. Dispone altresì la rifusione del contributo unificato sempre a favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Antonio De Vita, Referendario, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/10/2011