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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 16 marzo 2005
Rideterminazione del sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo.
Gazzetta Ufficiale N. 69 del 24 Marzo 2005

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero
dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni
transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero
dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto l'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475, cosi' come
modificato dall'art. 15 della legge 1° marzo 2002 n. 39, che ha
istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste
e dei rifiuti piombosi (Cobat);
Considerato che il comma 8, del citato art. 9-quinquies, stabilisce
che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi
con l'applicazione del sovrapprezzo;
Visto lo statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al
piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat), approvato con decreto
2 febbraio 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35
del 12 febbraio 2004;
Visto il proprio decreto del 30 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio
1997, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le
batterie al piombo»;
Visto il proprio decreto del 16 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio
1999, relativo alla «Variazione del sovrapprezzo unitario delle
batterie al piombo»;
Visto che l'assemblea dei soci del Consorzio obbligatorio delle
batterie esauste e dei rifiuti piombosi - COBAT in data 29 novembre
2004 ha deliberato una modifica del sovrapprezzo attualmente
applicato, in ragione di un riscontrato aumento della capacita' delle
batterie utilizzate nelle autovetture;
Vista la relazione tecnica fornita dal Consorzio obbligatorio delle
batterie esausta e dei rifiuti piombosi - COBAT allegata al presente
decreto sub-b);
Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova determinazione
del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;

Decreta:

Art. 1.
1. Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo
previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988,
n. 475, e' determinato, a decorrere dal 1° luglio 2005, secondo lo
schema allegato sub a) che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Il sovrapprezzo di cui al comma 1 e' applicato alle seguenti
tipologie di batterie al piombo:
a) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacita'
minore o uguale a 20 Ah;
b) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacita'
maggiore di 20 Ah e minore o uguale a 95 Ah;
c) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacita'
maggiore di 95 Ah;
d) elementi sciolti di batterie industriali di qualsiasi
capacita'.

Art. 2.
1. Il sovrapprezzo sara' anticipato al COBAT dai produttori e dagli
importatori di batterie al piombo, nonche' dagli importatori di beni
contenenti batterie al piombo, con cadenza trimestrale.
2. I costi di riscossione del sovrapprezzo sono determinati in
ragione del 10,26% dell'entita' globale del sovrapprezzo prima del
trasferimento al COBAT.

Art. 3.
1. La congruita' del sovrapprezzo sara' verificata con cadenza
annuale dai Ministeri concertanti sulla base di una relazione fornita
dal consiglio di amministrazione del COBAT.

Art. 4.
1. Tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo,
nonche' gli importatori di beni contenenti batterie al piombo, sono
obbligati a versare il sovrapprezzo, nei tempi e nella misura
stabiliti dal presente decreto, al Consorzio obbligatorio delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi COBAT ed a fornire
le informazioni da questo richieste.
2. Chiunque, a seguito di un controllo effettuato dal COBAT,
risulti inadempiente alla dichiarazione trimestrale, sara' perseguito
a termine di legge.
3. Chiunque, pur avendo denunciato al COBAT l'immissione in
commercio in Italia di batterie al piombo, ritardi od ometta il
relativo pagamento del sovrapprezzo, sara' perseguito a termine di
legge.

Art. 5.
1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del
COBAT cosi' come indicato nella premessa, da coprirsi con il
sovrapprezzo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge
9 novembre 1988, n. 475, e' determinata, a decorrere dal 1° luglio
2005, nella misura del 43% dei costi annui prevedibili, pari a 13.679
migliaia di euro, al netto dei costi di riscossione.

Art. 6.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e la sua efficacia decorre dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 16 marzo 2005

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro
delle attività produttive
Marzano

ALLEGATI

OMISSIS