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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 3 luglio 2003, n.194
Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.

Gazzetta Ufficiale N. 173 del 28 Luglio 2003

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Il MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998
che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE
relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze
pericolose;
Vista la legge 21 dicembre 1997, n. 526, legge comunitaria per il
1999, ed in particolare l'elenco dei provvedimenti comunitari da
attuare in via amministrativa;
Visto il decreto 20 novembre 1997, n. 476, recante norme per il
recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile
ed accumulatori contenenti sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera c);
Visto l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, e successive modificazioni, che disciplinano la raccolta e il
riciclaggio delle batterie al piombo usate;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115;
Vista la sentenza di condanna della Corte di giustizia del
30 maggio 2002 per mancato recepimento della direttiva 98/101/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1247/02 espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
20 dicembre 2002;
Ritenuto di adeguare il testo dello schema di decreto alle
osservazioni espresse nel predetto parere ad eccezione di quanto
rilevato in ordine all'articolo 4, comma 3, considerato che l'accordo
di programma costituisce lo strumento ordinario per regolare in forme
consensuali l'esercizio associato di attivita' pubbliche e private,
connesse all'espletamento del servizio di gestione rifiuti, gia'
previsto dalla normativa vigente che, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, verra' abrogata (decreto
20 novembre 1997, n. 476 - Regolamento recante norme per il
recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/68/CEE in materia di pile
ed accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998), peraltro, altre forme
negoziali alternative non risulterebbero altrettanto incisive per
l'attuazione della funzione pianificatrice tipica dell'accordo di
programma;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 19888 del 2 aprile 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta
mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno
o piu' elementi primari (non ricaricabili) o secondari
(ricaricabili);
b) pila o accumulatore usato: una pila o un accumulatore non
riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito;
c) raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento
delle pile e degli accumulatori usati;
d) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle
pile e agli accumulatori;
e) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile e
agli accumulatori;
f) raccolta selettiva: la raccolta differenziata di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e la raccolta finalizzata di pile esauste
effettuata su superfici private.


Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- La direttiva 22 dicembre 1998, n. 101/CEE, che adegua
al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE
relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze
pericolose, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Comunita' europea 5 gennaio 1999, n. L 1.
- La direttiva 18 marzo 1991, n. 91/157 del Consiglio
relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze
pericolose, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Comunita' europea 26 marzo 1991, n. L 78.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999
- e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000,
n. 13, supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 476,
abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento
recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE
e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti
sostanze pericolose e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 gennaio 1998, n. 9.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38,
supplemento ordinario, ed in particolare, l'art. 56, comma
1, lettera c), e' il seguente:
«Art. 56 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) - b) (Omissis).
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies».
L'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre
1988, n. 213), convertito, con modificazioni, in legge
9 novembre 1988, n. 475, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di smaltimento dei rifiuti industriali». (Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 1988, n. 264), e' il seguente:
«Art. 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle
batterie esauste). - 1. E' obbligatoria la raccolta e lo
smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo
esauste.
2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale
e' attribuita la personalita' giuridica. Il consorzio
svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti
compiti:
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle
imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il
riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel
caso non sia possibile o economicamente conveniente il
riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro
l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e
azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento
tecnologico del ciclo di smaltimento.
3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che
smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al
comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in
base al rapporto tra la capacita' produttiva di piombo
secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva
complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno
precedente.
4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno
statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del consorzio,
adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a
norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese
partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del
consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o
rifiuti piombosi e' obbligato al loro conferimento al
consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla
normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di
tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la
facolta' per il detentore di cedere le batterie esauste ed
i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della
Comunita' europea.
6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che
effettuano attivita' di raccolta di batterie esauste o di
rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio,
contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, copia della comunicazione stessa.
Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime
sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al
citato art. 11, comma 3.
7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi
finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e'
istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in
relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da
parte dei produttori e degli importatori delle batterie
stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le
successive fasi della commercializzazione. I produttori e
gli importatori verseranno direttamente al consorzio i
proventi del sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono determinati: il sovrapprezzo; la
percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del
sovrapprezzo: le capacita' produttive delle singole
imprese, ed e' approvato lo statuto del consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni
nazionali e regionali che disciplinano la materia dei
rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in
attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie
esauste, e' obbligato a stoccare le batterie stesse in
apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in
materia di smaltimento dei rifiuti».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante
«Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla
sicurezza generale dei prodotti», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1995, n. 92.
Note all'art. 1:
- L'allegato B del citato decreto legislative
5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente;
«Allegato B
(Previsto dall'art. 5, comma 6)
Operazioni di smaltimento.
N.B. Il presente allegato intende elencare le
operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai
sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
D1 - Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica);
D2 - Trattamento in ambiente terrestre (ad es.
biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi nei suoli);
D3 - Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei
rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o foglie
geologiche naturali);
D4 - Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di
fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.);
D5 - Messa in discarica specialmente allestita (ad es.
sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o
isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente);
D6 - Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico
eccetto l'immersione;
D7 - Immersione, compreso il seppellimento nel
sottosuolo marino;
D8 - Trattamento biologico non specificato altrove nel
presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli
che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati
nei punti da D1 a D12;
D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove
nel presente allegato che dia origine a composti o a
miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati
nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essicazione,
calcinazione, ecc.);
D10 - Incenerimento a terra;
D11 - Incenerimento in mare;
D12 - Deposito permanente (ad es. sistemazione di
contenitori in una miniera, ecc.);
D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
D14 - Ricondizionamento preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
D15 - Deposito preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono
prodotti).
- L'allegato C del citato decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente;
«Allegato C
(Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h))
Operazioni di recupero.
N.B.: Il presente allegato intende elencare le
operazioni di recupero come avvengono nella pratica.
Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio
all'ambiente.
R1 - Utilizzazione principale come combustibile o come
altro mezzo per produrre energia;
R2 - Rigenerazione/recupero di solventi;
R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non
utilizzate come solventi (comprese le operazioni di
compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
R4 - Riciclo/recupero dei metalli o dei composti
metallici;
R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
R6 - Rigenerazione degli acidi o delle basi;
R7 - Recupero dei prodotti che servono a captare gli
inquinanti;
R8 - Recupero dei prodotti provenienti dai
catalizzatori;
R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
R10 - Spandimento sul suolo a beneficio
dell'agricoltura o dell'ecologia;
R11 - Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle
operazioni indicate da R1 a R10;
R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle
operazioni indicate da R1 a R11;
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti).
- L'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
«Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) - e) (Omissis);
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a
raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee;».

 

Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile
e agli accumulatori seguenti:
a) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal
1° gennaio 1999 e contenenti piu' dello 0,0005 per cento in peso di
mercurio;
b) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal
18 settembre 1992 e contenenti:
oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile
alcaline al manganese;
oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio;
oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo;
c) pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento
in peso di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre
1992.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive
modificazioni, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle
batterie al piombo usate.


Nota all'art. 2:
Per l'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, in legge
9 novembre 1988, n. 475, si vedano le note alle premesse.

 

Art. 3.
Divieto di commercializzazione
1. E' fatto divieto di commercializzare pile e accumulatori
contenenti piu' dello 0,0005 per cento in peso di mercurio, anche nel
caso in cui tali pile e accumulatori sono incorporati in apparecchi.
2. Il presente articolo non si applica alle pile del tipo a bottone
e alle pile composte da elementi a bottone, con un tenore di mercurio
in peso non superiore al 2 per cento, riferito a ciascun elemento.
3. Le pile e gli accumulatori di cui al comma 1, sono considerati
prodotti pericolosi e sono ritirati dal mercato ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 6, commi 3, lettera i), 4 e
5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.


Note all'art. 3:
- L'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 92/59/CEE
relativa alla sicurezza generale dei prodotti», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1995, n. 92, e' il
seguente:
«Art. 4 (Presunzione e valutazione di sicurezza). - 1 -
3 (Omissis).
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
le autorita' competenti adottano le misure necessarie per
limitare l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal
mercato del prodotto, se questo si rivela comunque
pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore».
- L'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
115, e' il seguente:
«Art. 6 (Controlli). - 1. Le amministrazioni di cui
all'art. 5, comma 1, secondo le rispettive competenze,
controllano che i prodotti immessi sul mercato siano
sicuri; l'elenco delle amministrazioni, degli uffici o
organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono
comunicati alla commissione europea dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
indicazione della amministrazione competente.
2. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al
comma 1, le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1,
possono anche avvalersi di laboratori di prova esterni
purche' accreditati almeno secondo le norme della serie UNI
EN 45000.
3. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1,
provvedono, in misura proporzionale alla gravita' del
rischio, a:
a) disporre, anche dopo che un prodotto sia stato
immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate
verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo
stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad
ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di
confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso
i magazzini di vendita;
b) esigere tutte le informazioni necessarie dalle
parti interessate;
c) prelevare campioni di un prodotto o di una linea
di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad
accertare la rispondenza ai criteri di cui all'art. 4,
redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata
copia agli interessati;
d) sottoporre l'immissione del prodotto sul mercato a
condizioni preventive in modo da renderlo sicuro e disporre
l"apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui
rischi che esso puo' presentare;
e) disporre che le persone che potrebbero essere
esposte al rischio derivante da un prodotto siano avvertite
tempestivamente ed in una forma adeguata, di tale rischio,
anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
f) vietare, durante il tempo necessario allo
svolgimento dei controlli e comunque per un periodo non
superiore a sessanta giorni, di fornire, proporre di
fornire o esporre un prodotto o un lotto di un prodotto,
qualora vi siano indizi precisi e concordanti di un rischio
imminente per la salute e l'incolumita' pubblica; la durata
della sospensione deve essere precisata nel provvedimento;
g) vietare l'immissione sul mercato di un prodotto o
di un lotto di prodotti pericolosi adottando i
provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del
divieto;
h) disporre, entro un termine perentorio,
l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti gia'
commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal
presente decreto, qualora non vi sia un rischio imminente
per la salute e l'incolumita' pubblica;
i) ordinare, a cura del produttore o comunque con
spese a suo carico, il ritiro dal mercato e, ove
necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di
prodotti, nei casi in cui non sia stato effettuato
l'adeguamento richiesto ai sensi del presente articolo,
oppure sia accertata la mancanza di conformita' alle norme
che fissano i criteri di sicurezza indicati all'art. 4,
oppure sia accertata, nonostante tale conformita', la
pericolosita' del prodotto e sussista un grave ed immediato
rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare,
rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il
responsabile della prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini
commerciali, qualora cio' sia necessario al fine di
collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi
derivanti dal prodotto stesso.
5. Il produttore procede all'adeguamento del prodotto,
ove richiesto, e agevola le operazioni di ritiro, anche
mediante avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove
individuabili.
6. Per armonizzare l'attivita' di controllo con quella
attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di
sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio,
con decreto del Ministro dell'interno si provvedera',
nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al
riordino del centro studi ed esperienze del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, per l'espletamento delle attivita' di
normazione, certificazione e controllo dei prodotti in
materia di sicurezza dall'incendio.
7. Il Ministero della sanita', ai fini degli
adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla
sicurezza dei prodotti e dal presente decreto, si avvale
anche dei propri uffici di sanita' marittima, aerea e di
confine terrestre nell'ambito delle dotazioni organiche
esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato.
8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa
vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non
divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura,
sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro
divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e
dell'incolumita' pubblica.».

 

Art. 4.
Raccolta
1. Le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 2 sono
consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o
di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata
presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti
il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei
distributori, il rivenditore di cui al comma 1, pone a disposizione
del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli
accumulatori usati nel proprio punto vendita. Il contenitore deve
essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e
la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto
incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della
documentazione idonea a dimostrare le modalita' di raccolta e di
svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.
3. Al fine di agevolare e di incentivare la raccolta differenziata,
il recupero e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori usati di
cui al comma 1, le associazioni di categoria dei rivenditori, i
produttori, gli importatori ed i distributori e gli esercenti il
servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati, possono
stipulare appositi accordi di programma che disciplinano, in
particolare, la tenuta dei contenitori delle pile e degli
accumulatori usati presso gli esercizi di vendita e il loro ritiro
periodico.
4. L'indicazione dell'accordo di programma previsto al comma 3 e'
inserita nell'avviso di cui all'articolo 7, apposto negli esercizi di
vendita situati nel comprensorio interessati dall'accordo.

 

Art. 5.
Marcatura
1. Le pile e gli accumulatori di cui all'articolo 2 per essere
immessi sul mercato devono essere muniti di marcatura stampata in
modo visibile, leggibile ed indelebile, recante:
a) uno dei due simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta
differenziata, indicati all'allegato I. Il simbolo deve occupare
almeno il tre per cento della superficie del lato maggiore della pila
o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Per
elementi cilindrici, il simbolo deve occupare il tre per cento della
meta' della superficie della pila o dell'accumulatore, con una
dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Se le dimensioni della pila o
dell'accumulatore sono tali che la superficie del simbolo sia
inferiore a 0,5 cm x 0,5 cm, non e' richiesta la marcatura della pila
o dell'accumulatore bensi' la stampa di un simbolo di 1 cm x 1 cm
sull'imballaggio;
b) l'indicazione della presenza di metalli pesanti, apponendo i
simboli chimici Hg (mercurio), Cd (cadmio), Pb (piombo) sotto il
simbolo di cui alla lettera a), con dimensioni almeno uguali ad un
quarto della superficie del predetto simbolo.
2. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo
rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal
responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.

 

Art. 6.
Apparecchi incorporanti pile o accumulatori
1. E' vietata la commercializzazione degli apparecchi incorporanti
pile o accumulatori che non possono essere facilmente estratti dagli
stessi dal consumatore dopo l'uso.
2. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 1, si
applicano le misure previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 115.
3. Le istruzioni d'uso degli apparecchi incorporanti pile o
accumulatori devono indicare le modalita' di estrazione delle pile o
degli accumulatori dagli stessi.
4. Le istruzioni di cui al comma 3 devono altresi' segnalare la
presenza di accumulatori fissi pericolosi per l'ambiente, indicando
le modalita' cui il consumatore puo' fare ricorso per asportare gli
stessi senza correre rischi prima dello smaltimento dall'apparecchio
come rifiuto.
5. Il presente articolo non si applica agli apparecchi indicati
nell'allegato II.


Nota all'art. 6:
- Per il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 115, si vedano le note alle premesse;

 

Art. 7.
Informazioni agli acquirenti
1. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori
di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in
prossimita' dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un
avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla
salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli
accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta
differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi
del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.

 

Art. 8.
Programmi
1. I soggetti che provvedono alla raccolta ai sensi dell'art. 4
sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli
accumulatori usati secondo la vigente normativa in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e comma 3, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono definiti appositi
piani di settore per raggiungere i seguenti obiettivi:
a) riduzione del tenore di metalli pesanti nelle pile e negli
accumulatori;
b) promozione della commercializzazione di pile e di accumulatori
contenenti minori quantita' di sostanze pericolose o sostanze meno
inquinanti;
c) promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di
sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti
nelle pile e negli accumulatori nonche' sui sistemi di riciclaggio.
3. Nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 22 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono previsti programmi
volti alla riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della
quantita' di pile e di accumulatori usati nonche' allo smaltimento
separato degli stessi.


Note all'art. 8:
- L'art. 18, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e il seguente:
«Art. 18 (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo
Stato:
a) - d) (Omissis);
e) la definizione dei piani di settore per la
riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione
dei flussi di rifiuti».
- L'art. 18, comma 3, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
«3. Salvo che non sia diversamente disposto dal
presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono
esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanita', sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano».
- L'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' il seguente;
«Art. 22. (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite
le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle
finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in
conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo,
predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti
assicurando adeguata pubblicita' e la massima
partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono
la riduzione delle quantita', dei volumi e della
pericolosita' dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede
inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai
quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia,
gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione
delle discariche, possono essere localizzati nelle aree
destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare
nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare
la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23,
nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte
del sistema industriale;
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni
degli impianti necessari a garantire la gestione dei
rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di
economicita', e l'autosufficienza della gestione dei
rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli
ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' ad
assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi
prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la
riduzione della movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e
di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per
l'individuazione del luoghi o impianti adatti allo
smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei
rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai
rifiuti di materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei
rifiuti urbani;
h-bis) i tipi, le quantita', e l'origine dei rifiuti
da recuperare o da smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'
coordinato con gli altri piani di competenza regionale
previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i
piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su
un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita', di smaltimento dei materiali da
asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai
finanziamenti nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in
attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al
comma 7 e di accertata inattivita', il Ministro
dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad
adempiere entro un congruo termine e, in caso di
protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i
provvedimenti necessari alla elaborazione del piano
regionale.
9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli
interventi previsti dal piano regionale nei termini e con
le modalita' stabiliti e tali omissioni possono arrecare un
grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il
Ministro dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a
provvedere entro un termine non inferiore a centottanta
giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro
dell"ambiente puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i
provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli
interventi contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi
anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono
riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al
riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio
pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale
obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti
urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti
per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma
stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con la regione possono essere autorizzati, ai
sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio
o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali
esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non
previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima
rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto
composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da
rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli
articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela
dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni
inquinanti.»

 

Art. 9.
Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e' abrogato il decreto 20 novembre 1997, n. 476, recante
norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in
materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 luglio 2003
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003,
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 383

 

Allegato I
MARCATURA DELLE PILE E DEGLI ACCUMULATORI

omissis

Allegato II
ELENCO DELLE CATEGORIE DI APPARECCHI
ESCLUSI DALLA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6
1. Gli apparecchi le cui pile sono saldate o altrimenti fissate in
maniera definitiva a determinati punti di contatto per garantire una
alimentazione elettrica continua a fini industriali intensivi e per
preservare la memoria e i dati in alcuni tipi di apparecchiature di
informatica e di robotica, qualora l'impiego delle pile e degli
accumulatori di cui all'articolo 1 sia tecnicamente necessario.
2. Le pile di riferimento degli apparecchi scientifici e
professionali nonche' le pile e gli accumulatori posti in apparecchi
sanitari destinati a mantenere le funzioni vitali e negli stimolatori
cardiaci, qualora il loro funzionamento continuo sia indispensabile e
l'asportazione delle pile e degli accumulatori possa essere
effettuata solo da personale qualificato.
3. Gli apparecchi portatili qualora la sostituzione delle pile da
parte di personale non qualificato possa costituire un pericolo per
l'utente o possa pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio e gli
apparecchi professionali destinati ad essere utilizzati in ambienti
molto sensibili, per esempio alla presenza di sostanze volatili.