Autorizzazione all'impiego dei prodotti assorbenti denominati SEL per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare, ai sensi del decreto 23 dicembre 2002.
Gazzetta Ufficiale N. 211 del 11 Settembre 2006
IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio 
in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003,
dettante disposizioni per la 
«Definizione delle procedure per il
riconoscimento di idoneita' dei prodotti 
disperdenti ed assorbenti da
impiegare in mare per la bonifica dalla 
contaminazione da idrocarburi
petroliferi», cosi' come modificato dal decreto 
del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 
2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 
58
del 1° marzo 2004;
Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del 
summenzionato
decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dalla societa' Energy 
Services
S.r.l. in data 17 dicembre 2003, diretta ad ottenere 
il
riconoscimento di idoneita' tecnica per l'impiego dei prodotti 
SEL
2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836, SEL 2512, SEL 9620, SEL 
4820,
SEL SF-1, SEL 100, SEL S100, SEL 50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 per 
la
bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in 
mare;
Esaminata la documentazione tecnica necessaria (scheda 
di
identificazione e test di stabilita', di efficacia e di 
tossicita),
fatta pervenire dalla societa' istante con note in data 27 
gennaio
2004, 19 aprile 2004, 5 agosto 2004 e 19 ottobre 2004 e preso 
atto:
a) della conformita' della documentazione prodotta con 
quella
richiesta dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002;
b) che 
i prodotti cui si riferisce l'istanza della societa'
Energy Services S.r.l. 
sono ascrivibili alla categoria degli
assorbenti, la cui autorizzazione 
all'uso e' regolamentata dal
suddetto decreto ministeriale 23 dicembre 
2002;
c) che risultano allegate le certificazioni delle analisi 
che
riconoscono l'idoneita' tecnica e l'efficacia dei prodotti, 
fornite
dai laboratori accreditati ai sensi del decreto ministeriale 
23
dicembre 2002;
Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto 
ministeriale
23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca 
applicata al
mare (nota prot. n. 3527/04 del 25 maggio 2004 e nota prot. n. 
8315
del 25 ottobre 2004) e dall'Istituto superiore di sanita' (nota 
prot.
n. 49823 del 27 ottobre 2004), che riconoscono l'idoneita' tecnica 
e
l'efficacia dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836,
SEL 
2512, SEL 9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, SEI S100, SEL 50,
SEL 200, SEL 
R19, SEL R38 come prodotti assorbenti;
Vista la comunicazione di 
riconoscimento di idoneita' tecnica dei
prodotti assorbenti summenzionati 
alla societa' Energy Services
S.r.l. effettuata con nota della Direzione 
generale per la protezione
della natura prot. n. DPN/6D/29376 in data 5 
novembre 2004;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzato l'impiego dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, 
SEL
BR, SEL 1836, SEL 2512, SEL 9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, 
SEL
S100, SEL 50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 come prodotti assorbenti 
da
impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da 
idrocarburi
petroliferi, a decorrere dal 5 novembre 2004, data 
della
comunicazione alla societa' con la citata nota prot. n. 
DPN/6D/29376.
Art. 2.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della
Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2005
Il direttore generale: Cosentino
                    



