TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2010 N. 196

Testo del  decreto-legge  26  novembre  2010,  n.  196  (in  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 277 del 26 novembre 2010), coordinato con la legge di conversione 24 gennaio 2011, n. 1 (in  questa  stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni  relative  al subentro delle amministrazioni territoriali  della  regione  Campania nelle attivita'  di  gestione  del  ciclo  integrato  dei  rifiuti.».

 

 

 
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.


Art. 1


Impiantistica ed attivita' di gestione
del ciclo integrato dei rifiuti

1 All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le
parole: «Andretta (AV) - localita' Pero Spaccone (Formicoso)», «e
localita' Cava Vitiello»; (( Caserta - localita' Torrione (Cava
Mastroianni) e )) «; Serre (SA) - localita' Valle della Masseria»
sono soppresse.
2. (( Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da
destinare a discarica, nonche' ad impianti di trattamento o di
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, )) il Presidente
della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti gia'
posti in essere, (( procede )) sentiti le Province e gli enti locali
interessati, alla nomina (( per la durata massima di dodici mesi, di
commissari straordinari da individuare fra il personale della
carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o
contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori
universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel
settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano
adeguate competenze tecnico-giuridiche i quali, )) con funzioni di
amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto
aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di
somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le
necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle
disponibilita' delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e
le certificazioni pertinenti. (( Alla individuazione delle ulteriori
aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave
abbandonate o dismesse con priorita' per quelle acquisite al
patrimonio pubblico provvede, sentiti le province ed i comuni
interessati, il Commissario straordinario individuato, ai sensi del
periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia. In
deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152,
nonche' alla pertinente legislazione regionale in materia, per la
valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio
degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del
presente comma procedono alla convocazione della conferenza dei
servizi che e' tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non
oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso
dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal
presente comma il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della
VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla
conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si
esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i commissari
predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le
funzioni gia' attribuite al Sottosegretario di Stato di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ))
avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente comma, degli uffici della Regione e delle Province
interessate, senza nuovi o maggiori oneri per (( la finanza pubblica
)) e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei
bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi
al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta,
(( pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo
del presente comma, )) sono ridotti alla meta'.
(( 2.bis. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti
nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla
fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, fermi
le procedure amministrative e gli atti gia' posti in essere, il
Presidente della regione Campania, ovvero i Commissari straordinari
individuati ai sensi del comma 2, nell'ambito territoriale di
competenza, con funzione di amministrazione aggiudicatrice sulla base
delle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, provvede, in via di somma urgenza, ad
individuare le aree occorrenti assumendo tutte le necessarie
ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della
disponibilita' delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e
le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e
le funzioni gia' attribuite al Sottosegretario di Stato di cui
all'articolo 1 del predetto decreto legge sono svolte dal Presidente
della Regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di
autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della
meta'. A tal fine il Presidente della Regione costituisce un'apposita
struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate
professionalita' nel numero massimo di cinque unita'. Alle spese di
funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite
massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo
3, comma 1. ))
3. In considerazione degli interventi tecnici praticati presso gli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e volti a
conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti,
all'articolo 6-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 90 del
2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «CER 19.05.01» sono inserite le seguenti: «, CER
19.05.03»;
b) e' infine aggiunto il seguente periodo: «I rifiuti aventi codice
CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere
impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la
copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di
discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura
giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.».
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-ter del citato decreto-legge n.
90 del 2008, e' inserito il seguente: «1-bis. Presso gli impianti di
cui al comma 1 e' autorizzata la realizzazione di impianti di
digestione anaerobica della frazione organica derivante dai
rifiuti.».
5. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26, e' sostituito dal seguente: «2. La provincia di Napoli
assicura la funzionalita' dell'impiantistica al servizio del ciclo di
gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di
Giugliano e Tufino tramite la propria societa' provinciale cui sono
attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso
detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria societa',
conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel
territorio di competenza. (( Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica». ))
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancato
rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta
differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, cosi' come certificati dalla regione Campania,
il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con
il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine
perentorio di (( tre mesi. )) Decorso inutilmente tale termine, il
Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.».
7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la
chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione
Campania previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
cosi' come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non
autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con
le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo
promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su
richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo
smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione
del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
(( 7-bis. Nella permanenza di condizioni di criticita' derivanti
dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti
prodotti nella regione Campania e fino alla completa realizzazione
dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei
rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Presidente
della regione Campania provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane finanziarie e
strumentali previste a legislazione vigente incluse quelle indicate
all'articolo 3 con una o piu' ordinanze, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, all'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la
gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti
territoriali sovra provinciali. ))
7-ter. In relazione all'intervenuta attuazione di quanto previsto
dal comma 7, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione
dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla data del 31
dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.


                            (( Art. 1-bis 

Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa
integrata ambientale
1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
b) al comma 5-bis, le parole: «Per l'anno 2010», le parole: «30
settembre 2010» e le parole« per l'anno 2010» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011», «30
settembre 2011» e « per gli anni 2010 e 2011»;
c) al comma 5-ter, le parole: «Per l'anno 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011»;
d) al comma 5-quater, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2012». ))


                               Art. 2 


Consorzi operanti nel settore dei rifiuti

(( 1. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano non oltre il termine del 31
dicembre 2011".
2. Al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti
periodi: «A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio
unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente, su
base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione
dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione
adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione della
disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» ))


                               Art. 3 


Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato
dei rifiuti e di compensazione ambientale

1.Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di
carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva
azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le
misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione
vigente, nonche' per assicurare comunque l'attivita' di raccolta,
spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta
differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la
regione Campania e' autorizzata a disporre delle risorse finanziarie
necessarie all'esecuzione delle attivita' di cui sopra, nel limite di
150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree
sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualita'
2007-2013.
2. Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, e' sostituito dal seguente: «12. Agli interventi di
compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma
dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di
euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di
competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla
quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto
1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, che viene
corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della
regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime
risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente
trasferite alla stessa Regione.».
(( 2.bis. A decorrere dalla data di entrata in vigere della legge
di conversione del presente decreto, e' ridotto del cinquanta per
cento, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009
(Emas) e del quaranta per cento, per quelle in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,
l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma
11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni. ))