Est. G. Pagliani
Rumore. Traffico veicolare
Nel caso di immissioni sonore intollerabili dovute a traffico veicolare lungo una pubblica via, può ordinarsi in via cautelare all\'Ente gestore della strada stessa (nella specie, l\'ANAS) la riduzione del livello di rumorosità nel rispetto dei limiti sanciti dal D.P.R. n. 142/2004, mediante installazione al margine della carreggiata di barriere antirumore fonoassorbenti.
N. 9485/06 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PRIMA
Il Giudice istruttore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso presentato in corso di causa ai sensi dell’art. 700 C.p.c., che si intende qui per esteso interamente riportato, con il quale gli attori Bonfatti e Iotti hanno chiesto provvedimento di urgenza volto ad ottenere “l’immediata adozione di tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei per eliminare le emissioni acustiche denunciate”;
letti gli atti, premesso che:
- con atto di citazione notificato in data 18.12.2006 Sido Bonfatti e Gigliola Iotti hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Modena l’ANAS S.p.a., in persona del rappresentante pro-tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l\'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte:
1) accertata l’intollerabilità del rumore derivante dal traffico veicolare della tangenziale Luigi Pirandello nel tratto prospiciente l’abitazione di proprietà dei sig.ri Sido Bonfatti e Gigliola lotti, ordinare a ANAS S.p.A., con sede in Roma Via Monzambano n. 10, in persona del legale rappresentante pro-tempore, all\'adozione di tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei per eliminare le immissioni denunciate;
2) condannare ANAS S.p.A., con sede in Bologna, Via Monzambano n.10, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti dai sig.ri Sido Bonaftti e Gigliola lotti, quantificato nella somma di € 10.000,00 (per ciascun attore), salva ogni diversa, maggiore o minore, valutazione di giustizia in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
- gli attori hanno dedotto:
di essere proprietari dell’immobile sito in Modena, alla via Stradello Ponte di Ferro n. 70/2, presso il quale risiedono;
che detta abitazione è situata nelle immediate adiacenze della tangenziale denominata “Luigi Pirandello”, nel tratto che porta dal casello autostradale di Modena Nord verso Bologna, e più precisamente ad una distanza inferiore a 100 metri dal ciglio della predetta strada extraurbana;
di avere, a mezzo lettera raccomandata a/r del 9/5/05, denunciato al Comune di Modena l\'intollerabilità del rumore derivante dal traffico veicolare della vicina tangenziale, ed al contempo richiesto di intervenire al fine di rilevare il livello di inquinamento acustico e di adottare i conseguenti, necessari interventi deputati al risanamento ed all’abbattimento del rumore;
che il Comune di Modena, con missiva del 6/7/05 a firma del dirigente dell’unità specialistica di impatto ambientale, dott. Daniele Bertoni, ha riscontrato la richiesta di intervento di cui sopra rappresentando, tra l\'altro, che i rilievi fonometrici eseguiti a cura del Comune di Modena nel mese di settembre 2004 avevano condotto all’accertamento di un superamento di 3 db del limite di immissione imposto dal DPR n. 142/2004 con riferimento al periodo notturno;
di aver più volte diffidato ANAS S.p.A. (compartimento di Bologna) ad attivarsi per porre rimedio alla grave situazione denunciata, senza tuttavia sortire effetto alcuno;
di aver incaricato la società Ausilio S.p.a. per le rilevazioni fonometriche del caso, nonché alla valutazioni (seppur previsionali) circa l\'impatto di misure di mitigazione del clima acustico rilevato;
che gli accertamenti condotti dalla società Ausilio S.p.a., trasposti nell’elaborato peritale del mese di maggio 2006 hanno rilevato un clima acustico variabile tra i 66 ed i 73 db nelle ore diurne e fra i 61 e 69,5 nelle ore notturne, e, quindi, un superamento dei limiti di immissione sanciti dal DPR 142/2004 compreso tra 1 e 9 db nelle ore notturne e di 3 db in quelle diurne;
- all’udienza del giorno 8/5/07 ANAS S.p.a. si è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale nulla ha eccepito in ordine all’intollerabilità del rumore derivante dal traffico veicolare della tangenziale Luigi Pirandello nel tratto prospiciente l’abitazione di proprietà degli attori, e si è limitata a una generica contestazione dell’esistenza di un danno, e ad una elencazione delle valutazioni connesse all’utilizzo di misure di risanamento del clima acustico;
- in corso di causa è stata effettuata consulenza tecnica d’ufficio, sui seguenti quesiti:
<
quale sia l’origine delle immissioni rumorose lamentate da parte attrice;
quale sia il livello di rumorosità al quale gli attori sono eventualmente esposti per effetto del traffico veicolare nel tratto di strada indicato in atto di citazione, anche in riferimento agli standars normativi vigenti;
se necessario, quale sia l’aumento differenziale sul rumore di fondo, nelle varie fasce orarie;
quale fosse la situazione al momento in cui gli attori hanno iniziato ad abitare in loco, con riferimento al livello di rumorosità in relazione al traffico veicolare dell’epoca ed alle altre fonti rumorose;
quali siano gli interventi idonei per il ripristino di livelli di normale tollerabilità del rumore ed i relativi costi, distinguendo, ove necessario, anche tra parti comuni e di proprietà esclusiva dell’edificio degli attori;
le conseguenze sul valore dell’immobile e quant’altro utile a fini di giustizia>>;
- ad esito delle operazioni di consulenza sono state fornite le seguenti risposte:
<<1) l’origine delle immissioni rumorose è dovuto al traffico veicolare sulla tangenziale “Luigi Pirandello”
2) il livello di rumorosità al quale gli attori sono attualmente esposti supera di 2,6 dB, nel periodo notturno, il valore limite disposto dalla normativa vigente (DPR n.142 del marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”)
3) l’aumento differenziale sul rumore di fondo è di 5,5 dB(A) nel periodo diurno e di + 9,1 dB nel periodo notturno, come valor medio settimanale. Il valor massimo di aumento differenziale riscontrato su base oraria è stato di 11,8 dB(A), rilevato nel periodo notturno tra le 100 e le 2.00, superando il valore di + 3 dB(A) , considerato come limite dalla prassi giurisprudenziale.
4) la tangenziale era già in funzione nel momento in cui gli attori hanno iniziato ad abitare in loco e pertanto il rumore del traffico era cosa nota.
Certamente l’aumento del volume del traffico registrato nel periodo ha avuto come conseguenza un aumento nei livelli di rumorosità, non tali però da stravolgere la situazione.
Si evidenzia comunque che nel 1996 non era ancora stato emanato né il DPR 142/2004, che fissa i limiti assoluti di immissione, né il decreto del Ministero dell’Ambiente del 29/11/2000 che stabilisce i criteri per i gestori di infrastrutture di trasporto per la predisposizione dei piani di intervento di contenimento e di abbattimento del rumore.
5) l’intervento per riportare le condizioni dell\'area alla normale fruibilità, sia negli spazi interni che in quelli esterni, consiste nell’installazione di una barriera antirumore fonoassorbente da posizionarsi al margine della carreggiata.
Il costo è compreso, a seconda della soluzione adottata, tra €109.000, per rispetto dei limiti del D.P.R.142/2004, e € 260.000 per il ripristino delle condizioni di normale tollerabilità.
6) come in precedenza indicato la tangenziale è pre-esistente alla data in cui gli attori hanno iniziato ad alloggiare nel sito in questione e di conseguenza il relativo impatto ambientale (rumore, inquinamento ecc) ha certamente influito sul valore dell’immobile e delle pertinenze annesse nel momento dell’acquisto. Pertanto non si ha una riduzione del valore rispetto al prezzo iniziale.
La conseguenza sul valore dell’immobile, a prescindere dal costo nel momento dell’acquisto, potrebbe considerarsi pari all’onere per ripristinare i livelli di normale tollerabilità di cui al punto 5).
Questa è però una valutazione puramente teorica perché la barriera deve essere realizzata al bordo della tangenziale, in un’area che non è di proprietà degli attori.
Non sono ipotizzabili soluzioni diverse dalla realizzazione di una barriera antirumore, quali ad esempio interventi sull’edificio, peraltro già in parte eseguiti a livello di serramenti, in quanto verrebbe comunque esclusa la fruibilità del giardino e delle annesse pertinenze che costituiscono una frazione rilevante del valore del sito>>.
Rilevato e ritenuto quanto segue.
1. I ricorrenti lamentano che dalla tangenziale, limitrofa alla loro abitazione, provengono immissioni rumorose nocive, in quanto dannose per il loro riposo, quiete e tranquillità, sia in ore diurne che nelle ore serali e notturne, per effetto del traffico veicolare; i ricorrenti hanno, quindi, chiesto l’emissione dei provvedimenti d’urgenza necessari per la cessazione delle immissioni stesse o quantomeno per la loro riduzione entro i limiti della tollerabilità; hanno, pertanto, richiamato le norme di cui agli artt. 844 e 2043 C.c..
2. La giurisprudenza di merito ha affrontato da lungo tempo la materia e vi sono state numerose pronunce pretorili e di Tribunale che hanno concesso l’inibitoria di immissioni ai sensi dell’art. 700 C.p.c., a tutela del diritto alla salute dei proprietari o dei titolari di un diritto di godimento su fondi contigui a fonti di immissioni ai sensi dell’art. 844 C.p.c. (cfr. Pret. Monza 15/6/76; Pret. Vigevano 6/4/78 e 22/3/85; Pret. Thiene 13/10/84, Pret. Verona 29/6/84, Pret. Castrovillari 16/2/91; Pret. Milano, 18/2/93, in: Arch. locazioni 1994, 391).
Già in queste pronunce era presente il riconoscimento di un’autonoma azione inibitoria a tutela del diritto alla salute inteso quale diritto della personalità fondato sull’art. 32 Cost. e, quindi, l’esperibilità dell’azione inibitoria come rimedio preventivo generale a tutela di tutti i diritti assoluti. Anche la Corte di cassazione è giunta da tempo al riconoscimento del diritto alla salute come diritto tutelabile in via immediata ad iniziativa degli interessati ed autonomamente (cfr. Cass. 9/3/79, n. 1463; 6/10/79, n. 5172; 30/7/84, n. 4523; 11/2/85, n. 1130) prima che la Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 14/7/86 tracciasse le linee maestre dell’inquadramento costituzionale della materia, e successivamente l’indirizzo non è più stato abbandonato.
In particolare, è stato osservato che il bene salute deve ritenersi comprensivo non solo dell’incolumità fisica ma anche del benessere psichico dell’individuo e di tutto ciò che vale a costituire la “qualità” stessa della vita, intesa come esaustiva realizzazione della persona umana nella totalità e globalità delle sue manifestazioni e dei suoi valori.
Le immissioni sonore intollerabili portano all’attenzione il rumore non già per le lesioni organiche che possa in ipotesi provocare per l’organismo umano, ma proprio per la oggettiva capacità dello stesso di travolgere l’equilibrio della persona, intesa come tale, cioè come soggetto teso a realizzare, come d’ordinario, le sue funzioni psichiche, ed ad espletare le attività rispondenti all’esercizio delle sue qualità soggettive e sociali (cfr. C. App. Venezia, 31/5/85: secondo Trib. Milano, 21/10/99, in: Giur. milanese 2000, 68, <<è ravvisabile il danno esistenziale da inquinamento acustico nel caso in cui, a causa del superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni sonore fissati dalla legge, si verifichi in concreto una lesione della serenità personale dell\'individuo, ossia un’alterazione del benessere psico-fisico, dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale del soggetto danneggiato, incidendo sulle normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere psichico diffuso che, pur non sfociando in una vera e propria malattia, provoca, tuttavia, ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni e depressione>>).
Le immissioni rumorose intollerabili, quindi, posta la distinzione tra “integrità fisica dell’individuo” ed una nozione più estesa del bene “salute”, comprendente il benessere psichico, la qualità della vita, anche di relazione, ed i valori della persona, integrano danno alla persona, ed alla sua salute, anche in assenza di lesioni immediatamente obiettivabili (cfr. Trib. Bari, 28/6/06, in: Giurisprudenzabarese.it 2006; Trib. Venezia, 27/3/07, in: Redazione Giuffrè 2007).
Posto, infatti, che, com’è noto, il rumore di intensità superiore alla soglia di tollerabilità determina in ciascun individuo reazioni di contenuto diverso (anche paura, ira, disperazione) e, comunque, tali da compromettere la cosiddetta “qualità uomo”, intesa nel senso della capacità di produrre e ricevere le utilità, di qualunque natura, derivanti dall’attività lavorativa ed in genere dal mondo esterno, viene in rilievo una nozione di danno biologico che prescinde dalla effettiva sussistenza di menomazioni organiche dell’integrità psicofisica della persona umana e riguarda, invece, la compromissione della salute nel lato senso sopra indicato; in sintesi, comprensivo di tutte le potenzialità dell’integrità psicofisica, del normale esercizio, cioè, delle qualità del soggetto, ivi compresa le capacità relazionali con l’ambiente circostante e con i propri simili (cfr. C. App. Venezia, 31/5/85, cit., C. App. Milano 9/5/86), tanto che l’intollerabilità delle immissioni non può che considerarsi una fattispecie produttiva del danno alla salute.
Sicuramente deve, dunque, ritenersi ammissibile per la sua tutela il ricorso alla procedura d’urgenza prevista dall’art. 700 C.p.c., poiché essa è l’unica disposizione che consente in questa materia l’emissione di un provvedimento immediato (per la tutela dell’esigenza <>, cfr. ad es. Trib. Perugia, 15/6/99, in: Rass. giur. umbra 1999, 751; Trib. Catania, 13/12/01, in: Foro it. 2003, I, 673; Trib. Salerno, 3/11/04, in: Redazione Giuffrè 2005; sul rumore da transito di convogli ferroviari: Trib. Padova, 24/11/06, in: Redazione Giuffrè, 2007; Trib. Venezia, 4/10/04, in: Giur. merito 2005, 4 807; sul rumore da animali molesti: Trib. Salerno, 23/3/04, in: Redazione Giuffrè 2005).
4. Occorre, quindi, verificare la ricorrenza nel caso di specie dei due requisiti indispensabili per l’accoglimento del ricorso a norma di legge.
Quanto all’apparenza di fondatezza del pericolo di danno alla salute occorre esaminare il concetto di “normale tollerabilità” dell’immissione sonora.
La Corte di cassazione (cfr. ad es. Cass. 19/5/76, n. 1796) ha affermato che la valutazione della normale tollerabilità va fatta secondo indici oggettivi.
Successivamente la giurisprudenza assolutamente prevalente ha seguito, nella determinazione della tollerabilità dei rumori, piuttosto che un criterio assoluto, che tiene conto dell’intensità delle immissioni sonore di per sé, un criterio comparativo che tiene conto non solo del livello sonoro rilevato ma lo compara con il cosiddetto “rumore di fondo”, costituito dal complesso di rumori continuo e caratteristico di una certa zona.
Si reputa, cioè, necessaria l’assunzione di un punto di riferimento, dato dal rumore di fondo riscontrato in una determinata zona inteso come risultante di tutti gli effetti acustici determinati dalle sorgenti sonore esistenti ad eccezione di quella in discussione.
Ove, poi, sia invocata tutela per una porzione definita dell’arco della giornata, la comparazione andrà condotta con il rumore di fondo che specificamente è rilevabile nella porzione temporale in questione.
Com’è noto, nel procedimento ai sensi dell’art, 700 C.p.c. non è richiesta, per le caratteristiche d’urgenza dello stesso, la prova conclusiva ed irrefutabile del temuto pregiudizio, ma soltanto quella indiziaria della fondatezza di tal timore.
Deve, quindi, stabilirsi se può fondatamente ritenersi che l’immissione in questione sia intollerabile, ad a tal fine occorre fissare un limite oltre il quale la differenza tra il rumore di fondo ed il livello sonoro determinato dalle immissioni assume tale connotazione.
La prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ritenuto eccedenti il limite normale di tollerabilità quelle immissioni che superino di 3 decibel la rumorosità di fondo (cfr. Trib. Roma 2/5/64, Trib. Vigevano 23/3/73, Cass. 6/1/78, n. 38; C. App. Milano, 9/5/86, in: Foro it. 1986, I, 2870; Pretura Taranto, 17/6/88, in: Giur. agr. 1989, 440; Trib. Savona, 31/1/90, in: Giur. it. 1991, I,2,606; Trib. Milano, 10/12/92, in: Resp. civ. e prev. 1993, 995; C. App. Milano, 17/7/92, in: Giur. it. 1994, I, 2, 717; Trib. Perugia, 13/3/93, e Trib. Orvieto, 5/4/93, entrambe in: Rass. giur. umbra 1993, 635; Pretura Taranto, 19 novembre 1993; Tribunale Como, 21/5/96, in: Arch. locazioni 1997, 103; Tribunale Orvieto, 14/4/97, in: Rass. giur. umbra 1997, 343; Trib. Modena, 5/11/03, in: www.giurisprudenzamodenese.it; Trib. Nola, 15/7/04, in: Ambiente e sicur. ‘04, 20, 107; Trib. Venezia, 4/10/04, in: Giur. mer. ‘05, 4, 807; Trib. Monza, 2/11/04, in: Giur. mer. ‘05, 4, 806; Trib. Mantova, 7/12/04, in: Giur. mer. ‘06, 5, 1179; Trib. Como, 18/4/05, in: Redazione Giuffrè, 2005); in qualche caso si è anche stabilito un valore assoluto (cfr. C. App. Cagliari, 2/6/93, secondo cui <>, in: Riv. giur. Sarda 1996, 647).
Posto, infatti, che il limite di tollerabilità non è quasi mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, la valutazione deve essere riferita da un lato alla sensibilità dell’uomo medio e dall’altro alla situazione locale, con accertamento concreto che spetta al giudice (Cass. II, 6/1/78, n. 38, cit.; 27/7/83, n. 5157; II, 1/7/94, n. 6242; II, 10/1/96, n. 161; III, 3/2/99, n. 915).
5. In tale ottica, il limite differenziale di tre decibel è stato costantemente riconfermato anche dopo l’entrata in vigore del D.P.C.M. 1/3/91.
Infatti, si ritiene che l’emanazione del D.P.C.M. 1/3/91 pone un limite di “accettabilità” dell’inquinamento acustico che deve indubbiamente essere tenuto presente nella valutazione della tollerabilità delle immissioni sonore agli effetti dell’art. 844 C.c., ma che lo stesso decreto non ha introdotto nell’ambito della materia sostanziali novità: la norma regolamentare pone, infatti, dei limiti massimi assoluti differenziati per zona e limiti relativi, consistenti nella differenza massima insuperabile rispetto al livello del rumore ambientale, ma non può precludere una valutazione in concreto di intollerabilità, atteso anche che l’integrità della persona ed il bene primario della salute non possono essere valutati in termini esclusivamente fisici e materialmente constatabili, e comprende anche la sfera emotiva e psichica, le cui sofferenze sono meno obiettivamente misurabili ma non per questo meno reali (cfr. C. App. Milano, 29/11/91; C. App. Torino, 23/3/93, in: Arch. locazioni 1994, 823; Trib. Como, 21/5/96, cit.; Trib. Perugia, 8/11/97, in: Rass. giur. umbra 1998, 125; Cass. III, 19/7/97, n. 6662); a parte il fatto che un diritto primario della personalità non può, comunque, essere inciso negativamente da una disposizione normativa secondaria, d’ordine regolamentare; infine, detto decreto persegue finalità di carattere pubblico ed opera nei rapporti fra i privati e la Pubblica amministrazione, e perciò le disposizioni in esso contenute non escludono l’applicabilità dell’art. 844 C.c. nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini (Cass. II, 10/1/96, n. 161; II, 13/9/2000, n. 12080; II, 3/8/01, n. 10735; Trib. Monza, 29/9/03, in: Giur. mer. ’04, 538).
In particolare, si ritiene che i limiti di maggior favore previsti dal D.P.C.M. 1/3/91 non hanno modificato il quadro giuridico di cui agli artt. 844 C.c. e 32 cost., per cui il punto di intollerabilità è da ritenersi ancora raggiunto allorché un determinato rumore superi di tre decibel il rumore di fondo. L’orientamento espresso è, peraltro, conforme ad un ancor più consolidato orientamento in materia di inquinamento idrico, per il quale è stato a suo tempo chiarito che l’osservanza dei limiti di cui alle normative pubblicistiche di tutela delle acque non vale ad escludere di per sé il giudizio circa l’intollerabilità ed illiceità della immissioni inquinanti (Cass. S.U. 18/7/86, n. 4633).
In definitiva, quindi, i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1/3/91 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, possono esser utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l\'intensità, e di riflesso, la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati soltanto purché siano considerati come un limite minimo e non massimo (Cass. II, 18/7/01, n. 5697).
6. Invero, le ricerche scientifiche in materia hanno appurato che il suono che incide sulla sensazione sonora percepita dall’uomo varia, in funzione della variazione dei decibel, con progressione non aritmetica bensì logaritmica, in modo tale che, se un suono risulta superiore ad un altro di tre decibel, l’intensità sonora del primo diventa doppia rispetto a quella del secondo.
La giurisprudenza è pervenuta, quindi, all’affermazione secondo cui l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all’art. 844 C.c., comporta la sussistenza di un danno da immissioni “in re ipsa”, da liquidarsi, quindi, con esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso (Cass. III, 13/3/07, n. 5844).
Nel caso concreto, la natura delle attività di emissione dei suoni consiste nell’intenso traffico veicolare del tratto di tangenziale in questione, descritto e misurato dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata, alla quale si rinvia integralmente. Sulla costante presenza di numerosi veicoli, anche commerciali e di grosse dimensioni è indiscutibilmente documentata e, peraltro, non contestata.
In proposito, i valori normativi di riferimento sono fissati dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, contenente disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Si tratta di normativa speciale che stabilisce espressamente i “valori limite” di immissione sonora delle infrastrutture stradali.
Considerata, dunque, la natura delle attività descritte, l’origine dei rumori provenienti dalla tangenziale; considerata, altresì, la destinazione ad abitazione degli immobili dei ricorrenti, nonché considerata la natura degli effetti delle immissioni sonore lamentati dai ricorrenti, consistenti, secondo la relazione peritale, in un differenziale di rumorosità, sia nel periodo diurno che nel periodo notturno, di gran lunga superiore ai tre decibel, e consistenti altresì, sempre secondo la relazione peritale, in un differenziale di rumorosità rispetto ai limiti normativi di cui al D.P.R. n. 142/04, nel periodo notturno, di oltre due decibel e mezzo; considerata, pure, la natura di delibazione necessariamente sommaria dell’entità dell’emissione consentita nella presente fase cautelare, la differenza di rumore nel caso in esame appare rilevante e senza dubbio al di sopra dei limiti della normale tollerabilità, per cui deve ritenersi sussistente il primo requisito richiesto dall’art. 700 C.p.c. della buona probabilità per i ricorrenti di ottenere, all’esito del giudizio di merito, una sentenza favorevole.
7. Quanto alla ricorrenza del pericolo nel ritardo, deve ritenersi che il fondato motivo di temere che il diritto alla salute sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile è, nel caso di specie, implicitamente dimostrato. Infatti, è notorio, come sopra illustrato, che il rumore eccessivo incide, deteriorandola, sulla stessa qualità della vita, comportando per il soggetto alterazione del suo equilibrio psicofisico. Ne consegue che il danno che deriva è suscettibile soltanto in minima parte di essere valutato in termini economici e, quindi, non sarà mai completamente riparabile all’esito di un giudizio di merito, che si preannuncia, tra l’altro, di non breve durata, ed iniziato già da due anni.
Inoltre, per ritenere sussistente il pericolo di un danno alla salute non è indispensabile la ricorrenza di elementi probatori specifici, potendosene desumere l’esistenza sulla base delle caratteristiche obiettive delle immissioni. Nella presente fase cautelare, in fatti, non occorre la prova di esiti dannosi, obiettivabili in termini medico-legali.
Nel caso specifico del rumore, esso è di per sé nocivo alla salute ove eccedente i valori di normale tollerabilità, e per la realizzazione della lesione del diritto alla salute non è, quindi, necessaria alcuna ulteriore prova del danno, anche psicologico, subito (cfr. C. App. Torino 4/11/92, in: Giur. mer. 1993, I, 949; secondo Pretura Milano, 5/2/90, in: Resp. civ. e prev. 1990, 604, <>; secondo Trib. Milano, 25/6/98, in: Arch. locazioni 1998, 723, <>; secondo Trib. Milano, 10/12/92, in: Nuova giur. civ. commentata 1993, I, 786, <>).
In altri termini, posto che nel caso del rumore può affermarsi che, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, un danno alla salute sia conseguenza certa o altamente probabile del superamento di una determinata soglia differenziale di rumorosità, l’accertamento del requisito del presupposto cautelare del pericolo discende dalla verifica concreta dell’intollerabilità dell’immissione.
Nel caso concreto, infine, e con riferimento al periodo notturno, che peraltro è quello normalmente dedicato al riposo, e su cui incide significativamente il rumore provocando disturbi del sonno nocivi per la salute, è accertata al situazione di illiceità per superamento diretto del limite normativo previsto dalla normativa speciale.
Deve, quindi, ritenersi in concreto ricorrente anche il secondo requisito normativo.
8. Verificata la sussistenza di entrambi i presupposti del richiesto provvedimento, e l’assenza di ragioni contrarie, resta da stabilire quale contenuto debba avere il provvedimento d’urgenza.
Nel prosieguo del giudizio di merito potranno, ovviamente, meglio valutarsi gli effetti delle immissioni moleste sulla salute dei ricorrenti ed operare un ponderato contemperamento dei diritti ed interessi in conflitto.
In questa sede va osservato che le ore post lavorative, normalmente quelle serali, sono comunemente dedicate al riposo della persona, essenziale per un corretto equilibrio psicofisico, e che la notte è dedicata alla forma più completa di riposo, il sonno, che è esigenza imprescindibile ed irrinunciabile per l’essere umano.
Se, dunque, dette esigenze (tutelate, tra l’altro, per quanto concerne le ore notturne, anche in sede penale dall’art. 659 C.p.) appaiono compatibili con una attività di traffico veicolare contenuto nei limiti di legge, di certo dette esigenze sono incompatibili con una attività di traffico veicolare che comporti il superamento di detti limiti.
9. Inoltre, va rilevato che nel caso di specie non sussiste neppure la necessità di effettuare il contemperamento di cui al secondo comma dell’art. 844 C.c. in quanto, trattandosi di un confronto con il bene assoluto e primario della salute, non è ammissibile alcun contemperamento in caso di intollerabilità delle immissioni nocive (cfr. ad es. Trib. Campobasso, 19/2/01, in: Giur. merito 2001, 672, secondo cui <>; conformemente: <>, secondo Pret. Vigevano, 22/3/85, in: Giur. merito 1985, 1040; infine, chiaramente, Cass. II, 9/8/89, n. 3675, ha stabilito che <>). Sicché non osta alla concessione della richiesta cautela nemmeno il criterio normativo del preuso, peraltro del tutto sussidiario dettato normativo, che il giudice non è tenuto a considerare in caso di immissioni intollerabili (Cfr. Cass. II, 11/5/05, n. 9865; Cass. II, 25/8/05, n. 17281). Si è, in proposito, perspicuamente osservato che <> (Cass. III, 11/4/06, n. 8420).
Nel caso di specie, in particolare, e con riferimento al periodo notturno, l’accertata illiceità per superamento dei limiti normativi preclude qualunque contemperamento o considerazione di preuso (Cass. II, 25/1/06, n. 1418); a parte il fatto che, per il periodo diurno, tali limiti non sono vincolanti (Cfr. Cass. II, 25/8/05, n. 17281; Cass. III, 18/1/06, n. 828).
10. Premesso quanto sopra, va osservato che a nulla rileva che l’attività rumorosa dipenda in parte dall’opera di terzi (conducenti dei veicoli): l’azione data dall’art. 844 C.c. al proprietario del fondo danneggiato dalle immissioni deve essere proposta contro il proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono, quando sia volta a far accertare in via definitiva l’illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse (cfr., tra le varie, Cass. II, 23/3/96, n. 2598), indipendentemente dalle cause che originano le emissioni sul fondo ove si svolge l’attività illecita, cioè anche ove la cause siano riconducibili al comportamento di terzi, posto in essere sul fondo medesimo.
L’accertamento delle cause che determinano immissioni moleste nel fondo altrui non influisce, cioè, nemmeno sul giudizio di tollerabilità delle stesse, da effettuarsi secondo i criteri indicati dall’art. 844 C.c., con la conseguenza che, una volta accertata l’esistenza della propagazione molesta e stabilito il suo grado di tollerabilità, l’individuazione delle cause può servire soltanto per stabilire le eventuali misure da adottare per la sua eliminazione (Cass. II, 3/11/2000, n. 14353); tanto che al giudizio di tollerabilità, da effettuarsi, secondo i criteri indicati dall’art. 844 C.c., è estraneo anche il criterio della colpa.
A nulla, quindi, rileva che l’attività fonte di emissioni che determinano immissioni nocive sia commessa da terzi; ciò che rileva è che provenga dal fondo vicino.
11. In conclusione, il ricorso cautelare va accolto, con emanazione della cautela richiesta. Al fine di realizzare gli effetti cautelari richiesti, non si ritiene, peraltro, allo stato, necessario inibire all’ente resistente di provocare nella proprietà dei ricorrenti una differenza col rumore di fondo pari o superiore a tre decibel; questo è, se mai, l’obiettivo finale del giudizio di merito instaurato, sull’esito del quale incidono valutazioni, inerenti la vocazione urbanistica della zona al momento dell’acquisto dell’immobile, che non sono suscettibili di delibazione sommaria; ai fini della presente fase cautelare è, invece, imprescindibile, imporre il rispetto dei limiti di legge stabiliti dalla norma speciale. Le modalità concrete con le quali il resistente dovrà provvedere a realizzare detto obiettivo, sono in astratto molteplici, ma, in concreto, sono individuate dalla consulenza tecnica d’ufficio nell’installazione di barriere antirumore fonoassorbenti al margine della carreggiata, specificamente indicate nell’elaborato a pag. 17, e nei relativi allegati; in particolare, appaiono idonee, e sufficienti ai fini della presente decisione, le barriere di tipo “2”. Altre e diverse soluzioni tecniche sono espressamente escluse dalla consulenza tecnica d’ufficio, in quanto inidonee.
Ai predetti fini infatti, nel caso di specie, trattandosi di traffico veicolare di terzi lungo una pubblica via, non è misura adeguata l’inibizione di attività rumorosa, che comporti un superamento dei limiti normativi di rumorosità, ed occorre l’imposizione di un obbligo di fare finalizzato ad evitare le immissioni sul fondo dei ricorrenti, cioè l’obbligo di dotare il fondo del convenuto di idonei accorgimenti tecnici, come sopra individuati.
12. Le spese della fase cautelare vanno liquidate nell’ambito del giudizio di merito in corso.
13. Sulle istanze istruttorie delle parti, sono ammissibili le produzioni e le prove orali, anche contrarie, dedotte.
P. Q. M.
Visti gli artt. 669 quater e 669 octies C.p.c.,
ordina al convenuto ANAS S.p.a., con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, in persona del rappresentante pro-tempore, di eliminare emissioni acustiche nella proprietà di Sido Bonfatti e Gigliola Iotti, di Modena, Stradello Ponte di Ferro n. 70/2, in modo che il livello di rumorosità non superi i limiti sanciti dal D.P.R. n. 142/2004, mediante l’installazione al margine della carreggiata di barriere antirumore fonoassorbenti di tipo “2”, specificamente indicate nell’elaborato di consulenza tecnica d’ufficio a pag. 17;
visti gli artt. 183 e 184 C.p.c.
ammette le prove richieste dalle parti e fissa, per l’assunzione delle prove orali, l’udienza del 1/4/2010, ore 10.00.
Spese al definitivo.
Modena, 5/4/08.
Il Giudice istruttore
(Dr. G. Pagliani)
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PRIMA
Il Giudice istruttore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso presentato in corso di causa ai sensi dell’art. 700 C.p.c., che si intende qui per esteso interamente riportato, con il quale gli attori Bonfatti e Iotti hanno chiesto provvedimento di urgenza volto ad ottenere “l’immediata adozione di tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei per eliminare le emissioni acustiche denunciate”;
letti gli atti, premesso che:
- con atto di citazione notificato in data 18.12.2006 Sido Bonfatti e Gigliola Iotti hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Modena l’ANAS S.p.a., in persona del rappresentante pro-tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l\'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte:
1) accertata l’intollerabilità del rumore derivante dal traffico veicolare della tangenziale Luigi Pirandello nel tratto prospiciente l’abitazione di proprietà dei sig.ri Sido Bonfatti e Gigliola lotti, ordinare a ANAS S.p.A., con sede in Roma Via Monzambano n. 10, in persona del legale rappresentante pro-tempore, all\'adozione di tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei per eliminare le immissioni denunciate;
2) condannare ANAS S.p.A., con sede in Bologna, Via Monzambano n.10, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti dai sig.ri Sido Bonaftti e Gigliola lotti, quantificato nella somma di € 10.000,00 (per ciascun attore), salva ogni diversa, maggiore o minore, valutazione di giustizia in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
- gli attori hanno dedotto:
di essere proprietari dell’immobile sito in Modena, alla via Stradello Ponte di Ferro n. 70/2, presso il quale risiedono;
che detta abitazione è situata nelle immediate adiacenze della tangenziale denominata “Luigi Pirandello”, nel tratto che porta dal casello autostradale di Modena Nord verso Bologna, e più precisamente ad una distanza inferiore a 100 metri dal ciglio della predetta strada extraurbana;
di avere, a mezzo lettera raccomandata a/r del 9/5/05, denunciato al Comune di Modena l\'intollerabilità del rumore derivante dal traffico veicolare della vicina tangenziale, ed al contempo richiesto di intervenire al fine di rilevare il livello di inquinamento acustico e di adottare i conseguenti, necessari interventi deputati al risanamento ed all’abbattimento del rumore;
che il Comune di Modena, con missiva del 6/7/05 a firma del dirigente dell’unità specialistica di impatto ambientale, dott. Daniele Bertoni, ha riscontrato la richiesta di intervento di cui sopra rappresentando, tra l\'altro, che i rilievi fonometrici eseguiti a cura del Comune di Modena nel mese di settembre 2004 avevano condotto all’accertamento di un superamento di 3 db del limite di immissione imposto dal DPR n. 142/2004 con riferimento al periodo notturno;
di aver più volte diffidato ANAS S.p.A. (compartimento di Bologna) ad attivarsi per porre rimedio alla grave situazione denunciata, senza tuttavia sortire effetto alcuno;
di aver incaricato la società Ausilio S.p.a. per le rilevazioni fonometriche del caso, nonché alla valutazioni (seppur previsionali) circa l\'impatto di misure di mitigazione del clima acustico rilevato;
che gli accertamenti condotti dalla società Ausilio S.p.a., trasposti nell’elaborato peritale del mese di maggio 2006 hanno rilevato un clima acustico variabile tra i 66 ed i 73 db nelle ore diurne e fra i 61 e 69,5 nelle ore notturne, e, quindi, un superamento dei limiti di immissione sanciti dal DPR 142/2004 compreso tra 1 e 9 db nelle ore notturne e di 3 db in quelle diurne;
- all’udienza del giorno 8/5/07 ANAS S.p.a. si è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale nulla ha eccepito in ordine all’intollerabilità del rumore derivante dal traffico veicolare della tangenziale Luigi Pirandello nel tratto prospiciente l’abitazione di proprietà degli attori, e si è limitata a una generica contestazione dell’esistenza di un danno, e ad una elencazione delle valutazioni connesse all’utilizzo di misure di risanamento del clima acustico;
- in corso di causa è stata effettuata consulenza tecnica d’ufficio, sui seguenti quesiti:
<
quale sia il livello di rumorosità al quale gli attori sono eventualmente esposti per effetto del traffico veicolare nel tratto di strada indicato in atto di citazione, anche in riferimento agli standars normativi vigenti;
se necessario, quale sia l’aumento differenziale sul rumore di fondo, nelle varie fasce orarie;
quale fosse la situazione al momento in cui gli attori hanno iniziato ad abitare in loco, con riferimento al livello di rumorosità in relazione al traffico veicolare dell’epoca ed alle altre fonti rumorose;
quali siano gli interventi idonei per il ripristino di livelli di normale tollerabilità del rumore ed i relativi costi, distinguendo, ove necessario, anche tra parti comuni e di proprietà esclusiva dell’edificio degli attori;
le conseguenze sul valore dell’immobile e quant’altro utile a fini di giustizia>>;
- ad esito delle operazioni di consulenza sono state fornite le seguenti risposte:
<<1) l’origine delle immissioni rumorose è dovuto al traffico veicolare sulla tangenziale “Luigi Pirandello”
2) il livello di rumorosità al quale gli attori sono attualmente esposti supera di 2,6 dB, nel periodo notturno, il valore limite disposto dalla normativa vigente (DPR n.142 del marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”)
3) l’aumento differenziale sul rumore di fondo è di 5,5 dB(A) nel periodo diurno e di + 9,1 dB nel periodo notturno, come valor medio settimanale. Il valor massimo di aumento differenziale riscontrato su base oraria è stato di 11,8 dB(A), rilevato nel periodo notturno tra le 100 e le 2.00, superando il valore di + 3 dB(A) , considerato come limite dalla prassi giurisprudenziale.
4) la tangenziale era già in funzione nel momento in cui gli attori hanno iniziato ad abitare in loco e pertanto il rumore del traffico era cosa nota.
Certamente l’aumento del volume del traffico registrato nel periodo ha avuto come conseguenza un aumento nei livelli di rumorosità, non tali però da stravolgere la situazione.
Si evidenzia comunque che nel 1996 non era ancora stato emanato né il DPR 142/2004, che fissa i limiti assoluti di immissione, né il decreto del Ministero dell’Ambiente del 29/11/2000 che stabilisce i criteri per i gestori di infrastrutture di trasporto per la predisposizione dei piani di intervento di contenimento e di abbattimento del rumore.
5) l’intervento per riportare le condizioni dell\'area alla normale fruibilità, sia negli spazi interni che in quelli esterni, consiste nell’installazione di una barriera antirumore fonoassorbente da posizionarsi al margine della carreggiata.
Il costo è compreso, a seconda della soluzione adottata, tra €109.000, per rispetto dei limiti del D.P.R.142/2004, e € 260.000 per il ripristino delle condizioni di normale tollerabilità.
6) come in precedenza indicato la tangenziale è pre-esistente alla data in cui gli attori hanno iniziato ad alloggiare nel sito in questione e di conseguenza il relativo impatto ambientale (rumore, inquinamento ecc) ha certamente influito sul valore dell’immobile e delle pertinenze annesse nel momento dell’acquisto. Pertanto non si ha una riduzione del valore rispetto al prezzo iniziale.
La conseguenza sul valore dell’immobile, a prescindere dal costo nel momento dell’acquisto, potrebbe considerarsi pari all’onere per ripristinare i livelli di normale tollerabilità di cui al punto 5).
Questa è però una valutazione puramente teorica perché la barriera deve essere realizzata al bordo della tangenziale, in un’area che non è di proprietà degli attori.
Non sono ipotizzabili soluzioni diverse dalla realizzazione di una barriera antirumore, quali ad esempio interventi sull’edificio, peraltro già in parte eseguiti a livello di serramenti, in quanto verrebbe comunque esclusa la fruibilità del giardino e delle annesse pertinenze che costituiscono una frazione rilevante del valore del sito>>.
Rilevato e ritenuto quanto segue.
1. I ricorrenti lamentano che dalla tangenziale, limitrofa alla loro abitazione, provengono immissioni rumorose nocive, in quanto dannose per il loro riposo, quiete e tranquillità, sia in ore diurne che nelle ore serali e notturne, per effetto del traffico veicolare; i ricorrenti hanno, quindi, chiesto l’emissione dei provvedimenti d’urgenza necessari per la cessazione delle immissioni stesse o quantomeno per la loro riduzione entro i limiti della tollerabilità; hanno, pertanto, richiamato le norme di cui agli artt. 844 e 2043 C.c..
2. La giurisprudenza di merito ha affrontato da lungo tempo la materia e vi sono state numerose pronunce pretorili e di Tribunale che hanno concesso l’inibitoria di immissioni ai sensi dell’art. 700 C.p.c., a tutela del diritto alla salute dei proprietari o dei titolari di un diritto di godimento su fondi contigui a fonti di immissioni ai sensi dell’art. 844 C.p.c. (cfr. Pret. Monza 15/6/76; Pret. Vigevano 6/4/78 e 22/3/85; Pret. Thiene 13/10/84, Pret. Verona 29/6/84, Pret. Castrovillari 16/2/91; Pret. Milano, 18/2/93, in: Arch. locazioni 1994, 391).
Già in queste pronunce era presente il riconoscimento di un’autonoma azione inibitoria a tutela del diritto alla salute inteso quale diritto della personalità fondato sull’art. 32 Cost. e, quindi, l’esperibilità dell’azione inibitoria come rimedio preventivo generale a tutela di tutti i diritti assoluti. Anche la Corte di cassazione è giunta da tempo al riconoscimento del diritto alla salute come diritto tutelabile in via immediata ad iniziativa degli interessati ed autonomamente (cfr. Cass. 9/3/79, n. 1463; 6/10/79, n. 5172; 30/7/84, n. 4523; 11/2/85, n. 1130) prima che la Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 14/7/86 tracciasse le linee maestre dell’inquadramento costituzionale della materia, e successivamente l’indirizzo non è più stato abbandonato.
In particolare, è stato osservato che il bene salute deve ritenersi comprensivo non solo dell’incolumità fisica ma anche del benessere psichico dell’individuo e di tutto ciò che vale a costituire la “qualità” stessa della vita, intesa come esaustiva realizzazione della persona umana nella totalità e globalità delle sue manifestazioni e dei suoi valori.
Le immissioni sonore intollerabili portano all’attenzione il rumore non già per le lesioni organiche che possa in ipotesi provocare per l’organismo umano, ma proprio per la oggettiva capacità dello stesso di travolgere l’equilibrio della persona, intesa come tale, cioè come soggetto teso a realizzare, come d’ordinario, le sue funzioni psichiche, ed ad espletare le attività rispondenti all’esercizio delle sue qualità soggettive e sociali (cfr. C. App. Venezia, 31/5/85: secondo Trib. Milano, 21/10/99, in: Giur. milanese 2000, 68, <<è ravvisabile il danno esistenziale da inquinamento acustico nel caso in cui, a causa del superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni sonore fissati dalla legge, si verifichi in concreto una lesione della serenità personale dell\'individuo, ossia un’alterazione del benessere psico-fisico, dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale del soggetto danneggiato, incidendo sulle normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere psichico diffuso che, pur non sfociando in una vera e propria malattia, provoca, tuttavia, ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni e depressione>>).
Le immissioni rumorose intollerabili, quindi, posta la distinzione tra “integrità fisica dell’individuo” ed una nozione più estesa del bene “salute”, comprendente il benessere psichico, la qualità della vita, anche di relazione, ed i valori della persona, integrano danno alla persona, ed alla sua salute, anche in assenza di lesioni immediatamente obiettivabili (cfr. Trib. Bari, 28/6/06, in: Giurisprudenzabarese.it 2006; Trib. Venezia, 27/3/07, in: Redazione Giuffrè 2007).
Posto, infatti, che, com’è noto, il rumore di intensità superiore alla soglia di tollerabilità determina in ciascun individuo reazioni di contenuto diverso (anche paura, ira, disperazione) e, comunque, tali da compromettere la cosiddetta “qualità uomo”, intesa nel senso della capacità di produrre e ricevere le utilità, di qualunque natura, derivanti dall’attività lavorativa ed in genere dal mondo esterno, viene in rilievo una nozione di danno biologico che prescinde dalla effettiva sussistenza di menomazioni organiche dell’integrità psicofisica della persona umana e riguarda, invece, la compromissione della salute nel lato senso sopra indicato; in sintesi, comprensivo di tutte le potenzialità dell’integrità psicofisica, del normale esercizio, cioè, delle qualità del soggetto, ivi compresa le capacità relazionali con l’ambiente circostante e con i propri simili (cfr. C. App. Venezia, 31/5/85, cit., C. App. Milano 9/5/86), tanto che l’intollerabilità delle immissioni non può che considerarsi una fattispecie produttiva del danno alla salute.
Sicuramente deve, dunque, ritenersi ammissibile per la sua tutela il ricorso alla procedura d’urgenza prevista dall’art. 700 C.p.c., poiché essa è l’unica disposizione che consente in questa materia l’emissione di un provvedimento immediato (per la tutela dell’esigenza <
4. Occorre, quindi, verificare la ricorrenza nel caso di specie dei due requisiti indispensabili per l’accoglimento del ricorso a norma di legge.
Quanto all’apparenza di fondatezza del pericolo di danno alla salute occorre esaminare il concetto di “normale tollerabilità” dell’immissione sonora.
La Corte di cassazione (cfr. ad es. Cass. 19/5/76, n. 1796) ha affermato che la valutazione della normale tollerabilità va fatta secondo indici oggettivi.
Successivamente la giurisprudenza assolutamente prevalente ha seguito, nella determinazione della tollerabilità dei rumori, piuttosto che un criterio assoluto, che tiene conto dell’intensità delle immissioni sonore di per sé, un criterio comparativo che tiene conto non solo del livello sonoro rilevato ma lo compara con il cosiddetto “rumore di fondo”, costituito dal complesso di rumori continuo e caratteristico di una certa zona.
Si reputa, cioè, necessaria l’assunzione di un punto di riferimento, dato dal rumore di fondo riscontrato in una determinata zona inteso come risultante di tutti gli effetti acustici determinati dalle sorgenti sonore esistenti ad eccezione di quella in discussione.
Ove, poi, sia invocata tutela per una porzione definita dell’arco della giornata, la comparazione andrà condotta con il rumore di fondo che specificamente è rilevabile nella porzione temporale in questione.
Com’è noto, nel procedimento ai sensi dell’art, 700 C.p.c. non è richiesta, per le caratteristiche d’urgenza dello stesso, la prova conclusiva ed irrefutabile del temuto pregiudizio, ma soltanto quella indiziaria della fondatezza di tal timore.
Deve, quindi, stabilirsi se può fondatamente ritenersi che l’immissione in questione sia intollerabile, ad a tal fine occorre fissare un limite oltre il quale la differenza tra il rumore di fondo ed il livello sonoro determinato dalle immissioni assume tale connotazione.
La prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ritenuto eccedenti il limite normale di tollerabilità quelle immissioni che superino di 3 decibel la rumorosità di fondo (cfr. Trib. Roma 2/5/64, Trib. Vigevano 23/3/73, Cass. 6/1/78, n. 38; C. App. Milano, 9/5/86, in: Foro it. 1986, I, 2870; Pretura Taranto, 17/6/88, in: Giur. agr. 1989, 440; Trib. Savona, 31/1/90, in: Giur. it. 1991, I,2,606; Trib. Milano, 10/12/92, in: Resp. civ. e prev. 1993, 995; C. App. Milano, 17/7/92, in: Giur. it. 1994, I, 2, 717; Trib. Perugia, 13/3/93, e Trib. Orvieto, 5/4/93, entrambe in: Rass. giur. umbra 1993, 635; Pretura Taranto, 19 novembre 1993; Tribunale Como, 21/5/96, in: Arch. locazioni 1997, 103; Tribunale Orvieto, 14/4/97, in: Rass. giur. umbra 1997, 343; Trib. Modena, 5/11/03, in: www.giurisprudenzamodenese.it; Trib. Nola, 15/7/04, in: Ambiente e sicur. ‘04, 20, 107; Trib. Venezia, 4/10/04, in: Giur. mer. ‘05, 4, 807; Trib. Monza, 2/11/04, in: Giur. mer. ‘05, 4, 806; Trib. Mantova, 7/12/04, in: Giur. mer. ‘06, 5, 1179; Trib. Como, 18/4/05, in: Redazione Giuffrè, 2005); in qualche caso si è anche stabilito un valore assoluto (cfr. C. App. Cagliari, 2/6/93, secondo cui <
Posto, infatti, che il limite di tollerabilità non è quasi mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, la valutazione deve essere riferita da un lato alla sensibilità dell’uomo medio e dall’altro alla situazione locale, con accertamento concreto che spetta al giudice (Cass. II, 6/1/78, n. 38, cit.; 27/7/83, n. 5157; II, 1/7/94, n. 6242; II, 10/1/96, n. 161; III, 3/2/99, n. 915).
5. In tale ottica, il limite differenziale di tre decibel è stato costantemente riconfermato anche dopo l’entrata in vigore del D.P.C.M. 1/3/91.
Infatti, si ritiene che l’emanazione del D.P.C.M. 1/3/91 pone un limite di “accettabilità” dell’inquinamento acustico che deve indubbiamente essere tenuto presente nella valutazione della tollerabilità delle immissioni sonore agli effetti dell’art. 844 C.c., ma che lo stesso decreto non ha introdotto nell’ambito della materia sostanziali novità: la norma regolamentare pone, infatti, dei limiti massimi assoluti differenziati per zona e limiti relativi, consistenti nella differenza massima insuperabile rispetto al livello del rumore ambientale, ma non può precludere una valutazione in concreto di intollerabilità, atteso anche che l’integrità della persona ed il bene primario della salute non possono essere valutati in termini esclusivamente fisici e materialmente constatabili, e comprende anche la sfera emotiva e psichica, le cui sofferenze sono meno obiettivamente misurabili ma non per questo meno reali (cfr. C. App. Milano, 29/11/91; C. App. Torino, 23/3/93, in: Arch. locazioni 1994, 823; Trib. Como, 21/5/96, cit.; Trib. Perugia, 8/11/97, in: Rass. giur. umbra 1998, 125; Cass. III, 19/7/97, n. 6662); a parte il fatto che un diritto primario della personalità non può, comunque, essere inciso negativamente da una disposizione normativa secondaria, d’ordine regolamentare; infine, detto decreto persegue finalità di carattere pubblico ed opera nei rapporti fra i privati e la Pubblica amministrazione, e perciò le disposizioni in esso contenute non escludono l’applicabilità dell’art. 844 C.c. nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini (Cass. II, 10/1/96, n. 161; II, 13/9/2000, n. 12080; II, 3/8/01, n. 10735; Trib. Monza, 29/9/03, in: Giur. mer. ’04, 538).
In particolare, si ritiene che i limiti di maggior favore previsti dal D.P.C.M. 1/3/91 non hanno modificato il quadro giuridico di cui agli artt. 844 C.c. e 32 cost., per cui il punto di intollerabilità è da ritenersi ancora raggiunto allorché un determinato rumore superi di tre decibel il rumore di fondo. L’orientamento espresso è, peraltro, conforme ad un ancor più consolidato orientamento in materia di inquinamento idrico, per il quale è stato a suo tempo chiarito che l’osservanza dei limiti di cui alle normative pubblicistiche di tutela delle acque non vale ad escludere di per sé il giudizio circa l’intollerabilità ed illiceità della immissioni inquinanti (Cass. S.U. 18/7/86, n. 4633).
In definitiva, quindi, i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1/3/91 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, possono esser utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l\'intensità, e di riflesso, la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati soltanto purché siano considerati come un limite minimo e non massimo (Cass. II, 18/7/01, n. 5697).
6. Invero, le ricerche scientifiche in materia hanno appurato che il suono che incide sulla sensazione sonora percepita dall’uomo varia, in funzione della variazione dei decibel, con progressione non aritmetica bensì logaritmica, in modo tale che, se un suono risulta superiore ad un altro di tre decibel, l’intensità sonora del primo diventa doppia rispetto a quella del secondo.
La giurisprudenza è pervenuta, quindi, all’affermazione secondo cui l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all’art. 844 C.c., comporta la sussistenza di un danno da immissioni “in re ipsa”, da liquidarsi, quindi, con esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso (Cass. III, 13/3/07, n. 5844).
Nel caso concreto, la natura delle attività di emissione dei suoni consiste nell’intenso traffico veicolare del tratto di tangenziale in questione, descritto e misurato dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata, alla quale si rinvia integralmente. Sulla costante presenza di numerosi veicoli, anche commerciali e di grosse dimensioni è indiscutibilmente documentata e, peraltro, non contestata.
In proposito, i valori normativi di riferimento sono fissati dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, contenente disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Si tratta di normativa speciale che stabilisce espressamente i “valori limite” di immissione sonora delle infrastrutture stradali.
Considerata, dunque, la natura delle attività descritte, l’origine dei rumori provenienti dalla tangenziale; considerata, altresì, la destinazione ad abitazione degli immobili dei ricorrenti, nonché considerata la natura degli effetti delle immissioni sonore lamentati dai ricorrenti, consistenti, secondo la relazione peritale, in un differenziale di rumorosità, sia nel periodo diurno che nel periodo notturno, di gran lunga superiore ai tre decibel, e consistenti altresì, sempre secondo la relazione peritale, in un differenziale di rumorosità rispetto ai limiti normativi di cui al D.P.R. n. 142/04, nel periodo notturno, di oltre due decibel e mezzo; considerata, pure, la natura di delibazione necessariamente sommaria dell’entità dell’emissione consentita nella presente fase cautelare, la differenza di rumore nel caso in esame appare rilevante e senza dubbio al di sopra dei limiti della normale tollerabilità, per cui deve ritenersi sussistente il primo requisito richiesto dall’art. 700 C.p.c. della buona probabilità per i ricorrenti di ottenere, all’esito del giudizio di merito, una sentenza favorevole.
7. Quanto alla ricorrenza del pericolo nel ritardo, deve ritenersi che il fondato motivo di temere che il diritto alla salute sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile è, nel caso di specie, implicitamente dimostrato. Infatti, è notorio, come sopra illustrato, che il rumore eccessivo incide, deteriorandola, sulla stessa qualità della vita, comportando per il soggetto alterazione del suo equilibrio psicofisico. Ne consegue che il danno che deriva è suscettibile soltanto in minima parte di essere valutato in termini economici e, quindi, non sarà mai completamente riparabile all’esito di un giudizio di merito, che si preannuncia, tra l’altro, di non breve durata, ed iniziato già da due anni.
Inoltre, per ritenere sussistente il pericolo di un danno alla salute non è indispensabile la ricorrenza di elementi probatori specifici, potendosene desumere l’esistenza sulla base delle caratteristiche obiettive delle immissioni. Nella presente fase cautelare, in fatti, non occorre la prova di esiti dannosi, obiettivabili in termini medico-legali.
Nel caso specifico del rumore, esso è di per sé nocivo alla salute ove eccedente i valori di normale tollerabilità, e per la realizzazione della lesione del diritto alla salute non è, quindi, necessaria alcuna ulteriore prova del danno, anche psicologico, subito (cfr. C. App. Torino 4/11/92, in: Giur. mer. 1993, I, 949; secondo Pretura Milano, 5/2/90, in: Resp. civ. e prev. 1990, 604, <
In altri termini, posto che nel caso del rumore può affermarsi che, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, un danno alla salute sia conseguenza certa o altamente probabile del superamento di una determinata soglia differenziale di rumorosità, l’accertamento del requisito del presupposto cautelare del pericolo discende dalla verifica concreta dell’intollerabilità dell’immissione.
Nel caso concreto, infine, e con riferimento al periodo notturno, che peraltro è quello normalmente dedicato al riposo, e su cui incide significativamente il rumore provocando disturbi del sonno nocivi per la salute, è accertata al situazione di illiceità per superamento diretto del limite normativo previsto dalla normativa speciale.
Deve, quindi, ritenersi in concreto ricorrente anche il secondo requisito normativo.
8. Verificata la sussistenza di entrambi i presupposti del richiesto provvedimento, e l’assenza di ragioni contrarie, resta da stabilire quale contenuto debba avere il provvedimento d’urgenza.
Nel prosieguo del giudizio di merito potranno, ovviamente, meglio valutarsi gli effetti delle immissioni moleste sulla salute dei ricorrenti ed operare un ponderato contemperamento dei diritti ed interessi in conflitto.
In questa sede va osservato che le ore post lavorative, normalmente quelle serali, sono comunemente dedicate al riposo della persona, essenziale per un corretto equilibrio psicofisico, e che la notte è dedicata alla forma più completa di riposo, il sonno, che è esigenza imprescindibile ed irrinunciabile per l’essere umano.
Se, dunque, dette esigenze (tutelate, tra l’altro, per quanto concerne le ore notturne, anche in sede penale dall’art. 659 C.p.) appaiono compatibili con una attività di traffico veicolare contenuto nei limiti di legge, di certo dette esigenze sono incompatibili con una attività di traffico veicolare che comporti il superamento di detti limiti.
9. Inoltre, va rilevato che nel caso di specie non sussiste neppure la necessità di effettuare il contemperamento di cui al secondo comma dell’art. 844 C.c. in quanto, trattandosi di un confronto con il bene assoluto e primario della salute, non è ammissibile alcun contemperamento in caso di intollerabilità delle immissioni nocive (cfr. ad es. Trib. Campobasso, 19/2/01, in: Giur. merito 2001, 672, secondo cui <
Nel caso di specie, in particolare, e con riferimento al periodo notturno, l’accertata illiceità per superamento dei limiti normativi preclude qualunque contemperamento o considerazione di preuso (Cass. II, 25/1/06, n. 1418); a parte il fatto che, per il periodo diurno, tali limiti non sono vincolanti (Cfr. Cass. II, 25/8/05, n. 17281; Cass. III, 18/1/06, n. 828).
10. Premesso quanto sopra, va osservato che a nulla rileva che l’attività rumorosa dipenda in parte dall’opera di terzi (conducenti dei veicoli): l’azione data dall’art. 844 C.c. al proprietario del fondo danneggiato dalle immissioni deve essere proposta contro il proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono, quando sia volta a far accertare in via definitiva l’illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse (cfr., tra le varie, Cass. II, 23/3/96, n. 2598), indipendentemente dalle cause che originano le emissioni sul fondo ove si svolge l’attività illecita, cioè anche ove la cause siano riconducibili al comportamento di terzi, posto in essere sul fondo medesimo.
L’accertamento delle cause che determinano immissioni moleste nel fondo altrui non influisce, cioè, nemmeno sul giudizio di tollerabilità delle stesse, da effettuarsi secondo i criteri indicati dall’art. 844 C.c., con la conseguenza che, una volta accertata l’esistenza della propagazione molesta e stabilito il suo grado di tollerabilità, l’individuazione delle cause può servire soltanto per stabilire le eventuali misure da adottare per la sua eliminazione (Cass. II, 3/11/2000, n. 14353); tanto che al giudizio di tollerabilità, da effettuarsi, secondo i criteri indicati dall’art. 844 C.c., è estraneo anche il criterio della colpa.
A nulla, quindi, rileva che l’attività fonte di emissioni che determinano immissioni nocive sia commessa da terzi; ciò che rileva è che provenga dal fondo vicino.
11. In conclusione, il ricorso cautelare va accolto, con emanazione della cautela richiesta. Al fine di realizzare gli effetti cautelari richiesti, non si ritiene, peraltro, allo stato, necessario inibire all’ente resistente di provocare nella proprietà dei ricorrenti una differenza col rumore di fondo pari o superiore a tre decibel; questo è, se mai, l’obiettivo finale del giudizio di merito instaurato, sull’esito del quale incidono valutazioni, inerenti la vocazione urbanistica della zona al momento dell’acquisto dell’immobile, che non sono suscettibili di delibazione sommaria; ai fini della presente fase cautelare è, invece, imprescindibile, imporre il rispetto dei limiti di legge stabiliti dalla norma speciale. Le modalità concrete con le quali il resistente dovrà provvedere a realizzare detto obiettivo, sono in astratto molteplici, ma, in concreto, sono individuate dalla consulenza tecnica d’ufficio nell’installazione di barriere antirumore fonoassorbenti al margine della carreggiata, specificamente indicate nell’elaborato a pag. 17, e nei relativi allegati; in particolare, appaiono idonee, e sufficienti ai fini della presente decisione, le barriere di tipo “2”. Altre e diverse soluzioni tecniche sono espressamente escluse dalla consulenza tecnica d’ufficio, in quanto inidonee.
Ai predetti fini infatti, nel caso di specie, trattandosi di traffico veicolare di terzi lungo una pubblica via, non è misura adeguata l’inibizione di attività rumorosa, che comporti un superamento dei limiti normativi di rumorosità, ed occorre l’imposizione di un obbligo di fare finalizzato ad evitare le immissioni sul fondo dei ricorrenti, cioè l’obbligo di dotare il fondo del convenuto di idonei accorgimenti tecnici, come sopra individuati.
12. Le spese della fase cautelare vanno liquidate nell’ambito del giudizio di merito in corso.
13. Sulle istanze istruttorie delle parti, sono ammissibili le produzioni e le prove orali, anche contrarie, dedotte.
P. Q. M.
Visti gli artt. 669 quater e 669 octies C.p.c.,
ordina al convenuto ANAS S.p.a., con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, in persona del rappresentante pro-tempore, di eliminare emissioni acustiche nella proprietà di Sido Bonfatti e Gigliola Iotti, di Modena, Stradello Ponte di Ferro n. 70/2, in modo che il livello di rumorosità non superi i limiti sanciti dal D.P.R. n. 142/2004, mediante l’installazione al margine della carreggiata di barriere antirumore fonoassorbenti di tipo “2”, specificamente indicate nell’elaborato di consulenza tecnica d’ufficio a pag. 17;
visti gli artt. 183 e 184 C.p.c.
ammette le prove richieste dalle parti e fissa, per l’assunzione delle prove orali, l’udienza del 1/4/2010, ore 10.00.
Spese al definitivo.
Modena, 5/4/08.
Il Giudice istruttore
(Dr. G. Pagliani)