Regione Campania: la gestione dei rifiuti provenienti dai lavori edili ed il rilascio dei titoli abilitativi da parte dei comuni. L’istituzione del registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti

di G. AIELLO

REGIONE CAMPANIA: LA GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAI LAVORI EDILI ED IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI DA PARTE DEI COMUNI L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE AREE INTERESSATE DA ABBANDONO E ROGO DI RIFIUTI.

 

 

NUOVI ADEMPIMENTI IN EDILIZIA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI A SEGUITO DELLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 9 DICEMBRE 2013 “MISURE STRAORDINARIE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL FENOMENO DELL’ABBANDONO E DEI ROGHI DI RIFIUTI”.

Nuovi adempimenti per gli Uffici Tecnici dei Comuni, per progettisti e direttori dei lavori, pesanti sanzioni per chi non rispetta la normativa sui rifiuti prodotti dai cantieri edili, sospensione dei titoli abilitativi ( permesso di costruire e dia , scia) cancellazione dei tecnici privati dagli elenchi e l'esclusione dalle procedure di selezione per l'affidamento di incarichi e lavori da parte della Regione, redazione del registro delle aree sui cui vengono abbandonati e dati al fuoco i rifiuti.

Dott. Giuseppe Aiello, Cte PM Lioni

Con la legge n. 20 del 9.12.2013, pubblicata sul BURC n. 70, “MISURE STRAORDINARIE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL FENOMENO DELL’ABBANDONO E DEI ROGHI DI RIFIUTI” la Regione Campania ha inteso, così come si legge nell’art. 1 della predetta disposizione, assicurare una maggiore tutela della salute dei residenti nella Regione e del patrimonio ambientale e paesaggistico della Campania in correlazione alle particolari esigenze del territorio regionale e dare un segno tangibile contro gli abbandoni e i roghi che si concentrano soprattutto in quella che, ormai, tutti chiamano terra dei fuochi.

Tra le varie disposizioni che si introducono con la predetta normativa si evidenzia la nuova disciplina che si assume in Regione Campania in relazione alla gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dai cantieri in cui si svolgono lavori edili.

La novità, esplicitata nell’art 5 (Disposizioni in materia edilizia) incide in modo sostanziale sulle attività edili e sul rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli abilitativi necessari ad eseguire i lavori.

In particolare, si legge nella predetta disposizione, “… a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della legge,(in quanto la norma è stata pubblicata il 9.12.2013 la data di inizio è da considerarsi il 7.02.2014) tutte le istanze riferite alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di opere, sia di  interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio di permesso di costruire o la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e Denuncia di inizio attività (DIA), contengono il contratto con l'impresa incaricata di effettuare la
raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, nonché la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti”.

Si deve far rilevare che, la disposizione su citata, non si riferisce esclusivamente ai rifiuti di demolizioni, così come potrebbe apparire da una frettolosa lettura della norma, ma riguarda tutte le tipologie di rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori ( ferro imballaggi carta cartone residui vari ecc) e la quantità degli stessi prodotti nel cantiere, che dovranno essere preventivamente stimati dal progettista, sicuramente con un‘ approssimazione non sempre riscontrabile sul piano pratico.

Per quanto concerna la tipologia dei rifiuti prodotti in edilizia sicuramente gli inerti provenienti da demolizioni occupano il vertice della piramide, senza lasciar spazio a dubbi circa la natura degli stessi quali rifiuti, con la conseguente impossibilità del loro riutilizzo tal quale, prassi illegale facilmente utilizzata nel settore, che da oggi in Campania trova un forte deterrente proprio nella nuova disposizione.

L’ Istituto Superiore per la protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA), organismo ufficiale che annualmente elabora e dichiara i dati sui rifiuti nel recente “rapporto rifiuti speciali 2013” pubblicato nel gennaio 2013, sulla base dei dati MUD presentato nell’anno 2011, quindi riferiti alla produzione 2010, ha stimato, per i rifiuti prodotti dal settore edile, una produzione annua di 128.202.377 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 9.660.035 tonnellate di pericolosi per un totale di 137.866.053 tonnellate di rifiuti. Sicuramente i dati sono di gran lunga sottovalutati e questo sia perché, in base alle semplificazioni introdotte dal D.lgs 152/ 2006, la produzione dei rifiuti non pericolosi non è assoggettata all’obbligo di registrazione sia perché nel settore edile è stimata un’alta percentuale di smaltimento illegale dei rifiuti prodotti che ne fa facilmente perdere le tracce.

L’equazione, demolizioni = Rifiuti, trova la giurisprudenza ormai concorde nel senso di ritenere che “Gli inerti provenienti da demolizioni o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n.152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento (codice CER 17.00.00)” …… “i rifiuti inerti provenienti dalle attività di demolizione degli edifici “presentano caratteristiche di disomogeneità in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo che necessitano prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti considerati operazioni di trattamento e recupero, previste negli allegati al Decreto Legislativo (Cass.sez.III n. 7465/2008)”.

Secondo la nuova normativa regionale, i Comuni, ricevuta la richiesta del titolo abilitativo, devono verificare la regolarità e completezza della documentazione contenuta nella dichiarazione di stima preventiva fatta dal tecnico progettista e devono effettuare i necessari controlli in corso e a fine dell'opera. Inoltre, “… al termine dei lavori, il direttore dei lavori deve dichiarare all'ente competente l'effettiva produzione di rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento …”.

In caso di violazioni delle disposizioni citate, in aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ( gestione illecita dei rifiuti art. 256 ecc), è disposta dall'ente competente la sospensione immediata dei lavori, finché non è dimostrato il ripristino delle corrette procedure di gestione dei rifiuti.

Accertata l’irregolarità alle disposizioni relative alla corretta gestione, come può essere la mancanza dei formulari ecc., l'organo accertatore – UTC del Comune / organi di controllo - segnala il direttore dei lavori e l'impresa alla Regione Campania per la cancellazione dagli elenchi e l'esclusione dalle procedure di selezione per l'affidamento di incarichi e lavori da parte della Regione, degli enti strumentali e delle società partecipate. Analoga comunicazione è effettuata, rispettivamente, all'Ordine professionale, per il direttore dei lavori, e all'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE), per l'impresa.

Come si evince dalla novella la Regione ha inteso con forza dichiarare guerra alla gestione illecita dei rifiuti prodotti in questo particolare settore, con una disposizione che incide, non solo sul titolo abilitativo ( permesso a costruire, scia , dia) comportando la sospensione immediata dei lavori ma prevede conseguenze dirette per il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice e questo con conseguenze a loro carico mai previste fino ad ora.

A tal riguardo ritengo sia doveroso far emergere il dubbio sulla possibilità di poter far ricadere responsabilità legati alla gestione dei rifiuti sul tecnico in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, non sussiste alcuna responsabilità penale da parte del direttore dei lavori in materia di gestione dei rifiuti in tal senso si è espressa la suprema Corte:

Sez. 3, Sentenza n. 40618 del 22/09/2004 Ud. (dep. 19/10/2004 ) Rv. 230181 “In materia di rifiuti, il committente dei lavori edili e il direttore dei lavori non possono essere ritenuti responsabili a titolo di concorso con l'appaltatore per la raccolta e lo smaltimento abusivi dei rifiuti non pericolosi connessi all'attività edificatoria: infatti nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale (ossia ricavabile dalle disposizioni del D.Lgs. n. 22 del 1997), né da contratto, pone in capo a tali soggetti l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti”.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/6/2011 (Ud. 25/05/2011), Sentenza n. 25041 RIFIUTI - Appaltatore - Smaltimento abusivi dei rifiuti - Committente dei lavori edili e direttore dei lavori - Obbligo giuridico di impedire l’evento - Esclusione - D.Lgs. n. 22/1997 oggi D. Lgs n. 152/2006 - Art. 29 DPR n. 380/2001.” In materia di rifiuti, il committente dei lavori edili e il direttore dei lavori non possono essere ritenuti responsabili a titolo di concorso con l'appaltatore per la raccolta e Io smaltimento abusivi dei rifiuti non pericolosi connessi all'attività edificatoria. Infatti, nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale (ossia ricavabile dalle disposizioni del D.Lgs. n. 22 del 1997 oggi D. Lgs n. 152/2006), né da contratto, pone in capo a tali soggetti l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti. (Cass. sez. III, 22.9.2004 n. 40618, Bassi e altro; Cass. sez. III, 28.1.2003 n. 15165, Capecchi Massimo, con specifico riferimento alla posizione del committente dei lavori). (annulla sentenza in data 16.2.2010 del Tribunale di Avellino)”.

Un ulteriore importante adempimento a carico dei Comuni Campani viene sancito dall’ Art. 3 (Registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti) secondo cui “I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare ed accertare, tramite apposito registro, le aree pubbliche e private interessate dall'abbandono e rogo di rifiuti nell'ultimo quinquennio, avvalendosi tra l'altro

dei rilievi effettuati e messi a disposizione dagli organismi amministrativi e di controllo competenti anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini ed associazioni. 3. Il registro è aggiornato con cadenza semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. 4. L'elenco delle aree individuate è pubblicato per trenta giorni nell'albo pretorio comunale per eventuali osservazioni che sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione. 5. Decorso il termine indicato nel comma 4 i comuni, nei trenta giorni successivi,esaminate le osservazioni, approvano gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. 6. Le aree urbane, rurali e agricole, pubbliche e private, comprese nel registro, non sono destinate ad attività produttiva, edilizia, turistica, agricola, commerciale, fino a quando non è dimostrata, con idonee attestazioni analitiche rilasciate da laboratori accreditati, l'assenza di fattori di pericolo per la salute e l'ambiente. ……. In caso di mancata istituzione e aggiornamento del registro da parte del comune nei termini e nelle modalità indicate, previa formale diffida ad adempiere da parte della Regione e fermo restando le responsabilità previste dalla legislazione vigente, provvede il Sindaco, responsabile in qualità di autorità sanitaria locale.

Le nuove disposizioni regionali si riferiscono, come si è visto innanzi, ad una disciplina, quale quella della gestione dei rifiuti, molto articolata e complessa per cui si richiede, sia in capo ai tecnici degli uffici Comunali, chiamati e verificare e ad adottare i dovuti provvedimenti nei casi di irregolarità ( sospensione dei lavori/ segnalazione per ditta e direttore istituzione del registro delle aree ecc.) sia per quelli privati, progettisti e direttori dei lavori,(investiti di responsabilità mai prima previste e sui quali ricadono le previsioni sanzionatorie accessorie), una competenza in materia che non è sempre scontata che vi sia.

Si spersa che la legge trovi, nella pratica, una puntuale applicazione e che riesca effettivamente ad assicurare una maggiore tutela della salute dei residenti nella Regione e del patrimonio ambientale e paesaggistico della Campania e dare, soprattutto, un vero segno tangibile contro gli abbandoni e i roghi

 

Dott. Giuseppe Aiello



LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 9 DICEMBRE 2013 “MISURE STRAORDINARIE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL FENOMENO DELL’ABBANDONO E DEI ROGHI DI RIFIUTI”

 

Estratto

 

Art 5 (Disposizioni in materia edilizia)

1. Ferma restando la normativa vigente e la pianificazione di settore in materia di gestione di rifiuti da costruzione e demolizione, nonché delle terre e rocce da scavo, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge, tutte le istanze riferite alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di opere, sia di interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio di permesso di costruire o la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e Denuncia di inizio attività (DIA), contengono il contratto con l'impresa incaricata di effettuare la raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, nonché la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti.

2. Gli enti destinatari delle istanze verificano la regolarità e completezza della documentazione prevista nel comma 1 ed effettuano i necessari controlli in corso e a fine dell'opera.

3. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori deve dichiarare all'ente competente l'effettiva produzione di rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento.

4. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, in aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, è disposta dall'ente competente la sospensione immediata dei lavori, finché non è dimostrato il ripristino delle corrette procedure di gestione dei rifiuti.

5. Contestualmente l'organo accertatore segnala il direttore dei lavori e l'impresa alla Regione Campania per la cancellazione dagli elenchi e l'esclusione dalle procedure di selezione per l'affidamento di incarichi e lavori da parte della Regione, degli enti strumentali e delle società partecipate. Analoga comunicazione è effettuata, rispettivamente, all'Ordine professionale, per il direttore dei lavori, e all'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE), per l'impresa.