Consiglio di Stato, Sez. V, n. 434, del 24 gennaio 2013
Sviluppo sostenibile.La disponibilità del suolo su cui realizzare impianti a biomassa e impianti fotovoltaici interessa esclusivamente l'area di impianto e non le opere connesse

L'articolo 12, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 387/2003 dispone che "per la realizzazione di impianti a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto”. Pertanto, il presupposto di legittimità, rappresentato dal titolo di disponibilità del bene, interessa esclusivamente l'area di impianto mentre, per quanto concerne le opere connesse, quali i cavidotti, la norma fa espressamente salva (nell'eventualità in cui il titolo di disponibilità delle aree interessate non sia concesso consensualmente) la possibilità di avvalersi della procedura di esproprio o di imposizione del vincolo, conseguente alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00434/2013REG.PROV.COLL.

N. 03344/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3344 del 2012, proposto da: 
Comune di Isili, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Di Meo, Costantino Murgia, con domicilio eletto presso Stefano Di Meo in Roma, via G. Pisanelli, 2;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Ledda, con domicilio eletto presso Ufficio Di Rappresentanza Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, 24;
Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Energia dell'Assessorato Industria;
Enel Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Candio, Isabella Sanna, con domicilio eletto presso Nicola Giancaspro in Roma, via Postumia, 1;
Ministero Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Socc.Pubb. e Difesa Civile-Comando Prov.Vigili di Nuoro, Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Sassari e Nuoro, Ministero dello Sviluppo Economico -Dip. Comunicaz. Ispett. Territoriale per la Sardegna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Mereu, con domicilio eletto presso Maria Stefania Masini in Roma, via della Vite, 7;

nei confronti di

Isisol s.a.s. di Sarsol s.r.l. e C., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Visco e Germana Cassar ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Cuboni 12;
Soc Robinia s.r.l.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA, SEZIONE I, n. 00135/2012, resa tra le parti, concernente autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Enel Distribuzione s.p.a. e di Ministero Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Socc.Pubb. e Difesa Civile-Comando Prov.Vigili di Nuoro e di Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Sassari e Nuoro e di Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro e di Ministero dello Sviluppo Economico -Dip. Comunicaz. Ispett. Territoriale per la Sardegna;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla Isisol s.a.s. di Sarsol s.r.l. e C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati S. Di Meo, C. Murgia, T. Ledda, R. Candio, M. S. Masini su delega di M. Mereu, G. Cassar;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il Servizio Energia della Regione Sardegna ha concesso, con determinazione n. 13200/Rep. 444 del 22 agosto 2011, alla società ISISOL l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto da destinare alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, da localizzare nel territorio del Comune di Isili.

Avverso tale autorizzazione e tutti gli atti presupposti, il Comune di Isili ha proposto ricorso al Tar per la Sardegna, chiedendone l'annullamento.

Con sentenza n. 135/2012 il Tribunale adito ha respinto il ricorso.

Avverso detta sentenza il Comune di Isili ha quindi interposto l'odierno gravame, chiedendone l'integrale riforma.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Sardegna ed il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.

Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata ISISOL proponendo ricorso incidentale e chiedendo parimenti la reiezione del gravame.

Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi giuridiche.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Si prescinde, conseguentemente, dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del gravame, per difetto di interesse, sollevata dalla difesa della società ISISOL.

2. Con il primo mezzo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della gravata sentenza, laddove ha ritenuto inammissibile ed infondato il primo motivo del ricorso originario, con il quale è stata lamentata la violazione sia della L.R. n. 10/2008 che della L. n. 99/2009, per la mancanza in capo a ISISOL della disponibilità delle aree su cui ubicare l'impianto, atteso che le stesse sarebbero state trasferite al Comune di Isili a seguito dello scioglimento del precedente Consorzio per l'Area Industriale della Sardegna Centrale.

Assume, per un verso, che in sede conferenziale sarebbe "mancato un qualsiasi assenso" da parte del Comune al rilascio della richiesta autorizzazione unica il quale, viceversa, avrebbe richiesto "ogni necessaria verifica.... avendo sempre rivendicato la proprietà delle aree dopo l'approvazione della L.R. n. 10/08", risultando di conseguenza la dedotta censura pienamente ammissibile.

Aggiunge, per altro verso, che la mancata inclusione del Comune di Isili nel nuovo Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro avrebbe comportato l'automatico trasferimento in favore del Comune stesso dei beni ricadenti nel suo territorio, difettando quindi "un presupposto indispensabile per la concessione dell'Autorizzazione unica, vale a dire quello del requisito della disponibilità delle aree occorrenti da parte del concessionario considerato che il Consorzio Industriale ...... era, ed è, privo di qualsiasi legittimazione e potere al riguardo".

2.1. La censura è priva di fondamento.

2.2. Ed invero, in relazione al primo profilo, osserva il Collegio come nell'ambito della conferenza di servizi convocata dalla Regione Sardegna in data 24 maggio 2011 l'Amministrazione comunale abbia espresso "il parere di conformità alla disciplina urbanistica comunale", limitandosi ad evidenziare che doveva "essere chiarita la titolarità sia del terreno in cui insiste l'impianto che in quello dove passeranno i cavidotti".

E', quindi, palese come il Comune di Isili non abbia espresso alcun diniego formale in sede di conferenza di servizi.

Infatti, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990, per essere validamente espresso, il dissenso deve, tra le altre cose, essere sorretto da congrua motivazione e contenere altresì la critica costruens, volta ad indicare le modifiche progettuali necessarie per il superamento del dissenso medesimo.

Ed in conformità al precetto normativo, anche la giurisprudenza di questo Consiglio ha più volte chiarito come il dissenso di un'Amministrazione che partecipa alla conferenza di servizi deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicato dall'art. 97 Cost., non potendo limitarsi ad una mera opposizione al progetto in esame ma dovendo essere costruttivo e motivato (cfr. per tutte Sez. V, 23 maggio 2011, n. 3099).

Privo di fondamento, pertanto, si appalesa l'assunto del Comune appellante di non aver mai espresso il proprio assenso alla realizzazione dell'impianto per cui è causa, ma di essersi limitato ad esprimere un "generico punto di vista" relativamente al profilo urbanistico.

Infatti, il modulo procedimentale della conferenza di servizi ammette che l'ente regolarmente convocato possa esprimersi unicamente in uno dei seguenti modi:

a) consenso espresso (art. 14-ter, comma 6, della Legge n. 241/1990);

b) consenso tacito proveniente dall'ente regolarmente convocato il cui rappresentate non abbia espresso la volontà dell'amministrazione rappresentata in modo definitivo (art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990);

c) dissenso espresso, ammissibile solo se espresso in conferenza di servizi, motivato e circostanziato (art. 14-quater, comma 7, della Legge n. 241/1990).

Pertanto, del tutto correttamente il primo giudice ha dichiarato inammissibile il motivo, rilevando che "..il Comune avrebbe dovuto correttamente e tempestivamente dedurre tale ragione di dissenso nella sede della conferenza di servizi svoltasi il 24 maggio 2011, convocata dalla Regione Sardegna per l'esame dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica presentata dalla controinteressata", mentre dal verbale risulta che lo stesso "sul punto, si è limitato a chiedere che fosse «chiarita la titolarità sia del terreno in cui insiste l'impianto, che in quello dove passeranno i cavidotti, senza ulteriori specificazioni o rivendicazioni in ordine alla reale proprietà degli immobili. Peraltro, la generica osservazione del Comune, sopra riferita, è stata comunque oggetto di esame nella conferenza di servizi e si è tradotta anche in una specifica condizione (l'acquisizione della documentazione in merito al contratto definitivo di disponibilità delle aree di impianto) cui subordinare l'esito positivo della determinazione conclusiva della conferenza. Condizione che si è, in seguito, realizzata (come risulta dalla documentazione versata in atti)".

2.3. Il secondo profilo di censura va del pari disatteso.

Ed invero, con lo stesso il Comune appellante assume che, a seguito della sua esclusione dal nuovo Consorzio Provinciale di Nuoro per effetto della L.R. n. 10 del 2008, quest'ultimo sarebbe subentrato nella titolarità dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni di pubblica utilità limitatamente ai beni ricompresi nei distretti censuari dei comuni facenti parte dello stesso Consorzio, e non di quelli esclusi.

Mancherebbe pertanto, ai fini della legittimità dell'autorizzazione oggetto del giudizio di primo grado, la regolare disponibilità in capo al destinatario dell'Autorizzazione unica di un presupposto indefettibile (ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis, del D.lgs. n. 387/2003 e successive modificazioni), quello della disponibilità delle aree.

Sennonché, come risulta dalla documentazione in atti, la proponente Isisol ha stipulato un contratto di costituzione di diritto di superficie e costituzione di servitù prediale col Consorzio Provinciale Industriale di Nuoro, a rogito del notaio Marcello Dolia (rep. N. 32310, racc. n. 18008 del 18 agosto 2011), il quale trova legittimazione nella ivi dichiarata proprietà dei beni concessi in superficie, come risultante anche dall'allegato verbale della delibera n. 11 dell'8 agosto 2011 del Consorzio, peraltro non impugnata dall'odierno appellante.

E' fuor di dubbio, quindi, che l'Ufficio regionale procedente non avesse alcun potere di sindacare l'autenticità e la veridicità del contenuto del rogito di cui sopra.

Pertanto, una volta acclarata la regolarità del procedimento amministrativo, è evidente che l'oggetto del contenzioso non può riguardare l'accertamento del diritto di proprietà dei terreni su cui insistono gli impianti in argomento, per palese difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

In altri termini, una volta allegato il titolo (notarile) di disponibilità dei beni, non vi sono spazi per indagare in questa sede sulla effettiva titolarità dei beni in discussione, passando in secondo piano anche le questioni interpretative della l.r. n. 10/2008, comunque vertenti sull'accertamento di tale diritto.

Il Comune, al fine di tutelare il proprio ritenuto diritto di proprietà, deve semmai intraprendere le apposite azioni previste dal codice civile davanti al giudice ordinario, al fine di demolire i presupposti su cui si fonda il richiamato atto notarile del 18 agosto 2011, presentato da ISISOL.

Il dedotto profilo di censura è quindi da disattendere, siccome volto nella sostanza ad introdurre nell'odierna sede una inammissibile azione di accertamento del diritto di proprietà dei terreni su cui insistono gli impianti per cui è causa.

3. Con il secondo motivo di appello il Comune di Isili lamenta l'erroneità della gravata sentenza, laddove ha respinto la censura relativa alla asserita mancanza di disponibilità delle aree per la posa dei cavidotti in testa alla ISISOL.

3.1. La doglianza è priva di fondamento.

Ed invero, sul piano generale, osserva il Collegio come l'art. 12, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 387/2003 disponga testualmente che "per la realizzazione di impianti a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto”.

E' di tutta evidenza, pertanto, che il presupposto di legittimità, rappresentato dal titolo di disponibilità del bene, interessa esclusivamente l'area di impianto mentre, per quanto concerne le opere connesse, quali i cavidotti, la norma fa espressamente salva (nell'eventualità in cui il titolo di disponibilità delle aree interessate non sia concesso consensualmente) la possibilità di avvalersi della procedura di esproprio o di imposizione del vincolo, conseguente alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa.

Nel caso di specie, comunque, la ISISOL ha documentato la formale disponibilità delle aree necessarie per la posa dei cavidotti.

Ed invero, per la porzione di impianto di utenza per la connessione, il titolo di disponibilità delle aree sulle quali installare i cavidotti è rappresentato dal contratto stipulato tra ISISOL ed il Consorzio in data 18 agosto 2011.

In tale contratto, infatti, oltre al diritto di superficie è stata prevista anche la costituzione di diritti di servitù di elettrodotto e di passaggio in favore di ISISOL per la realizzazione della linea elettrica interrata (cfr. Titolo 2, Articolo 2).

Per quanto concerne la porzione di impianto di rete per la connessione (cfr. art. 2, lett. n, del D.lgs. n. 387/2003), l’Autorizzazione Unica riporta correttamente che ISISOL ha, dapprima, prodotto copia della scrittura privata del 24 giugno 2011 in cui si prevede l’obbligo dei proprietari delle aree su cui posare i cavidotti a concedere le servitù di elettrodotto e successivamente (con nota prot. n. 13166 del 22 agosto 2011) «ha trasmesso il titolo di disponibilità delle aree regolarmente registrato».

4. Con il terzo motivo il Comune appellante deduce l'erroneità della sentenza, laddove non ha rilevato che la disponibilità delle aree da parte del Consorzio sarebbe avvenuta in violazione della disciplina della L.R. n. 10/2008 sulla liquidazione delle quote e dei beni degli enti non facenti più parte del Consorzio stesso.

4.1. La doglianza è da disattendere per le stesse considerazioni già sviluppate al punto 2.3 che precede, a cui pertanto può essere fatto formale rinvio.

Anche in questo caso, infatti, il dedotto profilo di censura è sostanzialmente volto ad introdurre nell'odierna sede una inammissibile azione di accertamento del diritto di proprietà dei terreni su cui insistono gli impianti per cui è causa.

5. Con il quarto motivo di appello il Comune deduce l'erroneità della sentenza impugnata, per non avere ritenuta illegittima l'Autorizzazione Unica in quanto priva della indicazione degli obiettivi di qualità socio-economici, ambientali e paesaggistici per le comunità locali, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della L.R. n. 3/2009 e della DGR n. 47/63 del 30 dicembre 2010.

5.1. La censura è priva di fondamento.

Ed invero l’art. 6, comma 6, della LR n. 3/2009, richiamato dalla DGR n. 47/63 del 30.12.2010, dispone che “Qualora le domande di rilascio siano eccedenti rispetto a quelle rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura tecnica e di tutela ambientale e territoriale, è adottato un criterio selettivo, non discriminatorio, di valutazione comparativa degli interessi coinvolti.

Il criterio di valutazione garantisce un uso sostenibile del territorio il cui consumo consenta per le comunità locali, di conseguire obiettivi di qualità socio-economici; ambientali e paesaggistici”.

Pertanto, correttamente il Tar ha ritenuto infondata la dedotta censura dal momento che il criterio sopra riportato è solo un parametro di selezione tra più istanze che comunque trova applicazione solo qualora tali istanze siano eccedenti rispetto al numero di quelle rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura tecnica e di tutela ambientale e territoriale.

Nel caso che ci occupa, il presupposto per l'operatività di tale norma non ricorre giacché, come accertato anche in prime cure, l’impianto di ISISOL rientra ampiamente nel limite di superficie industriale utilizzabile per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili fissato al 10 % della superficie complessiva industriale.

Inoltre, nel corso del procedimento autorizzativo, il progetto di ISISOL è stato già favorevolmente valutato sotto il profilo ambientale e territoriale dal momento che la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ha avuto esito negativo proprio per l’assenza di impatti significativi sull’ambiente.

6. Con il quinto motivo di appello, il Comune di Isili sostiene che il rilascio dell’Autorizzazione Unica sia avvenuto in violazione delle Deliberazioni comunali n. 79 del 6 agosto 2010 e n. 73 dell’11 agosto 2011, con cui era stato fissato il limite del 4% della superficie industriale utilizzabile per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili rapportando tale limite non alla superficie totale industriale ma alla sola superficie urbanizzata.

6.1. La censura è priva di fondamento.

Ed invero, come correttamente osservato dal primo giudice, "con la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/16 del 1 giugno 2011, detta percentuale è stata determinata nel 10% della superficie totale dell’area industriale, nozione che ricomprende sia l’area urbanizzata sia quella non urbanizzata (cfr. deliberazione ‘Giunta Regionale n. 59/12 del 29 ottobre 2008), attribuendo agli «Enti di gestione o comunque territorialmente competenti per tali aree (es. Comune o Consorzio Industriale)» la sola possibilità di «disporre eventuali- incrementi al limite sopra menzionato fino ad un massimo del 20% della superficie totale»".

A ciò aggiungasi che, in sede di Conferenza di Servizi del 24 maggio 2011, lo stesso Comune di Isili si era reso “disponibile ad incrementare l’indice di disponibilità per l’area industriale fino ad un massimo del 12%”, impegno adempiuto con la suddetta (revocata) delibera n. 35/2011.

L’art. 14-ter, comma 6, della L. n. 241/1990 prevede che “Ogni Amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall‘organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa”.

Non v'è dubbio, quindi, che l’espressione di volontà resa all’interno della conferenza di servizi debba configurarsi quale atto endoprocedimentale la cui revoca non può essere ragionevolmente idonea a travolgere in modo automatico il provvedimento finale.

La dedotta censura si appalesa quindi priva di fondamento.

7. Parimenti infondati si appalesano il sesto e settimo motivo di appello, con cui viene contestata l’omessa verifica dei requisiti tecnici, economici e soggettivi del proponente da parte dell’Ufficio regionale procedente.

Il Comune appellante, infatti, afferma genericamente la mancanza del possesso dei suddetti requisiti da parte della ISISOL, ritenendoli del tutto insussistenti o comunque non congrui, senza tuttavia dimostrare tale assunto.

Il possesso della capacità economico/gestionale ed imprenditoriale è viceversa indicato in un documento essenziale allegato alla domanda, come espressamente disposto dalle linee guida, ed esso stesso costituisce un unicum con la domanda.

Peraltro, la società ISISOL ha allegato alla domanda sia una relazione sul profilo aziendale nella quale viene descritta l’attività svolta, sia una relazione tecnico economica che analizza i costi e ricavi dell’investimento.

In aggiunta, la banca Mediocredito Investition Banc ha attestato che la capacità finanziaria della medesima società ISISOL è idonea per la realizzazione dell'intervento.

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha respinto la dedotta censura rilevando che "dalla motivazione dell'autorizzazione unica emerge che la società ISISOL ha presentato la documentazione tecnico- amministrativa richiesta secondo la pluralità di determinazioni regionali intervenute a disciplinare la procedura in questione; e che il ricorrente non contesta specificatamente quali siano i contenuti di tale documentazione che si pongono in contrasto con le direttive regionali richiamate".

8. Con l'ottavo motivo il Comune appellante assume l'erroneità della gravata sentenza, laddove ha disconosciuto la dedotta omissione della procedura di valutazione di impatto ambientale.

8.1. La censura è infondata.

Ed invero, come correttamente rilevato dal primo giudice, il motivo dedotto è generico ed infondato.

Generico, dal momento che non viene specificata la norma di legge in base a cui si sarebbe dovuto svolgere la procedura di V.l.A..

Infondato, perché, come previsto dall'Allegato IV, punto 2.c), della Parte Seconda al D.lgs. n. 152/2006, il progetto è stato correttamente sottoposto alla fase di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e con deliberazione n. 33/49 del 30 settembre 2010 è stato escluso dalla V.I.A., con prescrizioni, in ragione dell’assenza di impatti significativi sull’ambiente.

La Regione ha quindi già compiuto una valutazione ambientale specifica del progetto che ha avuto esito positivo di compatibilità.

Né il riferimento compiuto dal Comune ad altri analoghi impianti può assumere dirimente valenza giuridica, dal momento che ogni progetto è connotato da autonoma specificità in ragione delle varie caratteristiche tecniche e progettuali (localizzazione, tecnologia utilizzata, potenza dell’impianto, ecc.).

9. Con il nono motivo di appello, il Comune si duole della mancata comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti proprietari di aree confinanti con quello del progetto di ISISOL.

9.1. La censura è priva di fondamento.

Ed invero, il TAR correttamente ha ritenuto tale motivo inammissibile, atteso che il Comune non ha alcun interesse ad agire a tutela di interessi di altri soggetti.

A ciò aggiungasi che il Comune si limita a richiamare la presenza di eventuali soggetti controinteressati, senza però provare che nello specifico ne sussista alcuno, per cui la dedotta censura si appalesa del tutto generica e, come tale, inconducente.

10. Con l’ultimo motivo il Comune di Isili lamenta l’illegittimità della sentenza, laddove ha ritenuto esente da vizi la voltura dell’Autorizzazione Unica intervenuta a favore della società Robinia s.r.l..

10.1 Anche tale doglianza è priva di pregio.

L’art. 8, comma 5, dell’Allegato alla Deliberazione n. 10/3/2010, infatti, prevede che l’Autorizzazione Unica possa essere ceduta a terzi previo consenso dell’Amministrazione procedente, subordinato alla verifica in capo al cessionario della sussistenza dei requisiti previsti all’art. 5 dello stesso Allegato.

E ciò è quanto nella specie avvenuto.

Inoltre, in sede di Conferenza di Servizi (vedasi verbale del 24 maggio 2011) è stato espressamente previsto che “il nominativo del soggetto realizzatore del citato Container sia concordato tra le parti e comunicato preliminarmente alla emissione dell‘Autorizzazione”.

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha respinto il motivo di censura rilevando che:

“ - il ricorrente non deduce specifici rilievi, circa l'asserita omessa verifica dei requisiti della concessionaria Robinia a.r.l.;

- la competenza sussiste in capo al dirigente, sia per il profilo oggettivo dell'atto, di chiara natura gestionale, sia per il riferimento delle citate linee guida alla "Amministrazione procedente" e non alla Giunta Regionale.

11. In conclusione, l'appello principale si appalesa infondato e, come tale, da respingere.

12. Ne deriva l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto da ISISOL, per carenza di interesse alla sua decisione nel merito, siccome subordinato all’eventuale accoglimento del’appello principale.

13. Per le ragioni esposte l'appello principale va respinto e l'appello incidentale va dichiarato improcedibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.



P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe così dispone:

- respinge l'appello principale proposto dal Comune di Isili;

- dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da ISISOL.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)