Milleproroghe 2015 e le modifiche ambientali con l’ ennesima proroga del Sistri.

di Giuseppe AIELLO

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014 entra in vigore il decreto Milleproproghe, DL 31 dicembre 2014, n. 192, l’ultimo provvedimento emanato dal governo Renzi nel 2014. Come siamo ormai abituati, prima dell’inizio del nuovo anno, arriva puntuale, come il panettone ed il pandoro sulle tavole degli italiani, il provvedimento che rinvia, come suggerisce il nome, svariate norme che sarebbero dovute entrare in vigore con il nuovo anno, gran parte di queste proprio il primo gennaio 2015, e che invece andranno incontro a un nuovo slittamento dei tempi. Una delle novità di questo milleproroghe 2015 è costituito dalla sua leggerezza, potremmo dire coerente con il clima di crisi che imperversa, come annunciato dal premier Renzi nella conferenza di fine anno, si tratta di uno dei decreti Milleproroghe più snelli presentati negli ultimi anni dai vari governi. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge, il Parlamento ha, quindi, 60 giorni di tempo per convertire il testo in legge dello Stato. In tutto, sono 15 gli articoli del provvedimento, essi riguardano vari e diverse materie e vanno dalla proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, giustizia amministrativa, sviluppo economico, beni culturali, istruzione, sanità, infrastrutture e trasporti, materia economica e finanziaria, interventi emergenziali nonché la proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, di carburanti ottenuti da produzioni vegetali, federazioni sportive nazionali e contratti affidamento di servizi. Logicamente nel provvedimento non poteva non essere inserita la Proroga di alcune scadenza in materia ambientale, infatti sono due gli articoli (artt. 9 e 12) che si dedicano alla disciplina ambientale. Con l’art. 9 il legislatore ha inteso rinviare i termini in materia di discariche1, dissesto idrogeologico2, sistri3, sistemi fognatura e depurazione4 mentre a mezzo dell’art 12 è stata prevista la “Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonche’ di carburanti ottenuti da produzioni vegetali”5. Sicuramente la novità ambientale di maggiore interesse riguarda l’ennesima proroga del Sistri che vede, per altri 12 mesi, convivere il famoso “doppio binario” caratterizzato dalla coesistenza del vecchio sistema cartaceo (formulari registro carico e MUD) e del sistri, la proroga, in questo contesto, comporterà la posticipazione delle sanzioni effettive che non avranno luogo fino all’inizio del 2016. Dal primo febbraio, le uniche violazioni punite saranno omessa iscrizione e mancato versamento del contributo. Di seguito verranno analizzate, in ordine così come regolamentate, le disposizioni del provvedimento che prorogano i termini delle discipline ambientali.

Discariche.

La proroga riguarda una disposizione contenuta nel DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ed in particolare la disciplina di particolari Rifiuti che non potrebbero essere ammessi in discarica. Il legislatore ha infatti modificato, per l’ennesima volta, il termine entro il quale è ancora possibile smaltire in discarica rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg. Si ritiene opportuno ricordare che l'attuazione della direttiva 1999/31/CE (decisione 2003/33/CE) che istruisce i criteri per il conferimento in discarica, applicati con il DM 3 agosto 2005, sostituito dal DM 27 settembre 2010, è avvenuta solamente nel 2003 con il DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36 ed è importante precisare che tale divieto non era previsto nella precitata direttiva comunitaria 1999/31/CE ma inserito nel Dlgs 36/2003 che ne costituisce attuazione. La norma contenuta nell’art 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 prevedeva, nella sua formulazione originaria, che a partire dal 1/1/2007, i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > maggiore a 13.000 kJ/kg non potessero essere smaltiti in discarica, volendo quindi impedire che rifiuti costituiti da materiali con potere calorifico elevati a matrice organica (legno, plastica, gomma), ancorché non biodegradabili potessero essere smaltiti in discarica (con semplice procedure di trito vagliatura) invece di essere avviati ad impianti di trattamento e destinati al recupero di materia o di energia,. Il divieto, a mezzo della manovra, è stato differito di altri sei mesi per consentire, nel pieno rispetto delle “meno severe norme europee, la gestione in discarica anche di questa particolare e diffusissima tipologia di rifiuti.” In effetti tale divieto, nel nostro paese, non è mai andato in vigore in quanto, sino ad oggi, si registrano ben nove proroghe ad opera di appositi provvedimenti l’ultimo della serie, appunto, quello in esame che posticipa il divieto alla data del 30 giugno 2015. Pare che il divieto sia, comunque, destinato ad essere addirittura del tutto eliminato, lo prevede infatti il “Collegato ambientale alla legge di Stabilità 2014” in discussione a Montecitorio.

Ritengo che sia superfluo qualsiasi commento rispetto alle scelte di politica ambientale fatte sin ora dai diversi Governi, anche perché dietro a queste scelte si celano interessi miliardari, di chi da anni ha fatto delle discariche la propria fortuna. Scelte che rappresentano palesemente l’ incapacità di organizzare un efficiente sistema di gestione dei rifiuti che ponga all’ultimo stadio le discariche. Credo che sia arrivata l’ora di attuare una vera e propria politica ambientale che sia effettivamente incentrata ai criteri previsti nell’art.179 Codice dell'Ambiente nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.

Dissesto idrogeologico

La modifica disposta nel Decreto Milleproroghe, riguardo al dissesto idrogeologico, interviene a modificare con l’art 9 c.2 del precitato decreto, l’’articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, all’art 111, al fine di permettere il rapido avvio di interventi di messa in sicurezza del territorio, il legislatore aveva previsto che “i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Con l’Art 9 c.2 del decreto Milleproroghe il legislatore ha voluto prorogare il termine inizialmente previsto, per la pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori, fissato come su indicato, al 31.12.2014 alla nuova data stabilita nel 28 febbraio 2015.

Sistemi fognatura e depurazione

Il decreto mille proroghe, in relazione all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, per evitare ulteriori conseguenze in ordine alle procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea inflitte all’Italia in materia di sistemi di collettamento,fognatura e depurazione, con l’art 9 c. 4, interviene a modificare il termine stabilito All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, sostituendo le parole: «31 dicembre 2014» con «28 febbraio 2015».

La Nuova stesura dell’art 7 c. 7 contenuto nel decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 : Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento,fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il ((28 febbraio 2015)), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo' essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8,comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari non sono corrisposti gettoni,compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati

Sistri

Come si è già detto in premessa, la novità di maggiore interesse, per quanto concerne la disciplina ambientale interessata dal decreto mille proroghe, è sicuramente rappresentata dalle modifiche di proroga del SISTRI sistema telematico di gestione dei rifiuti. Proroga che, per molti, rappresenta la beffa di fine anno. Sicuramente un argomento sul quale il Governo non sa o non vuole prendere decisioni. Il SISTRI, che da anni suscita polemiche, non è mai entrato in vigore completamente, ma nemmeno mai cancellato o ristrutturato e non facile sapere nulla, di fatto, sul suo futuro.

A seguito della pubblicazione del Decreto Milleproroghe di fine anno (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2014) viene, per l’ennesima volta, ritardata l’entrata in vigore del SISTRI.

L’art 9 c.2 del “mille proroghe” modifica l'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,n. 125,che aveva sostanzialmente previsto la sospensione del Sistri fino alla data del 31 dicembre 2014 rinviandone per un altro anno e fino al 31 .12.2015 l’operatività del sistema di tracciamento elettronico dei rifiuti. Il legislatore ha giustificato la proroga e quindi la relativa ulteriore sospensione del sistri, “al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative”. In effetti la sospensione introdotta, fino al 31 dicembre 2015, riguardano le sanzioni previste dall’art. «260-bis,commi da 3 a 9 che contemplano le violazioni in ordine all’ Omessa compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI, Omesso accompagnamento, da parte del trasportatore, del trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI, Utilizzo di certificazioni fraudolenti ed alterate uso di certificati di analisi

falsi, ipotesi meglio illustrate nel prospetto che segue.

Sanzioni previste dall’art. «260-bis,commi da 3 a 9 D.lgs 152/2006 sospese fino al 31 . 12 .2015

Art._260_bis,_commi_3_e_4,,_D.Lgs._n._152/2006_

Omessa_compilazione_del_registro_cronologico_o_della_scheda_SISTRI_–AREA_MOVIMENTAZIONE,_secondo_i_tempi,_le_procedure_e_le_modalità_stabilite_ dal_ SISTRI,_ovvero_inoltro_ di_ informazioni_ incomplete,_ _inesatte,_ alterazione_ fraudolenta_ di_ uno_ qualunque_ dei_dispositivi_tecnologici_ accessori_al_ SISTRI,_o_comunque_impedimento_in_qualsiasi_modo_del_corretto_funzionamento_del_sistema

Sanzione_amministrativa_pecuniaria_da_2.600,00_euro_a_15.500,00_euro_(_pagamento_in_misura_ridotta_di_€_5.166,67)Nel_caso_di_imprese_che_occupino_un_numero_di_unità_lavorative_inferiore_ a_ quindici_ dipendenti,_ si_ applica_ la_ sanzione_amministrativa_pecuniaria_da_1.040,00_euro_a_6.200,00_euro._Il_ numero_ di_ unità_ lavorative_ è_ calcolato_ con_ riferimento_ al_numero_ di_ dipendenti_ occupati_ mediamente_ a_ tempo_ pieno_durante_ un_ anno,_ mentre_ i_ lavoratori_ a_ tempo_ parziale_ e_ quelli_stagionali_ rappresentano_ frazioni_ di_ unità_ lavorative_ annue;_ ai_predetti_ fini_ l'anno_ da_ prendere_ in_ considerazione_ è_ quello_dell'ultimo_esercizio_contabile_approvato,_precedente_il_momento_di_accertamento_dell'infrazione.__Se_ le_ indicazioni_ riportate_ pur_ incomplete_ o_ inesatte_ non_pregiudicano_ la_ tracciabilità_ dei_ rifiuti,_ si_ applica_ la_ sanzione amministrativa_pecuniaria_da_260,00_euro_a_1.550,00_euro._Nal_caso_di_rifiuti_pericolosi,_si_applica_la_sanzione_amministrativa_pecuniaria_ da_ 15.500,00_ euro_ a_ 93.000,00_ euro,_ nonché_ la_sanzione_amministrativa_accessoria_della_sospensione_da_un_mese_a_ un_ anno_ dalla_ carica_ rivestita_ dal_ soggetto_ cui_ l’infrazione_ è_imputabile_ ivi_ compresa_ la_ sospensione_ dalla_ carica_ di_amministratore._Nel_caso_di_imprese_che_occupino_un_numero_diunità_lavorative_inferiore_a_quindici_dipendenti,_le_misure_minime_e_ massime_ di_ cui_ al_ periodo_ precedente_ sono_ ridotte_rispettivamente_ da_ 2.070,00_ euro_ a_ 12.400,00_ euro_ per_ i_ rifiuti_pericolosi._ La_ modalità_ di_ calcolo_ dei_ numeri_ di_ dipendenti_ è_ la_medesima_ di_ cui_ al_ comma_ 3._ Se_ le_ indicazioni_riportate_pur_incomplete_o_inesatte_non_pregiudicano_la_tracciabilità_dei_rifiuti,_si_applica_la_sanzione_amministrativa_pecuniaria_da_520,00_euro_a_3.100,00_euro._

Art._260_bis,_comma_5,_D.Lgs._n._152/2006_

Inadempimento_di_ulteriori_obblighi_incombenti_sui_soggetti_obbligati_ai_sensi_del_SISTRI,_diversi_da_quelli_di_cui_sopra._

Per_ ciascuna_ delle_ suddette_ violazioni,_ _ sanzione_ amministrativa pecuniaria_da_2.600,00_euro_a_15.500,00_euro.__In_caso_di_rifiuti_pericolosi,_sanzione_amministrativa_pecuniaria_da_15.500,00_euro_a_93.000,00_euro.__

Art._260_bis,_comma_6,_D.Lgs._n._152/2006_

Nella_ predisposizione_ di_ un_ certificato_ di_ analisi_ di_ rifiuti,_ utilizzato_nell’ambito_ del_ SISTRI,_ fornitura_ di_ false_ indicazioni_ sulla_natura,_sulla_composizione_e_sulle_caratteristiche_chimico_fisiche_dei_rifiuti_ed_inserimento_ di_ un_ certificato_ falso_ nei_ dati_ da_ fornire_ ai_ fini_della_tracciabilità_dei_rifiuti._

Pena_ di_ cui_ all’art._ 483_ c.p._ (“Falsità_ ideologica_ commessa_ dal_ privato_in_atto_pubblico”):_

reclusione_fino_a_due_anni.__

Artt. 260 bis, comma 7, e 9 e artt. 260 ter, comma 1 D.Lgs.n. 152/2006

Omesso accompagnamento, da parte del trasportatore, del trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Sanzione_ amministrativa_ pecuniaria_ 1.600,00_ euro_ a_ 9.300,00_ euro_(_pagamento_in_misura_ridotta_€_3.100,00)_.__Si_ applica_ la_ pena_ di_ cui_ all’art._ 483_ c.p._ (vedi_ sopra)_ in_ caso_ di_Trasporto di rifiuti pericolosi .Tale ultima pena si applica anche a Colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti trasportati.Se_ le_ condotte_ non_ pregiudicano_ la_ tracciabilità_ dei_ rifiuti,_ si_applica_ la_ sanzione_ amministrativa_ pecuniaria_ da_ 260,00_ euro_ a_1.550,00_euro._ Sanzione_ amministrativa_ accessoria_ OBBLIGATORIA_ del_ fermo_ amministrativo_del_veicolo_utilizzato_per_l’attività_di_trasporto_dei_rifiuti_ di_ mesi_ 12,_ nel_ caso_ in_ cui_ il_ responsabile_ si_ trovi_ nelle_situazioni_di_cui_all’art._99_c.p._(“Recidiva”)_o_all’articolo_8_bis_della_ L._ 689/1981_ (“Reiterazione_ delle_ violazioni”),_o_ abbia_commesso_in_ precedenza_ illeciti_ amministrativi_ con_ violazioni_ della_ stessa_indole_o_comunque_abbia_violato_norme_in_materia_di_rifiuti._

Art._260_bis,_comma_8,_D.Lgs._n._152/2006

Accompagnamento,_da_parte_del_trasportatore,_del_trasporto_dei_rifiuti_con_ una_ copia_ cartacea_ della_ scheda_ SISTRI_AREA_Movimentazione_fraudolentemente_alterata._

Pena_prevista_dal_combinato_disposto_degli_articoli_477_e_482_c.p._(“Falsità_ materiale_ commessa_ dal_ privato”):_ reclusione_ da_ due_mesi_ad_un_anno._

La_pena_è_aumentata_fino_ad_un_terzo_nel_caso_di_rifiuti_pericolosi._Sanzione_ amministrativa_accessoria_ OBBLIGATORIA_ del_fermo_amministrativo_del_veicolo_utilizzato_per_l’attività_di_trasporto_dei_rifiuti_ di_ mesi_ 12,_ nel_ caso_ in_ cui_ il_ responsabile_ si_ trovi_ nelle_

situazioni_di_cui_all’art._99_c.p._(“Recidiva”)_o_all’articolo_8_bis_della_L._ 689/1981_ (“Reiterazione_ delle_ violazioni”),_o_ abbia_commesso in_ recedenza_ illeciti_ amministrativi_ con_ violazioni_ della_ stessa_indole_o_comunque_abbia_violato_norme_in_materia_di_rifiuti._

Per quanto sopra riportato possiamo affermare che l’utilizzo del SISTRI sarà facoltativo, mentre rimane obbligatorio l’uso del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti che resterà sanzionato rispetto alle vecchie disposizioni.

Una ulteriore novità sempre relativa al Sistri, che di sicuro non lascerà contenti molti, riguarda la seguente nuova previsione concernente l’obbligo di iscrizione e pagamento del canone annuo da parte dei soggetti obbligati atti a seguito delle modifiche All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,n. 125 ad opera del decreto mille proroghe secondo cui ((Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015)).

Il decreto infatti si è preoccupato di chiarire che le sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI ed il mancato pagamento dei diritti annuali per il 2014 verranno applicate a partire dal 1° febbraio 2015. Quindi gli operatori obbligati (vedi sotto) dovranno effettuare il versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2014 comunque entro il 31 gennaio 2015.

Aziende obbligate al SISTRI sono:

Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti

Enti e imprese che effettuano attività di raccolta o trasporto di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale

Enti e le imprese che effettuano attività di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi

I “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi derivanti dal trattamento di rifiuti.

Il paradosso e che i soggetti su indicati dovranno gestire contemporaneamente la modalità telematica e quella tradizionale con la compilazione di registri e formulari cartacei e saranno costretti tutti ad iscriversi e a pagare il canone annuale previsto per il Sistri pur se il sistema di fatto non è attivo, pesanti sanzioni per coloro i quali non si adegueranno alle nuove regole con pagamenti in misura ridotta di € 5.166,67) per i rifiuti non pericolosi che arriva a € 31.000 nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni previste dall’art. «260-bis,commi 1 a 2 D.lgs 152/2006 in vigore dal 28.02.2015

Art._260_bis,_comma_1,_e_art._260_ter,_comma_3,_D.Lgs._n._152/2006_

Omessa_iscrizione_al_SISTRI_di_cui_all’articolo_188_bis,_comma_2,_lett._a),_da_parte_dei_soggetti_obbligati_nei_termini_previsti_dal_D.M._19.12.2010_Tali_termini_,_prorogati_dal_D.M._15_febbraio_2010,_sono_il_29.03.2010_e_28.04.2010.__

Sanzione_amministrativa_pecuniaria_da_2.600,00_euro_a_15.500,00_euro__(_pagamento_in_misura_ridotta_di_€_5.166,67)._____In_caso_di_rifiuti_pericolosi,_sanzione_amministrativa_pecuniaria_da_15.500,00_euro_a_93.000,00_euro_(_pagamento_in_misura_ridotta_€_31.000)._Sanzione_ accessoria_ del_ fermo_ amministrativo_ di_ mesi_ 12_ del_veicolo_utilizzato_dal_trasportatore._In_ogni_caso_la_restituzione_del_veicolo_ sottoposto_ al_ fermo_ amministrativo_ non_ può_ essere_disposta_in_mancanza_dell’_iscrizione_e_del_correlativo_versamento_del_contributo_(_art._260_ter,_comma_3)__

Art._260_bis,_comma_2,_D.Lgs._n._152/2006_

Omesso_ pagamento_ del_ contributo_ per_ l’iscrizione_ al_ SISTRI_ di_ cui_all’articolo_188_bis,_omma_2,_ lett._a)_ da_parte_ dei_ soggetti_ obbligati_ nei_termini_previsti._

Sanzione_amministrativa_pecuniaria_da_2.600,00_euro_a_15.500,00_euro_(_pagamento_in_misura_ridotta_di_€_5.166,67).____In_caso_di_rifiuti_pericolosi,_sanzione_amministrativa_pecuniaria_da_15.500,00_euro_a_93.000,00_euro_(_pagamento_in_misura_ridotta_€_31.000)._All’accertamento_ dell’omissione_ del_ pagamento_ consegue_obbligatoriamente_ la_sospensione_immediata_dal_ servizio_ fornito_dal_ SISTRI_ nei_ confronti_ del_ trasgressore._ In_ sede_ di_rideterminazione_ del_ contributo_ annuale_ di_ iscrizione_ al_ SISTRI_occorre_tenere_conto_dei_casi_di_mancato_pagamento_disciplinati_dal_presente_comma._

Voglio concludere con l’auspicio che il legislatore nazionale durante il corso dell’anno appena iniziato riesca a produrre, soprattutto in materia ambientale, leggi più semplici e comprensibili dotandosi di strumenti efficienti ed efficaci per garantire la tutela del nostro paese senza dover per il futuro ricorrere a scorciatoie e rinvii che nulla di buon hanno sin ora prodotto al Nostro Ambiente.

10 gennaio 2015

Dott. Giuseppe Aiello






1 Art 9 c “1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e’ prorogato al 30 giugno 2015. (DISCARICHE)


2 Art 9 c.2 All’articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “entro il 31 dicembre 2014″ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 2015″. (DISSESTO IDROGEOLOGICO)

3 Art.9 c 3. All’articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»; b) la parola: «260-bis» e’ sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»; c) dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015». Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (SISTRI)


4 Art 9 c 4. All’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2015». (SISTEMI FOGNATURA E DEPURAZIONE)


5 Art. 12 (Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonche’ di carburanti ottenuti da produzioni vegetali): 1. All’articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015». 2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l’anno 2015 e a 3.500.000 euro nell’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.